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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5960 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gianluca Rossi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), via Roma, 130, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Sergio Controparte_1 C.F._2
Maragoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Terracina (LT), Piazza della
Repubblica, 39, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo e come da successivi atti difensivi.”; conclusioni di cui al ricorso introduttivo: “…1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
/ 2) escludere ogni forma di mantenimento economico in favore della sig.ra , stante l'insussistenza dei presupposti di legge e Controparte_1
delle figlie maggiori d'età, indipendenti economicamente, considerando, altresì, la situazione finanziaria del sig. , privo di stipendio.”; Parte_1
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c.: “… precisa le conclusioni come da memoria difensiva e da successivi atti difensivi.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione:
1 “CHIEDE / all'Ill.mo Tribunale di Latina che, una volta esperito il tentativo di conciliazione, vengano accolte le seguenti / CONCLUSIONI / - dichiarare la separazione personale dei coniugi, pronunciando l'addebito della stessa al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo Sig. Presidente: / 1. assegnare la casa coniugale, sita in Terracina in Via Selvotta n. 8, alla Sig.ra / 2. porre a carico CP_1
del Sig. un importo a titolo di mantenimento a favore della resistente pari ad € 300,00 Pt_1
(trecento/00) mensili, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
/ 3. in merito alla casa di Via Campolungo n. 39, in Terracina, stante lo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi, procedere ad una divisione del bene o, in subordine, in caso di indivisibilità liquidare a favore della Sig.ra la quota alla stessa CP_1
spettante. / Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e
CPA 4% come per legge.”; conclusioni di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.: “- dichiarare la separazione personale dei coniugi, pronunciando l'addebito della stessa al marito per tutti i fatti esposti in narrativa, alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea davanti all'Ill.mo Sig. Presidente: / 1. assegnare la casa coniugale, sita in Terracina in Via Selvotta
n. 8, alla Sig.ra / 2. porre a carico del Sig. un importo a titolo di mantenimento a CP_1 Pt_1 favore della resistente pari ad € 300,00 (trecento/00) mensili, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
/ 3. in merito alla casa di
Via Campolungo n. 39, in Terracina, stante lo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi, procedere ad una divisione del bene o, in subordine, in caso di indivisibilità liquidare a favore della Sig.ra la quota alla stessa spettante. / Con vittoria di spese, diritti ed onorari di CP_1
causa, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA 4% come per legge.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, va rilevato che le allegazioni inerenti al fatto che l'immobile sito in Terracina, Via
Campolungo n. 39, residenza del ricorrente, sia stato concesso in comodato d'uso alla secondogenita che da oltre un anno vi risiederebbe con il compagno e la figlia e relative all'intervento chirurgico cui il ricorrente si sarebbe sottoposto per l'aggravarsi delle sue patologie
2 cardiache, contenute nella comparsa conclusionale depositata dal ricorrente (v. pagg. 5,6 e 10), sono tardive e non utilizzabili ai fini della decisione.
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina (LT) in data 30 ottobre 1988, trascritto al Reg.
Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 192, parte II, serie A, anno 1988, in regime di comunione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c.
Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO FORMULATA DA PARTE RESISTENTE.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
In caso di allegate condotte di violenza domestica, tuttavia, va rilevato che, per usare le condivise parole della Suprema Corte “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017)” (così Cass. ord. n. 31351 del 2022).
Nel caso di specie, la resistente, nella memoria di costituzione, ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale ai comportamenti del marito contrari ai doveri nascenti dal matrimonio allegando che lo stesso ha violato “l'obbligo di coabitazione, ex art. 143 c.c., abbandonando il tetto coniugale dal mese di ottobre 2018, senza nessun preavviso né giustificazione” e “si è reso responsabile anche della violazione degli obblighi alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale ed alla
3 collaborazione nell'interesse della famiglia”; che “tale condotta fedifraga del Sig. Pt_1 emergeva unicamente dopo l'abbandono della casa coniugale, avvenuto improvvisamente ed in maniera clandestina;
infatti, la resistente, solo dopo la fuga del marito, scopriva che la stessa era da ascrivere ad una relazione extraconiugale, ancora oggi in essere”; che “dal momento in cui ha trasferito altrove il proprio domicilio, non ha mai prestato alcuna cura ed attenzione nei confronti della coniuge e delle due figlie, omettendo di elargire il dovuto mantenimento economico ed alimentare mensile” e che ha sempre tenuto “comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti della moglie, sfociati poi in una denuncia sporta da quest'ultima a causa dell'ennesimo e grave episodio, che hanno costretto la resistente a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di
Terracina in data 14.03.2017, con diagnosi “lussazione m-f del I dito mano dx, escoriazioni arto superiore sx”, con gg. , come da allegato documento n. 6, da cui è scaturito un CP_2
procedimento penale a carico del marito, definito a seguito della remissione di querela da parte della resistente, che, tuttavia, non l'ha fatto desistere dal serbare tali comportamenti tanto che la resistente
“è stata costretta a seguire un percorso psicoterapeutico dal 30.11.2020 al 28.07.2021 presso lo studio del Dott. per “un quadro sintomatologico caratterizzato da ansia Persona_1 associata a discreta deflessione del tono dell'umore su base reattiva, che la paziente correla alle vicende conflittuali che hanno caratterizzato la sua separazione” (cfr. All. 9)” (v. pagg. 4 e ss. della memoria di costituzione);
Ebbene, ritiene il Collegio che la domanda di addebito sia meritevole di accoglimento.
Il ricorrente, infatti, non ha tempestivamente e specificamente contestato quanto dedotto dalla resistente in sede di memoria di costituzione sulle condotte violente realizzate, non avendo depositato alcuna memoria integrativa e avendo preso posizione sulle allegazioni della resistente del tutto tardivamente solo con le note di trattazione scritta per la prima udienza dinanzi al G.I. tralasciando, peraltro, di contestare l'episodio delle lesioni personali cagionate alla resistente, sicché va ritenuto pacifico inter partes, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che il ricorrente, in data 14 marzo
2017, ha cagionato alla resistente le lesioni personali meglio descritte nel verbale di pronto soccorso allegato alla memoria di costituzione di parte resistente.
Non assume, invece, alcun rilievo la circostanza dedotta dal ricorrente – peraltro, tardivamente – secondo cui, in relazione all'episodio di lesioni personali descritto dalla resistente, sia stata pronunciata una sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste.
Infatti, dalla lettura della sentenza depositata dal ricorrente in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (v. sentenza n. 512/2021 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Latina il 22 febbraio 2021), di cui non è stato dedotto né documentato il passaggio in giudicato, risulta che il ricorrente era imputato di due delitti, del delitto di cui all'art. 572 c.p. “perché, in più occasioni,
4 maltrattava la madre e la coniuge anche alla presenza di terze Parte_2 Controparte_1
persone e delle due figlie di anni 28 e di anni 23, ponendo in essere una serie di Per_2 Per_3
atti lesivi della loro integrità fisica, psichica e morale tali da imporre alle due vittime un regime di vita vessatorio ed insostenibile. / In particolare: (…) 2) Il giorno 14 marzo 2017, a seguito dell'ennesima aggressione verbale e fisica ai danni della coniuge le cagionava Controparte_1 lesioni personali” e del delitto di cui all'art. 582 c.p. perché “(…) con la condotta di cui al punto 2) del capo a) che precede, cagionava alla coniuge lesioni personali consistite Controparte_1
“lussazione M-F- del I dito mano dx con escoriazione arto superiore sx” giudicate guaribili in giorni 15 s.c. presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Terracina”.
Ebbene, la sentenza di non doversi procedere perché il fatto non sussiste è stata emessa soltanto in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia in quanto “alcun elemento in atti consente di sostenere il dolo dei maltrattamenti in danno della moglie e della madre, non ricorrendo elemento alcuno che consenta di sostenere l'abitualità propria della fattispecie per la quale si procede.”, mentre, con riferimento al delitto di lesioni personali, è stata emessa una pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela, come allegato dalla resistente sin dalla memoria di costituzione.
Trattasi, pertanto, di una mera pronuncia in rito che non esclude, di per sé, l'esistenza del fatto storico, invece da ritenersi provata nell'ambito del presente giudizio, in quanto non tempestivamente e specificatamente circostanziata.
Ritiene, pertanto, il Collegio che, alla stregua dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di addebito e di condotte violente sopra enunciati, la condotta del ricorrente, che ha cagionato alla resistente le lesioni personali meglio descritte nella documentazione medica agli atti, giustifichi l'addebito della separazione al resistente.
3. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MAGGIORENNI.
Il ricorrente ha chiesto che nulla sia previsto a suo carico a titolo di mantenimento per le figlie, entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Ebbene, deve osservarsi che l'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni deve essere oggetto di una specifica domanda da parte del figlio o del genitore convivente domanda che, nel caso di specie, non è stata svolta, sicché nessuna statuizione va emessa dal Tribunale sul punto.
4. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
La domanda è inammissibile atteso che presupposto indefettibile per tale provvedimento è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018), mentre, nel caso di specie, le figlie maggiorenni delle parti sono
5 entrambe economicamente autosufficienti, anche la secondogenita che, come pacifico inter-partes, ha costituito un proprio autonomo nucleo familiare.
5. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento da parte della resistente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. 28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche
l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. ord. n. 6886 del 2018), sicché nel caso di specie la
Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Nel caso di specie, la resistente ha chiesto che il ricorrente sia condannato a versarle un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili e ha dedotto, per quel che più rileva, di svolgere la professione di assistente domiciliare con reddito annuo lordo di circa € 9.800,00 e di avere un reddito derivante da canone d'affitto per terreno agricolo pari a circa € 3.000,00 annui lordi (v. pag. 2 della memoria di costituzione). In sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire circa € 1.000,00 / 1.100,00
a titolo di stipendio. Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi in allegato alla memoria di costituzione,
e da quella più recente prodotta, inerente ai redditi percepiti nel 2020, risulta che ha dichiarato un reddito imponibile di € 9.836,00 con imposta netta pari a € 604,00.
Ha tuttavia omesso di depositare la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 sulle sue condizioni patrimoniali e reddituali, che pure con il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. aveva ordinato di esibire.
6 Il ricorrente, invece, ha prodotto, per quel che più rileva, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui ha dichiarato di essere proprietario esclusivo di un immobile e comproprietario al
50% di altri due beni immobili;
di aver svolto in passato attività lavorativa per Cotral s.p.a. e di essere stato destinatario di un provvedimento di sospensione cautelare, sicché non gli viene corrisposta retribuzione, di svolgere l'attività lavorativa di autista in forza di contratti a termine. In sede di udienza presidenziale ha allegato di percepire al mese € 1.300,00/1.400,00 e di essere gravato dalle rate di un finanziamento di € 370,00 mensili la cui scadenza è prevista per il 2026.
Ha prodotto le dichiarazioni dei redditi e dal 730 del 2021 risulta che ha dichiarato per l'anno d'imposta 2020 un reddito imponibile pari a € 33.701,00 con imposta netta pari a 7.834,00.
Infine, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., il ricorrente ha allegato di percepire una pensione di invalidità di € 1.280,00 a decorrere da febbraio 2022.
Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda della resistente non sia meritevole di accoglimento, non avendo la stessa provato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in suo favore.
La resistente, infatti, non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche non avendo prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio richiesta in sede presidenziale, né ha provato in alcun modo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tanto più che ha dedotto che il marito, nel corso degli anni, si è sempre disinteressato economicamente della famiglia tanto da essersi dovuta fare carico delle necessità del nucleo familiare (v. pag. 3 della memoria di costituzione e pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
La domanda, pertanto, va rigettata non avendo la resistente provato i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
6. SULLE DOMANDE DI DIVISIONE DI IMMOBILE O, IN SUBORDINE, DI
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE, FORMULATA DA PARTE
RESISTENTE.
Le domande sono inammissibili, come, peraltro già rilevato dal G.I. con ordinanza del 27 gennaio
2023, ritenendo il Collegio di aderire al costante insegnamento della Suprema Corte per cui non è possibile la trattazione congiunta della domanda di separazione o divorzio e delle domande di divisione di beni immobili, risarcitorie e restitutorie e di pagamento di somme in mancanza di ipotesi qualificata di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), essendo le domande formulate dalla resistente del tutto autonome rispetto a quella di separazione, e certo non accessorie (cfr. tra le molte Cass. ord. 27386 del 2014).
7. SULLE SPESE DI LITE.
7 Stante la soccombenza reciproca e considerata altresì la natura della causa, si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 5960 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina (LT) in data 30 ottobre 1988, trascritto al
Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 192 parte II, serie A, anno 1988, in regime di comunione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Addebita la separazione a parte ricorrente.
4. Rileva l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da parte resistente.
5. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte resistente.
6. Rileva l'inammissibilità delle domande di divisione di immobile o, in subordine, di liquidazione della quota spettante formulate da parte resistente.
7. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti.
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