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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 113/2025, promossa da:
- C.F. e P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante con sede legale in Brescia (BS-25123), Via Branze n. 44, Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ennio Abrusci,
C.F. , PEC: e Federico C.F._1 Email_1
Bordogna, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo, in Milano alla via Donizetti 38.; contro
Controparte_1
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2025, la ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento fallimentare n. 14/2012 RG Fall. celebratosi presso il Tribunale di Locri e avente ad oggetto il fallimento della Parte_3
dichiarato con sentenza n. 15/2012.
Con domanda di insinuazione al passivo del 22 aprile 2013, la ricorrente chiedeva di intervenire nel fallimento e veniva ammessa per l'importo di € 833,09 in chirografo.
Lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo in data 12 febbraio 2014.
Il riparto parziale veniva dichiarato esecutivo in data 12 gennaio 2023.
La procedura veniva dichiarata chiusa con decreto depositato il 6 novembre 2024.
Il procedimento, ai fini del calcolo della durata per il diritto all'equa riparazione, aveva inizio con la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento e si concludeva con la chiusura dello stesso.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies). Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva di 11 anni 2 mesi e 24 giorni (già detratto il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020) equiparabili, ai fini dell'equa riparazione, a 11 anni essendo la frazione residua inferiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di sei anni per le procedure fallimentari.
La durata eccedente quella ragionevole è pari a 5 anni.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis legge 89 del 2001, non può superare il valore del giudizio presupposto – nel caso di specie il credito per cui è stata ammessa al passivo la ricorrente, € 833,09, rappresenta il limite di valore nella quantificazione dell'indennizzo – e, dunque, può essere liquidato nella misura complessiva di € 833,09 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del
2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_1
parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m.
n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella
n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari con aumento per aver redatto il ricorso con collegamenti ipertestuali del
10 % (considerato il ridotto numero di allegati) e, dunque, € 260,70 ed € 27 per diritti
- da rimborsare all'avv. Abrusci che li ha anticipati (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta .
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione, in favore di Controparte_1
della somma di € 833,09 oltre interessi legali, autorizzando in Parte_1
mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso alla ricorrente delle spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in € 260,70 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali per onorari con distrazione in favore degli avv.ti Ennio Abrusci e Federico Bordogna, nonché € 27,00 per diritti con distrazione in favore dell'avv. Ennio Abrusci.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 25 marzo 2025 Il Consigliere designato
Dott. Eugenio Scopelliti
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Consigliere designato, dott. Eugenio Scopelliti, ha emesso il seguente decreto nella causa iscritta al n. R.G. V.G. 113/2025, promossa da:
- C.F. e P.VA , in persona del legale Parte_1 P.VA_1 rappresentante con sede legale in Brescia (BS-25123), Via Branze n. 44, Parte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Ennio Abrusci,
C.F. , PEC: e Federico C.F._1 Email_1
Bordogna, C.F. , ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._2
quest'ultimo, in Milano alla via Donizetti 38.; contro
Controparte_1
Con ricorso depositato in data 15 marzo 2025, la ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 1 co. 2 Legge n. 89/2001 per il superamento del termine ragionevole previsto dall'art. 6 par. 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà Fondamentali ratificata con Legge n. 848/1955, in relazione al procedimento fallimentare n. 14/2012 RG Fall. celebratosi presso il Tribunale di Locri e avente ad oggetto il fallimento della Parte_3
dichiarato con sentenza n. 15/2012.
Con domanda di insinuazione al passivo del 22 aprile 2013, la ricorrente chiedeva di intervenire nel fallimento e veniva ammessa per l'importo di € 833,09 in chirografo.
Lo stato passivo veniva dichiarato esecutivo in data 12 febbraio 2014.
Il riparto parziale veniva dichiarato esecutivo in data 12 gennaio 2023.
La procedura veniva dichiarata chiusa con decreto depositato il 6 novembre 2024.
Il procedimento, ai fini del calcolo della durata per il diritto all'equa riparazione, aveva inizio con la proposizione della domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento e si concludeva con la chiusura dello stesso.
Non ricorrono casi di esclusione dall'indennizzo (art. 2 comma 2quinquies) né di presunzione di insussistenza del danno (art. 2 commi 2sexies e 2 septies). Il giudizio presupposto ha avuto quindi una durata complessiva di 11 anni 2 mesi e 24 giorni (già detratto il periodo di sospensione per emergenza sanitaria dal 9 marzo al 30 giugno 2020) equiparabili, ai fini dell'equa riparazione, a 11 anni essendo la frazione residua inferiore a sei mesi.
Ai sensi dell'art. 2 comma 2bis, si considera termine ragionevole quello di sei anni per le procedure fallimentari.
La durata eccedente quella ragionevole è pari a 5 anni.
Il danno non patrimoniale, per giurisprudenza pacifica, si presume in quanto conseguenza normale dell'irragionevole durata, tranne le specifiche eccezioni indicate dalla legge.
L'indennizzo, valutati gli elementi previsti dall'art. 2bis legge 89 del 2001, non può superare il valore del giudizio presupposto – nel caso di specie il credito per cui è stata ammessa al passivo la ricorrente, € 833,09, rappresenta il limite di valore nella quantificazione dell'indennizzo – e, dunque, può essere liquidato nella misura complessiva di € 833,09 oltre gli interessi legali dalla domanda e non la rivalutazione, trattandosi di obbligazione indennitaria e non risarcitoria (Cass. sez. VI-II 26206 del
2016).
Le spese sono poste a carico del , liquidate come da dispositivo, secondo i CP_1
parametri previsti per il procedimento monitorio dal D.M. 147/2022.
Va al riguardo richiamato quanto ritenuto dalla sentenza della Cassazione n. 16512 del
2020, che si occupa, rispetto ad altre pronunce, nel definire la tabella per la liquidazione dei giudizi di equa riparazione, anche della fase monocratica e senza contraddittorio che precede quella conteziosa che si instaura successivamente con l'opposizione.
La Cassazione ha affermato che “Si applica alla fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato la tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m.
n. 55/2014. La circostanza per cui si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ., non esclude l'applicabilità della tabella
n. 8”.
Pertanto, alla stregua di tali criteri, le spese vanno liquidate nella misura di € 237,00 per onorari con aumento per aver redatto il ricorso con collegamenti ipertestuali del
10 % (considerato il ridotto numero di allegati) e, dunque, € 260,70 ed € 27 per diritti
- da rimborsare all'avv. Abrusci che li ha anticipati (in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, pari al minimo - metà dei valori medi - dei procedimenti monitori, stante la semplicità dell'attività difensiva del primo scaglione), oltre accessori come per legge da distrarsi in favore dei procuratori che ne hanno fatto richiesta .
P.Q.M.
ingiunge al il pagamento senza dilazione, in favore di Controparte_1
della somma di € 833,09 oltre interessi legali, autorizzando in Parte_1
mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge al il rimborso alla ricorrente delle spese del presente Controparte_1
procedimento, liquidate in € 260,70 oltre i.v.a. c.p.a. e spese generali per onorari con distrazione in favore degli avv.ti Ennio Abrusci e Federico Bordogna, nonché € 27,00 per diritti con distrazione in favore dell'avv. Ennio Abrusci.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Reggio Calabria, 25 marzo 2025 Il Consigliere designato
Dott. Eugenio Scopelliti