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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2467 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Aurilio, presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 41, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/02/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 21/07/2007 e di aver generato i figli Controparte_1
(08/12/1997), (29/11/1998) e (31/10/2007), ha chiesto la Per_1 Per_2 Per_3
pronuncia della separazione e l'affidamento congiunto del figlio minore con dimora Per_3
prevalente presso di sé; non ha chiesto il mantenimento del minore, in considerazione dello stato di detenzione del marito.
Il resistente , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
1 All'esito dell'istruttoria, espletata tramite l'ascolto della ricorrente e l'audizione del figlio minore, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
3. Relativamente all'affidamento del figlio minore , va ricordato che con ordinanza Per_3
del 10/06/2024 è stato provvisoriamente disposto l'affido esclusivo del minore alla madre,
“tenuto conto delle limitazioni oggettive che comporta il regime di detenzione in carcere in ordine all'esercizio della responsabilità della genitoriale e al fine di evitare – nell'esclusivo interesse del minore – eventuali paralisi decisionali”.
All'udienza del 10/07/2024 è stato ascoltato il minore, il quale ha dichiarato “ho un buon rapporto con mamma ed i miei fratelli. A casa va tutto bene;
mio padre è attualmente detenuto ma riusciamo a sentirci frequentemente tramite telefonata o videochiamata nel rispetto delle regole del regime di detenzione. Abbiamo un buon rapporto. E' detenuto ormai da tanti anni. Ogni tanto ci incontriamo perché lo andiamo a trovate in carcere.
Attualmente è detenuto a Spoleto;
di tutte le mie esigenze si occupa mia madre”.
Orbene, alla luce dello stato di detenzione del resistente, condannato per il reato di associazione mafiosa e detenuto al carcere di Spoleto, ed in considerazione di quanto già indicato nei provvedimenti provvisori, va confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Per_3
Quanto al diritto di visita da parte del padre, va previsto che, anche in considerazione dell'età del figlio, il quale tra qualche mese compirà 18 anni, il resistente potrà incontrare liberamente il minore, compatibilmente con le regole del regime carcerario e previo eventuale nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.
4. In relazione all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, deve rammentarsi che, trattandosi di diritto indisponibile, il Tribunale, anche d'ufficio, deve provvedere, indipendentemente dalla domanda della parte.
In diritto, va ricordato che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315
2 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, la ricorrente (classe 1974) ha dichiarato di lavorare Parte_1 saltuariamente come badante e addetta alle pulizie, percependo una retribuzione di €
1.000,00 al mese circa nonché di percepire l'assegno unico per il figlio;
ha aggiunto di vivere in un immobile IACP al canone di € 50,00 al mese.
Ha allegato un'autocertificazione attestante la percezione di un reddito di € 3.305,54 negli anni 2021, 2022 e 2023 e di € 14.136,54 nell'anno 2024.
Alla luce delle emergenze processuali e considerate le ordinarie esigenze di vita di un figlio dell'età di , ritiene il Tribunale di dover porre a carico del un assegno Per_3 CP_1 di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
5. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Belgio) il 18/10/1974 ( e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 06/08/1974 ( ), i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
a Palermo il 21/07/2007.
2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , nato a [...] il Per_3
31/10/2007, con regime di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva.
3 3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di € 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
4) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 230, p. II, serie A, vol. 2434, dell'anno 2007).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2467 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Aurilio, presso il cui studio a Palermo, piazza
Vittorio Emanuele Orlando n. 41, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 13/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/02/2024 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 21/07/2007 e di aver generato i figli Controparte_1
(08/12/1997), (29/11/1998) e (31/10/2007), ha chiesto la Per_1 Per_2 Per_3
pronuncia della separazione e l'affidamento congiunto del figlio minore con dimora Per_3
prevalente presso di sé; non ha chiesto il mantenimento del minore, in considerazione dello stato di detenzione del marito.
Il resistente , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
1 All'esito dell'istruttoria, espletata tramite l'ascolto della ricorrente e l'audizione del figlio minore, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente.
L'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente ed il tenore degli atti difensivi di parte ricorrente inducono a ritenere che tra i coniugi si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
3. Relativamente all'affidamento del figlio minore , va ricordato che con ordinanza Per_3
del 10/06/2024 è stato provvisoriamente disposto l'affido esclusivo del minore alla madre,
“tenuto conto delle limitazioni oggettive che comporta il regime di detenzione in carcere in ordine all'esercizio della responsabilità della genitoriale e al fine di evitare – nell'esclusivo interesse del minore – eventuali paralisi decisionali”.
All'udienza del 10/07/2024 è stato ascoltato il minore, il quale ha dichiarato “ho un buon rapporto con mamma ed i miei fratelli. A casa va tutto bene;
mio padre è attualmente detenuto ma riusciamo a sentirci frequentemente tramite telefonata o videochiamata nel rispetto delle regole del regime di detenzione. Abbiamo un buon rapporto. E' detenuto ormai da tanti anni. Ogni tanto ci incontriamo perché lo andiamo a trovate in carcere.
Attualmente è detenuto a Spoleto;
di tutte le mie esigenze si occupa mia madre”.
Orbene, alla luce dello stato di detenzione del resistente, condannato per il reato di associazione mafiosa e detenuto al carcere di Spoleto, ed in considerazione di quanto già indicato nei provvedimenti provvisori, va confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Per_3
Quanto al diritto di visita da parte del padre, va previsto che, anche in considerazione dell'età del figlio, il quale tra qualche mese compirà 18 anni, il resistente potrà incontrare liberamente il minore, compatibilmente con le regole del regime carcerario e previo eventuale nulla osta dell'autorità giudiziaria competente.
4. In relazione all'assegno dovuto a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne, deve rammentarsi che, trattandosi di diritto indisponibile, il Tribunale, anche d'ufficio, deve provvedere, indipendentemente dalla domanda della parte.
In diritto, va ricordato che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. (che oggi richiama l'art. 315
2 bis c.c.) che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Nella specie, la ricorrente (classe 1974) ha dichiarato di lavorare Parte_1 saltuariamente come badante e addetta alle pulizie, percependo una retribuzione di €
1.000,00 al mese circa nonché di percepire l'assegno unico per il figlio;
ha aggiunto di vivere in un immobile IACP al canone di € 50,00 al mese.
Ha allegato un'autocertificazione attestante la percezione di un reddito di € 3.305,54 negli anni 2021, 2022 e 2023 e di € 14.136,54 nell'anno 2024.
Alla luce delle emergenze processuali e considerate le ordinarie esigenze di vita di un figlio dell'età di , ritiene il Tribunale di dover porre a carico del un assegno Per_3 CP_1 di € 150,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
5. La natura della lite e la contumacia del resistente consigliano di lasciare a carico della ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia del resistente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Belgio) il 18/10/1974 ( e , nato a C.F._1 Controparte_1
Palermo il 06/08/1974 ( ), i quali hanno contratto matrimonio C.F._2
a Palermo il 21/07/2007.
2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore , nato a [...] il Per_3
31/10/2007, con regime di visita da parte del padre secondo le modalità indicate in parte motiva.
3 3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un Controparte_1 Parte_1 assegno di € 150,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale del
02/07/2019.
4) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di
Palermo al n. 230, p. II, serie A, vol. 2434, dell'anno 2007).
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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