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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 16/07/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 265/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 264/2024 R.G., promossa con atto di impugnazione notificato il 24.7.2024 e iscritto a ruolo il 26.7.2024, da nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Romania) il 15.01.1987, entrambi residenti in Campoformido, frazione Basaldella, Vicolo della Rosta 11, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Erica Nin, con studio in udine p.zza XX settembre 23, sia dall'avv.Mauro Dolegna con studio in Udine Via A.Caccia 41, con domicilio eletto presso quest'ultimo giusta procura conferita nei modi di cui all'art 83 c.p.c.;
- appellanti - contro
titolare della ditta individuale denominata MSC Controparte_1
COMFORT HOME di MO M., difeso e rappresentato nel lodo impugnato dall'avv Emanuele Mauro, con domicilio eletto per il giudizio arbitrale presso lo studio di quest'ultimo in San Giorgio di Nogaro, P.zza Plebiscito n. 7; l'avv. Mauro ha rinunciato al madato con comunicazione notificata il 2.3.2025;
- appellato -
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale pronunciato redatto e sottoscritto in Udine in data 31 gennaio 2024 e non notificato, avente ad oggetto l'appalto per la costruzione di un immobile ad uso abitativo, sito in Campoformido, frazione Basaldella, Vicolo della Rosta 11, giusta clausola arbitrale (nulla) contenuta nel contratto di appalto sottoscritto in data 09.3.2018. CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come in memoria depositata il 21.3.2025:
In via principale
1) Accertato e dichiarato per le causali tutte di cui alla narrativa che la clausola n. 14 del contratto di appalto è nulla, annullabile inefficace, o comunque la non arbitrabilità della controversia, dichiararsi per l'effetto la nullità del lodo arbitrale con conseguente condanna del signor alla rifusione delle spese di arbitrato Controparte_1 sostenute dagli istanti per difesa (euro 7.869,73 Avv , arbitri (euro 13.130,16), CP_2
CTU (Geometra 5.892,60), CTP (geometra 1921,50) e così nella Per_1 Per_2 complessiva misura di euro 28.813,99, oltre alle spese del presente giudizio arbitrale giusta nota spese che si produrrà in giudizio con condanna ex art 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata in ragione dell'illegittima proposizione del giudizio arbitrale.
In Via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli
1. vero che lei ha ricevuto dal signor SC Home) il contratto che le si CP_1 rammostra?
2. vero che il testo contrattuale che lei ha sottoscritto è il medesimo testo che le è stato inviato a mezzo mail?
3. vero che in merito alle clausole contrattuali il tutto si è limitato alla mera sottoscrizione senza alcuna negoziazione ?
4. Vero che lei ha materialmente visto il signor aprire la mail che le Parte_1 si rammostra?
5. Vero che detta mail proveniva dall'indirizzo ed era indirizzata al Email_1 signor all'indirizzo Parte_1 Email_2
[... Vero che per quanto sua conoscenza l'indirizzo di cui sopra è in uso al signor ( ) CP_1 Email_1
7. Vero che detto indirizzo (info@msc-home.it) è stato utilizzato dal per CP_1 corrispondere elettronicamente con il signor nel corso del cantiere Parte_1
8. Vero che allegata a detta mail vi era il contratto che si rammostra? ( doc 5)
Si indicano quali testi i signori Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Testimone_4 Tes_5
Disporsi ex art 210 c.p.c. l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'arbitrato ove non vi provveda il presidente del collegio giusta istanza che verrà formulata dopo l'iscrizione a ruolo
Disporsi l'interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. Vero che lei ha predisposto il contratto che le si rammostra stipulato con il signor e Parte_1 Parte_2
pag. 2/12
2. Vero che detto contratto è conforme al modello da lei utilizzato con la generalità dei clienti
3. Vero che lei non ha svolto alcuna trattativa con e Parte_1 Parte_2
[...]
4. Vero che detto contratto è stato da lei inviato a mezzo mail dal suo indirizzo ( ) all'indirizzo del solo Pezzarini Email_3 Email_4
Per l'appellato, come in memoria depositata il 20.3.2025: respingersi nel merito le avverse domande e istanze, così come formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, eccessive e non provate e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del lodo arbitrale rituale reso tra le odierne parti dal collegio arbitrale composto dagli avv.ti Annalisa Aquili con funzioni di presidente e Marinella Soraia Drago e Marco Piva con funzioni di arbitri pronunciato redatto e sottoscritto in Udine in data 31 gennaio 2024.
In ogni caso: Spese, anche forfetarie 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, e compensi del procedimento rifusi, oltre ad IVA e CNAP come per legge.
In via istruttoria: Disporsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'arbitrato ove non vi provveda il presidente del collegio.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto
1. Tra le parti, il 9.3.2018, è stato stipulato un contratto di appalto privato avente ad oggetto la realizzazione di una civile abitazione, commissionata dai sig.ri e Pt_2
e da realizzarsi, a cura della MSC Comfort Home di MO M., nel Parte_1
Comune di Campoformido (UD).
2. Il contratto di appalto contiene, all'art.14, una clausola arbitrale.
3. A seguito di criticità emerse nel corso dell'esecuzione del contratto, i committenti hanno inviato, il 30.12.2019, all'appaltatrice, intimazione ad adempiere entro il 18.1.2020, termine, scaduto il quale, hanno inteso risolto il contratto.
Il procedimento arbitrale
4. In data 16.6.2020 MSC ha notificato atto di attivazione di arbitrato, chiedendo il pagamento di spettanze contrattuali.
5. La procedura arbitrale, superata l'eccezione di non compromettibilità della controversia sollevata dai sigg.ri e (sul presupposto che la clausola Pt_2 Parte_1 fosse limitata alle sole controversie sull'interpretazione del contratto), è stata incardinata e, all'esito dell'assunzione di prove testimoniali e di CTU, con lodo rituale dd. 31.1.2024, ha definito il procedimento nei seguenti termini:
pag. 3/12 - ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dei committenti;
- ha determinato in €.36.998,00 oltre I.V.A. e interessi, il residuo corrispettivo dovuto dai committenti a MSC;
- ha determinato in €.2.195,59 oltre IVA e interessi, l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni da parte dei committenti a MSC;
- ha determinato in €.5.331,35 oltre IVA e accessori, il risarcimento dei danni dovuto da MSC ai committenti;
- ha rigettato le altre domande proposte dalle parti;
- ha compensato per il 50% tra le parti le spese di difesa, condannando i committenti al pagamento della restante quota del 50% in favore a MSC Comfort Home di MO M.
L'impugnazione dell'arbitrato
6. Con atto di citazione notificato il 24.7.2024, i sigg.ri e hanno Parte_1 Pt_2 impugnato il lodo arbitrale chiedendone la declaratoria di nullità, previo accertamento dell'inefficacia della clausola arbitrale e, conseguentemente, della non arbitrabilità della materia del contendere.
Secondo parte impugnante devono applicarsi, al caso di specie, entrambe le discipline a tutela del consumatore, sia di carattere generale e di fonte codicistica (artt. 1341-1342 c.c.), sia di origine eurounitaria (d.l.vo 206/2005).
6.1. In entrambi i casi si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice che, prevalendo sulle preclusioni ex art. 829 co.2 c.p.c. (Cass. sent. n.5936/2024 e Cass. sent. n.14405/2022) porterebbe alla nullità/inefficiacia della clausola arbitrale e, conseguentemente, alla nullità del lodo.
6.2. Quanto alla disciplina del cd. Codice del Consumo, in sintesi:
- il sig. è qualificabile come imprenditore e professionista, mentre i CP_1 committenti, che avevano affidato i lavori in appalto per la costruzione di una casa di abitazione, avevano certamente agito come consumatori;
- a norma dell'art.33 co.2, lett. t del d.l.vo 206/2005, la clausola compromissoria rientra tra quelle che si presumono vessatorie, a meno che non risulti essere stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 d.l.vo citato);
- nel caso di specie non vi sarebbe stata una trattativa individuale, e, comunque, l'onere della prova dello svolgimento di una seria e individualizzata trattativa incombeva sul (Cass. sent. 8268/2020), che non lo aveva assolto. CP_1
6.3. Quanto alla disciplina codicistica:
- il contratto era stato predisposto unilateralmente dal ed era identico ad altri CP_1 contratti di appalto sottoposti ad altri clienti;
pag. 4/12 - il testo contrattuale, durante le trattative e prima della sottoscrizione, non era stato portato all'attenzione della sig.ra ma solo del sig. Pt_2 Parte_1
- la trattativa si era risolta in un semplice scambio di mail;
- la clausola arbitrale non era stata oggetto di specifica approvazione scritta: l'articolo contrattuale era stato richiamato nel testo del contratto, nella parte della seconda sottoscrizione, con mera indicazione numerica e cumulativa.
6.4. Ha poi sostenuto la difesa dei sigg.ri e nel paragrafo intitolato Parte_1 Pt_2
“Il tema probandum del giudizio di impugnazione” (pagg. 13-16) che alla difesa di MSC, non essendo consumatore, sarebbe preclusa – in quanto nuova - ogni difesa in questa sede in punto validità della clausola arbitrale e arbitrabilità della controversia.
6.5. A pag.16 dell'atto introduttivo, poi, alla fine del paragrafo sopra indicato, si trova, in modo del tutto estraneo al contesto, l'allegazione della nullità dell'intero contratto di appalto, e di conseguenza della clausola arbitrale, per mancata previsione dei costi per la sicurezza ex art.26 co.5 d.l.vo 81/2008.
6.6. Da ultimo, l'impugnante ha riproposto, in via subordinata, la questione dei limiti della materia sottoponibile ad arbitrato.
Dal tenore letterale della clausola arbitrale in esame deriverebbe che le parti avevano inteso rimettere agli arbitri solo la decisione sull'interpretazione del contratto di appalto, e non anche – di conseguenza - quella su questioni relative alla sua esecuzione, tra le quali vi era l'esatta individuazione delle lavorazioni, con rimando al capitolato d'oneri.
6.7. Proseguendo nell'esame dell'atto introduttivo del presente procedimento, l'impugnante ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, la riforma delle statuizioni in punto spese di lite e la condanna del a restituire CP_1 gli importi già pagati a tale titolo (pari ad €.28.813,99).
6.8. Da ultimo, e per completezza, nel paragrafo 3), dell'atto introduttivo di questo procedimento, paragrafo rubricato “le conseguenze della declaratoria di nullità sulle spese di lite”, a pag. 17 e 18, l'impugnante ha avanzato una domanda di condanna di controparte a norma dell'art. 96 c.p.c. – non riportata nelle conclusioni-.
7. Con distinto atto dd. 31.7.2024 l'impugnante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.
Le difese di MSC Comfort Home di MO M.
8. Con comparsa dd. 30.10.2024 si è costituita MSC nel presente procedimento, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
8.1. Ha allegato, in primo luogo, che il contratto in esame non era né un contratto standard, destinato a regolamentare una pluralità indefinita di rapporti, nè un contratto concluso mediante l'impiego di moduli o formulari.
pag. 5/12 Non poteva, in contrario, valere la produzione, da parte dell'impugnante, di copia di due contratti di appalto stipulati da MSC con altri soggetti. Ha evidenziato MSC, esaminandone uno, che vi erano sostanziali differenze di disciplina rispetto al contratto oggetto di causa, in punto termini di consegna, pagamenti e fatturazioni e lavori in proprio, tutti aspetti di rilievo e non secondari.
Oltre a ciò, MSC ha rimarcato che le proprie dimensioni di piccola impresa e il limitato mercato di riferimento, potevano già da soli far presumere il non utilizzo di moduli o formulari. Né controparte aveva provato l'esistenza di un bacino di utenza di clienti compatibile con tale modalità di stipula dei contratti.
8.2. In concreto, poi, tra le parti era incorsa una vera e propria trattativa.
Il e la erano coniugi e conviventi, dal che di doveva presumere che la Parte_1 Pt_2 seconda fosse al corrente di quanto comunicato ad indirizzo mail del primo. Vi era stato uno scambio di messaggi di posta elettronica con allegati file specifici (denominati:
“MSC offerta”, “MSC piano terra”, “MSC sottotetto”, “MSC contratto” e “MSC descrizione computo”). Tra il primo messaggio del 24.10.2017, un successivo dell'1.2.2018, con allegata modifica della scaletta relativa a pagamenti e fatturazione, e la sottoscrizione, avvenuta il 9.3.2018 con ulteriori modifiche, era intercorsa tra le parti un'approfondita e specifica trattativa, che aveva portato a variazioni concordate su richiesta dei committenti.
8.3. La vessatorietà della clausola compromissoria, poi, sarebbe da escludere anche perché non vi sarebbe stato alcuno squilibrio sostanziale tra le parti.
Inoltre, prima e durante il procedimento arbitrale, controparte avrebbe ammesso l'esistenza di una trattativa proprio sulla clausola compromissoria. Infatti, nell'atto di costituzione in sede di arbitrato – atto sottoscritto sia dal procuratore sia delle parti personalmente -, si dava conto della volontà dei sigg.ri e di Parte_1 Pt_2
“circoscrivere l'applicabilità della clausola compromissoria al solo ambito di una controversia attinente l'interpretazione dell'accordo”. Ciò sarebbe prova dell'esistenza di una trattativa specifica sul punto, oltre ad essere stato oggetto di discussione in sede arbitrale.
Tanto più che controparte aveva sollevato, con riguardo alla clausola in esame, altra e ben diversa questione: quella, appunto, dell'estensione della materia compromettibile, affermando che la volontà espressa dalle parti sarebbe stata quella di “devolvere ad arbitri le controversie relative all'interpretazione del contratto e nulla più” (memoria dd. 10.12.2020 in sede di arbitrato – qui doc.5 di parte convenuta).
8.4. La difesa di MSC ha poi evidenziato che la normativa comunitaria di riferimento pareva indirizzata a considerare abusiva la clausola di arbitrato irrituale, mentre nel caso di specie si era trattato, pacificamente, di arbitrato rituale.
pag. 6/12 8.5. Parte convenuta nel presente procedimento, poi, si è opposta all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da controparte, sostenendo che, nel giudizio di nullità del lodo, eventuali istanze istruttorie potrebbero essere prese in considerazione solamente ove superata la prima fase, rescindente, diretta all'annullamento del lodo.
8.6. Ha contestato la domanda volta a porre a carico di MSC le spese di lite e per i compensi per gli arbitri e il ctu per mancanza di motivazione e non venendo meno il debito nei confronti degli arbitri anche in caso di annullamento del lodo. Ha anche evidenziato che controparte, nel corso del procedimento arbitrale, non aveva sollevato obiezioni con riguardo alla nullità della clausola compromissoria.
8.7. Ha sostenuto l'infondatezza della domanda di lite temeraria, sulla base degli elementi già offerti, trattandosi di questione che, semmai, avrebbe dovuto essere sollevare d'ufficio dagli arbitri e che, in secondo luogo, non era stata eccepita, in fase arbitrale, dalla difesa di controparte.
Il procedimento avanti alla Corte di Appello
9. All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo sull'astensione da iniziative esecutive e la difesa dei sigg.ri e ha Parte_1 Pt_2 rinunciato temporaneamente all'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria del lodo.
Le parti hanno replicato e controdedotto alle difese avversarie e sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c.
10. Gli impugnanti hanno depositato le memorie ex art. 352 c.p.c. in data 21.3.2025 e 18.4.2025. La difesa di MSC ha dimesso, il 2.3.2025, atto di rinuncia al mandato difensivo e ha depositato, il 20.3.2025, la sola memoria contenente le conclusioni formulate.
11. Con provvedimento all'udienza del 20.5.2025, presente solo parte impugnante, il consigliere relatore ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
12.1. E' pacifico che i sigg.ri e nel caso di specie, possano giovarsi Parte_1 Pt_2 della disciplina a tutela del consumatore, avendo concluso, in data 9.3.2018, un contratto di appalto privato con un imprenditore edile (MSC Comfort Home di MO M.), per la realizzazione di una casa destinata a loro abitazione, e, quindi, per finalità chiaramente personali.
pag. 7/12 12.2. Parimenti non è in discussione che la clausola compromissoria, in generale, sia tra quelle che, a norma dell'art.33, co.2, lett.t) del d.l.vo 206/20051, si presumono vessatorie, sostanziandosi in una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.
12.3. Ha eccepito la difesa di MSC che il contratto in questione, e la stessa clausola compromissoria, erano stati oggetto di una trattativa individualizzata e, pertanto, quest'ultima non poteva ritenersi vessatoria a norma dell'art.34 del citato Codice del Consumo2.
12.4. L'onere di provare l'esistenza di una trattativa tra le parti incombe sul professionista (Cass. sent. n. 8268/2020; Cass. 6803/2010; Cass. 24262/2008), mentre il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria d'inefficacia.
12.5. La giurisprudenza ha poi chiarito che, per escludere la vessatorietà della clausola, dev'essersi trattato di una trattativa:
- seria, con ciò intendendosi un “comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti” (Cass. Ordinanza n. 497 del 14/01/2021);
- effettiva, e cioè realizzata con modalità rispettose della libertà delle parti di decidere se e in che termini contrarre;
- e individualizzata, con ciò intendendosi che abbia avuto ad oggetto “tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021 (Rv. 660177 - 02).
13. Ciò premesso, in termini di disciplina legislativa e orientamenti giurisprudenziali condivisi, venendo all'esame degli elementi emersi dal procedimento, la difesa di MSC, che non ha formulato istanze di prova orale al riguardo, ha evidenziato in particolare:
1- lo scambio di mail, con relativi documenti annessi, tra le parti, prima della sottoscrizione del contratto;
2- talune allegazioni difensive, contenute nell'atto di difesa in arbitrato di MSC datato 29.6.2020.
13.1. Quanto al primo elemento (scambio di messaggi di posta elettronica), sono prodotte agli atti:
- una prima mail dd.24.10.2017, inviata da un account di MSC ad un indirizzo di posta elettronica recante il nominativo di accompagnatoria di vari Parte_1 documenti tra i quali anche il file “MSC contratto pdf.”, costituito da bozza del contratto recante, in bianco, gli spazi per i dati del committente, la data e le firme;
- una seconda mail dd. 1.2.2018, inviata dal medesimo account di MSC al Parte_1 accompagnatoria della “bozza di contratto con la scaletta degli acconti accorpati” – così si esprime il testo della mail - alla quale è allegato un file denominato “MSC contratto 2018.pdf”.
Orbene, dal raffronto tra i due documenti contrattuali emerge chiaramente che non vi è stata alcuna variazione nel testo della clausola arbitrale di cui all'art.14, presente in entrambe le bozze.
Il testo contrattuale poi effettivamente sottoscritto il 9.3.2018, a sua volta, contiene la clausola compromissoria invariata rispetto alla formulazione iniziale.
13.2. Quanto al secondo elemento, nell'atto di difesa in arbitrato dd. 29.6.2020, a firma sia del difensore avv. sia dei sigg.ri e è stata sollevata CP_2 Parte_1 Pt_2
l'eccezione di non compromettibilità in arbitri della vertenza proposta da MSC, sulla scorta di un'interpretazione restrittiva della clausola compromissoria.
In particolare, si è sostenuto che il tenore della clausola, secondo la quale:
“A definizione di eventuali controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti si rimettono espressamente al giudizio arbitrale. Gli arbitri saranno nominati dalle parti con comunicazione raccomandata….”, comporterebbe la non arbitrabilità della controversia tra le parti, vertendo la stessa, più che sull'interpretazione del contratto, sulla relativa corretta esecuzione, oggetto dell'arbitrato essendo: il mancato pagamento di parte del prezzo, l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatrice, vizi e difetti delle opere, la risoluzione del contratto e connesse condanne di pagamento.
Ciò premesso, nel citato atto sono contenute le seguenti frasi, ritenute significative dalla parte qui impugnante (enfasi nel testo):
“Il procedimento arbitrale attivato da MSC Comfort Home è improcedibile per non compromettibilità della controversia in corso.
L'art. 14 del contratto di appalto ha previsto il ricorso all'arbitrato solo nel caso in cui riguardi l'interpretazione del contratto e non la sua esecuzione, sì come invece indicato da controparte nel suo atto di nomina dell'arbitrato.
pag. 9/12 E' un dato oggettivo che le parti, in sede di stipula del contratto di appalto e della clausola compromissoria, hanno manifestato la volontà di circoscrivere l'applicabilità di questa ultima al solo ambito di una controversia attinente l'interpretazione dell'accordo.”.
14. A parere di questa Corte, nessuno dei suindicati elementi consente di ritenere che vi sia stata, tra le parti, una trattativa specifica sulla clausola compromissoria o sul tema della deroga alla giurisdizione ordinaria.
Non lo scambio di messaggi di posta elettronica, in quanto, la prima bozza del contratto risulta inviata da MSC al sig. già precompilata nel contenuto negoziale, da Parte_1 completare solo nella parte relativa ai dati personali, alla data e alle sottoscrizioni. Gli unici elementi mutati nel contratto poi sottoscritto, dopo lo scambio di mail, riguardano aspetti economici e scadenze nei pagamenti, e non vi sono indizi di una trattativa che abbia riguardato la clausola compromissoria. Al contrario, il relativo testo pare essere stato accettato dai sigg.ri e proprio così come originariamente Parte_1 Pt_3 proposto da MSC, fin dal primo scambio di comunicazioni.
Il contenuto dell'atto difensivo dei committenti in fase arbitrale, poi, a ben vedere, non attesta alcuna trattativa individualizzata, ma si limita a sottolineare il contenuto testuale della clausola compromissoria, sostenendone la corrispondenza alla comune volontà delle parti, che è concetto ben diverso dalla trattativa individuale tra le parti. Evidente che la comune volontà delle parti può essersi formata sia con l'adesione all'altrui prima proposta – come nel caso di specie -, sia all'esito di una serie di controproposte – come sarebbe stato in caso di trattativa individualizzata.
15. Se così è, il che non pare in dubbio, dati gli elementi a disposizione, pare chiaro che non sia stata superata in alcun modo la presunzione di vessatorietà della clausola compromissoria.
16. Né rileva il fatto che la nullità della clausola per vessatorietà non sia stata eccepita durante il giudizio arbitrale, per la nota prevalenza – e rilevabilità anche d'ufficio - delle disposizioni di protezione a tutela dei consumatori.
Proprio nella materia in esame è stato autorevolmente e convincentemente affermato che:
“Nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale, sulla base dell'applicazione dei principi eurounitari posti a tutela dei diritti dei consumatori, deve procedere alla disapplicazione, per contrarietà alla legislazione comunitaria, della normativa interna laddove essa prevede che l'impugnazione per nullità del lodo, fondata sull'invalidità della convenzione d'arbitrato dovuta a mancanza di trattativa individuale sulla relativa clausola compromissoria, non è ammessa se non è stata eccepita nel corso del
pag. 10/12 procedimento arbitrale. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473 - 02).
“In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.” (Cass. Sez.1 -, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473 - 01).
Del contenuto di tali pronunciamenti della Suprema Corte le parti hanno discusso nel corso del procedimento e, pertanto, aderendo questa Corte all'insegnamento del giudice di legittimità, è sufficiente ribadire che, prendendo le mosse da sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea confermative della prevalenza del diritto erounitario sul diritto interno ad esso contrario, e dell'interesse pubblicistico su cui si fonda la disciplina a tutela del consumatore, va disapplicata la normativa interna, e, nella fattispecie, l'art.829 co.2 c.p.c., che impedisce di agire per l'annullamento del lodo facendo valere un'eccezione che non sia stata tempestivamente sollevata in sede arbitrale.
Ciò anche in ragione del rilievo officioso dell'abusività della clausola contenuta in contratto stipulato tra professionista e consumatore (cfr. Cass. SU n. 9374/2023) e della specialità della disciplina a tutela del consumatore rispetto alla generale disciplina dell'arbitrato.
17. Ne consegue l'accoglimento dell'impugnazione e la conseguente dichiarazione di nullità del lodo impugnato. Trattandosi di nullità per invalidità in radice della convenzione di arbitrato, ex art. 829 n.1 c.p.c., non vi è spazio né per una declaratoria di nullità parziale del lodo, né per una decisione di questa Corte nel merito (art. ex art. 830 co.2 c.p.c.).
18. Dalla soccombenza di parte convenuta discende la relativa condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in misura medio-bassa del parametro di riferimento, trattandosi di controversia incentrata su un unico tema, e minimo per la fase decisionale, a seguito del mancato deposito di memorie conclusionali della convenuta.
Paiono congrui, pertanto, i seguenti valori per compensi: €.2.058,00 per studio della controversia, €.1.418,00 per fase introduttiva, €.2.200,00 per la trattazione, €.1.735,00 per fase decisionale, per un totale di €.7.411,00, al netto degli accessori. Nessun aumento è dovuto per la difesa di due parti, stante l'identica posizione sostanziale delle stesse.
19. Diversa sorte devono, invece, avere le spese del giudizio arbitrale che, essendo la nullità derivante da rilievo che la difesa dei Sig.ri e avrebbe ben Parte_1 Pt_2 potuto sollevare in quella sede (come poi fatto solo nel presente procedimento),
pag. 11/12 andranno compensate tra le parti e, quanto ai compensi degli arbitri, divise al 50% tra le stesse.
Ne consegue che la domanda accessoria degli impugnanti, di condanna alla rifusione di quanto pagato agli arbitri (euro 13.130,16), al CTU (Geometra €.5.892,60), e Per_1 al CTP (geometra €.1.921,50) potrà essere parzialmente accolta, nei limiti Per_2 del 50% della somma richiesta quanto agli importi destinati agli arbitri e al CTU, mentre dovrà essere rigettata, per il resto (spese di CTP e di difesa), come conseguenza della compensazione delle spese di lite dell'arbitrato.
20. Nemmeno merita accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, trattandosi di questioni che nemmeno la parte qui impugnante aveva evidenziato, pur potendolo utilmente fare, davanti agli arbitri e, in generale, di questioni di non agevole soluzione, involgendo profili di diverse discipline e innovata da recenti pronunce giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 265/24 RG, così decide:
1. dichiara la nulltà del lodo impugnato, pronunciato, tra le parti, a Udine il 31.1.2024, da collegio arbitrale composto dagli avv.ti Annalisa Aquili, Marinella Soraia Drago e Marco Piva;
2. condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di Controparte_1 lite del presente procedimento che liquida in €.7.411,00 per compensi, oltre ad €.777,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA;
3. condanna il convenuto a pagare ai sig.ri e Controparte_1 Parte_1
l'importo di €.9.511,38, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_2 saldo;
4. rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 15.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Art.33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
… 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
… t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
…”. 2 “Art. 34. Accertamento della vessatorietà delle clausole
…
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. pag. 8/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 265/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Daniele Venier Presidente dott. Alberto Valle Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 264/2024 R.G., promossa con atto di impugnazione notificato il 24.7.2024 e iscritto a ruolo il 26.7.2024, da nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Parte_2
(Romania) il 15.01.1987, entrambi residenti in Campoformido, frazione Basaldella, Vicolo della Rosta 11, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Erica Nin, con studio in udine p.zza XX settembre 23, sia dall'avv.Mauro Dolegna con studio in Udine Via A.Caccia 41, con domicilio eletto presso quest'ultimo giusta procura conferita nei modi di cui all'art 83 c.p.c.;
- appellanti - contro
titolare della ditta individuale denominata MSC Controparte_1
COMFORT HOME di MO M., difeso e rappresentato nel lodo impugnato dall'avv Emanuele Mauro, con domicilio eletto per il giudizio arbitrale presso lo studio di quest'ultimo in San Giorgio di Nogaro, P.zza Plebiscito n. 7; l'avv. Mauro ha rinunciato al madato con comunicazione notificata il 2.3.2025;
- appellato -
OGGETTO: impugnazione di lodo arbitrale pronunciato redatto e sottoscritto in Udine in data 31 gennaio 2024 e non notificato, avente ad oggetto l'appalto per la costruzione di un immobile ad uso abitativo, sito in Campoformido, frazione Basaldella, Vicolo della Rosta 11, giusta clausola arbitrale (nulla) contenuta nel contratto di appalto sottoscritto in data 09.3.2018. CONCLUSIONI
Per gli appellanti, come in memoria depositata il 21.3.2025:
In via principale
1) Accertato e dichiarato per le causali tutte di cui alla narrativa che la clausola n. 14 del contratto di appalto è nulla, annullabile inefficace, o comunque la non arbitrabilità della controversia, dichiararsi per l'effetto la nullità del lodo arbitrale con conseguente condanna del signor alla rifusione delle spese di arbitrato Controparte_1 sostenute dagli istanti per difesa (euro 7.869,73 Avv , arbitri (euro 13.130,16), CP_2
CTU (Geometra 5.892,60), CTP (geometra 1921,50) e così nella Per_1 Per_2 complessiva misura di euro 28.813,99, oltre alle spese del presente giudizio arbitrale giusta nota spese che si produrrà in giudizio con condanna ex art 96 c.p.c. ad una somma equitativamente determinata in ragione dell'illegittima proposizione del giudizio arbitrale.
In Via istruttoria si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli
1. vero che lei ha ricevuto dal signor SC Home) il contratto che le si CP_1 rammostra?
2. vero che il testo contrattuale che lei ha sottoscritto è il medesimo testo che le è stato inviato a mezzo mail?
3. vero che in merito alle clausole contrattuali il tutto si è limitato alla mera sottoscrizione senza alcuna negoziazione ?
4. Vero che lei ha materialmente visto il signor aprire la mail che le Parte_1 si rammostra?
5. Vero che detta mail proveniva dall'indirizzo ed era indirizzata al Email_1 signor all'indirizzo Parte_1 Email_2
[... Vero che per quanto sua conoscenza l'indirizzo di cui sopra è in uso al signor ( ) CP_1 Email_1
7. Vero che detto indirizzo (info@msc-home.it) è stato utilizzato dal per CP_1 corrispondere elettronicamente con il signor nel corso del cantiere Parte_1
8. Vero che allegata a detta mail vi era il contratto che si rammostra? ( doc 5)
Si indicano quali testi i signori Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
,
[...] Testimone_4 Tes_5
Disporsi ex art 210 c.p.c. l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'arbitrato ove non vi provveda il presidente del collegio giusta istanza che verrà formulata dopo l'iscrizione a ruolo
Disporsi l'interrogatorio formale di sui seguenti capitoli: Controparte_1
1. Vero che lei ha predisposto il contratto che le si rammostra stipulato con il signor e Parte_1 Parte_2
pag. 2/12
2. Vero che detto contratto è conforme al modello da lei utilizzato con la generalità dei clienti
3. Vero che lei non ha svolto alcuna trattativa con e Parte_1 Parte_2
[...]
4. Vero che detto contratto è stato da lei inviato a mezzo mail dal suo indirizzo ( ) all'indirizzo del solo Pezzarini Email_3 Email_4
Per l'appellato, come in memoria depositata il 20.3.2025: respingersi nel merito le avverse domande e istanze, così come formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, eccessive e non provate e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del lodo arbitrale rituale reso tra le odierne parti dal collegio arbitrale composto dagli avv.ti Annalisa Aquili con funzioni di presidente e Marinella Soraia Drago e Marco Piva con funzioni di arbitri pronunciato redatto e sottoscritto in Udine in data 31 gennaio 2024.
In ogni caso: Spese, anche forfetarie 15% ex art. 2 DM n. 55/2014, e compensi del procedimento rifusi, oltre ad IVA e CNAP come per legge.
In via istruttoria: Disporsi ex art. 210 c.p.c. l'acquisizione del fascicolo d'ufficio dell'arbitrato ove non vi provveda il presidente del collegio.
FATTI DI CAUSA
Premesse in fatto
1. Tra le parti, il 9.3.2018, è stato stipulato un contratto di appalto privato avente ad oggetto la realizzazione di una civile abitazione, commissionata dai sig.ri e Pt_2
e da realizzarsi, a cura della MSC Comfort Home di MO M., nel Parte_1
Comune di Campoformido (UD).
2. Il contratto di appalto contiene, all'art.14, una clausola arbitrale.
3. A seguito di criticità emerse nel corso dell'esecuzione del contratto, i committenti hanno inviato, il 30.12.2019, all'appaltatrice, intimazione ad adempiere entro il 18.1.2020, termine, scaduto il quale, hanno inteso risolto il contratto.
Il procedimento arbitrale
4. In data 16.6.2020 MSC ha notificato atto di attivazione di arbitrato, chiedendo il pagamento di spettanze contrattuali.
5. La procedura arbitrale, superata l'eccezione di non compromettibilità della controversia sollevata dai sigg.ri e (sul presupposto che la clausola Pt_2 Parte_1 fosse limitata alle sole controversie sull'interpretazione del contratto), è stata incardinata e, all'esito dell'assunzione di prove testimoniali e di CTU, con lodo rituale dd. 31.1.2024, ha definito il procedimento nei seguenti termini:
pag. 3/12 - ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dei committenti;
- ha determinato in €.36.998,00 oltre I.V.A. e interessi, il residuo corrispettivo dovuto dai committenti a MSC;
- ha determinato in €.2.195,59 oltre IVA e interessi, l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni da parte dei committenti a MSC;
- ha determinato in €.5.331,35 oltre IVA e accessori, il risarcimento dei danni dovuto da MSC ai committenti;
- ha rigettato le altre domande proposte dalle parti;
- ha compensato per il 50% tra le parti le spese di difesa, condannando i committenti al pagamento della restante quota del 50% in favore a MSC Comfort Home di MO M.
L'impugnazione dell'arbitrato
6. Con atto di citazione notificato il 24.7.2024, i sigg.ri e hanno Parte_1 Pt_2 impugnato il lodo arbitrale chiedendone la declaratoria di nullità, previo accertamento dell'inefficacia della clausola arbitrale e, conseguentemente, della non arbitrabilità della materia del contendere.
Secondo parte impugnante devono applicarsi, al caso di specie, entrambe le discipline a tutela del consumatore, sia di carattere generale e di fonte codicistica (artt. 1341-1342 c.c.), sia di origine eurounitaria (d.l.vo 206/2005).
6.1. In entrambi i casi si tratterebbe di eccezione rilevabile d'ufficio dal giudice che, prevalendo sulle preclusioni ex art. 829 co.2 c.p.c. (Cass. sent. n.5936/2024 e Cass. sent. n.14405/2022) porterebbe alla nullità/inefficiacia della clausola arbitrale e, conseguentemente, alla nullità del lodo.
6.2. Quanto alla disciplina del cd. Codice del Consumo, in sintesi:
- il sig. è qualificabile come imprenditore e professionista, mentre i CP_1 committenti, che avevano affidato i lavori in appalto per la costruzione di una casa di abitazione, avevano certamente agito come consumatori;
- a norma dell'art.33 co.2, lett. t del d.l.vo 206/2005, la clausola compromissoria rientra tra quelle che si presumono vessatorie, a meno che non risulti essere stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 d.l.vo citato);
- nel caso di specie non vi sarebbe stata una trattativa individuale, e, comunque, l'onere della prova dello svolgimento di una seria e individualizzata trattativa incombeva sul (Cass. sent. 8268/2020), che non lo aveva assolto. CP_1
6.3. Quanto alla disciplina codicistica:
- il contratto era stato predisposto unilateralmente dal ed era identico ad altri CP_1 contratti di appalto sottoposti ad altri clienti;
pag. 4/12 - il testo contrattuale, durante le trattative e prima della sottoscrizione, non era stato portato all'attenzione della sig.ra ma solo del sig. Pt_2 Parte_1
- la trattativa si era risolta in un semplice scambio di mail;
- la clausola arbitrale non era stata oggetto di specifica approvazione scritta: l'articolo contrattuale era stato richiamato nel testo del contratto, nella parte della seconda sottoscrizione, con mera indicazione numerica e cumulativa.
6.4. Ha poi sostenuto la difesa dei sigg.ri e nel paragrafo intitolato Parte_1 Pt_2
“Il tema probandum del giudizio di impugnazione” (pagg. 13-16) che alla difesa di MSC, non essendo consumatore, sarebbe preclusa – in quanto nuova - ogni difesa in questa sede in punto validità della clausola arbitrale e arbitrabilità della controversia.
6.5. A pag.16 dell'atto introduttivo, poi, alla fine del paragrafo sopra indicato, si trova, in modo del tutto estraneo al contesto, l'allegazione della nullità dell'intero contratto di appalto, e di conseguenza della clausola arbitrale, per mancata previsione dei costi per la sicurezza ex art.26 co.5 d.l.vo 81/2008.
6.6. Da ultimo, l'impugnante ha riproposto, in via subordinata, la questione dei limiti della materia sottoponibile ad arbitrato.
Dal tenore letterale della clausola arbitrale in esame deriverebbe che le parti avevano inteso rimettere agli arbitri solo la decisione sull'interpretazione del contratto di appalto, e non anche – di conseguenza - quella su questioni relative alla sua esecuzione, tra le quali vi era l'esatta individuazione delle lavorazioni, con rimando al capitolato d'oneri.
6.7. Proseguendo nell'esame dell'atto introduttivo del presente procedimento, l'impugnante ha chiesto, in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione, la riforma delle statuizioni in punto spese di lite e la condanna del a restituire CP_1 gli importi già pagati a tale titolo (pari ad €.28.813,99).
6.8. Da ultimo, e per completezza, nel paragrafo 3), dell'atto introduttivo di questo procedimento, paragrafo rubricato “le conseguenze della declaratoria di nullità sulle spese di lite”, a pag. 17 e 18, l'impugnante ha avanzato una domanda di condanna di controparte a norma dell'art. 96 c.p.c. – non riportata nelle conclusioni-.
7. Con distinto atto dd. 31.7.2024 l'impugnante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo.
Le difese di MSC Comfort Home di MO M.
8. Con comparsa dd. 30.10.2024 si è costituita MSC nel presente procedimento, chiedendo il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
8.1. Ha allegato, in primo luogo, che il contratto in esame non era né un contratto standard, destinato a regolamentare una pluralità indefinita di rapporti, nè un contratto concluso mediante l'impiego di moduli o formulari.
pag. 5/12 Non poteva, in contrario, valere la produzione, da parte dell'impugnante, di copia di due contratti di appalto stipulati da MSC con altri soggetti. Ha evidenziato MSC, esaminandone uno, che vi erano sostanziali differenze di disciplina rispetto al contratto oggetto di causa, in punto termini di consegna, pagamenti e fatturazioni e lavori in proprio, tutti aspetti di rilievo e non secondari.
Oltre a ciò, MSC ha rimarcato che le proprie dimensioni di piccola impresa e il limitato mercato di riferimento, potevano già da soli far presumere il non utilizzo di moduli o formulari. Né controparte aveva provato l'esistenza di un bacino di utenza di clienti compatibile con tale modalità di stipula dei contratti.
8.2. In concreto, poi, tra le parti era incorsa una vera e propria trattativa.
Il e la erano coniugi e conviventi, dal che di doveva presumere che la Parte_1 Pt_2 seconda fosse al corrente di quanto comunicato ad indirizzo mail del primo. Vi era stato uno scambio di messaggi di posta elettronica con allegati file specifici (denominati:
“MSC offerta”, “MSC piano terra”, “MSC sottotetto”, “MSC contratto” e “MSC descrizione computo”). Tra il primo messaggio del 24.10.2017, un successivo dell'1.2.2018, con allegata modifica della scaletta relativa a pagamenti e fatturazione, e la sottoscrizione, avvenuta il 9.3.2018 con ulteriori modifiche, era intercorsa tra le parti un'approfondita e specifica trattativa, che aveva portato a variazioni concordate su richiesta dei committenti.
8.3. La vessatorietà della clausola compromissoria, poi, sarebbe da escludere anche perché non vi sarebbe stato alcuno squilibrio sostanziale tra le parti.
Inoltre, prima e durante il procedimento arbitrale, controparte avrebbe ammesso l'esistenza di una trattativa proprio sulla clausola compromissoria. Infatti, nell'atto di costituzione in sede di arbitrato – atto sottoscritto sia dal procuratore sia delle parti personalmente -, si dava conto della volontà dei sigg.ri e di Parte_1 Pt_2
“circoscrivere l'applicabilità della clausola compromissoria al solo ambito di una controversia attinente l'interpretazione dell'accordo”. Ciò sarebbe prova dell'esistenza di una trattativa specifica sul punto, oltre ad essere stato oggetto di discussione in sede arbitrale.
Tanto più che controparte aveva sollevato, con riguardo alla clausola in esame, altra e ben diversa questione: quella, appunto, dell'estensione della materia compromettibile, affermando che la volontà espressa dalle parti sarebbe stata quella di “devolvere ad arbitri le controversie relative all'interpretazione del contratto e nulla più” (memoria dd. 10.12.2020 in sede di arbitrato – qui doc.5 di parte convenuta).
8.4. La difesa di MSC ha poi evidenziato che la normativa comunitaria di riferimento pareva indirizzata a considerare abusiva la clausola di arbitrato irrituale, mentre nel caso di specie si era trattato, pacificamente, di arbitrato rituale.
pag. 6/12 8.5. Parte convenuta nel presente procedimento, poi, si è opposta all'accoglimento delle istanze istruttorie formulate da controparte, sostenendo che, nel giudizio di nullità del lodo, eventuali istanze istruttorie potrebbero essere prese in considerazione solamente ove superata la prima fase, rescindente, diretta all'annullamento del lodo.
8.6. Ha contestato la domanda volta a porre a carico di MSC le spese di lite e per i compensi per gli arbitri e il ctu per mancanza di motivazione e non venendo meno il debito nei confronti degli arbitri anche in caso di annullamento del lodo. Ha anche evidenziato che controparte, nel corso del procedimento arbitrale, non aveva sollevato obiezioni con riguardo alla nullità della clausola compromissoria.
8.7. Ha sostenuto l'infondatezza della domanda di lite temeraria, sulla base degli elementi già offerti, trattandosi di questione che, semmai, avrebbe dovuto essere sollevare d'ufficio dagli arbitri e che, in secondo luogo, non era stata eccepita, in fase arbitrale, dalla difesa di controparte.
Il procedimento avanti alla Corte di Appello
9. All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno raggiunto un accordo temporaneo sull'astensione da iniziative esecutive e la difesa dei sigg.ri e ha Parte_1 Pt_2 rinunciato temporaneamente all'istanza di sospensione dell'efficacia provvisoria del lodo.
Le parti hanno replicato e controdedotto alle difese avversarie e sono stati assegnati i termini ex art. 352 c.p.c.
10. Gli impugnanti hanno depositato le memorie ex art. 352 c.p.c. in data 21.3.2025 e 18.4.2025. La difesa di MSC ha dimesso, il 2.3.2025, atto di rinuncia al mandato difensivo e ha depositato, il 20.3.2025, la sola memoria contenente le conclusioni formulate.
11. Con provvedimento all'udienza del 20.5.2025, presente solo parte impugnante, il consigliere relatore ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
12.1. E' pacifico che i sigg.ri e nel caso di specie, possano giovarsi Parte_1 Pt_2 della disciplina a tutela del consumatore, avendo concluso, in data 9.3.2018, un contratto di appalto privato con un imprenditore edile (MSC Comfort Home di MO M.), per la realizzazione di una casa destinata a loro abitazione, e, quindi, per finalità chiaramente personali.
pag. 7/12 12.2. Parimenti non è in discussione che la clausola compromissoria, in generale, sia tra quelle che, a norma dell'art.33, co.2, lett.t) del d.l.vo 206/20051, si presumono vessatorie, sostanziandosi in una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.
12.3. Ha eccepito la difesa di MSC che il contratto in questione, e la stessa clausola compromissoria, erano stati oggetto di una trattativa individualizzata e, pertanto, quest'ultima non poteva ritenersi vessatoria a norma dell'art.34 del citato Codice del Consumo2.
12.4. L'onere di provare l'esistenza di una trattativa tra le parti incombe sul professionista (Cass. sent. n. 8268/2020; Cass. 6803/2010; Cass. 24262/2008), mentre il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria d'inefficacia.
12.5. La giurisprudenza ha poi chiarito che, per escludere la vessatorietà della clausola, dev'essersi trattato di una trattativa:
- seria, con ciò intendendosi un “comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti” (Cass. Ordinanza n. 497 del 14/01/2021);
- effettiva, e cioè realizzata con modalità rispettose della libertà delle parti di decidere se e in che termini contrarre;
- e individualizzata, con ciò intendendosi che abbia avuto ad oggetto “tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 497 del 14/01/2021 (Rv. 660177 - 02).
13. Ciò premesso, in termini di disciplina legislativa e orientamenti giurisprudenziali condivisi, venendo all'esame degli elementi emersi dal procedimento, la difesa di MSC, che non ha formulato istanze di prova orale al riguardo, ha evidenziato in particolare:
1- lo scambio di mail, con relativi documenti annessi, tra le parti, prima della sottoscrizione del contratto;
2- talune allegazioni difensive, contenute nell'atto di difesa in arbitrato di MSC datato 29.6.2020.
13.1. Quanto al primo elemento (scambio di messaggi di posta elettronica), sono prodotte agli atti:
- una prima mail dd.24.10.2017, inviata da un account di MSC ad un indirizzo di posta elettronica recante il nominativo di accompagnatoria di vari Parte_1 documenti tra i quali anche il file “MSC contratto pdf.”, costituito da bozza del contratto recante, in bianco, gli spazi per i dati del committente, la data e le firme;
- una seconda mail dd. 1.2.2018, inviata dal medesimo account di MSC al Parte_1 accompagnatoria della “bozza di contratto con la scaletta degli acconti accorpati” – così si esprime il testo della mail - alla quale è allegato un file denominato “MSC contratto 2018.pdf”.
Orbene, dal raffronto tra i due documenti contrattuali emerge chiaramente che non vi è stata alcuna variazione nel testo della clausola arbitrale di cui all'art.14, presente in entrambe le bozze.
Il testo contrattuale poi effettivamente sottoscritto il 9.3.2018, a sua volta, contiene la clausola compromissoria invariata rispetto alla formulazione iniziale.
13.2. Quanto al secondo elemento, nell'atto di difesa in arbitrato dd. 29.6.2020, a firma sia del difensore avv. sia dei sigg.ri e è stata sollevata CP_2 Parte_1 Pt_2
l'eccezione di non compromettibilità in arbitri della vertenza proposta da MSC, sulla scorta di un'interpretazione restrittiva della clausola compromissoria.
In particolare, si è sostenuto che il tenore della clausola, secondo la quale:
“A definizione di eventuali controversie sull'interpretazione del presente contratto le parti si rimettono espressamente al giudizio arbitrale. Gli arbitri saranno nominati dalle parti con comunicazione raccomandata….”, comporterebbe la non arbitrabilità della controversia tra le parti, vertendo la stessa, più che sull'interpretazione del contratto, sulla relativa corretta esecuzione, oggetto dell'arbitrato essendo: il mancato pagamento di parte del prezzo, l'adempimento delle prestazioni dell'appaltatrice, vizi e difetti delle opere, la risoluzione del contratto e connesse condanne di pagamento.
Ciò premesso, nel citato atto sono contenute le seguenti frasi, ritenute significative dalla parte qui impugnante (enfasi nel testo):
“Il procedimento arbitrale attivato da MSC Comfort Home è improcedibile per non compromettibilità della controversia in corso.
L'art. 14 del contratto di appalto ha previsto il ricorso all'arbitrato solo nel caso in cui riguardi l'interpretazione del contratto e non la sua esecuzione, sì come invece indicato da controparte nel suo atto di nomina dell'arbitrato.
pag. 9/12 E' un dato oggettivo che le parti, in sede di stipula del contratto di appalto e della clausola compromissoria, hanno manifestato la volontà di circoscrivere l'applicabilità di questa ultima al solo ambito di una controversia attinente l'interpretazione dell'accordo.”.
14. A parere di questa Corte, nessuno dei suindicati elementi consente di ritenere che vi sia stata, tra le parti, una trattativa specifica sulla clausola compromissoria o sul tema della deroga alla giurisdizione ordinaria.
Non lo scambio di messaggi di posta elettronica, in quanto, la prima bozza del contratto risulta inviata da MSC al sig. già precompilata nel contenuto negoziale, da Parte_1 completare solo nella parte relativa ai dati personali, alla data e alle sottoscrizioni. Gli unici elementi mutati nel contratto poi sottoscritto, dopo lo scambio di mail, riguardano aspetti economici e scadenze nei pagamenti, e non vi sono indizi di una trattativa che abbia riguardato la clausola compromissoria. Al contrario, il relativo testo pare essere stato accettato dai sigg.ri e proprio così come originariamente Parte_1 Pt_3 proposto da MSC, fin dal primo scambio di comunicazioni.
Il contenuto dell'atto difensivo dei committenti in fase arbitrale, poi, a ben vedere, non attesta alcuna trattativa individualizzata, ma si limita a sottolineare il contenuto testuale della clausola compromissoria, sostenendone la corrispondenza alla comune volontà delle parti, che è concetto ben diverso dalla trattativa individuale tra le parti. Evidente che la comune volontà delle parti può essersi formata sia con l'adesione all'altrui prima proposta – come nel caso di specie -, sia all'esito di una serie di controproposte – come sarebbe stato in caso di trattativa individualizzata.
15. Se così è, il che non pare in dubbio, dati gli elementi a disposizione, pare chiaro che non sia stata superata in alcun modo la presunzione di vessatorietà della clausola compromissoria.
16. Né rileva il fatto che la nullità della clausola per vessatorietà non sia stata eccepita durante il giudizio arbitrale, per la nota prevalenza – e rilevabilità anche d'ufficio - delle disposizioni di protezione a tutela dei consumatori.
Proprio nella materia in esame è stato autorevolmente e convincentemente affermato che:
“Nel confronto tra la disciplina generale sull'arbitrato e quella speciale derogatoria dettata a tutela del consumatore, il giudice nazionale, sulla base dell'applicazione dei principi eurounitari posti a tutela dei diritti dei consumatori, deve procedere alla disapplicazione, per contrarietà alla legislazione comunitaria, della normativa interna laddove essa prevede che l'impugnazione per nullità del lodo, fondata sull'invalidità della convenzione d'arbitrato dovuta a mancanza di trattativa individuale sulla relativa clausola compromissoria, non è ammessa se non è stata eccepita nel corso del
pag. 10/12 procedimento arbitrale. (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473 - 02).
“In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.” (Cass. Sez.1 -, Ordinanza n. 5936 del 05/03/2024 (Rv. 670473 - 01).
Del contenuto di tali pronunciamenti della Suprema Corte le parti hanno discusso nel corso del procedimento e, pertanto, aderendo questa Corte all'insegnamento del giudice di legittimità, è sufficiente ribadire che, prendendo le mosse da sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea confermative della prevalenza del diritto erounitario sul diritto interno ad esso contrario, e dell'interesse pubblicistico su cui si fonda la disciplina a tutela del consumatore, va disapplicata la normativa interna, e, nella fattispecie, l'art.829 co.2 c.p.c., che impedisce di agire per l'annullamento del lodo facendo valere un'eccezione che non sia stata tempestivamente sollevata in sede arbitrale.
Ciò anche in ragione del rilievo officioso dell'abusività della clausola contenuta in contratto stipulato tra professionista e consumatore (cfr. Cass. SU n. 9374/2023) e della specialità della disciplina a tutela del consumatore rispetto alla generale disciplina dell'arbitrato.
17. Ne consegue l'accoglimento dell'impugnazione e la conseguente dichiarazione di nullità del lodo impugnato. Trattandosi di nullità per invalidità in radice della convenzione di arbitrato, ex art. 829 n.1 c.p.c., non vi è spazio né per una declaratoria di nullità parziale del lodo, né per una decisione di questa Corte nel merito (art. ex art. 830 co.2 c.p.c.).
18. Dalla soccombenza di parte convenuta discende la relativa condanna alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento, liquidate in misura medio-bassa del parametro di riferimento, trattandosi di controversia incentrata su un unico tema, e minimo per la fase decisionale, a seguito del mancato deposito di memorie conclusionali della convenuta.
Paiono congrui, pertanto, i seguenti valori per compensi: €.2.058,00 per studio della controversia, €.1.418,00 per fase introduttiva, €.2.200,00 per la trattazione, €.1.735,00 per fase decisionale, per un totale di €.7.411,00, al netto degli accessori. Nessun aumento è dovuto per la difesa di due parti, stante l'identica posizione sostanziale delle stesse.
19. Diversa sorte devono, invece, avere le spese del giudizio arbitrale che, essendo la nullità derivante da rilievo che la difesa dei Sig.ri e avrebbe ben Parte_1 Pt_2 potuto sollevare in quella sede (come poi fatto solo nel presente procedimento),
pag. 11/12 andranno compensate tra le parti e, quanto ai compensi degli arbitri, divise al 50% tra le stesse.
Ne consegue che la domanda accessoria degli impugnanti, di condanna alla rifusione di quanto pagato agli arbitri (euro 13.130,16), al CTU (Geometra €.5.892,60), e Per_1 al CTP (geometra €.1.921,50) potrà essere parzialmente accolta, nei limiti Per_2 del 50% della somma richiesta quanto agli importi destinati agli arbitri e al CTU, mentre dovrà essere rigettata, per il resto (spese di CTP e di difesa), come conseguenza della compensazione delle spese di lite dell'arbitrato.
20. Nemmeno merita accoglimento la domanda di condanna per lite temeraria, trattandosi di questioni che nemmeno la parte qui impugnante aveva evidenziato, pur potendolo utilmente fare, davanti agli arbitri e, in generale, di questioni di non agevole soluzione, involgendo profili di diverse discipline e innovata da recenti pronunce giurisprudenziali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 265/24 RG, così decide:
1. dichiara la nulltà del lodo impugnato, pronunciato, tra le parti, a Udine il 31.1.2024, da collegio arbitrale composto dagli avv.ti Annalisa Aquili, Marinella Soraia Drago e Marco Piva;
2. condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di Controparte_1 lite del presente procedimento che liquida in €.7.411,00 per compensi, oltre ad €.777,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA;
3. condanna il convenuto a pagare ai sig.ri e Controparte_1 Parte_1
l'importo di €.9.511,38, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_2 saldo;
4. rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 15.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Daniele Venier
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Art.33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
… 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
… t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
…”. 2 “Art. 34. Accertamento della vessatorietà delle clausole
…
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. pag. 8/12