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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1304/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra residente in [...]
n. 77, elettivamente domiciliata presso e nello studio dei propri procuratori Avv.ti
Gianluigi Tucci e Luigia Castellano, entrambi del Foro di Pescara, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di appello. appellante e
in persona del Sindaco pro-tempore, sedente Controparte_1 in Città Sant'Angelo (PE) alla Piazza IV Novembre n. 1, elettivamente domiciliato in
L'Aquila – Via Monte Salviano n. 4 (Avv. Tiziana Taranta), difesa e rappresentata, in virtù di procura speciale e di determina in att , dall'Avv. Marco Ciammaichella del
Foro di Chieti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec
Email_1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dell'impugnazione avanzata, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Pescara N. 1530/2023 e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra ,
[...] Parte_1 quantificati in € 20.367,41= oltre gli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata:
Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis: in via principale respingere l'appello proposto dalla con la Parte_1
condanna della stessa alle spese anche del secondo grado di giudizio;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello negare il ristoro dei danni insussistenti, inammissibili, non provati e non imputabili al CP_1
appellato, ridimensionando nel giusto e nell'equo l'avversa pretesa, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via sempre gradata ed istruttoria nell'ipotesi che l'On.le
Corte decida di rimettere la causa in istruttoria, ci riportiamo alle richieste da noi formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c. (nn. 1, 2 e 3) da ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1530/2023 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 2051c.c. proposta nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, per non avere l'attrice assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso
[...]
causale tra la res, custodita dal ed il lamentato danno. Controparte_3
Avverso la sentenza ha proposto appello per vizio di motivazione Parte_1 per omessa ammissione della prova testimoniale e dunque per l'asserita violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. per omesso contraddittorio.
Chiedeva quindi l'ammissione della prova testimoniale e della CTU non ammessa in prime cure;
Questa Corte, all'udienza del 23/10/2024, ritenuta la prova testimoniale, in quanto relativa alla dinamica del sinistro, ammissibile e rilevante ai fini del decidere, rimetteva la causa in istruttoria rinviando la causa per l'incombente all'udienza del 27/11/2024, riservando all'esito la decisione circa la CTU.
pag. 2/4 All'udienza del 27/11/2024 le parti, esperito l'interrogatorio formale sull'appellante ed ascoltati i testi, chiedevano un breve differimento di udienza per valutare la possibilità di una conciliazione.
La causa veniva perciò rinviata all'udienza del 08/01/2025.
All'udienza del 08/01/2025 nessuna delle parti compariva.
Si provvedeva perciò a norma del comma 4 dell'art. 127-ter, che dispone: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
A seguito della mancata comparizione delle parti anche all'udienza successiva del
2/1272025 la causa veniva cancellata dal ruolo.
Poiché il giudizio è stato instaurato dopo il 25/6/2008, deve trovare applicazione nella specie l'art. 181, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, in tali ipotesi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio debba essere dichiarato estinto senza necessità di apposita eccezione di parte.
A tanto il Collegio deve provvedere con sentenza.
L'attribuibilità a tutte le parti della causa di estinzione impone la compensazione tra le stesse delle spese del grado.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017)..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Pescara n. 1530/2023 così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. compensa le spese del grado
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 12/02/2025.
pag. 3/4 Il Presidente relatore/estensore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1304/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra residente in [...]
n. 77, elettivamente domiciliata presso e nello studio dei propri procuratori Avv.ti
Gianluigi Tucci e Luigia Castellano, entrambi del Foro di Pescara, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di appello. appellante e
in persona del Sindaco pro-tempore, sedente Controparte_1 in Città Sant'Angelo (PE) alla Piazza IV Novembre n. 1, elettivamente domiciliato in
L'Aquila – Via Monte Salviano n. 4 (Avv. Tiziana Taranta), difesa e rappresentata, in virtù di procura speciale e di determina in att , dall'Avv. Marco Ciammaichella del
Foro di Chieti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo pec
Email_1
appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza respinta, in accoglimento dell'impugnazione avanzata, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Pescara N. 1530/2023 e, per l'effetto, condannare il Controparte_2 al risarcimento di tutti i danni subiti dalla SI.ra ,
[...] Parte_1 quantificati in € 20.367,41= oltre gli interessi dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
per parte appellata:
Voglia l'On.le Corte adita, contrariis reiectis: in via principale respingere l'appello proposto dalla con la Parte_1
condanna della stessa alle spese anche del secondo grado di giudizio;
in via gradata, nell'ipotesi di accoglimento totale e/o parziale dell'appello negare il ristoro dei danni insussistenti, inammissibili, non provati e non imputabili al CP_1
appellato, ridimensionando nel giusto e nell'equo l'avversa pretesa, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio;
in via sempre gradata ed istruttoria nell'ipotesi che l'On.le
Corte decida di rimettere la causa in istruttoria, ci riportiamo alle richieste da noi formulate in primo grado nelle memorie ex art. 183, 6 co. c.p.c. (nn. 1, 2 e 3) da ritenersi integralmente riportate e trascritte nel presente atto, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1530/2023 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risarcimento danni ex art. 2051c.c. proposta nei confronti del Parte_1 Controparte_2
, per non avere l'attrice assolto l'onere di provare la sussistenza del nesso
[...]
causale tra la res, custodita dal ed il lamentato danno. Controparte_3
Avverso la sentenza ha proposto appello per vizio di motivazione Parte_1 per omessa ammissione della prova testimoniale e dunque per l'asserita violazione dell'art. 101 cod. proc. civ. per omesso contraddittorio.
Chiedeva quindi l'ammissione della prova testimoniale e della CTU non ammessa in prime cure;
Questa Corte, all'udienza del 23/10/2024, ritenuta la prova testimoniale, in quanto relativa alla dinamica del sinistro, ammissibile e rilevante ai fini del decidere, rimetteva la causa in istruttoria rinviando la causa per l'incombente all'udienza del 27/11/2024, riservando all'esito la decisione circa la CTU.
pag. 2/4 All'udienza del 27/11/2024 le parti, esperito l'interrogatorio formale sull'appellante ed ascoltati i testi, chiedevano un breve differimento di udienza per valutare la possibilità di una conciliazione.
La causa veniva perciò rinviata all'udienza del 08/01/2025.
All'udienza del 08/01/2025 nessuna delle parti compariva.
Si provvedeva perciò a norma del comma 4 dell'art. 127-ter, che dispone: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”;
A seguito della mancata comparizione delle parti anche all'udienza successiva del
2/1272025 la causa veniva cancellata dal ruolo.
Poiché il giudizio è stato instaurato dopo il 25/6/2008, deve trovare applicazione nella specie l'art. 181, comma 1, c.p.c. come sostituito dall'art. 50 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, in tali ipotesi, ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio debba essere dichiarato estinto senza necessità di apposita eccezione di parte.
A tanto il Collegio deve provvedere con sentenza.
L'attribuibilità a tutte le parti della causa di estinzione impone la compensazione tra le stesse delle spese del grado.
Non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, dpr 115/2002 (Cass. SU ord. 19400/2017)..
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_2
sentenza del Tribunale di Pescara n. 1530/2023 così provvede:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. compensa le spese del grado
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio in data 12/02/2025.
pag. 3/4 Il Presidente relatore/estensore
Silvia Rita Fabrizio
pag. 4/4