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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “arretrati maggiorazione sociale”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 giugno 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale,
in funzione di giudice del lavoro:
“Accertare e dichiarare, in virtù di quanto dedotto in ricorso, che la ricorrente, ha diritto a vedersi
riconoscere gli arretrati nei limiti prescrizionali come per legge, maturari, dovuti e non percepiti
per il periodo dal gennaio 2018 sino al 31.12.2022, alla stessa dovuti a seguito della riliquidazione
della propria pensione (Pensione 10044809 Cat. VO) per ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale ai sensi dell'art.38 della legge 448/2001;
Condannare, conseguentemente, l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore ad erogare in favore della ricorrente gli arretrati alla stessa
dovuti, in virtù della riliquidazione della propria pensione (Pensione 10044809 Cat. VO) per
ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale ai sensi dell'art.38 della legge 448/2001,
maturati, dovuti e non percepiti per il periodo dal gennaio 2018 sino al 31.12.2022, nella misura
1
spettante, da determinarsi anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì della maturazione dei singoli ratei e sino all'effettivo soddisfo”.
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa, istruita a mezzo di prova documentale, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Il ricorso è infondato.
Non è in discussione, nel caso di specie, con riferimento alla prestazione domandata e riconosciuta dall' , l'indispensabilità della domanda amministrativa, ritualmente presentata dal ricorrente. CP_1
Ciò che è controverso è la decorrenza della prestazione, ritenendo l' corretta la liquidazione a CP_1
partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, mentre il ricorrente opina che spettino altresì gli arretrati nel limite prescrizionale quinquennale.
Ritiene questo giudice condivisibile la tesi del convenuto.
Invero, la previsione di specifiche condizioni reddituali stabilite per l'accesso alla maggiorazione sociale porta ad escludere la natura accessoria ed automatica della stessa e, dunque, a respingere la tesi della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, a prescindere dalla domanda dell'assistito (Cass. n. 9561 del 12/04/2021). Tali principi, inoltre,
portano ad escludere la tesi per cui la domanda amministrativa avrebbe la sola funzione di far sorgere in capo all'ente previdenziale l'obbligo di provvedere, fermo restando il diritto all'incremento anche da data antecedente la presentazione dell'istanza. Trattasi di affermazione del tutto distonica non solo con il generale canone di correttezza e buona fede operante anche nel rapporto obbligatorio previdenziale (la tesi che qui si avversa, infatti, obbligherebbe l'ente previdenziale all'accertamento di situazioni reddituali e familiari anche risalenti nel tempo), ma anche (e soprattutto) con i principi di necessaria proposizione di istanza amministrativa e di decorrenza della maggiorazione dal primo giorno del mese successivo a siffatta presentazione, che
2
lo stesso legislatore ha ritenuto di porre proprio con riferimento a quello maggiorazioni sociali menzionate dallo stesso art. 38, comma 1, L. n. 448 del 2001 e sulle quali il beneficio in esame è
destinato ad operare. La maggiorazione di cui all'art. 1 L. n. 544 del 1998, infatti, pur espressamente prevista "con effetto dal 1 luglio 1988", è concessa dietro specifica domanda dell'interessato (art. 1,
comma 6), con decorrenza "dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda" (art. 1, comma 10). Identiche considerazioni valgono, poi, per l'aumento della pensione sociale disciplinato dall'art. 2 L. n. 544 del 1998, anch'esso erogabile solo a domanda (art. 2, comma 7) ed anch'esso con decorrenza "dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda" (art. 2, comma 9). Tali principi, poi, sono stati estesi anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria dall'art. 69, comma 4, L. n. 388 del 2000. Il tenore letterale dell'art. 70 L. n. 388 del 2000 non giustifica una diversa conclusione, posto che, nonostante il silenzio della legge, anche in tal caso deve ritenersi necessaria la presentazione di apposita domanda amministrativa ed il beneficio della maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della sua avvenuta presentazione (Cass. n. 9561/2021 cit. al 18).
L'art. 38 L. n. 448 del 2001 è ispirato, in sostanza, alla stessa ratio ed assolve alla medesima funzione dell'art. 70 L. n. 388 del 2000, risolvendosi in definitiva nell'attribuzione di un'ulteriore maggiorazione destinata a sommarsi alla maggiorazione già in godimento ed il cui importo varia non solo in ragione dell'importo dei redditi personali e coniugali percepiti (art. 38, comma 5, lett. c),
ma anche in funzione dell'importo della maggiorazione sociale della quale il beneficiario sia già
titolare (art. 39, comma 4 L. n. 289 del 2002), secondo un meccanismo già previsto dall'art. 70,
comma 3 L. n. 388 del 2000. Ne consegue, dunque, alla luce di tale sostanziale sovrapponibilità tra le due norme, che al silenzio dell'art. 38 L. n. 448 del 2001 circa la necessità
di domanda amministrativa e di decorrenza del beneficio non può darsi interpretazione diversa da quella già offerta dal giudice di legittimità quanto all'identico silenzio serbato sul punto dall'art. 70
L. n. 388 del 2001, così ritenendo che anche in tal caso l'incremento decorra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della (necessaria) domanda amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 3
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO
dott.ssa Giulia VIESTI
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 1° aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Luca Bosco
- Ricorrente - contro
, in persona del legale rappr. pro Controparte_1
tempore, con gli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
- Convenuto -
OGGETTO: “arretrati maggiorazione sociale”.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 6 giugno 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto a questo Tribunale,
in funzione di giudice del lavoro:
“Accertare e dichiarare, in virtù di quanto dedotto in ricorso, che la ricorrente, ha diritto a vedersi
riconoscere gli arretrati nei limiti prescrizionali come per legge, maturari, dovuti e non percepiti
per il periodo dal gennaio 2018 sino al 31.12.2022, alla stessa dovuti a seguito della riliquidazione
della propria pensione (Pensione 10044809 Cat. VO) per ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale ai sensi dell'art.38 della legge 448/2001;
Condannare, conseguentemente, l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore ad erogare in favore della ricorrente gli arretrati alla stessa
dovuti, in virtù della riliquidazione della propria pensione (Pensione 10044809 Cat. VO) per
ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale ai sensi dell'art.38 della legge 448/2001,
maturati, dovuti e non percepiti per il periodo dal gennaio 2018 sino al 31.12.2022, nella misura
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spettante, da determinarsi anche a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dal dì della maturazione dei singoli ratei e sino all'effettivo soddisfo”.
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' , contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza odierna la causa, istruita a mezzo di prova documentale, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n°
112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato.
Non è in discussione, nel caso di specie, con riferimento alla prestazione domandata e riconosciuta dall' , l'indispensabilità della domanda amministrativa, ritualmente presentata dal ricorrente. CP_1
Ciò che è controverso è la decorrenza della prestazione, ritenendo l' corretta la liquidazione a CP_1
partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, mentre il ricorrente opina che spettino altresì gli arretrati nel limite prescrizionale quinquennale.
Ritiene questo giudice condivisibile la tesi del convenuto.
Invero, la previsione di specifiche condizioni reddituali stabilite per l'accesso alla maggiorazione sociale porta ad escludere la natura accessoria ed automatica della stessa e, dunque, a respingere la tesi della maturazione del diritto alla maggiorazione al solo maturare del requisito anagrafico, a prescindere dalla domanda dell'assistito (Cass. n. 9561 del 12/04/2021). Tali principi, inoltre,
portano ad escludere la tesi per cui la domanda amministrativa avrebbe la sola funzione di far sorgere in capo all'ente previdenziale l'obbligo di provvedere, fermo restando il diritto all'incremento anche da data antecedente la presentazione dell'istanza. Trattasi di affermazione del tutto distonica non solo con il generale canone di correttezza e buona fede operante anche nel rapporto obbligatorio previdenziale (la tesi che qui si avversa, infatti, obbligherebbe l'ente previdenziale all'accertamento di situazioni reddituali e familiari anche risalenti nel tempo), ma anche (e soprattutto) con i principi di necessaria proposizione di istanza amministrativa e di decorrenza della maggiorazione dal primo giorno del mese successivo a siffatta presentazione, che
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lo stesso legislatore ha ritenuto di porre proprio con riferimento a quello maggiorazioni sociali menzionate dallo stesso art. 38, comma 1, L. n. 448 del 2001 e sulle quali il beneficio in esame è
destinato ad operare. La maggiorazione di cui all'art. 1 L. n. 544 del 1998, infatti, pur espressamente prevista "con effetto dal 1 luglio 1988", è concessa dietro specifica domanda dell'interessato (art. 1,
comma 6), con decorrenza "dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda" (art. 1, comma 10). Identiche considerazioni valgono, poi, per l'aumento della pensione sociale disciplinato dall'art. 2 L. n. 544 del 1998, anch'esso erogabile solo a domanda (art. 2, comma 7) ed anch'esso con decorrenza "dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda" (art. 2, comma 9). Tali principi, poi, sono stati estesi anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria dall'art. 69, comma 4, L. n. 388 del 2000. Il tenore letterale dell'art. 70 L. n. 388 del 2000 non giustifica una diversa conclusione, posto che, nonostante il silenzio della legge, anche in tal caso deve ritenersi necessaria la presentazione di apposita domanda amministrativa ed il beneficio della maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della sua avvenuta presentazione (Cass. n. 9561/2021 cit. al 18).
L'art. 38 L. n. 448 del 2001 è ispirato, in sostanza, alla stessa ratio ed assolve alla medesima funzione dell'art. 70 L. n. 388 del 2000, risolvendosi in definitiva nell'attribuzione di un'ulteriore maggiorazione destinata a sommarsi alla maggiorazione già in godimento ed il cui importo varia non solo in ragione dell'importo dei redditi personali e coniugali percepiti (art. 38, comma 5, lett. c),
ma anche in funzione dell'importo della maggiorazione sociale della quale il beneficiario sia già
titolare (art. 39, comma 4 L. n. 289 del 2002), secondo un meccanismo già previsto dall'art. 70,
comma 3 L. n. 388 del 2000. Ne consegue, dunque, alla luce di tale sostanziale sovrapponibilità tra le due norme, che al silenzio dell'art. 38 L. n. 448 del 2001 circa la necessità
di domanda amministrativa e di decorrenza del beneficio non può darsi interpretazione diversa da quella già offerta dal giudice di legittimità quanto all'identico silenzio serbato sul punto dall'art. 70
L. n. 388 del 2001, così ritenendo che anche in tal caso l'incremento decorra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della (necessaria) domanda amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 3
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa. Ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Taranto, 1° aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE LAVORO
dott.ssa Giulia VIESTI
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