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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1588/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. TREVISI ERNEST OWUSU con domicilio eletto presso il suo studio e la sua persona in MODENA, STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO N. 390
RECLAMANTE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1 rappresentata e difesa da Avv.ti GIULIA VISENTINI e PIETRO PULIATTI, con domicilio digitale agli indirizzi e Email_1 Email_2
C.F. ) non costituito Controparte_1 C.F._1
RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
La reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 14.2.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 26.10.2024 in proprio e quale l.r. Parte_2 di nstava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza Parte_1 del Tribunale di Modena n. 129/2024 del 25/26.9.2024, in esito a fase prefallimentare alla quale non aveva partecipato la fallita benchè ritualmente comunicata a mezzo PEC.
L'istanza di fallimento era stata presentata da parte di un lavoratore dipendente per crediti da lavoro di € 4.766,25 al netto di parziali pagamenti pregressi.
La liquidazione giudiziale era aperta nella ricorrenza dei requisiti dimensionali valutati dal tribunale sulla base dell'ultimo bilancio in allora depositato (esercizio 2022) e alle informazioni acquisite (fra le quali in particolare il debito verso ADER di 342 K "già cartellato"); quanto allo stato di insolvenza il tribunale valorizzava il mancato pagamento e il pignoramento infruttuoso del creditore istante e il disinteresse per la procedura da parte dell'impresa.
La società reclama adducendo gestione familiare e grave situazione di empasse per malattia del figlio nell'estate del 2024 che sarebbe anche la causa della mancata partecipazione alla fase prefallimentare, di cui non era a conoscenza per non avere presidiato la PEC;
contesta, essenzialmente, lo stato di insolvenza sulla base dei dati emergenti dal bilancio 2023 depositato in data 24.10.2024 da cui emerge che l'attivo patrimoniale è superiore al passivo e i ricavi sono superiori ai costi della produzione, con una chiusura in utile di 189 K;
che anche la situazione contabile aggiornata alla data della liquidazione giudiziale (26.9.2024) fornita al curatore attesta una situazione patrimoniale positiva;
che non vi è esposizione verso il sistema bancario e il debito verso ADER di 342 K è ampiamente compensato da crediti fiscali per superbonus 110%.
Si è costituita la procedura in persona del curatore evidenziando che il passivo è ancora in verifica con un ammontare di insinuazioni tempestive superiori ad un milione di euro per effetto delle consistenti domande di professionisti portate da note pro-forma (per € 928.801,24) non comprese in contabilità fra le fatture da ricevere, con – in caso di ammissione – grave impatto sui dati di bilancio rispetto alla situazione patrimoniale al 26.9.2024 redatta dall'impresa; che buona parte dell'attivo, per oltre 1 milione di euro, era comunque composta da crediti tributari per superbonus 110% recuperabili in lungo arco temporale;
quanto allo stato di insolvenza rilevava la tensione finanziaria nel corso del 2023 quando per cessione di credito da superbonus l'impresa sopportava, per differenza tra il valore dei crediti fiscali e il valore realizzato dalla cessione, una perdita di 1,3 milioni di euro, la mancanza di asset prontamente liquidabili e l'assenza di risorse finanziarie per soddisfare le ragioni dei creditori.
2.
Il reclamo non può essere accolto.
Non sono in discussione i requisiti dimensionali di fallibilità ex art. 2 lett. d) CCII.
Va altresì condiviso il rilievo del curatore circa la ricorrenza della soglia minima ex art. 49 CCII (30
K di debiti scaduti e impagati): il credito tributario da superbonus, benchè superiore, non può essere compensato con il debito tributario.
Quanto allo stato di insolvenza va rilevato quanto segue.
Benchè confermato che al 26.9.2024 l'attivo patrimoniale è superiore al passivo nonostante le rettifiche del curatore (cfr. situazione contabile aff. 3 della memoria di costituzione) ritiene la Corte che anche ove la liquidazione dell'attivo consentisse di soddisfare tutti i debiti, non possa negarsi la ricorrenza dello stato di insolvenza al momento della liquidazione giudiziale, allorchè la tensione finanziaria era tale che l'impresa cercava di tacitare il creditore istante con parziali pagamenti e ha tentato di tamponare la situazione di illiquidità ricorrendo, nuovamente, alla cessione dei crediti fiscali da superbonus poco prima del fallimento (importi poi incassati dalla procedura) dopo avervi fatto già massiccio ricorso nell'anno precedente.
Emerge cioè una gestione personalistica dell'impresa, tutta incentrata sul suo titolare, senza adeguato assetto organizzativo nonostante valori economici importanti (es. fatturato di circa 3,4 mio), in assenza di alcun margine di liquidità né credito bancario e con interventi spot per monetizzare, al bisogno, mediante cessione del credito fiscale per superbonus;
gestione, evidentemente, destinata a manifestare tutta la sua fragilità - con effetti sulla stabilità economico-finanziaria irrecuperabili – allorchè, come accaduto nell'estate del '24, si verificano eventi imprevedibili e di assoluta priorità che distolgono giocoforza il titolare dalla gestione dell'impresa.
Va quindi confermato che al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale l'impresa era in stato di insolvenza, non avendo la capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, come d'altronde evidente per l'esiguità del credito del creditore istante, già al netto di parziali pagamenti erogati dall'impresa nel corso del 2024.
3.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a
D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di on sentenza Parte_1 del Tribunale di Modena n. 129/2024 del 25/26.9.2024;
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore delle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 3.966,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1588/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. TREVISI ERNEST OWUSU con domicilio eletto presso il suo studio e la sua persona in MODENA, STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO N. 390
RECLAMANTE contro
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1 rappresentata e difesa da Avv.ti GIULIA VISENTINI e PIETRO PULIATTI, con domicilio digitale agli indirizzi e Email_1 Email_2
C.F. ) non costituito Controparte_1 C.F._1
RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
La reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 14.2.2025
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 26.10.2024 in proprio e quale l.r. Parte_2 di nstava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza Parte_1 del Tribunale di Modena n. 129/2024 del 25/26.9.2024, in esito a fase prefallimentare alla quale non aveva partecipato la fallita benchè ritualmente comunicata a mezzo PEC.
L'istanza di fallimento era stata presentata da parte di un lavoratore dipendente per crediti da lavoro di € 4.766,25 al netto di parziali pagamenti pregressi.
La liquidazione giudiziale era aperta nella ricorrenza dei requisiti dimensionali valutati dal tribunale sulla base dell'ultimo bilancio in allora depositato (esercizio 2022) e alle informazioni acquisite (fra le quali in particolare il debito verso ADER di 342 K "già cartellato"); quanto allo stato di insolvenza il tribunale valorizzava il mancato pagamento e il pignoramento infruttuoso del creditore istante e il disinteresse per la procedura da parte dell'impresa.
La società reclama adducendo gestione familiare e grave situazione di empasse per malattia del figlio nell'estate del 2024 che sarebbe anche la causa della mancata partecipazione alla fase prefallimentare, di cui non era a conoscenza per non avere presidiato la PEC;
contesta, essenzialmente, lo stato di insolvenza sulla base dei dati emergenti dal bilancio 2023 depositato in data 24.10.2024 da cui emerge che l'attivo patrimoniale è superiore al passivo e i ricavi sono superiori ai costi della produzione, con una chiusura in utile di 189 K;
che anche la situazione contabile aggiornata alla data della liquidazione giudiziale (26.9.2024) fornita al curatore attesta una situazione patrimoniale positiva;
che non vi è esposizione verso il sistema bancario e il debito verso ADER di 342 K è ampiamente compensato da crediti fiscali per superbonus 110%.
Si è costituita la procedura in persona del curatore evidenziando che il passivo è ancora in verifica con un ammontare di insinuazioni tempestive superiori ad un milione di euro per effetto delle consistenti domande di professionisti portate da note pro-forma (per € 928.801,24) non comprese in contabilità fra le fatture da ricevere, con – in caso di ammissione – grave impatto sui dati di bilancio rispetto alla situazione patrimoniale al 26.9.2024 redatta dall'impresa; che buona parte dell'attivo, per oltre 1 milione di euro, era comunque composta da crediti tributari per superbonus 110% recuperabili in lungo arco temporale;
quanto allo stato di insolvenza rilevava la tensione finanziaria nel corso del 2023 quando per cessione di credito da superbonus l'impresa sopportava, per differenza tra il valore dei crediti fiscali e il valore realizzato dalla cessione, una perdita di 1,3 milioni di euro, la mancanza di asset prontamente liquidabili e l'assenza di risorse finanziarie per soddisfare le ragioni dei creditori.
2.
Il reclamo non può essere accolto.
Non sono in discussione i requisiti dimensionali di fallibilità ex art. 2 lett. d) CCII.
Va altresì condiviso il rilievo del curatore circa la ricorrenza della soglia minima ex art. 49 CCII (30
K di debiti scaduti e impagati): il credito tributario da superbonus, benchè superiore, non può essere compensato con il debito tributario.
Quanto allo stato di insolvenza va rilevato quanto segue.
Benchè confermato che al 26.9.2024 l'attivo patrimoniale è superiore al passivo nonostante le rettifiche del curatore (cfr. situazione contabile aff. 3 della memoria di costituzione) ritiene la Corte che anche ove la liquidazione dell'attivo consentisse di soddisfare tutti i debiti, non possa negarsi la ricorrenza dello stato di insolvenza al momento della liquidazione giudiziale, allorchè la tensione finanziaria era tale che l'impresa cercava di tacitare il creditore istante con parziali pagamenti e ha tentato di tamponare la situazione di illiquidità ricorrendo, nuovamente, alla cessione dei crediti fiscali da superbonus poco prima del fallimento (importi poi incassati dalla procedura) dopo avervi fatto già massiccio ricorso nell'anno precedente.
Emerge cioè una gestione personalistica dell'impresa, tutta incentrata sul suo titolare, senza adeguato assetto organizzativo nonostante valori economici importanti (es. fatturato di circa 3,4 mio), in assenza di alcun margine di liquidità né credito bancario e con interventi spot per monetizzare, al bisogno, mediante cessione del credito fiscale per superbonus;
gestione, evidentemente, destinata a manifestare tutta la sua fragilità - con effetti sulla stabilità economico-finanziaria irrecuperabili – allorchè, come accaduto nell'estate del '24, si verificano eventi imprevedibili e di assoluta priorità che distolgono giocoforza il titolare dalla gestione dell'impresa.
Va quindi confermato che al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale l'impresa era in stato di insolvenza, non avendo la capacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, come d'altronde evidente per l'esiguità del credito del creditore istante, già al netto di parziali pagamenti erogati dall'impresa nel corso del 2024.
3.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a
D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione fino ad € 26.000 tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria/di trattazione, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: in rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la liquidazione giudiziale aperta nei confronti di on sentenza Parte_1 del Tribunale di Modena n. 129/2024 del 25/26.9.2024;
CONDANNA parte reclamante al rimborso in favore delle altre parti costituite delle spese del reclamo che liquida per ciascun avente diritto in € 3.966,00 oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 28.2.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina