Versione
4 gennaio 1966
4 gennaio 1966
Art. 5.
L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.
L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.
L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 01/04/2019, n. 983Provvedimento: N. 02014/2018 AFFARE Numero 00983/2019 e data 01/04/2019 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 6 marzo 2019 NUMERO AFFARE 02014/2018 OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora UC TA e dal dott. Piero Scrofana contro il Ministero dell'interno avverso conferimento al Commissario capo dott. Pietro Scrofana, loro dante causa, del titolo ufficiale onorifico di vice questore aggiunto della Polizia di Stato senza variazione delle posizioni giuridico-economiche. LA SEZIONE Vista la relazione con la quale il Ministero …Leggi di più...