Articolo 1 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1212
Versione
13 novembre 1960
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle partecipazioni statali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 1961, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 13 novembre 1960