TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 1839 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv.to Massimo Vagnoni Parte_1 C.F._1
-attore- contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3
C.F. ) CP_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_5 C.F._6
C.F. ) CP_6 C.F._7
-convenuti contumaci-
***
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTORE: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrarris rejectis: In Via principale – Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, Parte_1 manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà della parte della corte comune (contraddistinta in catasto al Foglio
6 pat.lla 1979 sub 1 b.c.n.c.) sita nel Comune di Martinsicuro, costituita da una superficie totale di 140 mq;
pagina 1 di 4 - autorizzare l'Agenzia del territorio di Teramo ad effettuare tutte le opportune variazione in favore dell'istante;
Con vittoria di spese e competenze della fase stragiudiziale e di quelle del presente giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione della proprietà di una porzione di immobile sito in Martinsicuro (TE), in via Piemonte n. 28, meglio identificato in atti.
I-1.1. A sostegno della domanda così spiegata, l'attore ha allegato e dedotto:
- di essere proprietario di unità abitative site in un più ampio complesso immobiliare insistente in Martinsicuro, in via Piemonte n. 28;
- di aver posseduto e di possedere a titolo esclusivo, animo domini, in modo continuativo, pacifico, ininterrotto e pubblico, da oltre venti anni, una porzione della corte comune del medesimo stabile;
- di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria.
I-2. e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pur destinatari di rituale vocatio in ius, non si sono costituiti in giudizio sicché ne è stata dichiarata
[...] la contumacia.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 10/07/2025 al cui esito, con ordinanza del 15/07/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va rilevato che la domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
5335 del 26/04/2000; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17270 del 28/08/2015; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n.
24260 del 04/10/2018), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nel giudizio di usucapione legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, dunque, è necessario che la parte richiedente l'accertamento fornisca idonea documentazione che consenta al Tribunale di individuare univocamente i soggetti passivi del giudizio.
Sul punto, si ritiene che ai fini della corretta identificazione dei legittimati passivi e della verifica pagina 2 di 4 dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione, è necessaria la produzione della c.d. visura ipocatastale, attestante l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni a favore e contro gli intestatari del bene, ovvero, in alternativa, una relazione notarile ultraventennale che dia conto di iscrizioni e trascrizioni, in un sistema di pubblicità immobiliare organizzato su base personale e non reale, con registri immobiliari riferiti non ai beni ma alle persone, titolari di diritti su detti beni (cfr., tra le molte pronunce di merito espressive dell'orientamento anzidetto, da ultimo Trib. Vibo Valentia, sent. n. 593 del 07/07/2025).
La funzione propria sottesa alla produzione del certificato ipocatastale discende dalla particolare efficacia riservata dal legislatore all'istituto dell'usucapione, il cui compimento, all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo, come chiarito in giurisprudenza, non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8792 del 28/06/2000).
Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
Da ciò consegue che l'assenza della citata documentazione comporta inevitabilmente incertezza sui soggetti proprietari degli immobili, sull'assenza di vincoli o pregiudizi sui medesimi beni, nonché sulla individuazione di eventuali litisconsorti necessari pretermessi, elementi essenziali verificabili solo attraverso la suddetta documentazione (cfr. Trib. Avezzano, sent. n. 146 del 17/05/2021).
Neppure può soccorrere la produzione della visura catastale, essendo essa priva di valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili o la sussistenza di titolari di diritti reali minori, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali. Com'è noto, infatti, “Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9096 del 24/08/1991, Rv. 473636-01).
II-5. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto della domanda di usucapione formulata dal nel presente giudizio, atteso che l'attore non ha Parte_1 prodotto in atti alcuna visura ipocatastale ovvero relazione notarile ultraventennale, limitandosi alla produzione della sola visura catastale, nella quale, inoltre, il bene usucapendo è qualificato come “bene
pagina 3 di 4 comune non censibile” (cfr. pag. 2 all. n. 3 all'atto introduttivo).
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. La domanda attorea va rigettata.
III-8. Nulla sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_5 CP_6
- RIGETTA la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, il 15 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 1839 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), in giudizio con l'avv.to Massimo Vagnoni Parte_1 C.F._1
-attore- contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
C.F. ) CP_2 C.F._3
C.F. ) CP_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
C.F. ) Controparte_5 C.F._6
C.F. ) CP_6 C.F._7
-convenuti contumaci-
***
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER L'ATTORE: “Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrarris rejectis: In Via principale – Accertare e dichiarare che il Sig. ha acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del possesso continuato, Parte_1 manifesto, pacifico ed esclusivo, la proprietà della parte della corte comune (contraddistinta in catasto al Foglio
6 pat.lla 1979 sub 1 b.c.n.c.) sita nel Comune di Martinsicuro, costituita da una superficie totale di 140 mq;
pagina 1 di 4 - autorizzare l'Agenzia del territorio di Teramo ad effettuare tutte le opportune variazione in favore dell'istante;
Con vittoria di spese e competenze della fase stragiudiziale e di quelle del presente giudizio”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 fine di ottenere l'accertamento dell'avvenuta usucapione della proprietà di una porzione di immobile sito in Martinsicuro (TE), in via Piemonte n. 28, meglio identificato in atti.
I-1.1. A sostegno della domanda così spiegata, l'attore ha allegato e dedotto:
- di essere proprietario di unità abitative site in un più ampio complesso immobiliare insistente in Martinsicuro, in via Piemonte n. 28;
- di aver posseduto e di possedere a titolo esclusivo, animo domini, in modo continuativo, pacifico, ininterrotto e pubblico, da oltre venti anni, una porzione della corte comune del medesimo stabile;
- di aver esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria.
I-2. e CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
pur destinatari di rituale vocatio in ius, non si sono costituiti in giudizio sicché ne è stata dichiarata
[...] la contumacia.
I-3. La causa, documentalmente istruita, è pervenuta in decisione all'esito dello scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies
c.p.c. del 10/07/2025 al cui esito, con ordinanza del 15/07/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.
II-4. Va rilevato che la domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n.
5335 del 26/04/2000; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17270 del 28/08/2015; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n.
24260 del 04/10/2018), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Infatti, nel giudizio di usucapione legittimato passivo è il proprietario (o il possessore) del bene, dunque, è necessario che la parte richiedente l'accertamento fornisca idonea documentazione che consenta al Tribunale di individuare univocamente i soggetti passivi del giudizio.
Sul punto, si ritiene che ai fini della corretta identificazione dei legittimati passivi e della verifica pagina 2 di 4 dell'esistenza di eventuali litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione, è necessaria la produzione della c.d. visura ipocatastale, attestante l'esistenza o meno di iscrizioni o trascrizioni a favore e contro gli intestatari del bene, ovvero, in alternativa, una relazione notarile ultraventennale che dia conto di iscrizioni e trascrizioni, in un sistema di pubblicità immobiliare organizzato su base personale e non reale, con registri immobiliari riferiti non ai beni ma alle persone, titolari di diritti su detti beni (cfr., tra le molte pronunce di merito espressive dell'orientamento anzidetto, da ultimo Trib. Vibo Valentia, sent. n. 593 del 07/07/2025).
La funzione propria sottesa alla produzione del certificato ipocatastale discende dalla particolare efficacia riservata dal legislatore all'istituto dell'usucapione, il cui compimento, all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto, estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario. Tale effetto estintivo, come chiarito in giurisprudenza, non va ricondotto ad una presunta usucapio libertatis, bensì dipende dall'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa (cfr. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 8792 del 28/06/2000).
Tuttavia, proprio perché l'usucapione determina l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile, con conseguente estinzione delle iscrizioni pregiudizievoli contro il proprietario risultante dai registri immobiliari, i creditori ipotecari, titolari di diritto reale sull'immobile oggetto della domanda di usucapione, devono considerarsi litisconsorti necessari del relativo giudizio.
Da ciò consegue che l'assenza della citata documentazione comporta inevitabilmente incertezza sui soggetti proprietari degli immobili, sull'assenza di vincoli o pregiudizi sui medesimi beni, nonché sulla individuazione di eventuali litisconsorti necessari pretermessi, elementi essenziali verificabili solo attraverso la suddetta documentazione (cfr. Trib. Avezzano, sent. n. 146 del 17/05/2021).
Neppure può soccorrere la produzione della visura catastale, essendo essa priva di valore probatorio al fine di determinare la titolarità dei beni immobili o la sussistenza di titolari di diritti reali minori, essendo le risultanze catastali preordinate a fini essenzialmente fiscali. Com'è noto, infatti, “Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9096 del 24/08/1991, Rv. 473636-01).
II-5. L'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce al rigetto della domanda di usucapione formulata dal nel presente giudizio, atteso che l'attore non ha Parte_1 prodotto in atti alcuna visura ipocatastale ovvero relazione notarile ultraventennale, limitandosi alla produzione della sola visura catastale, nella quale, inoltre, il bene usucapendo è qualificato come “bene
pagina 3 di 4 comune non censibile” (cfr. pag. 2 all. n. 3 all'atto introduttivo).
II-6. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-7. La domanda attorea va rigettata.
III-8. Nulla sulle spese di lite, in ragione della mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: CP_5 CP_6
- RIGETTA la domanda attorea, per le ragioni di cui in parte motiva;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Teramo, il 15 luglio 2025.
IL GIUDICE
Luca Bordin
pagina 4 di 4