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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 04/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 742/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELATTI FABRIZIO presso il cui studio in Vercelli via A. Borgogna 3/A è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CALAMIA Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO e dell'avv.to LUISA BIANCHI presso il cui studio in Torino Corso Francia
9 è elettivamente domiciliata resistente
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO: per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del recesso esercitato dal concludente nei confronti della Controparte_2
a seguito della comunicazione a mezzo P.E.O. del 29.05.2023, nonché di quella successiva e reiterativa a mezzo P.E.C. in data 30.05.2023 e di quella da ultimo inviata a mezzo P.E.C. in data 09.06.2023, in relazione al contratto di acquisto di autovettura sottoscritto digitalmente in data 20.04.2023 e di cui al preventivo n.
1352546, parimenti datato 20.04.2023, trattandosi di contratto a distanza o comunque negoziato fuori dei locali commerciali, con ogni consequenziale declaratoria ex lege;
1 IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettere le prove documentali prodotte;
b) disporre qualsiasi altro incombente ritenuto necessario ai fini dell'istruzione e della decisione della presente vertenza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a 15% ex D.M.
55/14, oltre a C.P.A. e I.V.A. di legge, ex lege precisando che la presente vertenza è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 518,00.
Per parte resistente:
a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, nullo / inefficace e/o comunque improduttivo di effetti il recesso operato dal signor con Parte_1
riferimento al contratto di compravendita n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto il veicolo Ford Puma V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD;
CP_3
b) accertare e dichiarare conseguentemente la validità ed efficacia del contratto di compravendita n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto il veicolo Ford Puma
V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD concluso tra la società CP_3 Controparte_1
ed il signor . Parte_1
c) Rigettare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, la domanda svolta da parte ricorrente.
Con il favore delle spese di lite tutte, oltre iva, cpa e rimborso forfettario ex lege al
15%.
NEL MERITO, in via riconvenzionale: dichiarare tenuto e condannare il signor all'adempimento del Parte_1
contratto n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto il veicolo Ford CP_4
V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD, condannando il medesimo al pagamento, in
[...]
favore della società del prezzo del veicolo compravenduto pari Controparte_1
ad euro 40.011,00, oltre interessi ex lege.
Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario ex lege al 15 %, iva, cpa e successive occorrende.
NEL MERITO, in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente, essendo il veicolo di marca Ford, modello targa n. GP241BW, CP_4
oggetto del presente giudizio, già stato volturato in favore del signor Pt_1
, dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a sottoscrivere la
[...]
documentazione necessaria ai fini della volturazione del predetto veicolo in capo alla società Controparte_1
2 Compensate, in tale caso, le spese di lite.
La parte resistente richiamava le istanze istruttorie formulate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte,
deduceva di avere sottoscritto in data 19.04.2023 preso la Parte_1
concessionaria un contratto di acquisito di un autoveicolo modello Ford CP_1
5D 1.0T di colore grigio, con allestimento ST , per un Controparte_5 Pt_2
corrispettivo totale pari ad Euro 39.136,00, come da contratto n. 1352094; che successivamente sottoscriveva a distanza e fuori dai locali commerciali un secondo contratto in data 20.04.2024 avente numero 1352546 con oggetto sempre un veicolo modello Ford V 5D 1.0T, ma con con allestimento CP_5 Parte_3
e, soprattutto, di colore nero, per un corrispettivo di Euro 40.011,00; che
[...]
tale secondo contratto sostituiva ed annullava il primo, in quanto il modello inizialmente richiesto non permetteva di montare alcuni optionals indicati dall'esponente, secondo quanto riferito dalla concessionaria;
che l'attore non si riteneva più convinto dell'acquisto effettuato e che, con missiva dapprima a mezzo email in data 29.05.2023 e successivamente a mezzo P.E.C. in data 30.05.2023, comunicava ad la propria volontà di recedere dal contratto de quo;
che CP_1
nonostante la ricezione della prima comunicazione di recesso, CP_1 proseguiva comunque con gli adempimenti necessari per l'immatricolazione del veicolo, che avveniva in data 09.06.2023, con contestuale informativa al Sig.
; che l'autovettura immatricolata corrisponde, per modello, dotazioni e colore Pt_1
a quella relativa al secondo contratto, stipulato a distanza e sottoscritto digitalmente in data 20.04.2023; che agli inizi del mese di luglio 2023, l'odierno ricorrente riceveva da sollecito di pagamento della prima rata di finanziamento;
che il ricorrente CP_6
inviava rituale comunicazione di recesso dal contratto di acquisto ex art. 52 Codice del Consumo dopo la stipulazione del contratto a distanza, ma comunque prima della consegna del bene oggetto del sinallagma e, pertanto, prima dell'acquisizione del possesso fisico del bene medesimo.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto di parte CP_1 ricorrente, eccependo l'inapplicabilità al contratto di acquisto di autovettura sottoscritto dal signor in data 20.04.2023, di cui al preventivo n. 1352546, Pt_1
della normativa relativa al diritto di recesso per i casi di contratti a distanza e/o negoziati fuori dei locali commerciali tra Professionista e Consumatore;
deduceva
3 infatti che i due contratti stipulati dal signor erano diversi unicamente sotto il Pt_1
profilo prettamente formale;
che la loro conclusione aveva, infatti, sostanzialmente contribuito a realizzare la medesima operazione commerciale (voluta, cercata e conclusa dal signor presso i locali commerciali di in quanto aventi Pt_1 CP_1
ad oggetto due veicoli identici con riferimento alle loro principali caratteristiche, ossia marca, modello, cilindrata, trasmissione ed alimentazione;
che il “secondo contratto” di compravendita n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto la vettura Ford
Puma ST-LINE V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD, per il corrispettivo totale di euro
40.011,00 era valido, efficace e produttivo di effetti e controparte doveva essere condannata all'adempimento del medesimo.
Alla prima udienza, concessi termini 281 duodecies c. 4 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussine orale e per la decisione, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.Dalla stessa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente emerge che il secondo contratto di compravendita del veicolo “Ford ST-LINE V 5D 1.0T 155 MHEV CP_4
DC7 FWD” del 20.04.2023, inviato via e.mail e sottoscritto con firma digitale da
, è sostitutivo del primo, le cui trattative e la cui sottoscrizione sono Parte_1
avvenute presso i locali commerciali della resistente, avendo ad oggetto il medesimo modello (“Ford ST-LINE V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD” cfr. i due contratti) CP_4 con caratteristiche solo parzialmente diverse. Si legge infatti nel ricorso: “una volta rientrato a casa, però, il Sig. veniva contattato telefonicamente da Pt_1 CP_1
e informato della necessità di stipulare un nuovo contratto di acquisto, che
[...]
andava a sostituire e ad annullare quello sottoscritto presso la concessionaria, in quanto, secondo ciò che gli veniva prospettato, il modello richiesto non permetteva di montare alcuni degli optional indicati dall'esponente, primo fra tutti il cambio automatico”.
Il secondo contratto è quindi espressione di una volontà modificativa del precedente in riferimento a caratteristiche non sostanziali ma accessorie del bene, quali optionals, colore, una differenza di prezzo di euro 875,00, ed asseriti costi del contratto collegato di finanziamento di cui, tuttavia, non vengono prodotti in atti i relativi contratti sottoscritti tra le parti ai fini della verifica delle effettive diversità rispetto alla precedente offerta di finanziamento.
4 Dalle dichiarazioni del ricorrente risulta dunque che il secondo contratto non è il frutto di una trattativa diversa ed autonoma rispetto al primo, ma ne costituisce invece lo sviluppo nel tentativo di soddisfare le richieste avanzate dal cliente, tenuto conto altresì della differenza minima di prezzo e delle diversità non sostanziali dei due autoveicoli, identici nel modello.
Riprova di ciò è la comunicazione di recesso inviata dal ricorrente via email il
29.05.2023, in cui lo stesso fa riferimento unicamente a discrepanze nel prezzo finale della vettura ed al costo eccessivo del finanziamento, circostanze che, alla luce del cambiamento della sua situazione economica, lo avrebbero indotto a recedere dal contratto.
Può allora ritenersi che, trattandosi della medesima operazione economica, la trattativa e la negoziazione dell'affare siano avvenute in presenza presso i locali commerciali della resistente e che il cliente era stato reso edotto delle caratteristiche sostanziali del bene e degli elementi fondamentali del negozio giuridico, non ravvisandosi alcuno svantaggio informativo;
la successiva sottoscrizione mediante firma digitale e l'inoltro via e.mail costituiscono mere modalità di sottoscrizione e conclusione del contratto, per cui vale il principio di libertà delle forme.
Non è in ogni caso ravvisabile - secondo le definizioni dell'art. 45 del Codice del
Consumo - un “contratto a distanza”, che presuppone un regime organizzato di vendita a distanza né un “contratto negoziato fuori dai locali commerciali”, che prevede la conclusione dello stesso fuori dai locali del professionista alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore o subito dopo che il consumatore sia stato avvicinato personalmente o singolarmente al di fuori dai predetti locali, circostanze - come visto - da escludere nel caso di specie.
Consegue l'inapplicabilità del diritto di recesso ex art. 52 Codice del Consumo ed il rigetto della domanda attorea.
3.In ordine alla domanda riconvenzionale di adempimento del contratto, va osservato che il ricorrente nulla deduce e prova sul pagamento del prezzo e sulla predetta domanda avanzata nei propri confronti, limitandosi a prospettare di essere stato avvisato dalla concessionaria dell'avvenuta immatricolazione del mezzo a suo nome in data 9.06.2023 e di avere, tuttavia, “comunicato l'annullamento del contratto di finanziamento n. 5000766912” (vedi ricorso).
5 In esecuzione del contratto di compravendita del 20.04.2023 e stante l'inefficacia del recesso, la concessionaria ha correttamente provveduto, quindi, a volturare ed intestare il veicolo a (vedi doc. 6 e 7 parte resistente), il quale Parte_1 dunque ne è divenuto proprietario, con conseguente obbligo in capo a quest'ultimo del pagamento del prezzo pattuito di euro 40.011,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate secondo la tariffa professionale vigente, tenuto conto del valore della controversia e della bassa complessità della stessa.
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
-rigetta la domanda di parte ricorrente;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 40.011,00 oltre interessi CP_1
legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 spese che si liquidano in complessivi € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 4.06.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 742/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MICHELATTI FABRIZIO presso il cui studio in Vercelli via A. Borgogna 3/A è elettivamente domiciliato ricorrente contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CALAMIA Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMO e dell'avv.to LUISA BIANCHI presso il cui studio in Torino Corso Francia
9 è elettivamente domiciliata resistente
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
NEL MERITO: per le causali di cui in narrativa, accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del recesso esercitato dal concludente nei confronti della Controparte_2
a seguito della comunicazione a mezzo P.E.O. del 29.05.2023, nonché di quella successiva e reiterativa a mezzo P.E.C. in data 30.05.2023 e di quella da ultimo inviata a mezzo P.E.C. in data 09.06.2023, in relazione al contratto di acquisto di autovettura sottoscritto digitalmente in data 20.04.2023 e di cui al preventivo n.
1352546, parimenti datato 20.04.2023, trattandosi di contratto a distanza o comunque negoziato fuori dei locali commerciali, con ogni consequenziale declaratoria ex lege;
1 IN VIA ISTRUTTORIA: a) ammettere le prove documentali prodotte;
b) disporre qualsiasi altro incombente ritenuto necessario ai fini dell'istruzione e della decisione della presente vertenza;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre a 15% ex D.M.
55/14, oltre a C.P.A. e I.V.A. di legge, ex lege precisando che la presente vertenza è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta ad Euro 518,00.
Per parte resistente:
a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, nullo / inefficace e/o comunque improduttivo di effetti il recesso operato dal signor con Parte_1
riferimento al contratto di compravendita n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto il veicolo Ford Puma V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD;
CP_3
b) accertare e dichiarare conseguentemente la validità ed efficacia del contratto di compravendita n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto il veicolo Ford Puma
V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD concluso tra la società CP_3 Controparte_1
ed il signor . Parte_1
c) Rigettare, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, la domanda svolta da parte ricorrente.
Con il favore delle spese di lite tutte, oltre iva, cpa e rimborso forfettario ex lege al
15%.
NEL MERITO, in via riconvenzionale: dichiarare tenuto e condannare il signor all'adempimento del Parte_1
contratto n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto il veicolo Ford CP_4
V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD, condannando il medesimo al pagamento, in
[...]
favore della società del prezzo del veicolo compravenduto pari Controparte_1
ad euro 40.011,00, oltre interessi ex lege.
Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario ex lege al 15 %, iva, cpa e successive occorrende.
NEL MERITO, in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente, essendo il veicolo di marca Ford, modello targa n. GP241BW, CP_4
oggetto del presente giudizio, già stato volturato in favore del signor Pt_1
, dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a sottoscrivere la
[...]
documentazione necessaria ai fini della volturazione del predetto veicolo in capo alla società Controparte_1
2 Compensate, in tale caso, le spese di lite.
La parte resistente richiamava le istanze istruttorie formulate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato alla controparte,
deduceva di avere sottoscritto in data 19.04.2023 preso la Parte_1
concessionaria un contratto di acquisito di un autoveicolo modello Ford CP_1
5D 1.0T di colore grigio, con allestimento ST , per un Controparte_5 Pt_2
corrispettivo totale pari ad Euro 39.136,00, come da contratto n. 1352094; che successivamente sottoscriveva a distanza e fuori dai locali commerciali un secondo contratto in data 20.04.2024 avente numero 1352546 con oggetto sempre un veicolo modello Ford V 5D 1.0T, ma con con allestimento CP_5 Parte_3
e, soprattutto, di colore nero, per un corrispettivo di Euro 40.011,00; che
[...]
tale secondo contratto sostituiva ed annullava il primo, in quanto il modello inizialmente richiesto non permetteva di montare alcuni optionals indicati dall'esponente, secondo quanto riferito dalla concessionaria;
che l'attore non si riteneva più convinto dell'acquisto effettuato e che, con missiva dapprima a mezzo email in data 29.05.2023 e successivamente a mezzo P.E.C. in data 30.05.2023, comunicava ad la propria volontà di recedere dal contratto de quo;
che CP_1
nonostante la ricezione della prima comunicazione di recesso, CP_1 proseguiva comunque con gli adempimenti necessari per l'immatricolazione del veicolo, che avveniva in data 09.06.2023, con contestuale informativa al Sig.
; che l'autovettura immatricolata corrisponde, per modello, dotazioni e colore Pt_1
a quella relativa al secondo contratto, stipulato a distanza e sottoscritto digitalmente in data 20.04.2023; che agli inizi del mese di luglio 2023, l'odierno ricorrente riceveva da sollecito di pagamento della prima rata di finanziamento;
che il ricorrente CP_6
inviava rituale comunicazione di recesso dal contratto di acquisto ex art. 52 Codice del Consumo dopo la stipulazione del contratto a distanza, ma comunque prima della consegna del bene oggetto del sinallagma e, pertanto, prima dell'acquisizione del possesso fisico del bene medesimo.
Si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione in fatto di parte CP_1 ricorrente, eccependo l'inapplicabilità al contratto di acquisto di autovettura sottoscritto dal signor in data 20.04.2023, di cui al preventivo n. 1352546, Pt_1
della normativa relativa al diritto di recesso per i casi di contratti a distanza e/o negoziati fuori dei locali commerciali tra Professionista e Consumatore;
deduceva
3 infatti che i due contratti stipulati dal signor erano diversi unicamente sotto il Pt_1
profilo prettamente formale;
che la loro conclusione aveva, infatti, sostanzialmente contribuito a realizzare la medesima operazione commerciale (voluta, cercata e conclusa dal signor presso i locali commerciali di in quanto aventi Pt_1 CP_1
ad oggetto due veicoli identici con riferimento alle loro principali caratteristiche, ossia marca, modello, cilindrata, trasmissione ed alimentazione;
che il “secondo contratto” di compravendita n. 1352546 del 20.04.2023, avente ad oggetto la vettura Ford
Puma ST-LINE V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD, per il corrispettivo totale di euro
40.011,00 era valido, efficace e produttivo di effetti e controparte doveva essere condannata all'adempimento del medesimo.
Alla prima udienza, concessi termini 281 duodecies c. 4 c.p.c., la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la discussine orale e per la decisione, riservando il deposito della motivazione nei 30 giorni ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
2.Dalla stessa ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente emerge che il secondo contratto di compravendita del veicolo “Ford ST-LINE V 5D 1.0T 155 MHEV CP_4
DC7 FWD” del 20.04.2023, inviato via e.mail e sottoscritto con firma digitale da
, è sostitutivo del primo, le cui trattative e la cui sottoscrizione sono Parte_1
avvenute presso i locali commerciali della resistente, avendo ad oggetto il medesimo modello (“Ford ST-LINE V 5D 1.0T 155 MHEV DC7 FWD” cfr. i due contratti) CP_4 con caratteristiche solo parzialmente diverse. Si legge infatti nel ricorso: “una volta rientrato a casa, però, il Sig. veniva contattato telefonicamente da Pt_1 CP_1
e informato della necessità di stipulare un nuovo contratto di acquisto, che
[...]
andava a sostituire e ad annullare quello sottoscritto presso la concessionaria, in quanto, secondo ciò che gli veniva prospettato, il modello richiesto non permetteva di montare alcuni degli optional indicati dall'esponente, primo fra tutti il cambio automatico”.
Il secondo contratto è quindi espressione di una volontà modificativa del precedente in riferimento a caratteristiche non sostanziali ma accessorie del bene, quali optionals, colore, una differenza di prezzo di euro 875,00, ed asseriti costi del contratto collegato di finanziamento di cui, tuttavia, non vengono prodotti in atti i relativi contratti sottoscritti tra le parti ai fini della verifica delle effettive diversità rispetto alla precedente offerta di finanziamento.
4 Dalle dichiarazioni del ricorrente risulta dunque che il secondo contratto non è il frutto di una trattativa diversa ed autonoma rispetto al primo, ma ne costituisce invece lo sviluppo nel tentativo di soddisfare le richieste avanzate dal cliente, tenuto conto altresì della differenza minima di prezzo e delle diversità non sostanziali dei due autoveicoli, identici nel modello.
Riprova di ciò è la comunicazione di recesso inviata dal ricorrente via email il
29.05.2023, in cui lo stesso fa riferimento unicamente a discrepanze nel prezzo finale della vettura ed al costo eccessivo del finanziamento, circostanze che, alla luce del cambiamento della sua situazione economica, lo avrebbero indotto a recedere dal contratto.
Può allora ritenersi che, trattandosi della medesima operazione economica, la trattativa e la negoziazione dell'affare siano avvenute in presenza presso i locali commerciali della resistente e che il cliente era stato reso edotto delle caratteristiche sostanziali del bene e degli elementi fondamentali del negozio giuridico, non ravvisandosi alcuno svantaggio informativo;
la successiva sottoscrizione mediante firma digitale e l'inoltro via e.mail costituiscono mere modalità di sottoscrizione e conclusione del contratto, per cui vale il principio di libertà delle forme.
Non è in ogni caso ravvisabile - secondo le definizioni dell'art. 45 del Codice del
Consumo - un “contratto a distanza”, che presuppone un regime organizzato di vendita a distanza né un “contratto negoziato fuori dai locali commerciali”, che prevede la conclusione dello stesso fuori dai locali del professionista alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore o subito dopo che il consumatore sia stato avvicinato personalmente o singolarmente al di fuori dai predetti locali, circostanze - come visto - da escludere nel caso di specie.
Consegue l'inapplicabilità del diritto di recesso ex art. 52 Codice del Consumo ed il rigetto della domanda attorea.
3.In ordine alla domanda riconvenzionale di adempimento del contratto, va osservato che il ricorrente nulla deduce e prova sul pagamento del prezzo e sulla predetta domanda avanzata nei propri confronti, limitandosi a prospettare di essere stato avvisato dalla concessionaria dell'avvenuta immatricolazione del mezzo a suo nome in data 9.06.2023 e di avere, tuttavia, “comunicato l'annullamento del contratto di finanziamento n. 5000766912” (vedi ricorso).
5 In esecuzione del contratto di compravendita del 20.04.2023 e stante l'inefficacia del recesso, la concessionaria ha correttamente provveduto, quindi, a volturare ed intestare il veicolo a (vedi doc. 6 e 7 parte resistente), il quale Parte_1 dunque ne è divenuto proprietario, con conseguente obbligo in capo a quest'ultimo del pagamento del prezzo pattuito di euro 40.011,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate secondo la tariffa professionale vigente, tenuto conto del valore della controversia e della bassa complessità della stessa.
PQM
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
-rigetta la domanda di parte ricorrente;
-in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 40.011,00 oltre interessi CP_1
legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
-condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , Parte_1 CP_1 spese che si liquidano in complessivi € 4.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 4.06.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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