Art. 11.
Qualora, in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori, approvati a norma di legge, o in seguito ad una piu' esatta determinazione degli allineamenti stessi risultino necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvede all'approvazione di esse il prefetto sentito l'Ufficio del genio civile.
Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette il prefetto decide in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.
Ai decreti del prefetto, di cui al procedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'art. 117 del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, numero 1261 .
Qualora, in seguito al tracciamento sul terreno degli allineamenti prescritti dai piani regolatori, approvati a norma di legge, o in seguito ad una piu' esatta determinazione degli allineamenti stessi risultino necessarie lievi modificazioni alla misura delle espropriazioni indicate nei piani, provvede all'approvazione di esse il prefetto sentito l'Ufficio del genio civile.
Con lo stesso decreto di approvazione delle modificazioni suddette il prefetto decide in merito ai ricorsi che fossero stati presentati.
Ai decreti del prefetto, di cui al procedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'art. 117 del testo unico approvato con R. decreto 12 ottobre 1913, numero 1261 .