Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1672/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 15/01/2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. MARGIOTTA VINCENZO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. MANCUSI DONATO, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado.
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 1672/2019
R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 1672/2019 r.g.a.c. ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
TRA
1
domiciliata in Potenza alla Via N. Sauro n. 78, presso lo studio dell'Avv.
MARGIOTTA VINCENZO da cui è rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE
E
, c.f. domiciliata come in atti, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSI DONATO giusta procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato;
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 124/2019 del Giudice di Pace di
Potenza;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La Sig.ra ha proposto il presente giudizio di appello per Parte_1
l'impugnazione della sentenza n. 124/2019 del Giudice di Pace di Potenza, con cui veniva rigettata la sua domanda di risarcimento avanzata nei confronti della
[...]
per i danni subiti dall'autovettura, Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV CP_1
targata FD209NX, a seguito del furto degli pneumatici e dei relativi cerchi in lega avvenuto in data 03.01.2018.
La , quindi, adducendo che la polizza DEALER n. 40023833003480 mod. Pt_1
ED. 12/2010 (si cfr. Condizioni Generali di Assicurazioni - Per_1
Co
- doc. 5 Art. , pagina 4 di 19, del fascicolo di primo grado), Parte_2
stipulata con l'appellata, coprisse anche il furto parziale, chiedeva la condanna della compagnia assicurativa – atteso l'infruttuoso esito della liquidazione stragiudiziale – al pagamento della complessiva somma di € 1.020,78,00 ovvero quella minore o maggiore ritenuta di giustizia.
L'appellante ha censurato la sentenza sulla base dei seguenti motivi:
- illegittimità dell'ordinanza con cui è stata negata la prova testimoniale;
- erronea valutazione della prova circa la pretesa creditoria avendo il giudice ritenuto carente di prova documentale la sussistenza della copertura assicurativa anche per furto parziale;
2
- erroneità della sentenza in ordine all'applicazione dell'art. 2697 cod. civ.;
- mancata motivazione sulla richiesta di risarcimento del danno;
Costituitasi in giudizio la ha eccepito l'infondatezza Controparte_1
dell'appello e, ribadendo l'inoperatività della polizza assicurativa per il solo furto parziale, ne ha chiesto il rigetto con conferma della sentenza impugnata.
La causa, respinta la richiesta di prova per testi, ritenuta matura per la decisione, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
*******
§1. In primo luogo, si evidenzia l'ammissibilità dell'appello ex art. 339 e 113 cod. proc. civ. sia perché trattasi di contratto concluso mediante moduli e formulari, sia perché la domanda risarcitoria avanzata in primo grado, sebbene quantificata, imponeva al Giudice di Pace la decisione secondo diritto essendo richiesta la
“maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa, comunque ritenuta di giustizia” (cfr., Cassazione civile, sez. III , 11/06/2012 , n. 9432 secondo cui
“per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli art. 10 e ss. c.p.c., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. «necessaria», ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che «sarà ritenuta di giustizia», la causa deve ritenersi — in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14
c.p.c. — di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c”).
§2. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esplicitate.
La sentenza, impugnata, infatti risulta errata nella parte in cui ha ritenuto che il furto parziale subito dall'appellante – costituito dal furto degli pneumatici della
3
vettura e dei relativi cerchi in lega – fosse escluso dalla polizza assicurativa, stipulata esclusivamente per le ipotesi di furto totale.
L'assunto, difatti, non trova riscontro nella documentazione in atti.
Pur volendo accedere alla prospettazione fornita dall'appellata secondo cui il contratto di assicurazione coprirebbe il solo furto parziale (peraltro sulla base di una dicitura abbastanza ambigua contenuta nello stesso ove si legge «furto – somma assicurata solo totale 5% minimo 500 €»), nelle condizioni generali di contratto relative alla polizza stipulata dalle parti è espressamente prevista anche la copertura per il furto parziale.
In particolare, all'art. J.1 – Oggetto del contratto è espressamente previsto che
«Tua indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, gli optional e gli accessori, a seguito di: - furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato (forma “Totale”); - furto o rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso (forma “Totale e parziale”)».
Pertanto, rapportando il contenuto delle condizioni generali di contratto con quelle della polizza (in cui non vi è alcuna espressa esclusione della copertura per furto parziale) è evidente che la dicitura in essa contenuta «furto – somma assicurata solo totale 5% minimo 500 €» vada interpretata nel senso di imporre all'assicurato una franchigia minima di 500 euro in caso di furto totale, ma non è sufficiente per escludere la copertura per il furto parziale.
A tale conclusione si giunge peraltro considerando che il contratto di assicurazione va redatto in modo chiaro e comprensibile e le clausole polisense vanno interpretate ricorrendo alle regole civilistiche di ermeneutica contrattuale, per cui:
1. nel caso in cui l'interpretazione delle clausole presenti dei margini di ambiguità, dovrà comunque essere preferita l'interpretazione più rispondente a buona fede;
2. le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano nel dubbio, a favore dell'altro.
Tali considerazioni, tenuto altresì conto della qualità di consumatrice dell'appellante, della mancanza di qualsivoglia allegazione da parte della compagnia in ordine al contrasto tra polizza e condizioni generali di contratto, del
4
fatto che la cui era stata affidata la valutazione stragiudiziale CP_3
della pratica, aveva ritenuto indennizzabile il sinistro, conducono all'accoglimento dell'appello e alla riforma della sentenza impugnata.
§1.2. Relativamente al quantum si ritiene possibile riconoscere la somma di €
670,78, quale somma indicata nella fattura prodotta dall'appellante ed emessa dalla
“Pessolano Motors” in cui sono indicate analiticamente le prestazioni eseguite – indubbiamente riconducibili al sinistro oggetto di causa – e la cui quantificazione non risulta sproporzionata rispetto ai prezzi di mercato.
Sul punto, inoltre, deve evidenziarsi che, sebbene l'appellata abbia contestato l'efficacia probatoria della fattura, alcuna contestazione è stata mossa alla congruità della somma pretesa dall'assicurata.
Infatti, sebbene la Corte di cassazione abbia chiarito che “non ha valore di prova il preventivo di riparazione redatto da un soggetto estraneo alla controversia e non corroborato da altri elementi quali il listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio del veicolo danneggiato e, soprattutto, dalle fotografie dello stesso”
(Cass. Civ. sent. n. 26693/2013, al pari dell'eventuale fattura proveniente da un terzo non quietanzata), con una successiva pronuncia ha ammesso che in caso di mancata contestazione specifica, sia del danno patito dall'automobilista e sia del preventivo depositato in giudizio, il preventivo può concorrere a fissare l'ammontare del risarcimento (Cass. Civ., sent. del 3.12.2020, n. 27624). Di conseguenza, il preventivo di spesa, al pari della fattura, depositato in originale e completo di ogni elemento identificativo è un documento che dev'essere contrastato adeguatamente dalla controparte, fatto non occorso nel caso di specie
(in cui si ribadisce, la compagnia non ha contestato la congruità della somma pretesa al pari dell'evento, la cui materiale verificazione non è mai stata messa in dubbio).
Non possono invece essere riconosciute ulteriori somme, non avendo l'appellante dimostrato l'esistenza di ulteriori danni.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147 del 13.08.2022 per il grado di appello), tenuto conto della
5
natura della controversia, del valore della domanda e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Potenza n. 124/2019, condanna la al pagamento in favore Controparte_1 di della somma di € 670,78 oltre rivalutazione e interessi al Parte_1
tasso legale dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in
[...]
euro 450,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.;
3) Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano
[...]
complessivamente in euro 250,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 13/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
6