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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 936/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
29/05/2024 da
GI TE, rappresentata e difesa dalle avv.te SILVIA BALESTRO e Giulia
MORONI
RICORRENTE contro
l'I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NADIA PEREGO, elettivamente domiciliata presso l'ufficio avvocatura IN in via VOLTA, 1 VARESE
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
CONCLUSIONI : come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29/05/2024 GI TE ha esposto di aver presentato in data 4.01.2024 domanda di accesso al trattamento consistente nell''assegno sociale ex art. 3 L. 335/'95, domanda respinta da INPS con provvedimento 8 gennaio 2024 sul presupposto della ritenuta autosufficienza economica desunta dalla sentenza di divorzio nella quale non era stato riconosciuto alcun assegno. Ritenendo la illegittimità del diniego, anche sulla scorta di costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1°febbraio 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l'INPS a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 2.894,72 maturata dal 1° febbraio 2024 al 31 maggio 2023, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio.”
Ritualmente costituito IN, dopo aver contestato gli assunti avversari e chiesto il rigetto del ricorso, nelle note per l'udienza dichiarava che la posizione della ricorrente era in valutazione per eventuale provvedimento in autotutela.
All'udienza odierna entrambe le parti, dando atto dell'intervenuto pagamento dell'assegno sociale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Come si desume dagli atti di causa, IN ha documentato l'intervenuto pagamento dei ratei dell'assegno sociale maturati dalla data della domanda (cfr. doc. 4 resistente).
Essendo, quindi, venuto meno l'interesse ad agire della parte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Pur apprezzando l'intervento in autotutela di IN, , il riconoscimento dell'assegno dopo il deposito del ricorso giustifica la soccombenza virtuale dell'ente tenuto anche conto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene non rilevante il profilo evidenziato da IN all'atto del diniego.
L'ente va pertanto condannato a rivalere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 (applicati i minimi in ragione della tipologia della controversia nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
Busto Arsizio, 11/02/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro in funzione del giudice unico: dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa con ricorso depositato il
29/05/2024 da
GI TE, rappresentata e difesa dalle avv.te SILVIA BALESTRO e Giulia
MORONI
RICORRENTE contro
l'I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. NADIA PEREGO, elettivamente domiciliata presso l'ufficio avvocatura IN in via VOLTA, 1 VARESE
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione
CONCLUSIONI : come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 29/05/2024 GI TE ha esposto di aver presentato in data 4.01.2024 domanda di accesso al trattamento consistente nell''assegno sociale ex art. 3 L. 335/'95, domanda respinta da INPS con provvedimento 8 gennaio 2024 sul presupposto della ritenuta autosufficienza economica desunta dalla sentenza di divorzio nella quale non era stato riconosciuto alcun assegno. Ritenendo la illegittimità del diniego, anche sulla scorta di costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiesto “a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dal 1°febbraio 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l'INPS a erogare alla ricorrente l'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, L. 335/1995, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 2.894,72 maturata dal 1° febbraio 2024 al 31 maggio 2023, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre agli ulteriori ratei maturandi nelle more del giudizio.”
Ritualmente costituito IN, dopo aver contestato gli assunti avversari e chiesto il rigetto del ricorso, nelle note per l'udienza dichiarava che la posizione della ricorrente era in valutazione per eventuale provvedimento in autotutela.
All'udienza odierna entrambe le parti, dando atto dell'intervenuto pagamento dell'assegno sociale, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Come si desume dagli atti di causa, IN ha documentato l'intervenuto pagamento dei ratei dell'assegno sociale maturati dalla data della domanda (cfr. doc. 4 resistente).
Essendo, quindi, venuto meno l'interesse ad agire della parte va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Pur apprezzando l'intervento in autotutela di IN, , il riconoscimento dell'assegno dopo il deposito del ricorso giustifica la soccombenza virtuale dell'ente tenuto anche conto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che ritiene non rilevante il profilo evidenziato da IN all'atto del diniego.
L'ente va pertanto condannato a rivalere parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 (applicati i minimi in ragione della tipologia della controversia nello scaglione di riferimento omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale) oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.300,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi in favore delle procuratrici antistatarie.
Busto Arsizio, 11/02/2025
Il Giudice dr.ssa Emanuela Fedele