Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/06/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 12.6.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3752/2024
tra
cod. fisc. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti ITALO BASSO e ORAZIO SCALORINO, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
Controparte_1
-Sede di Siracusa, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, (c.f. ), rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. GIOVANNI SICUSO, giusta procura in atti
- Resistente –
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 30.9.2024, , dipendente della ditta Parte_1
che operava nel cantiere ISAB Nord di Priolo Controparte_2
Gargallo, esponeva che, in data 16.2.2023, alle ore 13 circa, subito dopo la pausa pranzo, in esecuzione dell'ordine ricevuto dal datore di lavoro, partecipava insieme agli altri dipendenti ad un corso sulla sicurezza sul lavoro che si era tenuto all'aperto nel cantiere, con tutti i corsisti in piedi, in una giornata particolarmente calda ed afosa e che, durante lo svolgimento del corso, dopo avere percepito un senso di soffocamento sveniva improvvisamente, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo il viso riportando un trauma cranico, lesione al viso e la perdita di alcuni denti, così come risultava dalla certificazione medica allegata e che, trasportato all'Ospedale Umberto I di Siracusa, veniva redatta la seguente diagnosi: “Trauma
cranico-facciale con FLC naso e fronte e avulsione dentaria”.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l' al fine di accertare l'infortunio subito nel luogo di CP_1
lavoro in data 16.2.2023 e, conseguentemente, sentire condannare l' a CP_1
disporre il ripristino del sistema dentario o, comunque, l'indennizzo delle spese previste per la riabilitazione dentaria oltre al danno biologico permanente, al periodo di inabilità temporanea conseguito ed al relativo danno morale, per un totale di euro 20.873,98 o di quella somma maggiore o minore accertata nel corso del giudizio, oltre spese e compensi da distrarre in favore dei difensori antistatari.
II Si costituiva l' , che contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso rilevando il difetto di legittimazione passiva in ordine ai danni indicati in domanda e il difetto di causa violenta in occasione di lavoro, stante la natura extralavorativa dell'infortunio denunciato.
All'udienza odierna, previo deposito di note autorizzate, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente va osservato, che la causa violenta consiste in un evento che, con forza concentrata e straordinaria, agisca, in occasione del lavoro dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, dando luogo alle alterazioni lesive. Sul
punto, affinché l'infortunio possa essere considerato di origine lavorativa la giurisprudenza di legittimità (s.v. Cassazione civile sez. lav., 29/08/2003, n.12685)
ha affermato che con riguardo a un infarto cardiaco (ad un malore), che di per sè
non integra la causa violenta, va accertato se la rottura dell'equilibrio
nell'organismo del lavoratore sia da collegare causalmente a specifiche condizioni
ambientali e di lavoro improvvisamente eccedenti la normale adattabilità e
tollerabilità, sì da poter essere considerate, sia pure in termini di mera probabilità,
fattori concorrenti e tali da far escludere che si sia trattato del semplice effetto
logorante esercitato sull'organismo da gravose condizioni di lavoro. (Nella specie
la S.C ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di
infortunio lavorativo, in relazione al decesso del conducente di un autotreno, in
precedenza colpito da altro infarto, che nella giornata aveva svolto la prestazione
di lavoro senza che risultasse alcuna circostanza rilevante nel senso indicato nel
principio sopra esposto)”. In particolare, la brusca rottura dell'equilibrio psicofisico
III che dà luogo all'eziologia professionale dell'infortunio deve, in qualche modo,
ricollegarsi causalmente al lavoro concretamente svolto dall'assicurato, in relazione a specifiche condizioni ambientali e mansioni assegnate improvvisamente assorte a valori eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità, in modo da poterli considerare, sia pure in termini di mera probabilità, quali fattori almeno concorrenti
(concorrenza non esclusa dal fatto che le conseguenze lesive si siano determinate nel quadro di una situazione morbosa preesistente) alla produzione di una lesione organica, con azione rapida ed intensa. In altri termini, il malessere verificatosi durante l'orario di lavoro e sul luogo di lavoro non è di per sé sufficiente al riconoscimento di un'eziologia lavorativa, essendo necessario che l'evento dannoso sia riconducibile ad un rischio specifico dell'attività prestata o almeno aggravato dal lavoro svolto.
Nella fattispecie in esame, dalle deduzioni del ricorrente non emerge alcun rischio specifico, mancando la prova di un impegno richiesto al lavoratore che abbia comportato uno sforzo superiore alla normale adattabilità, tale da determinare il malore ed identificare il nesso eziologico tra lesioni subite e attività lavorativa svolta: la dinamica descritta dal ricorrente “di avere partecipato ad un corso sulla
sicurezza nel mese di febbraio 2023, in una giornata particolarmente calda ed
afosa nella quale era vestito con abiti invernali e pesanti e che, durante lo
svolgimento del corso, era sudato e percepiva un senso di soffocamento che gli ha
determinato un improvviso svenimento”, non aggrava alcun rischio o causa lavorativa – non stati essendo identificati i tratti di un rischio specifico del lavoro o,
quanto meno, di un rischio generico aggravato dal lavoro stesso – e non consente,
IV quindi, l'indennizzabilità dell'evento in coerenza con i principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità.
In definitiva, le circostanze dedotte dal ricorrente non sono sufficienti ad integrare la nozione di infortunio sul lavoro in cui il malore deve essere direttamente riconducibile all'attività lavorativa svolta ed alle condizioni gravose alle quali è
stato esposto il lavoratore, in quanto non vi è prova che lo svenimento e sia stato causato da condizioni ambientali eccedenti la normale adattabilità e tollerabilità
dell'ambiente di lavoro né che prima della partecipazione al corso il lavoratore sia stato impegnato in un'intensa attività lavorativa così da poter ritenere sussistente il nesso causale tra malore repentino ed improvviso e attività lavorativa. La semplice circostanza che il malore si sia verificato nel corso di una giornata particolarmente calda ed afosa, durante la partecipazione ad un corso sulla sicurezza, che non ha richiesto alcun impegno gravoso da parte del ricorrente eccedente la normale tollerabilità, non è da solo sufficiente a determinare il diritto alla richiesta corresponsione dell'indennità . CP_1
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed all'affidamento del lavoratore in merito all'indennizzabilità delle lesioni riportate durante l'orario lavorativo, si ritengono sussistenti giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio.
V
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
3752/24, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VI