Articolo 5 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 4Articolo 6
Versione
4 gennaio 1966
Art. 5.
L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.
L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1966
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