Sentenza 27 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 25 luglio 2018
Ordinanza collegiale 30 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 12 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 2935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2935 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02935/2025REG.PROV.COLL.
N. 05164/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5164 del 2018, proposto dal signor OB NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bilotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SA RI in Roma, p.zza Ss Apostoli 66;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Anna Maria Antonietta Piredda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione seconda) n. 839/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Mauro Bilotta e Maria Ida Rinaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor OB NN chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto avverso il provvedimento dirigenziale prot. 78014 del 26 agosto 2010 con cui veniva accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 83 del 16 marzo 2009 e disposta l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive.
2. Con ricorso di primo grado il ricorrente lamentava la “ Violazione/falsa applicazione della l.r. 23/1985 artt. 5-6-10 salvo altri, ar 31-32-33 DPR 380/2001. Nullità ex art. 21 septies l. 241/1990 e abnormità. Eccesso di potere. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Violazione dell’art. 1 primo protocollo addizionale della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Connessa violazione dei principi generali del diritto comunitario. Violazione dell’art. 6 del Trattato sull’Unione Europea. Violazione della Costituzione della Repubblica Italiana sub art. 117 comma 1 in relazione alle citate disposizioni della CEDU e sub art. 3 e 42. Inefficacia ”.
2.1. Con ricorso per motivi aggiunti, il signor NN impugnava, inoltre, i verbali di immissione in possesso e di stato di consistenza dell’immobile del 5 ottobre 2010, depositati in giudizio dalla difesa comunale.
3. Il T.a.r. per la Sardegna, sezione seconda, con sentenza n. 839 del 27 dicembre 2017 dichiarava inammissibile il ricorso per mancata tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 83/2009, regolarmente notificata al ricorrente in data 18 marzo 2009.
4. Il signor NN ha interposto appello, notificato in data 26 dicembre 2018 e corredato da istanza cautelare, riproponendo, in via preliminare, i motivi, le domande e le eccezioni formulate nel ricorso introduttivo e articolando, altresì, le seguenti censure:
A ) In particolare sul vizio di omessa pronuncia e violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Error in judicando. Violazione degli artt. 35-39 e 133, lett. f) [e “g”] c.p.a. - 112 cpc.
B) In particolare sul vizio di violazione di legge. Error in judicando: contrasto in rito con l’art. 35 D. Lgs. 104/2010 e, nel merito, con la LR Sardegna 23/1985 artt. 5- 6-10 salvo altri, art. 31-32-33 DPR 380/2001; Art. 21 septies L 241/90. Art. 1, primo protocollo addizionale della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo – CEDU; principi generali del diritto comunitario sub art. 6 del Trattato sull’Unione Europea – Costituzione della Repubblica Italiana sub art. 117 comma 1 in relazione alle citate disposizioni della CEDU e sub art. 3 e 42 .
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Sassari che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. Con ordinanza n. 3453 del 25 luglio 2018 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. Con successiva ordinanza n. 11727 del 30 dicembre 2022 è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell’art. 77, comma 4, c.p.a. a seguito della proposizione, ad opera dell’appellante, di querela di falso avverso l’atto di notificazione dell’ordinanza comunale del 18 marzo 2009.
8. In data 3 gennaio 2025 l’appellante depositava istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 80 c.p.a., unitamente alla sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 308/2024 che ha respinto l’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 501/2021 di reiezione della domanda di accertamento della falsità.
9. In vista dell’udienza di trattazione entrambe le parti hanno depositato memorie.
9.1. Con memoria del 24 settembre 2018 il Comune di Sassari ha precisato che oggetto del provvedimento di acquisizione sono esclusivamente le opere abusive realizzate sull’immobile e non l’intero fabbricato.
10. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Osserva in via preliminare il collegio che, come puntualizzato dal Comune sia in sede di memoria conclusionale che nel corso della discussione orale, oggetto del provvedimento di acquisizione sono unicamente le opere abusive indicate nell’ordinanza di demolizione n. 83/2009 (unitamente all’area adiacente come disposto dall’art. 6, comma 5, l.r. 23/1985) e non l’intero fabbricato di proprietà.
12. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato.
13. Con due motivi di appello, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, l’appellante lamenta che il giudice di primo grado sarebbe incorso nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo esaminato solo la domanda di annullamento e non anche quelle relative all’accertamento e alla tutela del diritto soggettivo, stante la mancanza dei presupposti per disporre l’espropriazione/confisca dell’intero edificio, dell’area di sedime e della pertinenza urbanistica. Il ricorrente avrebbe, inoltre, espressamente proposto anche l’azione di nullità per difetto di attribuzione del potere espropriativo e degli elementi essenziali degli atti impugnati.
In ogni caso, la domanda di accertamento del diritto dominicale non può mai essere considerata sprovvista di interesse legittimante, se non altro in ragione della natura assoluta del diritto di proprietà e della sua tutelabilità erga omnes .
Sarebbe, infine, errata la statuizione del T.a.r. secondo cui la fonte della lesione è l’ordine di demolizione poiché è sempre e solo la legge che prevede in modo tassativo le ipotesi e le condizioni in cui la sanzione può operare ipso iure .
14. I motivi sono infondati.
15. Con ricorso di primo grado l’odierno appellante ha impugnato l’atto di immissione in possesso lamentando la “ violazione e falsa applicazione della l.r. 23/1985, art. 5-6-10 salvo altri e art. 31-32-33 DPR 380/2001 ” in quanto il comune avrebbe “ provveduto in modo abnorme ” a ricondurre le violazioni edilizie accertate nell’ambito delle previsioni dell’art. 6 l.r. 23/1985 e degli artt. 31 e 32 del TU edilizia, anziché in quello degli artt. 7 e 10 l.r. 23/1985 e artt. 34 e 33 TU edilizia i quali non prevedono la “ confisca amministrativa ” (così a pag. 5, 6 e 7 ricorso introduttivo).
16. Dal tenore letterale della censura proposta- afferente alla non riconducibilità degli interventi realizzati alle ipotesi più gravi di abuso per cui è prevista la demolizione ai sensi degli artt. 6 l.r. 23/1985 e 31 d.P.R. 380/2001- è evidente che essa ha per oggetto un vizio di legittimità dell’ordinanza di demolizione, consistente nell’errata qualificazione degli interventi (nuova costruzione in luogo di ristrutturazione edilizia).
17. La tesi della persistenza del diritto di proprietà in capo all’interessato e del difetto assoluto di attribuzione del Comune (in disparte la novità della censura, come fondatamente eccepito dal Comune) confonde e sovrappone inammissibilmente il potere espropriativo e il potere repressivo degli abusi edilizi, nella misura in cui non considera che:
a) con l’ordinanza di demolizione il Comune non dispone l’espropriazione dell’area legittimamente posseduta per la realizzazione di un’opera pubblica, ma la demolizione dell’immobile abusivamente costruito a cui è funzionale la (successiva e meramente eventuale) acquisizione del medesimo;
b) la perdita della proprietà del bene e la correlativa acquisizione da parte dell’amministrazione hanno luogo ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni indicato dall’ordine di demolizione (Ad. Plen. 16/2023), mentre l’atto di immissione in possesso ha natura meramente dichiarativa di un effetto traslativo che si è ormai prodotto;
c) a fronte dell’esercizio del potere repressivo dell’abuso edilizio, la posizione del proprietario è sempre di interesse legittimo, suscettibile di tutela unicamente nei termini e nelle forme dell’azione di annullamento ex art 29 c.p.a.; la causa petendi del giudizio attiene, pertanto, alla lesione dell’interesse legittimo per effetto degli atti adottati dall’ente, a prescindere dalla qualificazione nel ricorso in termini di rivendicazione del diritto di proprietà;
d) il provvedimento di immissione in possesso ha per oggetto unicamente le opere abusive e non la parte legittimamente edificata, come puntualizzato al § 11.
18. Sulla base dei vizi di legittimità dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, correttamente il T.a.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione (la quale recava la qualificazione dell’abuso e l’avviso dell’acquisizione, in caso di inottemperanza, dell’opera abusiva e della relativa area di sedime, oltre alla superficie indicata dall’art. 6, comma 5, l.r. 23/85), rilevando che “ Gli atti successivamente posti in essere dall’ufficio comunale, dunque, costituenti mera attuazione di un già definito procedimento di acquisizione coattiva, non possono valere a riaprire surrettiziamente i termini di impugnazione dell’ordinanza n. 83/2009, ormai inoppugnabile e definitivamente consolidata ”.
19. L’ordinanza in questione risulta regolarmente notificata in data 18 marzo 2009 a mani della moglie convivente dell’appellante il quale non ha fornito alcuna prova di una conoscenza in data diversa e successiva da quella emergente dal documento, limitandosi ad eccepirne la nullità (memoria di replica del 28 febbraio 2025).
20. A ciò si aggiunge l’ulteriore circostanza che, come sopra evidenziato nella parte in fatto, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 308/2024 ha respinto l’appello proposto dal signor NN avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 501/2021 che ha escluso la falsità della relata di notifica.
21. Né può assumere rilievo l’avvenuta impugnazione dell’ordinanza, quale atto presupposto, unitamente al provvedimento di immissione in possesso, poiché il ricorso di primo grado è stato notificato in data 12 novembre 2010, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni dalla notifica dell’ordinanza medesima (18 marzo 2009).
22. Di qui la correttezza della statuizione di inammissibilità della sentenza impugnata per difetto di interesse a ricorrere, con conseguente preclusione dell’esame delle censure di merito formulate dal ricorrente (Ad. Plen. 5/2015).
23. Con riguardo alle questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità comunitaria prospettate nell’appello, il collegio si limita ad osservare che la natura ripristinatoria della sanzione demolitoria rende inconferente tanto il richiamo all’art. 42 Cost., non potendo il proprietario rivendicare la conservazione dell’opera abusiva quanto quello all’art. 1 prot. 1 CEDU poiché non viene in considerazione la confisca senza indennizzo bensì le regole concernenti la repressione degli abusi edilizi (Ad. Plen. 16/2023; cfr. sul punto anche Cons. Stato sez. II 9447 del 2024).
24. In conclusione l’appello deve essere respinto, con conseguente assorbimento dei motivi di merito e dell’istanza di CTU ivi formulata.
25. Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della vicenda concreta, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO