Sentenza 2 agosto 2007
Massime • 1
Il giudizio delineato dalla Convenzione di Bruxelles per il riconoscimento di una sentenza straniera è articolato su tre gradi: il primo, che si conclude con una pronuncia di accoglimento o rigetto dell'istanza di riconoscimento; il secondo, che si pronuncia sull'opposizione avverso tale decisione, ed il terzo costituito dal ricorso per cassazione; è pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente avverso la decisione di riconoscimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2007, n. 17006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17006 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2007 |
Testo completo
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARPASA S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso l'avvocato COLELLI RIANO ROBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato STABILE LUCIO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OI HI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 550/05 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 28/02/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/06/2007 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alla PA s.p.a. il primo marzo 2004, BE TH adiva la Corte d'appello di Napoli esponendo: che con sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Liegi del 18/1/2002 la PA s.p.a. era stata condannata a pagarle Euro 38.183,17, oltre spese di lite;
che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 26/212003; che ella aveva interesse a procedere all'esecuzione forzata, e, quindi, a ottenere la sentenza di accertamento del requisiti di riconoscimento L. n. 218 del 1995, ex art. 67; che il Giudice belga aveva conosciuto della causa ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1968, in base al criterio di cui all'art. 5, n. 3, della Convenzione;
che l'atto introduttivo era stato notificato il 14/2/9 l;
che la sentenza era passata in giudicato il 18/11/2003, come da certificato in atti;
che la sentenza non era contraria a norma di ordine pubblico.
Instauratosi il contraddittorio, la PA si costituiva in giudizio, e resisteva alla domanda, sostenendo: 1) che il procedimento era assoggettato alle norme del titolo 7^ codice di procedura civile (art. 796 c.p.c., e ss.), e non a quelle di cui alla
L. n. 218 del 1995; 2) che comunque il Tribunale di Prima istanza di Liegi non poteva conoscere della causa secondo i principi di riparto della competenza fissati dalla Convenzione di Bruxelles, e, specificamente, proprio dall'art. 5, della Convenzione, a norma del quale il convenuto può essere citato "in materia di delitti o quasi - delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", essendosi il danno verificato in Italia, e avendo qui prodotto i suoi effetti.
La Corte d'appello con decisione nella camera di consiglio del 4/2/2005 delibava la sentenza straniera.
Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la PA SP sulla base di tre motivi cui non resiste con controricorso l'intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente deduce con il primo motivo di ricorso la violazione della L. n. 218 del 1995, art. 72, in quanto al giudizio in esame doveva applicarsi,in virtù della citata norma, contenente disposizioni di diritto transitorio,la precedente disciplina in tema di delibazione di sentenze straniere prevista dall'art. 796 c.p.c., e segg..
Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto il procedimento si è svolto senza la partecipazione del P.M.. Con il terzo motivo lamenta che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto non sindacabile la sussistenza della giurisdizione del Giudice belga.
La Corte osserva preliminarmente che non è controverso tra le parti - ne' potrebbe esserlo - che al presente giudizio si applica la Convenzione di Bruxelles avendo le parti stesse domicilio ovvero sede in due Stati (Belgio e Italia) contraenti della convenzione. Mette qui appena conto di dire che il regolamento CE n. 44/2001, che ha - come è noto - sostituito la Convenzione di Bruxelles, non può trovare applicazione nel caso di specie poiché l'art. 66, comma 1, del detto regolamento, contenente disposizioni di diritto transitorio, espressamente stabilisce che le disposizioni del regolamento stesso si applicano solo alle azioni proposte posteriormente alla sua entrata in vigore, avvenuta l'1.3.02, mentre nel caso di specie l'azione risulta propostane 1991. Inoltre, non può trovare neppure applicazione dell'art. 66, in esame, comma 2, che stabilisce che per ti riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano le norme del regolamento se l'azione sia stata proposta nello Stato membro di origine prima della entrata in vigore del regolamento purché la decisione sia stata emanata dopo tale data e purché ricorrano ulteriori condizioni che qui non interessa specificare.
Nel caso di specie, poiché il giudizio nello stato di origine è iniziato - come rilevato - nel 1991 ma la decisione è stata emessa il 18.1.2002, prima quindi dell'entrata in vigore de regolamento e non dopo, non ricorrono le condizioni perché le disposizioni di quest'ultimo in tema di riconoscimento possano trovare applicazione. In conclusione quindi nel caso di specie trovano piena applicazione le disposizioni della Convenzione di Bruxelles.
Va ulteriormente aggiunto che le disposizioni di quest'ultima sono state fatte salve dalla L. n. 218 del 1995, art. 2, recante le normativa relativa al diritto internazionale privato, il quale stabilisce che "le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia" e precisa ulteriormente che "nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme".
Ciò necessariamente comporta che la L. n. 218 del 1995, art. 67, che disciplina il riconoscimento di sentenze straniere, trova applicazione solo nelle ipotesi in cui non sussistano convenzioni internazionali applicabili che disciplinino in modo diverso il giudizio in esame.
Da quanto fin qui detto, questa Corte rileva, per inciso, l'infondatezza del primo motivo di ricorso con cui si lamenta che non sia stata seguita per il riconoscimento la disciplina dell'abrogato art. 796 c.p.c., e segg., in quanto nel caso di specie la procedura di riconoscimento applicabile è quello della Convenzione di Bruxelles.
Per completezza di esposizione va tuttavia ricordato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la nuova disciplina per il riconoscimento delle sentenze straniere, dettata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 64 e ss., si applica, ai sensi della L. medesima,
art. 72, comma 1, "in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore" (da individuare nel 31 dicembre 1996, in base alla L., art. 74, come sostituito dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, art.10, convertito nella L. 23 dicembre 1996, n. 649).
L'espressione "giudizi iniziati" deve intendersi riferita ai giudizi di riconoscimento della sentenza straniera, e non a quelli nel cui ambito detta sentenza sia stata emessa.(
Dette disposizioni stabiliscono che la parte che intende chiedere il riconoscimento di una sentenza straniera nell'ambito della Convenzione di Bruxelles deve fare istanza all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che nel caso dell'Italia è specificatamente indicata nella corte d'appello (art. 32), disciplinando sommariamente alcuni aspetti del procedimento (individuazione del Giudice territorialmente competente - modalità di deposito dell'istanza - elezione di domicilio - allegazione della documentazione - requisiti per il riconoscimento - comunicazione della decisione alla controparte etc).(artt. da 32 a 35).
L'art. 36, stabilisce poi che,se il riconoscimento viene accordato, la parte contro cui viene fatto valere può proporre opposizione in un certo termine dalla notifica della decisione mentre l'art. 37, individua l'autorità giudiziaria innanzi alla quale la stessa può essere proposta che, anche in questo caso, è per l'Italia la Corte d'appello.
L'art. 40, disciplina la diversa ipotesi dell'opposizione che deve essere proposta da chi ha visto rigettare la propria istanza di riconoscimento della decisione straniera.
Risulta dalla normativa in esame che l'opposizione costituisce una vera e propria impugnazione,posto che gli artt. da 36 a 40, tra l'altro, stabiliscono le autorità giurisdizionali dei diversi paesi innanzi alle quali si può proporre l'opposizione, fissano i termini di impugnazione, disciplinano la costituzione dell'opposto e la contumacia, regolano le ipotesi di sospensione del giudizio di riconoscimento, prevedono l'adozione di provvedimenti conservativi. L'art. 41, stabilisce infine che la decisione presa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione. Il giudizio così delineato dalla Convenzione di Bruxelles per il riconoscimento di una sentenza di uno Stato contraente in un altro risulta,quindi, articolato su tre gradi: il primo che si conclude con una istanza di accoglimento o rigetto della istanza di riconoscimento;
il secondo che si pronuncia sull'impugnazione di tale decisione, e che è costituito dall'opposizione, ed il terzo che è costituito dal ricorso per cassazione.
Mette qui conto di ricordare che il giudizio qui illustrato è stato integralmente riprodotto dal regolamento CE 44/2001 del Consiglio;
in particolare, per quello che qui interessa, dagli artt. 33, 38, 39, 43 e 44, che riconfermano che il giudizio si svolge secondo tre gradi, con una impugnazione che va proposta innanzi alla stessa Corte d'appello che si è pronunciata in prima istanza e con la possibilità di ricorrere per cassazione contro la sentenza di secondo grado.
Da quanto fin qui detto, discende che avverso la decisione emessa dalla Corte d'appello sull'istanza di riconoscimento, la parte doveva necessariamente proporre opposizione avanti alla stessa Corte d'appello prima di ricorrere per cassazione.
Ciò non è avvenuto. Risulta infatti che sull'istanza di riconoscimento della sentenza emessa dal Tribunale di Prima Istanza di Liegi si è pronunciata in prime cure la Corte d'appello di Lecce con la sentenza n. 550/05 del 4.2.05. Avverso tale sentenza la PA SP ha proposto direttamente ricorso per Cassazione senza proporre opposizione ai sensi dell'art. 36, della Convenzione di Bruxelles ratificata con L. n. 804 del 1971. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Non avendo l'intimata svolto attività difensiva, non si procede a liquidazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2007