Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3338
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Sentenza 6 marzo 2003

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Dichiarato, a seguito del fallimento di società commerciale, il fallimento in estensione del socio illimitatamente irresponsabile e ritenuto irrilevante, da parte del giudice del merito, il decorso del limite temporale dell'anno dalla cessazione dell'attività, la sopraggiunta declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", tanto dell'art. 10 quanto dell'art. 147 legge fall. (sent. n. 319 del 2000) impone - allorché il motivo di censura attenga al profilo dell'avvenuta decorrenza del termine - la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio si uniformi alla pronuncia di incostituzionalità, compiendo l'accertamento in fatto, in precedenza omesso, in ordine al rispetto del prescritto limite temporale ai fini dell'assoggettabilità a fallimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3338
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3338
    Data del deposito : 6 marzo 2003

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