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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 269/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030202490010120600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030202490010120600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110022693276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110022693276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.0302024900101206000, notificata a mezzo posta raccomandata in data 22.02.2024, e la sottesa cartella di pagamemto n. 0302011002693276000, asseritamente notificata il 28.11.2011, relativa alla tassa auomobilistica anni 2005 e 2006.
Deduceva che l'atto impugnato non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale e che pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto costituiva vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto conseguenziale.
Deduceva poi, che la cartella posta a fondamento dell'avviso di intimazione impugnato doveva essere annullata per intervenuta precrizione.
Chiedeva dichiarare illegittimo l'atto impugnato annullandolo per insussistenza della pretesa tributaria, nonché annullare la cartella di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Agenzia delle Entrate CO e Regione Calabria, ai quali il ricorso era stato ritualmente notificato, non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non risulta, in ragione della mancata costituzione dell'Agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento n. 0302011002693276000.
Ebbene, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
Per tale ragione l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata.
Osserva inoltre che in mancanza di prova circa la notifica di atti propedeutici interruttivi, la pretesa dell'Ente deve ritenersi prescritta, poiché la cartella esattoriale si riferisce a tassa automobilistica anni
2005e 2006.
Il ricorso va dunque accolto. Ritiene, inoltre, che, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, nulla debba disporsi sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. .0302024900101206000 e dichiara i crediti tributari portati dalla cartella di pagamento, sottesa all'intimazione, prescritti.
Nulla per le spese.
AT 28 gennaio 2025
Il Giudice Monocratico
TE SG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2025 alle ore 10:25 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 827/2024 depositato il 07/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - AT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030202490010120600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 030202490010120600 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110022693276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110022693276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 49/2025 depositato il
06/02/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n.0302024900101206000, notificata a mezzo posta raccomandata in data 22.02.2024, e la sottesa cartella di pagamemto n. 0302011002693276000, asseritamente notificata il 28.11.2011, relativa alla tassa auomobilistica anni 2005 e 2006.
Deduceva che l'atto impugnato non era stato preceduto dalla notifica della cartella esattoriale e che pertanto, la mancata notifica di un atto presupposto costituiva vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto conseguenziale.
Deduceva poi, che la cartella posta a fondamento dell'avviso di intimazione impugnato doveva essere annullata per intervenuta precrizione.
Chiedeva dichiarare illegittimo l'atto impugnato annullandolo per insussistenza della pretesa tributaria, nonché annullare la cartella di pagamento impugnata, per intervenuta prescrizione.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione a favore del procuratore costituito.
Agenzia delle Entrate CO e Regione Calabria, ai quali il ricorso era stato ritualmente notificato, non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 28 gennaio 2025, la causa veniva trattenuta in decisone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non risulta, in ragione della mancata costituzione dell'Agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento n. 0302011002693276000.
Ebbene, in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
Per tale ragione l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata.
Osserva inoltre che in mancanza di prova circa la notifica di atti propedeutici interruttivi, la pretesa dell'Ente deve ritenersi prescritta, poiché la cartella esattoriale si riferisce a tassa automobilistica anni
2005e 2006.
Il ricorso va dunque accolto. Ritiene, inoltre, che, anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio delle parti convenute, nulla debba disporsi sulle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara nulla l'intimazione di pagamento n. .0302024900101206000 e dichiara i crediti tributari portati dalla cartella di pagamento, sottesa all'intimazione, prescritti.
Nulla per le spese.
AT 28 gennaio 2025
Il Giudice Monocratico
TE SG