Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Dichiarato, a seguito del fallimento di società commerciale, il fallimento in estensione del socio illimitatamente irresponsabile e ritenuto irrilevante, da parte del giudice del merito, il decorso del limite temporale dell'anno dalla cessazione dell'attività, la sopraggiunta declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", tanto dell'art. 10 quanto dell'art. 147 legge fall. (sent. n. 319 del 2000) impone - allorché il motivo di censura attenga al profilo dell'avvenuta decorrenza del termine - la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio si uniformi alla pronuncia di incostituzionalità, compiendo l'accertamento in fatto, in precedenza omesso, in ordine al rispetto del prescritto limite temporale ai fini dell'assoggettabilità a fallimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/2003, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IG, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MATTEO FOLINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SAN PELLEGRINO SPA, PANNA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso l'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONICA GIUSTI, giusta mandato in calce al controricorso;
- controricorrenti -
contro
AT ME IG AL & TO LU, AT ME IG AL, AT ME TO IG, SEPIFIN SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 561/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 22/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro confermò il rigetto dell'opposizione proposta da LU NO avverso la sentenza che in data 15 dicembre 1992 aveva esteso anche a lei, quale socia illimitatamente responsabile, la contestuale dichiarazione del fallimento della società di fatto costituita con il defunto marito AS IG.
Ritennero i giudici del merito che, accertata l'esistenza della società di fatto, ne conseguisse "l'irrilevanza del decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività alla declaratoria del fallimento".
Ricorre per cassazione LU NO e deduce un unico motivo d'impugnazione, cui resistono con controricorso i creditori San Pellegrino s.p.a. e Panna s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione degli art. 10 e 147 legge fall., nonché vizi di motivazione della sentenza impugnata, perché, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, i giudici del merito hanno considerato irrilevante il fatto che la sentenza dichiarativa del fallimento era stata pronunciata il 15 dicembre 1992, quando era già decorso un anno dalla cessazione dell'attività sociale, verificatasi sin dal 9 dicembre 1992, allorché il marito AS IG era stato costretto a vendere tutti i beni aziendali, a causa della gravissima malattia che dopo pochi giorni lo avrebbe condotto alla morte. Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, invero, ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 10 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il termine di un anno dalla cessazione dell'esercizio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento della società decorre dalla cancellazione della società stessa dal registro delle imprese, in quanto - posto che questa Corte, con la sentenza n. 66 del 1999, nel dichiarare non fondata una analoga q.l.c. dell'art. 147 1. fall., ha affermato che 'la disposizione denunciata va interpretata nel senso che, a seguito del fallimento della societa' commerciale di persone, il fallimento dei soci illimitatamente responsabili defunti o rispetto ai quali sia comunque venuta meno l'appartenenza alla compagine sociale può essere dichiarato soltanto entro il termine, fissato dagli art. 10 e 11 legge fall., di un anno dallo scioglimento del rapporto socialè; e che il termine annuale previsto dall'art. 10, oltre il quale non può darsi declaratoria di fallimento, nel caso di impresa collettiva decorre, secondo il diritto vivente, non già dalla cessazione dell'attività o dallo scioglimento della società medesima, bensì dal compimento della fase liquidatoria, che non coincide con la chiusura formale della liquidazione ma con la liquidazione effettiva dei rapporti facenti capo alla società, sicché questa si considera esistente e dunque assoggettabile a fallimento, finché rimangono rapporti, attivi o passivi, da definire - è evidente che la norma stessa, così interpretata, risulta sostanzialmente inapplicabile, atteso che il termine di un anno entro il quale può essere dichiarato il fallimento della società, nonché il fallimento in estensione dei suoi soci illimitatamente responsabili, inizia a decorrere solamente dal momento in cui, essendo stato definito ogni rapporto passivo che fa capo alla società stessa, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza dello stato di insolvenza, costituente il presupposto per la dichiarazione di fallimento;
sicché - se rientra nella discrezionalità del legislatore individuare diversamente, per l'impresa individuale e per quella collettiva, il dies 'a quo' del termine entro il quale il fallimento deve essere dichiarato dopo la cessazione dell'impresa, e prevedere, eventualmente, in riferimento alle due fattispecie, termini diversi - tale discrezionalità incontra un limite nel principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost., il quale postula che la norma con la quale viene fissato un termine non sia congegnata in modo tale da vanificare completamente la 'ratio' che presiede alla fissazione di quel termine, rendendolo così del tutto inutile" (C.
cost., 21 luglio 2000, n. 319). Nel caso in esame i creditori resistenti deducono che la dichiarazione del fallimento fu tempestiva, perché la società di fatto era stata cancellata in data 31 dicembre 1991. Ma ciò non esclude l'esigenza di un accertamento di fatto, che non può essere compiuto nel giudizio di legittimità, essendo stato del tutto omesso dai giuidi del merito, in quanto ritenuto irrilevante sulla base di una giurisprudenza ormai superata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10 legge fall. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, che si uniformerà al principio enunciato nella citata sentenza costituzionale.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003