Versione
27 marzo 2019
27 marzo 2019
Art. 136-bis. (( (Deposito del ricorso). )) (( 1. Il ricorrente, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notifica del ricorso, deposita presso gli uffici di cui all'articolo 147, e secondo le modalita' ivi previste, o tramite invio alla segreteria della Commissione dei ricorsi presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il ricorso con la prova delle avvenute notifiche, copia del provvedimento impugnato, ove in possesso del ricorrente, e i documenti di cui intende avvalersi in giudizio.
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza. ))
2. Insieme al ricorso deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 .
3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie quanti sono i componenti della Commissione e le controparti, salva tuttavia la facolta' del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
5. In caso di mancato deposito dei documenti indicati nel ricorso, con decreto del Presidente della Commissione e' dato al ricorrente un termine perentorio, in ogni caso non superiore a sessanta giorni, per il deposito della documentazione di cui intende avvalersi.
6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che ritiene utili per il giudizio.
7. Se il ricorso non e' stato notificato a una o piu' delle parti nei cui confronti la sentenza deve essere pronunciata, queste possono intervenire in giudizio, costituendosi in udienza. ))
Commentari • 5
- 1. Guida in stato di ebbrezzahttps://www.studiocataldi.it/ · 1
Lo stato di ebbrezza è la condizione di alterazione psicofisica che consegue all'assunzione di sostanze alcoliche. Esso comporta una percezione distorta della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi. Cosa prevede la guida in stato di ebbrezza? La condotta di chi si pone alla guida dopo l'assunzione di sostanze alcoliche è sanzionata dagli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada. In particolare, chi si mette alla guida e presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,5 fino allo 0,8 incorre in una sanzione amministrativa, chi invece presenta un tasso alcolemico superiore allo 0,8 commette un reato (vedi la Tabella per la stima del tasso …
Leggi di più…