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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 10/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12-1/2024 P.U.
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/05/1944 ed (C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/06/1981, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Penelope Puccini del Foro di Pisa (C.F. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, Via Hermada 8 (fax 0505203571, pec:
Email_1
PREMESSO che:
1.- I ricorrenti, in data 14/6/2022, hanno chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata;
con provvedimenti del 20/06/2022 e del 05/08/2022, è stato nominato per l'esercizio delle funzioni di OCC il Dott. che ha accettato l'incarico. Persona_1 In data 18/1/2024 i ricorrenti hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.
2.- Non è necessario convocare la parte debitrice istante, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall..
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
Quanto agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda, il giorno 3 marzo 2020 i IG.ri hanno venduto l'immobile Pt_1
di loro proprietà, al 50% ciascuno, sito in Via Guardistallo 2/B Pisa, al prezzo di €
200.000,00 e successivamente, il giorno 9 marzo 2020, è stato acquistato l'immobile sito in Traversa B di Via Renello Gemignani 3, intestato al solo dove oggi Parte_3
i ricorrenti risiedono, al prezzo di € 154.000,00.
In merito a tale atto, i ricorrenti hanno allegato che l'operazione è stata effettuata prima che iniziasse il lockdown per la pandemia da Covid 19 e quindi prima che si determinasse lo squilibrio economico familiare che ha determinato l'apertura della presente procedura, spiegando che era loro intenzione avvicinarsi al luogo di lavoro della IG.ra (il Pt_1
negozio era infatti ubicato in Via Emilia 250/252 a Pisa).
Quanto al ricavato dalla vendita, i ricorrenti hanno dichiarato che esso è stato utilizzato, in parte per l'acquisto della nuova casa, in parte per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sulla abitazione, pagati in contanti, per i quali non è stata emessa fattura, oltreché per le spese della compravendita.
Ancora, nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda è stato acquistato, in data 12 luglio 2022, il motociclo Liberty Piaggio da parte della IG.ra A Parte_2
questo proposito le parti hanno allegato che l'acquisto era necessario affinché la ricorrente potesse autonomamente recarsi a lavoro presso cooperative di servizi in varie zone della città dopo la chiusura del negozio.
Alla luce delle allegazioni e chiarimenti dei ricorrenti, l'OCC ritiene possa escludersi che siano stati commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso. Inoltre, l'Esperto dichiara che il valore dell'immobile adibito a casa familiare è oggi stimato in € 181.000, quindi superiore al prezzo di acquisto, anche in conseguenza dei lavori eseguiti dai ricorrenti.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori.
Tanto premesso,
OSSERVA
Competenza
Il presente Tribunale è competente, in quanto i ricorrenti hanno la residenza all'interno del Circondario di questo Tribunale (Pisa), e con essa si presume coincidere il centro dei loro interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.
Requisiti soggettivi
I debitori sono persone fisiche, e pertanto non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La domanda è presentata congiuntamente dai ricorrenti, i quali sono conviventi e appartengono allo stesso nucleo familiare (padre e figlia); inoltre, essi hanno dichiarato che il sovraindebitamento ha un'origine comune, giustificando tale circostanza la trattazione unitaria ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 14/2019 come procedura familiare.
Comune è anche il debito più rilevante, posto che il padre ha prestato garanzia per i debiti contratti dalla figlia. Infatti, l'origine dell'indebitamento è riconducibile all'apertura del negozio “La bottega dei cuccioli” nel 2017 da parte della IG.ra per la quale la Parte_2
stessa ha stipulato alcuni finanziamenti, garantiti dal padre, il quale ha chiesto anche l'anticipo di parte del suo Tfr all'Arcidiocesi di Pisa – Curia presso la quale svolgeva l'attività di diacono, denaro che è stato impiegato per adattare e arredare il fondo all'attività di vendita di prodotti per animali e per l'acquisto della merce da vendere.
Inoltre, i ricorrenti sono conviventi e dunque anche le spese di mantenimento possono ritenersi comuni. E' giustificata, quindi, la presentazione di una domanda unitaria per la risoluzione della crisi.
Requisiti oggettivi
Sussistono i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n. 14/19, in quanto i ricorrenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata del dott. Per_1
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che la sig.ra ha una esposizione debitoria complessiva di € 122.740,68, escluse le Parte_2
spese di procedura, mentre il sig. ha una esposizione di € 68.401,42. Parte_1
è intestatario di una unità immobiliare per civile abitazione posta al Parte_1
piano primo all'interno del complesso residenziale denominato “Condominio La Fornace” ubicato in Pisa, frazione Riglione, Traversa B di Via Gemignani n. 3, dove abiotano i ricorrenti, e di una autovettura Opel Grandlandx, per la quale vengono riferiti problemi di eccessivo consumo dell'additivo adblue, tali da inficiare il funzionamento del motore diesel, in ragione dei quali il valore del mezzo viene stimato in misura non superiore ad €
13.900. Il mezzo è utilizzato dalla IG.ra per svolgere il lavoro presso Nims e per Pt_1
gli spostamenti del IG. che ha problemi di deambulazione. Pt_1
è proprietaria di un motociclo Piaggio Liberty, acquistato usato, con un Parte_2
valore stimabile in € 1.500.
Venendo alla situazione reddituale dei ricorrenti, ha dichiarato redditi Parte_1
di lavoro dipendente o assimilati pari ad € 26.895 netti nel Mod. 730/2021; redditi di lavoro dipendente o assimilati pari ad € 27.229 netti nel Mod. 730/2022; redditi di lavoro dipendente o assimilati pari ad € 28.847,00 netti per la sua attività retribuita di diacono presso l'Arcivescovado di Pisa nel Mod. 730/2023. Il reddito è ascrivibile alla pensione di vecchiaia e a una retribuzione per attività residue del in favore della Curia. Il sig. Pt_1
tuttavia, all'inizio dell'anno 2024 ha dovuto cessare ogni attività sia a causa dell'età Pt_1
avanzata, sia a causa di problemi fisici che gli rendono difficile camminare, con conseguente prevedibile riduzione del reddito per gli anni a venire, che sarà costituito unicamente dalla pensione.
cessata l'attività del negozio “La Bottega dei Cuccioli”, nel corso del 2022 Parte_2
e del 2023 ha svolto lavori saltuari presso cooperative di servizi e ad oggi svolge attività di procacciatrice di clienti presso Nims, con contratto a tempo determinato. La situazione reddituale degli ultimi tre anni risulta essere: la seguente: redditi per €.
5.119 da lavoro autonomo come da Mod.PF 2021; redditi per €.4.791,00 da lavoro autonomo come da
Mod. PF 2022 di;
redditi da lavoro autonomo per €.
7.952 e da lavoro dipendente per
€.
8.188 nell'anno 2022, come da Mod. PF 2023.
Il nucleo familiare è formato da padre e figlia e le spese mensili medie indicate in ricorso, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, cono indicate in € 910,00 mensili per la IG.ra ed € 930,00 mensili per il IG. Il nucleo familiare vive Pt_1 Pt_1
nell'immobile di proprietà di Parte_1
Sulla base di quanto precede, sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile)
è inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OCC).
AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.
Va ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sui conti correnti dei debitori debbano intendersi acquisite alla procedura.
Inoltre, anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità dei debitori, in quanto tutto il loro patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione
(Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024).
L'eventuale assegno unico percepito, invece, in quanto riconducibile alla categoria degli assegni familiari non potrà essere pignorato, né quindi essere incluso nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata, essendo annoverabile tra le esclusioni elencate al comma 4 dell'art. 268 CCII;
tuttavia, il Liquidatore, ove sussista tale emolumento, ne dovrà dare atto con apposita istanza, incidendo l'eventuale percezione dell'assegno sulla individuazione della quota di reddito disponibile.
Va, inoltre, ricordato che è tra i compiti del Liquidatore verificare la consistenza del patrimonio dei due ricorrenti, tenendo separate le masse passive e le masse attive;
difatti nel caso in cui sia disposta l'apertura della procedura, alle incombenze di cui agli artt. 272
e ss., C.C.I. (ossia alla redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc..) il liquidatore deve provvedere in modo separato per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo però di specificare ai creditori che, per quanto concerne i crediti comuni, gli stessi sono tenuti a presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse, in quanto in tal caso, a differenza di quanto avviene relativamente ai crediti personali di ciascun ricorrente che devono essere soddisfatti col solo attivo del debitore cui si riferiscono, quelli comuni possono essere soddisfatti con l'attivo di entrambi i debitori (Trib. Modena sent. 31/03/2023);
QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire ai sovraindebitati ammessi in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al reddito disponibile. Tenuto conto delle indicazioni riportate in ricorso e della valutazione compiuta dal gestore, può provvedersi in questa sede, sulla base degli atti, alla detta determinazione;
tuttavia, dato il decorso del tempo e la possibile modifica della situazione economica dei ricorrenti sarà possibile una successiva rivalutazione da parte del giudice delegato, a seguito dell'apertura della procedura, dietro specifica istanza del Liquidatore(i ricorrenti hanno allegato che il non avrebbe più percepito il reddito ancora derivante dall'attività Pt_1
svolta per la Curia, oltre a quello derivante dalla pensione, mentre la sig.ra ha un Pt_1
contratto a tempo determinato che risulta scaduto). A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato entro trenta giorni dal deposito della sentenza.
La determinazione del c.d. “minimo vitale” compete al Giudice il quale lo determina in base all'art. 283 CCII. La norma fa riferimento al criterio dell'assegno sociale, su base annua, aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159. L'assegno sociale per il
2024 è pari ad € 534,41, da moltiplicare per 13 mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per 1,57 (parametro corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti nel 2024). Il conteggio restituisce la somma di € 16.360,96 che corrisponde a un importo mensile di € 1.363,41 pari al minimo vitale del nucleo familiare composto dai ricorrenti.
Tale somma può essere suddivisa fra i ricorrenti al 50% per ciascuno.
La somma prevista dai ricorrenti per il loro mantenimento deve, quindi, essere rivista al ribasso, secondo il conteggio che precede, con la conseguenza che resta esclusa dalla liquidazione la somma arrotondata mensile di € 1366,00 per dodici mensilità, così determinata dal Giudice, pari a € 683,00 per ciascuno, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori (Trib. Bologna
24/10/2024) e riservata, come detto, ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato.
Le quote di retribuzioni e di pensione eccedenti il mantenimento così calcolato entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE
RAGIONI.
L'art. 270 comma 2 lett. e) CCII prevede che il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
I ricorrenti hanno chiesto che venga venduta solo la nuda proprietà dell'immobile del sig.
adibito a casa familiare. Il Tribunale, tuttavia, non può costituire nuovi diritti;
Pt_1
non può, quindi, costituirsi un usufrutto in favore di per poi trasferire Parte_3
nell'ambito della procedura, il solo diritto di nuda proprietà dell'immobile.
Inoltre, la procedura di liquidazione controllata si basa sullo spossessamento di tutti i beni del debitore: l'art. 270 CCII, lett. e), infatti, dispone che il Tribunale ordini la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Dovrà, quindi, procedersi alla vendita del diritto di proprietà dell'immobile.
Nel caso in esame, i debitori possono essere autorizzati ad abitare nella casa familiare fino alla vendita.
Il liquidatore avrà cura di quantificare in seguito, in seno alla procedura, eventuali canoni di locazione che potranno incidere sulle spese di mantenimento. Tali spese, al momento non vanno conteggiate, posto che i debitori possono abitare nell'immobile gratuitamente fino alla vendita. Né, dunque, può essere fin da ora stanziato un fondo a tal fine.
Si ritiene che la parte debitrice possa essere autorizzata a continuare ad utilizzare l'autovettura modello OPEL tipo Grandland X targata FR737HR e lo scooter motociclo modello PIAGGIO tipo Liberty targato ES59340 sino alla vendita delle medesime, salva nuova valutazione del Liquidatore. Tale soluzione non provocherebbe alcun aggravio per la procedura ed eviterebbe ai debitori di sostenere costi per gli spostamenti per l'attività lavorativa di oltre che per le altre indispensabili attività familiari. Parte_2
Il Liquidatore avrà cura di fornire nel corso della procedura stime aggiornate sul valore dei mezzi, riservandosi al prosieguo l'eventuale valutazione di antieconomicità della vendita.
LIQUIDATORE. NOMINA. Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore, confermato il gestore il dott. Persona_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 12-1/2024
r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1 DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed
[...] C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2 NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Laura Pastacaldi;
3 NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il
DOTT.SSA iscritta nell'elenco di cui al D.M. 202/2014, Persona_1
relativo ai Gestori nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Parte_4
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità;
4 AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale dei sovraindebitati;
6 ORDINA a cura del Liquidatore la tempestiva trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); 7 ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate nonché dell'elenco dei creditori, ove non prodotto;
8 ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere detenuti dalla parte ricorrente fino alla liquidazione: diritto di proprietà sull'immobile sito in
Pisa, Traversa B di via Renello Gemignani n. 3 e rappresentato al Catasto dei
Fabbricati di Pisa, nel foglio 49, particella 241, subalterno 338, categoria A/2, classe
2, vani 5, superficie totale mq. 104, rendita catastale Euro 626,20 (l'appartamento),
e al figlio 49, particella 241, subalterno 288, categoria C/6, classe 2, mq 19, rendita catastale €.63,78 (il posto auto); automobile OPEL tipo Grandland X targata
FR737HR e scooter motociclo modello PIAGGIO tipo Liberty targato ES59340;
9 AVVERTE che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
10 DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
11 DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
12 DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito complessivo dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di € 1.365,00 mensili per dodici mensilità, pari a € 583,00 per ciascuno, con obbligo della parte di versare al
Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
13 DISPONE che il datore di lavoro di ed eventualmente di Parte_2 Parte_3
e Inps o l'ente previdenziale che eroga il trattamento pensionistico al sig.
[...]
su richiesta del Liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto Pt_1
corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per la parte ricorrente;
14 DISPONE la sospensione della cessione del quinto operante sulla pensione del sig.
a decorrere dal prossimo mese di scadenza;
Pt_1
15 DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18 AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19 DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20 DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
21 DISPONE che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per i debitori;
22 DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
23 DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
24 DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25 DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
26 DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al
Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
27 ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte e da compiere, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
28 DISPONE che il Liquidatore provveda, terminata l'attività di liquidazione a presentare il rendiconto e a domandare la liquidazione del compenso, ex art. 275
CCII;
29 DISPONE che il Liquidatore provveda una volta terminato il riparto tra i creditori a richiedere al Tribunale la pronuncia del decreto di chiusura ai sensi dell'art. 276
CCII;
MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 7/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori
Il Tribunale di Pisa
Sezione Procedure Concorsuali
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott.ssa Laura Pastacaldi Giudice relatore dott. Marco Zinna Giudice sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/05/1944 ed (C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
25/06/1981, entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Penelope Puccini del Foro di Pisa (C.F. ), ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio sito in Pisa, Via Hermada 8 (fax 0505203571, pec:
Email_1
PREMESSO che:
1.- I ricorrenti, in data 14/6/2022, hanno chiesto la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15, co. 9, Legge 3/12 per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi al fine di accedere alla procedura di liquidazione controllata;
con provvedimenti del 20/06/2022 e del 05/08/2022, è stato nominato per l'esercizio delle funzioni di OCC il Dott. che ha accettato l'incarico. Persona_1 In data 18/1/2024 i ricorrenti hanno depositato ricorso ai sensi dell'art. 268 CCII corredato della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi.
2.- Non è necessario convocare la parte debitrice istante, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L. Fall..
Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII;
Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.
Quanto agli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti il deposito della domanda, il giorno 3 marzo 2020 i IG.ri hanno venduto l'immobile Pt_1
di loro proprietà, al 50% ciascuno, sito in Via Guardistallo 2/B Pisa, al prezzo di €
200.000,00 e successivamente, il giorno 9 marzo 2020, è stato acquistato l'immobile sito in Traversa B di Via Renello Gemignani 3, intestato al solo dove oggi Parte_3
i ricorrenti risiedono, al prezzo di € 154.000,00.
In merito a tale atto, i ricorrenti hanno allegato che l'operazione è stata effettuata prima che iniziasse il lockdown per la pandemia da Covid 19 e quindi prima che si determinasse lo squilibrio economico familiare che ha determinato l'apertura della presente procedura, spiegando che era loro intenzione avvicinarsi al luogo di lavoro della IG.ra (il Pt_1
negozio era infatti ubicato in Via Emilia 250/252 a Pisa).
Quanto al ricavato dalla vendita, i ricorrenti hanno dichiarato che esso è stato utilizzato, in parte per l'acquisto della nuova casa, in parte per l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione sulla abitazione, pagati in contanti, per i quali non è stata emessa fattura, oltreché per le spese della compravendita.
Ancora, nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda è stato acquistato, in data 12 luglio 2022, il motociclo Liberty Piaggio da parte della IG.ra A Parte_2
questo proposito le parti hanno allegato che l'acquisto era necessario affinché la ricorrente potesse autonomamente recarsi a lavoro presso cooperative di servizi in varie zone della città dopo la chiusura del negozio.
Alla luce delle allegazioni e chiarimenti dei ricorrenti, l'OCC ritiene possa escludersi che siano stati commessi atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti al deposito del ricorso. Inoltre, l'Esperto dichiara che il valore dell'immobile adibito a casa familiare è oggi stimato in € 181.000, quindi superiore al prezzo di acquisto, anche in conseguenza dei lavori eseguiti dai ricorrenti.
La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale dei debitori.
Tanto premesso,
OSSERVA
Competenza
Il presente Tribunale è competente, in quanto i ricorrenti hanno la residenza all'interno del Circondario di questo Tribunale (Pisa), e con essa si presume coincidere il centro dei loro interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII.
Requisiti soggettivi
I debitori sono persone fisiche, e pertanto non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
La domanda è presentata congiuntamente dai ricorrenti, i quali sono conviventi e appartengono allo stesso nucleo familiare (padre e figlia); inoltre, essi hanno dichiarato che il sovraindebitamento ha un'origine comune, giustificando tale circostanza la trattazione unitaria ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 14/2019 come procedura familiare.
Comune è anche il debito più rilevante, posto che il padre ha prestato garanzia per i debiti contratti dalla figlia. Infatti, l'origine dell'indebitamento è riconducibile all'apertura del negozio “La bottega dei cuccioli” nel 2017 da parte della IG.ra per la quale la Parte_2
stessa ha stipulato alcuni finanziamenti, garantiti dal padre, il quale ha chiesto anche l'anticipo di parte del suo Tfr all'Arcidiocesi di Pisa – Curia presso la quale svolgeva l'attività di diacono, denaro che è stato impiegato per adattare e arredare il fondo all'attività di vendita di prodotti per animali e per l'acquisto della merce da vendere.
Inoltre, i ricorrenti sono conviventi e dunque anche le spese di mantenimento possono ritenersi comuni. E' giustificata, quindi, la presentazione di una domanda unitaria per la risoluzione della crisi.
Requisiti oggettivi
Sussistono i requisiti oggettivi di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), D.lgs. n. 14/19, in quanto i ricorrenti si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, come risulta dalla relazione particolareggiata del dott. Per_1
Dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore della crisi, è emerso che la sig.ra ha una esposizione debitoria complessiva di € 122.740,68, escluse le Parte_2
spese di procedura, mentre il sig. ha una esposizione di € 68.401,42. Parte_1
è intestatario di una unità immobiliare per civile abitazione posta al Parte_1
piano primo all'interno del complesso residenziale denominato “Condominio La Fornace” ubicato in Pisa, frazione Riglione, Traversa B di Via Gemignani n. 3, dove abiotano i ricorrenti, e di una autovettura Opel Grandlandx, per la quale vengono riferiti problemi di eccessivo consumo dell'additivo adblue, tali da inficiare il funzionamento del motore diesel, in ragione dei quali il valore del mezzo viene stimato in misura non superiore ad €
13.900. Il mezzo è utilizzato dalla IG.ra per svolgere il lavoro presso Nims e per Pt_1
gli spostamenti del IG. che ha problemi di deambulazione. Pt_1
è proprietaria di un motociclo Piaggio Liberty, acquistato usato, con un Parte_2
valore stimabile in € 1.500.
Venendo alla situazione reddituale dei ricorrenti, ha dichiarato redditi Parte_1
di lavoro dipendente o assimilati pari ad € 26.895 netti nel Mod. 730/2021; redditi di lavoro dipendente o assimilati pari ad € 27.229 netti nel Mod. 730/2022; redditi di lavoro dipendente o assimilati pari ad € 28.847,00 netti per la sua attività retribuita di diacono presso l'Arcivescovado di Pisa nel Mod. 730/2023. Il reddito è ascrivibile alla pensione di vecchiaia e a una retribuzione per attività residue del in favore della Curia. Il sig. Pt_1
tuttavia, all'inizio dell'anno 2024 ha dovuto cessare ogni attività sia a causa dell'età Pt_1
avanzata, sia a causa di problemi fisici che gli rendono difficile camminare, con conseguente prevedibile riduzione del reddito per gli anni a venire, che sarà costituito unicamente dalla pensione.
cessata l'attività del negozio “La Bottega dei Cuccioli”, nel corso del 2022 Parte_2
e del 2023 ha svolto lavori saltuari presso cooperative di servizi e ad oggi svolge attività di procacciatrice di clienti presso Nims, con contratto a tempo determinato. La situazione reddituale degli ultimi tre anni risulta essere: la seguente: redditi per €.
5.119 da lavoro autonomo come da Mod.PF 2021; redditi per €.4.791,00 da lavoro autonomo come da
Mod. PF 2022 di;
redditi da lavoro autonomo per €.
7.952 e da lavoro dipendente per
€.
8.188 nell'anno 2022, come da Mod. PF 2023.
Il nucleo familiare è formato da padre e figlia e le spese mensili medie indicate in ricorso, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, cono indicate in € 910,00 mensili per la IG.ra ed € 930,00 mensili per il IG. Il nucleo familiare vive Pt_1 Pt_1
nell'immobile di proprietà di Parte_1
Sulla base di quanto precede, sussiste una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo conto che l'attivo patrimoniale (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile)
è inferiore al totale dei debiti (cfr. relazione OCC).
AMBITO DI APPLICAZIONE. SPOSSESSAMENTO.
Va ricordato che la liquidazione controllata riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII e determina lo spossessamento in capo al debitore. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.
Ne consegue che anche le giacenze sui conti correnti dei debitori debbano intendersi acquisite alla procedura.
Inoltre, anche il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) maturato, allorché divenga esigibile successivamente all'apertura della procedura di liquidazione controllata (anche eventualmente a titolo di anticipo), così come altri emolumenti quali ad esempio tredicesima, quattordicesima, premi di produzione, non potranno essere lasciati nella disponibilità dei debitori, in quanto tutto il loro patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al completamento della stessa o fino a che non intervenga l'esdebitazione
(Trib. Spoleto, 05 aprile 2024; Trib. Bologna 02 ottobre 2024).
L'eventuale assegno unico percepito, invece, in quanto riconducibile alla categoria degli assegni familiari non potrà essere pignorato, né quindi essere incluso nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata, essendo annoverabile tra le esclusioni elencate al comma 4 dell'art. 268 CCII;
tuttavia, il Liquidatore, ove sussista tale emolumento, ne dovrà dare atto con apposita istanza, incidendo l'eventuale percezione dell'assegno sulla individuazione della quota di reddito disponibile.
Va, inoltre, ricordato che è tra i compiti del Liquidatore verificare la consistenza del patrimonio dei due ricorrenti, tenendo separate le masse passive e le masse attive;
difatti nel caso in cui sia disposta l'apertura della procedura, alle incombenze di cui agli artt. 272
e ss., C.C.I. (ossia alla redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc..) il liquidatore deve provvedere in modo separato per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo però di specificare ai creditori che, per quanto concerne i crediti comuni, gli stessi sono tenuti a presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse, in quanto in tal caso, a differenza di quanto avviene relativamente ai crediti personali di ciascun ricorrente che devono essere soddisfatti col solo attivo del debitore cui si riferiscono, quelli comuni possono essere soddisfatti con l'attivo di entrambi i debitori (Trib. Modena sent. 31/03/2023);
QUOTA REDDITO MINIMO VITALE.
Per quanto riguarda la determinazione della quota di reddito, disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, devono essere escluse le somme necessarie alla parte ricorrente per il suo sostentamento.
Il c.d. “minimo vitale” è una somma ritenuta impignorabile per garantire ai sovraindebitati ammessi in procedura un'esistenza dignitosa e decorosa in relazione al reddito disponibile. Tenuto conto delle indicazioni riportate in ricorso e della valutazione compiuta dal gestore, può provvedersi in questa sede, sulla base degli atti, alla detta determinazione;
tuttavia, dato il decorso del tempo e la possibile modifica della situazione economica dei ricorrenti sarà possibile una successiva rivalutazione da parte del giudice delegato, a seguito dell'apertura della procedura, dietro specifica istanza del Liquidatore(i ricorrenti hanno allegato che il non avrebbe più percepito il reddito ancora derivante dall'attività Pt_1
svolta per la Curia, oltre a quello derivante dalla pensione, mentre la sig.ra ha un Pt_1
contratto a tempo determinato che risulta scaduto). A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale dei ricorrenti, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato entro trenta giorni dal deposito della sentenza.
La determinazione del c.d. “minimo vitale” compete al Giudice il quale lo determina in base all'art. 283 CCII. La norma fa riferimento al criterio dell'assegno sociale, su base annua, aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 159. L'assegno sociale per il
2024 è pari ad € 534,41, da moltiplicare per 13 mensilità, aumentato della metà e moltiplicato per 1,57 (parametro corrispondente ad un nucleo familiare di 2 componenti nel 2024). Il conteggio restituisce la somma di € 16.360,96 che corrisponde a un importo mensile di € 1.363,41 pari al minimo vitale del nucleo familiare composto dai ricorrenti.
Tale somma può essere suddivisa fra i ricorrenti al 50% per ciascuno.
La somma prevista dai ricorrenti per il loro mantenimento deve, quindi, essere rivista al ribasso, secondo il conteggio che precede, con la conseguenza che resta esclusa dalla liquidazione la somma arrotondata mensile di € 1366,00 per dodici mensilità, così determinata dal Giudice, pari a € 683,00 per ciascuno, con conseguente necessità di destinare ogni importo eccedente tali limiti alla soddisfazione dei creditori (Trib. Bologna
24/10/2024) e riservata, come detto, ogni ulteriore valutazione, in corso di procedura, da parte del giudice delegato.
Le quote di retribuzioni e di pensione eccedenti il mantenimento così calcolato entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore;
AUTORIZZAZIONE UTILIZZO SINGOLI BENI PER GRAVI E SPECIFICHE
RAGIONI.
L'art. 270 comma 2 lett. e) CCII prevede che il Tribunale, in presenza di “gravi e specifiche ragioni” possa autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
I ricorrenti hanno chiesto che venga venduta solo la nuda proprietà dell'immobile del sig.
adibito a casa familiare. Il Tribunale, tuttavia, non può costituire nuovi diritti;
Pt_1
non può, quindi, costituirsi un usufrutto in favore di per poi trasferire Parte_3
nell'ambito della procedura, il solo diritto di nuda proprietà dell'immobile.
Inoltre, la procedura di liquidazione controllata si basa sullo spossessamento di tutti i beni del debitore: l'art. 270 CCII, lett. e), infatti, dispone che il Tribunale ordini la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Dovrà, quindi, procedersi alla vendita del diritto di proprietà dell'immobile.
Nel caso in esame, i debitori possono essere autorizzati ad abitare nella casa familiare fino alla vendita.
Il liquidatore avrà cura di quantificare in seguito, in seno alla procedura, eventuali canoni di locazione che potranno incidere sulle spese di mantenimento. Tali spese, al momento non vanno conteggiate, posto che i debitori possono abitare nell'immobile gratuitamente fino alla vendita. Né, dunque, può essere fin da ora stanziato un fondo a tal fine.
Si ritiene che la parte debitrice possa essere autorizzata a continuare ad utilizzare l'autovettura modello OPEL tipo Grandland X targata FR737HR e lo scooter motociclo modello PIAGGIO tipo Liberty targato ES59340 sino alla vendita delle medesime, salva nuova valutazione del Liquidatore. Tale soluzione non provocherebbe alcun aggravio per la procedura ed eviterebbe ai debitori di sostenere costi per gli spostamenti per l'attività lavorativa di oltre che per le altre indispensabili attività familiari. Parte_2
Il Liquidatore avrà cura di fornire nel corso della procedura stime aggiornate sul valore dei mezzi, riservandosi al prosieguo l'eventuale valutazione di antieconomicità della vendita.
LIQUIDATORE. NOMINA. Ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato Liquidatore, confermato il gestore il dott. Persona_1
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale, nel procedimento unitario n. 12-1/2024
r.g.p.u., così provvede:
Visti gli artt. 268 ss. D. Lgs. 14/2019,
1 DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed
[...] C.F._1
C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_2 C.F._2
2 NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Laura Pastacaldi;
3 NOMINA Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, il
DOTT.SSA iscritta nell'elenco di cui al D.M. 202/2014, Persona_1
relativo ai Gestori nonché iscritto all'Albo dei soggetti incaricati Parte_4
dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (istituito presso il Ministero della giustizia), il quale dichiarerà, entro i due giorni successivi alla comunicazione del presente provvedimento, l'accettazione dell'incarico e l'insussistenza di cause di incompatibilità;
4 AUTORIZZA il Liquidatore, ai sensi dell'art. 49, comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65 CCII, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
5 AUTORIZZA, inoltre, il Liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale dei sovraindebitati;
6 ORDINA a cura del Liquidatore la tempestiva trascrizione del presente decreto sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione
(l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale); 7 ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni dei redditi aggiornate nonché dell'elenco dei creditori, ove non prodotto;
8 ORDINA alla parte ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione dei seguenti che potranno continuare ad essere detenuti dalla parte ricorrente fino alla liquidazione: diritto di proprietà sull'immobile sito in
Pisa, Traversa B di via Renello Gemignani n. 3 e rappresentato al Catasto dei
Fabbricati di Pisa, nel foglio 49, particella 241, subalterno 338, categoria A/2, classe
2, vani 5, superficie totale mq. 104, rendita catastale Euro 626,20 (l'appartamento),
e al figlio 49, particella 241, subalterno 288, categoria C/6, classe 2, mq 19, rendita catastale €.63,78 (il posto auto); automobile OPEL tipo Grandland X targata
FR737HR e scooter motociclo modello PIAGGIO tipo Liberty targato ES59340;
9 AVVERTE che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
10 DISPONE, ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5 CCII, che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura, ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
11 DISPONE che il nominato Liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al giudice delegato di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
12 DISPONE che risulti escluso dalla liquidazione controllata il reddito complessivo dei ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo di € 1.365,00 mensili per dodici mensilità, pari a € 583,00 per ciascuno, con obbligo della parte di versare al
Liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
13 DISPONE che il datore di lavoro di ed eventualmente di Parte_2 Parte_3
e Inps o l'ente previdenziale che eroga il trattamento pensionistico al sig.
[...]
su richiesta del Liquidatore, provvedano all'accredito mensile sul conto Pt_1
corrente nominativo alla procedura della quota di reddito eccedenti gli importi come stabiliti al punto precedente per la parte ricorrente;
14 DISPONE la sospensione della cessione del quinto operante sulla pensione del sig.
a decorrere dal prossimo mese di scadenza;
Pt_1
15 DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
16 ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
17 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Liquidatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
18 AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Liquidatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
19 DISPONE che il Liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo, ai sensi dell'art. 273 CCII;
20 DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il Liquidatore entro 90 giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
21 DISPONE che il Liquidatore entro 90 giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi, per l'approvazione da parte del giudice delegato, il programma della liquidazione, in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, verificando, per quanto compatibile, secondo l'art. 213 CCII: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per i debitori;
22 DISPONE che il nominato Liquidatore notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII (qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
23 DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
24 DISPONE che, a cura del Liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
25 DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
26 DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al
Liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
27 ORDINA al Liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali, riepilogative delle attività svolte e da compiere, accompagnate dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
28 DISPONE che il Liquidatore provveda, terminata l'attività di liquidazione a presentare il rendiconto e a domandare la liquidazione del compenso, ex art. 275
CCII;
29 DISPONE che il Liquidatore provveda una volta terminato il riparto tra i creditori a richiedere al Tribunale la pronuncia del decreto di chiusura ai sensi dell'art. 276
CCII;
MANDA la cancelleria per la comunicazione di competenza.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Pisa, nella camera di consiglio del 7/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Pastacaldi Dott.ssa Eleonora Polidori