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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.264/2020 R.G.L. promossa in grado di appello d a e genitori di deceduto in data 01.06.2024. Parte_1 Parte_2 Persona_1
- APPELLANTE - contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Gloria e Delia Cernigliaro.
- APPELLATO -
(già , in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Giglio.
- APPELLATA -
Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato
[...]
Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO - Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
All'udienza del 17 luglio 2025 i procuratori delle parti appellate hanno concluso come da verbale, in atti.
In Fatto ed in Diritto
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 18.03.2020 interponeva appello, per cinque articolati Persona_1 motivi, avverso la sentenza n.661/2020, pubblicata il 13.02.2020, con la quale il Tribunale di Palermo G.L. aveva rigettato il suo ricorso in opposizione avverso n.11 cartelle di pagamento e n.5 avvisi di addebito (per omissioni contributive), titoli creditori tutti che l'istante assumeva di non avere CP_5 mai ricevuto;
- resistevano in giudizio la l' e l' ; Controparte_3 CP_5 CP_4 - con ordinanza del 22.09.2002, preso atto della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale a decorrere dal 7.3.2022 dell'avvocato Daniele Marchiafava (come da acquisito estratto del registro dell'ordine dell'Avvocati iscritti all'Albo), questa Corte interrompeva il giudizio ai sensi dell'art.301 c.p.c.;
- con istanza del 27.02.2025, ritualmente notificata agli altri enti appellati e agli eredi di
[...]
(deceduto in Cefalù in data 01.06.2024) unitamente al pedissequo decreto di fissazione Per_1 dell'udienza, l' (subentrata ex lege alla Controparte_2 Controparte_3 chiedeva dichiararsi l'estinzione del processo di appello de quo non avendo nessuna delle parti costituite provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini di legge.
Considerato che:
- a norma dell'art.305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”;
- le parole “tre mesi” hanno sostituito le precedenti “sei mesi” ex art.46, comma 14°, della legge 18.06.2009, n.69, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati, come il presente, successivamente a tale data (ex art.58, comma 1°, l.69/2009);
- il termine, di natura perentoria, per la riassunzione del processo interrotto, decorre non dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui ciascuna parte ha avuto conoscenza legale dell'interruzione e, quindi, dalla sua dichiarazione se pronunciata in udienza o, altrimenti, dalla sua notificazione o comunicazione (Cass. ord. n.15004 del 29.05.2024);
- l'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo l'interruzione può essere dedotta da tutte le parti processuali, in quanto l'interesse all'estinzione non coincide con quello tutelato dall'interruzione del processo e, riconoscendo la legge a tutte le parti l'interesse alla riattivazione del processo, non vi è ragione di attribuire solo ad alcune di esse la possibilità di evitarla (in tal senso Cass. sent. n.15948 del 29.07.2005,); Preso atto che:
- l'odierno processo è stato interrotto con ordinanza del 22.09.2022, comunicata in pari data ai procuratori delle parti, ragion per cui sono pacificamente decorsi oltre tre mesi senza che nessuno dei contraddittori abbia formulato tempestiva istanza di riassunzione del giudizio nel termine perentorio dettato dall'art.305 c.p.c.;
- l'istanza di estinzione è stata deposita in cancelleria il 27.02.2025 e tempestivamente comunicata, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, alle altre parti processuali;
- la declaratoria di estinzione del processo interrotto per mancata riassunzione spetta alla stessa autorità, davanti alla quale si sarebbe dovuta effettuare detta riassunzione e con un provvedimento che abbia il contenuto sostanziale di una sentenza, in quanto contiene una pronuncia definitiva sui presupposti e condizioni processuali della domanda giudiziale (Cass. sent. n.905 del 18.01.2005);
- ai sensi dell'ultimo comma dell'art.310 c.p.c. “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio d'appello n.264/2020 R.G., promosso da avverso la sentenza n.661/2020 emessa dal Tribunale G.L. di Persona_1
Palermo, interrotto con ordinanza del 22.09.2022. Spese del grado a carico delle parti che le hanno anticipate. Così deciso in Palermo il 17 luglio 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
Claudio Antonelli Maria G. Di Marco