Decreto cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza cautelare 21 ottobre 2022
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 07/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Raponi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Caterina Egeo, Alessandra Muccitelli, Alessandra Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Agenzia delle Entrate Territorio- Direzione Provinciale Latina Ufficio Provinciale di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
previa tutela cautelare anche ex art. 56 c.p.a.,
1) della determinazione dirigenziale del Comune di Latina, Servizio Patrimonio, Edilizia Pubblica, Espropri, prot., n. -OMISSIS- con cui si dispone, limitatamente alla particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-; a) <<di prendere atto del provvedimento di confisca dei beni con gratuita acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 44 D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dell'area di cui al foglio -OMISSIS- del Comune di Latina, mappali nn. -OMISSIS- (e/o successive nuove numerazioni delle stesse); b) <<di procedere alla trascrizione nei pubblici registri in favore del Comune di Latina dell'area di cui al foglio -OMISSIS- del Comune di Latina, mappali nn. -OMISSIS- (e/o successive nuove numerazioni delle stesse)>>;
2) del presupposto provvedimento del Comune di Latina, prot. n. -OMISSIS-, mai notificato al ricorrente, recante confisca con gratuita acquisizione al patrimonio comunale, lo sgombero delle opere abusivamente realizzate da persone e cose entro il termine di giorni 30 dalla notifica, la trascrizione nei pubblici registri e l'immissione in possesso dell'area oggetto di confisca, limitatamente alla particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-;
3) degli altri atti presupposti, connessi e conseguenti menzionati e contestati nel presente ricorso, ivi inclusa la variazione catastale n. -OMISSIS- Reparto PI di LATINA in atti dal -OMISSIS- compiuta dall'Agenzia dell'Entrate-Ufficio provinciale del territorio di Latina;
nonché per la condanna
al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e dal mancato esercizio di quella obbligatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Latina e di Agenzia delle Entrate Territorio Direzione Provinciale Latina Ufficio Provinciale di Latina;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria del Tribunale, il ricorrente ha dedotto di avere appreso con profondo stupore – venendone casualmente a conoscenza durante una trattativa di vendita - che con i provvedimenti impugnati, mai notificati, il comune di Latina ha confiscato e acquisito la proprietà del terreno sito nel medesimo Comune, distinto in catasto alla particella -OMISSIS- del foglio -OMISSIS-, di cui egli stesso è comproprietario al 50 % insieme alla sorella -OMISSIS-.
Dalla visura catastale risulta che il Comune di Latina sarebbe divenuto proprietario in base al seguente atto: << 8. Atto amministrativo decreto (disposizioni delle autorità) del -OMISSIS- pubblico ufficiale Comune di Latina sede Latina (LT) repertorio n. -OMISSIS- registrato in data - provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio del comune (passaggi intermedi da esaminare) trascrizione n. -OMISSIS- reparto PI di Latina in atti dal -OMISSIS->> .
Ha dedotto di essere totalmente estraneo alla vicenda penale e ha articolato i seguenti motivi:
- “Violazione dell’art. 44 c. 2, d.P.R. 380 del 2001. Violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza assoluta dei presupposti”; sostenendo che dalla visura catastale il Comune avrebbe facilmente potuto costatare che la proprietà del ricorrente non ha nulla a che vedere con il camping Sole azzurro, interessato dalla lottizzazione abusiva. Il Comune avrebbe dovuto condurre un’accurata istruttoria per delimitare le particelle da acquisire (sul punto ha richiamato Tar Lazio sent. 1215/2022);
- “ Violazione dell’art. 21 bis l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 1, l. n. 241/1990 per inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede. Eccesso di potere per carenza dei presupposti” ; in quanto tali provvedimenti lesivi non sono mai stati notificati al ricorrente;
- “ Violazione dell’art. 7 e ss., l. n. 241/1990” , per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Ha altresì avanzato domanda risarcitoria, sostenendo che i provvedimenti impugnati gli abbiano impedito di sfruttare l’area dal punto di vista commerciale. In particolare, l’esistenza della trascrizione ha fatto sfumare la vendita del terreno che il ricorrente aveva quasi concluso con una persona interessata all’acquisto.
2. Si è costituito il Comune rappresentando che la trascrizione è stata richiesta a seguito dell’acquisto prodottosi ex lege quale effetto della confisca, disposta con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n.-OMISSIS-, secondo quanto previsto all’art. 44 tu edilizia.
Solamente con la notifica del ricorso, i cui contenuti erano verificati in esito alla attività istruttoria svolta, è stato accertato l’errore materiale nella indicazione catastale della particella. L’ente ha rappresentato di essersi attivato per l’annullamento in autotutela degli atti impugnati. Nel corso dell’attività istruttoria è, infatti, emerso che l’indicazione nella sentenza della part. -OMISSIS- foglio di mappa -OMISSIS- -di proprietà del ricorrente- è stato frutto di un errore, in quanto l’area interessata dalla lottizzazione abusiva oggetto del giudizio penale era invece la -OMISSIS-.
3. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate in resistenza al ricorso.
4. Il Comune ha depositato memoria di replica in data 15 gennaio 2025, eccependo l’improcedibilità del ricorso in quanto il provvedimento di acquisizione è stato annullato in parte qua , con conseguente autorizzazione alla cancellazione della trascrizione.
5. Con memoria di replica del 20 gennaio 2025 il ricorrente ha insistito per l’annullamento degli atti impugnati, rappresentando di non avere allo stato interesse alla definizione della domanda risarcitoria, che riproporrà all’esito della definizione del presente giudizio.
6. La causa è stata assunta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025.
7. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Risulta in atti che con determinazione n. -OMISSIS- il Comune ha rettificato la propria determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; si legge infatti testualmente:
“di procedere inoltre nella correzione dell’errore materiale concernente l’acquisizione della particella -OMISSIS- di cui al Foglio -OMISSIS-, intestata al Sig. -OMISSIS- espungendo la stessa dal provvedimento di acquisizione che è annullato in parte qua, autorizzandone sin da ora la cancellazione della trascrizione e/o la relativa annotazione” (cfr. doc. depositati in data 19.12.2024).
Non sussiste, pertanto, alcun interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati che hanno perduto la loro portata lesiva a seguito dell’intervento in autotutela del Comune, che ha riconosciuto l’errore materiale che aveva portato alla trascrizione in danno del ricorrente.
8. Infine, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile anche con riguardo alla domanda risarcitoria, che il ricorrente intende riproporre, secondo quanto rappresentato nella memoria di replica, in un distino giudizio. Tale rinuncia non formale, infatti, evidenzia la carenza di interesse attuale alla decisione.
9. Si giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, atteso che il ricorrente avrebbe potuto tentare un’interlocuzione con il Comune in via stragiudiziale al fine di tentare di evitare la lite. Le restanti spese sono poste a carico del Comune stante comunque la prevalente soccombenza, ancorché virtuale.
Le spese tra il ricorrente e l’Agenzia devono essere compensate, essendo impugnati in via principale atti del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa per metà le spese di lite e pone le spese residue, che liquida in euro 1.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge, a carico del Comune.
Compensa per intero le spese tra il ricorrente e l’Agenzia resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO