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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 20/01/2026, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 746/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17517/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0060310000012019012 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, un avviso di liquidazione notificato il 5.8.2024 di € 148,75 ai fini dell'imposta di registro per la scadenza dell'1.1.2019 del contratto di locazione anno 2012 serie 3T Numero_1.
Parte ricorrente deduceva di aver già effettuato il versamento in misura fissa di € 67,00 ex art. 17 del Dpr
n. 131/86, citando altri precedenti risoltisi a proprio favore. Allegava l'atto impugnato, quietanza e n. 7 pronunce.
La Parte resistente si costutiva, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, riconoscendo l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando provvedimento di annullamento in autotutela.
Con memoria depositata il 29.12.2025, la Società concordava con la richiesta della Parte resistente e con spese compensate.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il documentato annullamento dell'atto impugnato costituisce il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate per concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IZ Cuppone
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17517/2024 depositato il 27/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20123T0060310000012019012 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 176/2026 depositato il
15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società in epigrafe impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, D.P. 2 di Roma, un avviso di liquidazione notificato il 5.8.2024 di € 148,75 ai fini dell'imposta di registro per la scadenza dell'1.1.2019 del contratto di locazione anno 2012 serie 3T Numero_1.
Parte ricorrente deduceva di aver già effettuato il versamento in misura fissa di € 67,00 ex art. 17 del Dpr
n. 131/86, citando altri precedenti risoltisi a proprio favore. Allegava l'atto impugnato, quietanza e n. 7 pronunce.
La Parte resistente si costutiva, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, riconoscendo l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando provvedimento di annullamento in autotutela.
Con memoria depositata il 29.12.2025, la Società concordava con la richiesta della Parte resistente e con spese compensate.
All'udienza del 14.1.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il documentato annullamento dell'atto impugnato costituisce il presupposto per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese sono compensate per concorde volontà delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice Monocratico
IZ Cuppone