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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 502/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGARINI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERI CP_1 C.F._1
GIOVAN PAOLO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO e dell'avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO
( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 Controparte_3 C.F._3 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24 svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
08/08/24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La ditta ha convenuto l'Avv. avanti al Tribunale di Parte_1 CP_1
Terni, chiedendo di essere risarcita ed esponendo a premessa quanto segue:
i) in data 24 agosto 2018, ha ricevuto la notifica dell'atto di Parte_2 pignoramento dei propri conti correnti presso la e Controparte_4 [...]
da parte della (di seguito per brevità CP_5 Controparte_6 Co
);
ii) il pignoramento presso terzi era stato notificato dopo l'atto di precetto del 25 luglio 2018 e presentato per la notifica il 26 luglio 2018, giorno in cui la società che aveva emesso il precetto era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Terni.
(iii) Il pignoramento presso terzi includeva una procura alle liti rilasciata il 21.8.2018, dopo la dichiarazione di fallimento, rendendola nulla poiché il fallito era privo di legittimazione attiva;
(iv) La società precettante aveva già incassato indebitamente € 14.460,87 nella procedura esecutiva n. 354/2017 grazie all'ordinanza del 26.4.2017, sebbene fosse stato accertato in esito al reclamo che la non era più debitrice nei confronti della Parte_1 [...]
CP_6
(v) La convenuta ha abusato dello strumento processuale esecutivo e non ha chiesto l'estinzione dell'esecuzione, causando gravi problemi finanziari all'attrice “per l'impossibilità di beneficiare delle somme oggetto di pignoramento e ciò nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e\o di giustizia” Oltre interessi dalla domanda al saldo.
2. L'avv. si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente di essere CP_1 autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità professionale , con cui aveva stipulato la polizza n. BLUE053647. Nel Controparte_7 merito, richiedeva il rigetto della domanda attorea. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dalla chiedeva di Parte_1 condannare a manlevarla e tenerla indenne dalle eventuali conseguenze Controparte_7 pregiudizievoli derivanti dalla sentenza emananda. Chiedeva la vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 6 Inoltre, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo poiché riferito a due rapporti debitori distinti, uno con la e l'altro con l'avv. , lesivi del diritto di difesa. CP_6 CP_1
La convenuta esponeva in fatto quanto segue:
(i) La vantava nei confronti della Controparte_6 [...] un credito di € 10.453,36 ottenuto grazie all'opera dell'avv. Parte_3 CP_1
;
[...]
(ii) A causa del mancato pagamento, la società creditrice ha pignorato i crediti che la
[...] vantando un importo di € 13.460,31; Parte_3
(iii) Con provvedimento del 2.7.2018, il G.E. assegnava la somma di € 13.460,31 alla
[...]
ma la non ha corrisposto quanto Controparte_6 Parte_1 dovuto;
(iv) Il 26.7.2018, l'avv. ha notificato il precetto e il titolo esecutivo al debitor CP_1 debitoris inadempiente, con procura rilasciata il giorno precedente da;
Controparte_8
(v) L'ing. il 25.7.18 rilasciava ulteriori procure per procedere contro CP_6 [...]
ed ; Controparte_4 Controparte_5
(vi) Ignara del fallimento della dichiarato il 26.7.2018 alle ore 17.33,07, la CP_6
Avv. ordinava alla segretaria di notificare il pignoramento, una volta scaduto il CP_1 termine dilatorio del precetto;
(vii) Lo stesso giorno, la segretaria consegnava all'ufficiale giudiziario di Terni il pignoramento che è stato notificato il 28.8.2018.
(viii) Il pignoramento risultava positivo presso Intesa San Paolo e negativo presso
[...]
in data 22.9.2018, segnalando che il saldo creditore del conto Controparte_4 corrente per € 13.615,01 era parzialmente vincolato da un precedente pignoramento presso terzi notificato il 15.2.2018 dall'avv. per l'importo di € 13.340,10; CP_1
(ix) Presa conoscenza dell'accaduto l'avv. il curatore fallimentare;
CP_1
(x) l'ing. , legale rappresentante della società fallita, non informava Controparte_8
Co l'Avv. dell'intervenuto fallimento della ditta CP_1
(xi) L'inconveniente è stato indotto dalla ditta per non avere ottemperato alla Parte_1 ordinanza di assegnazione delle somme e in ogni caso non aveva subito alcun danno patrimoniale per effetto del pignoramento presso terzi;
(xii) la domanda era infondata anche sotto il profilo del quantum debeatur.
3. Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa dell' che però Controparte_7 restava contumace. L'Avv. , con la prima memoria ex art 183 comma IV) ha CP_1 comunicato di non avere iscritto a ruolo il pignoramento i cui effetti sono caducati e di non pagina 3 di 6 patrocinare più la ditta 3C. La causa veniva istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Con Sentenza n. 409/2022 pubbl. il 17/05/2022 (RG n. 2123/2018) Repert. n.
672/2022 del 17/05/2022, il Tribunale di Terni si è pronunciato concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria promossa dalla nei confronti di e Parte_1 CP_1 disponendo per le spese del giudizio.
5. La ditta ha impugnato la sentenza del Tribunale ritenendola ingiusta Parte_1 stigmatizzando, diversamente da quanto ritine abbia interpretato il primo giudice, che la causa è stata introdotta nei confronti e per il comportamento assunto dall'Avv. e CP_1 Co non della società , avendo il difensore convenuto nel presente giudizio operato autonomamente. Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha considerato il salto temporale tra il momento del rilascio della procura speciale alle liti e la presentazione dell'atto di pignoramento. L'Avv. non aveva, all'atto della presentazione del CP_1 pignoramento, il mandato sostanziale ad agire. Invocando Cass. n. 25478/2021 (a proposito dell'art 96 c.p.c.) insiste per il riconoscimento dei danni “trattandosi di esecuzione avviata sulla base di un titolo decaduto”. “In via subordinata si censura la sentenza impugnata poiché alla luce della riforma della legge fallimentare del 2006 le azioni intraprese dall'imprenditore fallito sono inefficaci ex lege.”
6. Si è costituita la parte appellata, Avv. , che ha ricostruito gli accadimenti CP_1 per rimarcare di essere venuta a conoscenza del fallimento della 3C al ritorno delle ferie e della nomina del curatore che è stato informato dell'accaduto. Sostiene l'infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto, in ogni caso, in subordine e in caso di accoglimento, chiede di essere manlevata dal . CP_9
7. Si è costituita in appello contestando i motivi di appello, ritenendoli CP_7 infondati, a fronte della correttezza della sentenza impugnata e ne chiede il rigetto.
motivi della decisione
8. L'appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
9. Giova premettere che il Tribunale, dopo avere qualificato la domanda come azione da inquadrare nell'alveo della responsabilità aquiliana ed avere sostenuto che il difetto di Co capacità processuale della è da qualificarsi come eccezione in senso stretto rilevabile solo dal curatore, ha precisato che “alla luce delle circostanze dedotte dalle parti e non oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è emerso che l'avv. CP_1
aveva fatto sottoscrivere in data 25.7.2018 all'ing. ,”. Sul punto
[...] Controparte_8
l'appello non muove alcuna censura. Se ne deduce quindi che le procure, per il precetto e il pagina 4 di 6 pignoramento, sono state rilasciate il giorno precedente la dichiarazione del fallimento, quindi l'Avv. ha proceduto con l'azione esecutiva munita di valida procura e CP_1 quando è stata resa edotta al curatore dell'evento interruttivo ha fatto decadere gli effetti non iscrivendo il pignoramento.
L'attore/appellante sostiene, in definitiva, che l'Avv. per il suo assistito CP_1 avrebbe operato abusivamente procurando un danno, ma, in ragione della accertata ed incontestata circostanza della sottoscrizione della procura prima della dichiarazione del fallimento si è condotti ad escludere l'ipotesi che si possa configurare una condizione di
“abuso del processo” lamentata dall'attore appellante.
Piuttosto, come fatto osservare dal Tribunale, il tutto avrebbe dovuto, semmai, essere proposto nell'ambito di detta procedura esecutiva Tant'è che il primo giudice ha avuto modo di stigmatizzare che “Del resto, secondo un condivisibile principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione, la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio (anche esecutivo) che si assume temerariamente iniziato. Non può essere proposta in via autonoma poiché riguarda un'attività processuale che, come tale, deve essere necessariamente valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice
(così in Cass. n. 32029/2019; conf. Cass. n. 25862/2017).”
Appena per completezza va aggiunto che non risulta in alcun modo allegata e provata ogni ipotesi di danno.
Il collegio ritiene condivisibile il plesso motivazionale esposto dal Tribunale la cui sentenza, pertanto, va confermata
10. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore indeterminato del giudizio e tenuto conto dei parametri minimi, vista la semplicità della trattazione, di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022), vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare le spese per il secondo grado alle parti appellate a (Avv. e chiamata in garanzia) e in complessive € 2.910,00 , CP_1 CP_7 ciascuna per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Francesca Altrui Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 502/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LONGARINI MASSIMO Parte_1 P.IVA_1 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUGGERI CP_1 C.F._1
GIOVAN PAOLO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. CAMBIERI CLAUDIO e dell'avv. DE PALMA FURIO NICOLA IVO
( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._2 Controparte_3 C.F._3 con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellato
Oggetto: Altri contratti atipici
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 19.9.24 svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del
08/08/24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La ditta ha convenuto l'Avv. avanti al Tribunale di Parte_1 CP_1
Terni, chiedendo di essere risarcita ed esponendo a premessa quanto segue:
i) in data 24 agosto 2018, ha ricevuto la notifica dell'atto di Parte_2 pignoramento dei propri conti correnti presso la e Controparte_4 [...]
da parte della (di seguito per brevità CP_5 Controparte_6 Co
);
ii) il pignoramento presso terzi era stato notificato dopo l'atto di precetto del 25 luglio 2018 e presentato per la notifica il 26 luglio 2018, giorno in cui la società che aveva emesso il precetto era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Terni.
(iii) Il pignoramento presso terzi includeva una procura alle liti rilasciata il 21.8.2018, dopo la dichiarazione di fallimento, rendendola nulla poiché il fallito era privo di legittimazione attiva;
(iv) La società precettante aveva già incassato indebitamente € 14.460,87 nella procedura esecutiva n. 354/2017 grazie all'ordinanza del 26.4.2017, sebbene fosse stato accertato in esito al reclamo che la non era più debitrice nei confronti della Parte_1 [...]
CP_6
(v) La convenuta ha abusato dello strumento processuale esecutivo e non ha chiesto l'estinzione dell'esecuzione, causando gravi problemi finanziari all'attrice “per l'impossibilità di beneficiare delle somme oggetto di pignoramento e ciò nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa e\o di giustizia” Oltre interessi dalla domanda al saldo.
2. L'avv. si costituiva in giudizio chiedendo preliminarmente di essere CP_1 autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa per la responsabilità professionale , con cui aveva stipulato la polizza n. BLUE053647. Nel Controparte_7 merito, richiedeva il rigetto della domanda attorea. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda avanzata dalla chiedeva di Parte_1 condannare a manlevarla e tenerla indenne dalle eventuali conseguenze Controparte_7 pregiudizievoli derivanti dalla sentenza emananda. Chiedeva la vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 6 Inoltre, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo poiché riferito a due rapporti debitori distinti, uno con la e l'altro con l'avv. , lesivi del diritto di difesa. CP_6 CP_1
La convenuta esponeva in fatto quanto segue:
(i) La vantava nei confronti della Controparte_6 [...] un credito di € 10.453,36 ottenuto grazie all'opera dell'avv. Parte_3 CP_1
;
[...]
(ii) A causa del mancato pagamento, la società creditrice ha pignorato i crediti che la
[...] vantando un importo di € 13.460,31; Parte_3
(iii) Con provvedimento del 2.7.2018, il G.E. assegnava la somma di € 13.460,31 alla
[...]
ma la non ha corrisposto quanto Controparte_6 Parte_1 dovuto;
(iv) Il 26.7.2018, l'avv. ha notificato il precetto e il titolo esecutivo al debitor CP_1 debitoris inadempiente, con procura rilasciata il giorno precedente da;
Controparte_8
(v) L'ing. il 25.7.18 rilasciava ulteriori procure per procedere contro CP_6 [...]
ed ; Controparte_4 Controparte_5
(vi) Ignara del fallimento della dichiarato il 26.7.2018 alle ore 17.33,07, la CP_6
Avv. ordinava alla segretaria di notificare il pignoramento, una volta scaduto il CP_1 termine dilatorio del precetto;
(vii) Lo stesso giorno, la segretaria consegnava all'ufficiale giudiziario di Terni il pignoramento che è stato notificato il 28.8.2018.
(viii) Il pignoramento risultava positivo presso Intesa San Paolo e negativo presso
[...]
in data 22.9.2018, segnalando che il saldo creditore del conto Controparte_4 corrente per € 13.615,01 era parzialmente vincolato da un precedente pignoramento presso terzi notificato il 15.2.2018 dall'avv. per l'importo di € 13.340,10; CP_1
(ix) Presa conoscenza dell'accaduto l'avv. il curatore fallimentare;
CP_1
(x) l'ing. , legale rappresentante della società fallita, non informava Controparte_8
Co l'Avv. dell'intervenuto fallimento della ditta CP_1
(xi) L'inconveniente è stato indotto dalla ditta per non avere ottemperato alla Parte_1 ordinanza di assegnazione delle somme e in ogni caso non aveva subito alcun danno patrimoniale per effetto del pignoramento presso terzi;
(xii) la domanda era infondata anche sotto il profilo del quantum debeatur.
3. Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa dell' che però Controparte_7 restava contumace. L'Avv. , con la prima memoria ex art 183 comma IV) ha CP_1 comunicato di non avere iscritto a ruolo il pignoramento i cui effetti sono caducati e di non pagina 3 di 6 patrocinare più la ditta 3C. La causa veniva istruita documentalmente, veniva quindi trattenuta in decisione.
4. Con Sentenza n. 409/2022 pubbl. il 17/05/2022 (RG n. 2123/2018) Repert. n.
672/2022 del 17/05/2022, il Tribunale di Terni si è pronunciato concludendo per il rigetto della domanda risarcitoria promossa dalla nei confronti di e Parte_1 CP_1 disponendo per le spese del giudizio.
5. La ditta ha impugnato la sentenza del Tribunale ritenendola ingiusta Parte_1 stigmatizzando, diversamente da quanto ritine abbia interpretato il primo giudice, che la causa è stata introdotta nei confronti e per il comportamento assunto dall'Avv. e CP_1 Co non della società , avendo il difensore convenuto nel presente giudizio operato autonomamente. Ad avviso dell'appellante il Tribunale non ha considerato il salto temporale tra il momento del rilascio della procura speciale alle liti e la presentazione dell'atto di pignoramento. L'Avv. non aveva, all'atto della presentazione del CP_1 pignoramento, il mandato sostanziale ad agire. Invocando Cass. n. 25478/2021 (a proposito dell'art 96 c.p.c.) insiste per il riconoscimento dei danni “trattandosi di esecuzione avviata sulla base di un titolo decaduto”. “In via subordinata si censura la sentenza impugnata poiché alla luce della riforma della legge fallimentare del 2006 le azioni intraprese dall'imprenditore fallito sono inefficaci ex lege.”
6. Si è costituita la parte appellata, Avv. , che ha ricostruito gli accadimenti CP_1 per rimarcare di essere venuta a conoscenza del fallimento della 3C al ritorno delle ferie e della nomina del curatore che è stato informato dell'accaduto. Sostiene l'infondatezza dell'appello e ne chiede il rigetto, in ogni caso, in subordine e in caso di accoglimento, chiede di essere manlevata dal . CP_9
7. Si è costituita in appello contestando i motivi di appello, ritenendoli CP_7 infondati, a fronte della correttezza della sentenza impugnata e ne chiede il rigetto.
motivi della decisione
8. L'appello è da ritenersi infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
9. Giova premettere che il Tribunale, dopo avere qualificato la domanda come azione da inquadrare nell'alveo della responsabilità aquiliana ed avere sostenuto che il difetto di Co capacità processuale della è da qualificarsi come eccezione in senso stretto rilevabile solo dal curatore, ha precisato che “alla luce delle circostanze dedotte dalle parti e non oggetto di specifica contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è emerso che l'avv. CP_1
aveva fatto sottoscrivere in data 25.7.2018 all'ing. ,”. Sul punto
[...] Controparte_8
l'appello non muove alcuna censura. Se ne deduce quindi che le procure, per il precetto e il pagina 4 di 6 pignoramento, sono state rilasciate il giorno precedente la dichiarazione del fallimento, quindi l'Avv. ha proceduto con l'azione esecutiva munita di valida procura e CP_1 quando è stata resa edotta al curatore dell'evento interruttivo ha fatto decadere gli effetti non iscrivendo il pignoramento.
L'attore/appellante sostiene, in definitiva, che l'Avv. per il suo assistito CP_1 avrebbe operato abusivamente procurando un danno, ma, in ragione della accertata ed incontestata circostanza della sottoscrizione della procura prima della dichiarazione del fallimento si è condotti ad escludere l'ipotesi che si possa configurare una condizione di
“abuso del processo” lamentata dall'attore appellante.
Piuttosto, come fatto osservare dal Tribunale, il tutto avrebbe dovuto, semmai, essere proposto nell'ambito di detta procedura esecutiva Tant'è che il primo giudice ha avuto modo di stigmatizzare che “Del resto, secondo un condivisibile principio di diritto affermato dalla
Corte di cassazione, la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. deve essere formulata necessariamente nel giudizio (anche esecutivo) che si assume temerariamente iniziato. Non può essere proposta in via autonoma poiché riguarda un'attività processuale che, come tale, deve essere necessariamente valutata nel giudizio presupposto da parte del medesimo giudice
(così in Cass. n. 32029/2019; conf. Cass. n. 25862/2017).”
Appena per completezza va aggiunto che non risulta in alcun modo allegata e provata ogni ipotesi di danno.
Il collegio ritiene condivisibile il plesso motivazionale esposto dal Tribunale la cui sentenza, pertanto, va confermata
10. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore indeterminato del giudizio e tenuto conto dei parametri minimi, vista la semplicità della trattazione, di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022), vengono liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza appellata
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare le spese per il secondo grado alle parti appellate a (Avv. e chiamata in garanzia) e in complessive € 2.910,00 , CP_1 CP_7 ciascuna per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
pagina 5 di 6 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 13 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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