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Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2024, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 4985/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4985/2023 vertente
TRA
rappresentato e difesa dall'avv.to ROSSITTO LUCA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1 CP_2
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.4.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
di aver lavorato con contratto di lavoro a termine dall'11.7.2022 con scadenza al 23.12.2022 a tempo pieno, inquadramento nel livello 3 del CCNL applicato con qualifica di “operaio specializzato‟, addetto presso il cantiere di Roma via Stilicone n. 197; che tuttavia i suddetti elementi emergevano solo dai prospetti paga consegnati al ricorrente e dal certificato del Centro per l'impiego posto che non era mai stato sottoscritto il contratto di lavoro;
che l'orario di lavoro si svolgeva secondo le seguenti modalità: il lunedì mattina alle ore 5:00 il ricorrente veniva prelevato, unitamente ad altri colleghi, a Napoli e condotto con un pullman a Roma presso il cantiere di via Flavio Stilicone n. 197 cui era adibito.; che quindi trascorreva a Roma tutta la settimana lavorativa dormendo presso un‟affittacamere pagato dalla convenuta e lavorando presso il cantiere dalle ore 8:00 alle ore 17:30 sino al venerdì sera quando il ricorrente con i compagni di lavoro veniva nuovamente condotto a
Napoli; che in data 14.10.2022 al rientro dalla settimana lavorativa dal cantiere di Roma presso l'ufficio della convenuta sito in Napoli il ricorrente, alla presenza dei colleghi e Parte_2 Pt_1
, veniva licenziato oralmente dalla convenuta (nella persona del sig. ) in quanto lo
[...] Pt_3
stesso nei giorni precedenti, aveva avanzato una richiesta di aumento di salario;
. che la convenuta non corrispondeva al ricorrente la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022 e le competenze di fine rapporto;
che la società non inviava al ricorrente la comunicazione di licenziamento né ha mai inviato contestazioni disciplinari;
che assistito dallo scrivente difensore impugnava il termine apposto al contratto di lavoro, l'estromissione dal suo posto di lavoro, offriva la sua prestazione lavorativa e chiedeva il pagamento di differenze economiche derivanti dal rapporto di lavoro;
che vani erano risultati i tentativi di componimento bonario;
che alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente percepiva una retribuzione mensile pari a € 1.873,36.
Tutto ciò premesso il ricorrente evidenziava la nullità del termine apposto al contratto, mai sottoscritto dal lavoratore, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in virtù delle ulteriori illegittimità riportate in ricorso.
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare ove occorra la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità della clausola appositiva di termine al contratto di lavoro a tempo determinato;
2) accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dell‟11.7.2022 o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è ancora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo con effetto dall'inizio del rapporto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
4) ordinare alla convenuta la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio della parte ricorrente nel suo posto di lavoro precedentemente occupato;
5) condannare la parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, di una indennità pari a dodici mensilità di retribuzione (sulla base di € 1.873,36) pari ad € 22.480,32, ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all‟art. 8 della legge n. 604/1966 sulla base della retribuzione mensile sopra indicata;
In subordine accerti e dichiari la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità l‟invalidità del licenziamento inflitto e condanni la convenuta a corrispondere al ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni dovute dal licenziamento (14.10.2022) sino alla scadenza del contratto a termine
(ovvero il 30.12.2022) sulla base di € 1.873,36 per 2,5 mensilità e, quindi, pari a complessivi
€ 4.683,40 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
2) In subordine alla reiezione della domande sub 1, 2, 3, e 4: 6) condannare la convenuta al pagamento nei confronti del ricorrente della retribuzione del mese di ottobre 2022 e del TFR per complessivi € 1.275,58. In ogni caso: 7) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429
c.p.c., dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge.
Regolarmente citata la società non si costituiva in giudizio.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va osservato che parte ricorrente chiede l'accertamento della conversione e sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ricorrente, stante la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente nullità della apposizione del relativo termine, stante anche l'oralità del licenziamento intimatogli in data 14.10.2022.
Lo svolgimento di un rapporto di lavoro a decorrere dall'11.7.2022 e sino al 14.10.2022 (data della dedotta estromissione orale) risulta provata dalla comunicazione e dalle buste Pt_4
paga in atti, da cui risultano inquadramento e relative mansioni, orario e retribuzione ricevuta.
Del resto parte convenuta, rimasta contumace, non ha specificamente contestato le circostanze accertate documentalmente.
Costituisce principio pacifico quello che l'apposizione di un termine finale al contratto di lavoro "è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto" antecedente o contestuale all'inizio del rapporto) deve comunque dichiarare l'esistenza tra le parti di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non essendovi alcuna prova del rispetto della forma scritta e della sottoscrizione da parte del lavoratore del contratto.
Come rilevato infatti dalla Corte di Cassazione ( fra le tante ordinanza 5 febbraio 2018, n.
2774), ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, "il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi - della clausola appositiva del termine presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del
2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente un'accettazione (peraltro irrilevante, ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro".
Con la precisazione che, nel vecchio come nel nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, in caso di nullità del termine o della sua proroga, si costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di quello a termine, con la conseguenza che una eventuale clausola di limitazione temporale deve ritenersi del tutto assente in quanto voluta e stipulata esclusivamente nell'ambito di un contratto a termine che si è appunto rilevato illegittimo.
Ciò posto non vi è dubbio della fondatezza della domanda relativa alla conversione del contratto a tempo indeterminato.
Di fronte alla eccezione del ricorrente la società resistente non ha provato la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato (la cui esistenza è certa come detto) contenente il termine e la relativa casuale, da parte del lavoratore.
Il che induce a dichiarare la nullità del termine apposto e la conversione dello stesso contratto in contratto a tempo indeterminato, con conseguente ordine alla società di riammissione in servizio.
Quanto alle ulteriori conseguenze risarcitorie secondo i principi affermati dalla SC in tema di contratti di lavoro a tempo determinato la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva;
ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine, mentre l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (vedi per tutte Cass. 26/3/2019 n. 8385).
“Occorre muovere al riguardo dalla considerazione - già più volte espressa da questa Corte
(v. tra le altre, Cass. n. 14461 del 2015, Cass. n. 14996 del 2012) - che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 303/2011, interpretando la norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, ha avuto modo di chiarire che essa "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato"; il danno forfetizzato dall'indennità prevista dalla norma "copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "e' da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva", altrimenti risultando "completamente svuotata la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato" (così Corte Cost. n.
303 del 2011, successivamente richiamata anche da Corte Cost. 8/7/2014 n.226)” Cassazione
19967/21
Ciò posto la società convenuta va quindi condannata, tenuto conto per la determinazione del quantum del breve periodo lavorativo e delle dimensioni dell'azienda, al pagamento della indennità risarcitoria pari ad euro 2,5 dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore, nonché al pagamento delle retribuzioni dalla data della pronuncia a quella dell'effettiva riammissione in servizio.
Per la determinazione della retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla
SC da ultimo con sentenza n. 8040/22 può farsi riferimento ai prospetti paga, con determinazione quindi in euro 1242,00
Sulle somme sono dovuti interessi al tasso legale e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso dichiara la conversione del contratto stipulato con il ricorrente in data 11.7.2022 e dispone la immediata riammissione in servizio del ricorrente stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato. Condanna la resistente al pagamento a titolo di indennità risarcitoria della somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore ( pari quest'ultima ad euro 1242,00 mensili), oltre interessi e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della riammissione in servizio.
Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2800,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 15.4.2024 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede:
Aversa Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 4985/2023 vertente
TRA
rappresentato e difesa dall'avv.to ROSSITTO LUCA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt CP_1 CP_2
Resistente non costituito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 20.4.2023 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
di aver lavorato con contratto di lavoro a termine dall'11.7.2022 con scadenza al 23.12.2022 a tempo pieno, inquadramento nel livello 3 del CCNL applicato con qualifica di “operaio specializzato‟, addetto presso il cantiere di Roma via Stilicone n. 197; che tuttavia i suddetti elementi emergevano solo dai prospetti paga consegnati al ricorrente e dal certificato del Centro per l'impiego posto che non era mai stato sottoscritto il contratto di lavoro;
che l'orario di lavoro si svolgeva secondo le seguenti modalità: il lunedì mattina alle ore 5:00 il ricorrente veniva prelevato, unitamente ad altri colleghi, a Napoli e condotto con un pullman a Roma presso il cantiere di via Flavio Stilicone n. 197 cui era adibito.; che quindi trascorreva a Roma tutta la settimana lavorativa dormendo presso un‟affittacamere pagato dalla convenuta e lavorando presso il cantiere dalle ore 8:00 alle ore 17:30 sino al venerdì sera quando il ricorrente con i compagni di lavoro veniva nuovamente condotto a
Napoli; che in data 14.10.2022 al rientro dalla settimana lavorativa dal cantiere di Roma presso l'ufficio della convenuta sito in Napoli il ricorrente, alla presenza dei colleghi e Parte_2 Pt_1
, veniva licenziato oralmente dalla convenuta (nella persona del sig. ) in quanto lo
[...] Pt_3
stesso nei giorni precedenti, aveva avanzato una richiesta di aumento di salario;
. che la convenuta non corrispondeva al ricorrente la retribuzione relativa al mese di ottobre 2022 e le competenze di fine rapporto;
che la società non inviava al ricorrente la comunicazione di licenziamento né ha mai inviato contestazioni disciplinari;
che assistito dallo scrivente difensore impugnava il termine apposto al contratto di lavoro, l'estromissione dal suo posto di lavoro, offriva la sua prestazione lavorativa e chiedeva il pagamento di differenze economiche derivanti dal rapporto di lavoro;
che vani erano risultati i tentativi di componimento bonario;
che alla data della risoluzione del rapporto di lavoro il ricorrente percepiva una retribuzione mensile pari a € 1.873,36.
Tutto ciò premesso il ricorrente evidenziava la nullità del termine apposto al contratto, mai sottoscritto dal lavoratore, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in virtù delle ulteriori illegittimità riportate in ricorso.
Formulava quindi le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare ove occorra la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità della clausola appositiva di termine al contratto di lavoro a tempo determinato;
2) accertare e dichiarare che tra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data dell‟11.7.2022 o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro è ancora in essere in carenza di qualsivoglia atto idoneo ad interromperlo con effetto dall'inizio del rapporto o dalla successiva data ritenuta di giustizia;
4) ordinare alla convenuta la immediata reintegrazione e/o riammissione in servizio della parte ricorrente nel suo posto di lavoro precedentemente occupato;
5) condannare la parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente ex art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, di una indennità pari a dodici mensilità di retribuzione (sulla base di € 1.873,36) pari ad € 22.480,32, ovvero ad una somma da determinarsi con i criteri di cui all‟art. 8 della legge n. 604/1966 sulla base della retribuzione mensile sopra indicata;
In subordine accerti e dichiari la nullità/illegittimità/inefficacia/invalidità l‟invalidità del licenziamento inflitto e condanni la convenuta a corrispondere al ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni dovute dal licenziamento (14.10.2022) sino alla scadenza del contratto a termine
(ovvero il 30.12.2022) sulla base di € 1.873,36 per 2,5 mensilità e, quindi, pari a complessivi
€ 4.683,40 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia.
2) In subordine alla reiezione della domande sub 1, 2, 3, e 4: 6) condannare la convenuta al pagamento nei confronti del ricorrente della retribuzione del mese di ottobre 2022 e del TFR per complessivi € 1.275,58. In ogni caso: 7) condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti per la intervenuta svalutazione monetaria ed agli interessi, da calcolarsi ex art. 429
c.p.c., dalla spettanza al saldo;
con ogni altra conseguenza di legge.
Regolarmente citata la società non si costituiva in giudizio.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note, la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente va osservato che parte ricorrente chiede l'accertamento della conversione e sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la ricorrente, stante la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente nullità della apposizione del relativo termine, stante anche l'oralità del licenziamento intimatogli in data 14.10.2022.
Lo svolgimento di un rapporto di lavoro a decorrere dall'11.7.2022 e sino al 14.10.2022 (data della dedotta estromissione orale) risulta provata dalla comunicazione e dalle buste Pt_4
paga in atti, da cui risultano inquadramento e relative mansioni, orario e retribuzione ricevuta.
Del resto parte convenuta, rimasta contumace, non ha specificamente contestato le circostanze accertate documentalmente.
Costituisce principio pacifico quello che l'apposizione di un termine finale al contratto di lavoro "è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto" antecedente o contestuale all'inizio del rapporto) deve comunque dichiarare l'esistenza tra le parti di un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non essendovi alcuna prova del rispetto della forma scritta e della sottoscrizione da parte del lavoratore del contratto.
Come rilevato infatti dalla Corte di Cassazione ( fra le tante ordinanza 5 febbraio 2018, n.
2774), ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, "il rispetto della forma scritta - prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi - della clausola appositiva del termine presuppone l'avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore (cfr. Cass. n. 4418 del
2016), ovviamente in momento antecedente o contestuale all'inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna - benché seguita dall'espletamento di attività lavorativa - non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente un'accettazione (peraltro irrilevante, ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro".
Con la precisazione che, nel vecchio come nel nuovo regime di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015, in caso di nullità del termine o della sua proroga, si costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in sostituzione di quello a termine, con la conseguenza che una eventuale clausola di limitazione temporale deve ritenersi del tutto assente in quanto voluta e stipulata esclusivamente nell'ambito di un contratto a termine che si è appunto rilevato illegittimo.
Ciò posto non vi è dubbio della fondatezza della domanda relativa alla conversione del contratto a tempo indeterminato.
Di fronte alla eccezione del ricorrente la società resistente non ha provato la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato (la cui esistenza è certa come detto) contenente il termine e la relativa casuale, da parte del lavoratore.
Il che induce a dichiarare la nullità del termine apposto e la conversione dello stesso contratto in contratto a tempo indeterminato, con conseguente ordine alla società di riammissione in servizio.
Quanto alle ulteriori conseguenze risarcitorie secondo i principi affermati dalla SC in tema di contratti di lavoro a tempo determinato la sentenza che accerta la nullità della clausola appositiva del termine e ordina la ricostituzione del rapporto illegittimamente interrotto, cui è connesso l'obbligo del datore di riammettere in servizio il lavoratore, ha natura dichiarativa e non costitutiva;
ne consegue che la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto a termine, mentre l'indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, per il periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (vedi per tutte Cass. 26/3/2019 n. 8385).
“Occorre muovere al riguardo dalla considerazione - già più volte espressa da questa Corte
(v. tra le altre, Cass. n. 14461 del 2015, Cass. n. 14996 del 2012) - che la sentenza della Corte
Costituzionale n. 303/2011, interpretando la norma della L. n. 183 del 2010, art. 32, ha avuto modo di chiarire che essa "non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato"; il danno forfetizzato dall'indennità prevista dalla norma "copre soltanto il periodo cosiddetto intermedio, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto", con la conseguenza che a partire da tale sentenza "e' da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva", altrimenti risultando "completamente svuotata la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato" (così Corte Cost. n.
303 del 2011, successivamente richiamata anche da Corte Cost. 8/7/2014 n.226)” Cassazione
19967/21
Ciò posto la società convenuta va quindi condannata, tenuto conto per la determinazione del quantum del breve periodo lavorativo e delle dimensioni dell'azienda, al pagamento della indennità risarcitoria pari ad euro 2,5 dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore, nonché al pagamento delle retribuzioni dalla data della pronuncia a quella dell'effettiva riammissione in servizio.
Per la determinazione della retribuzione globale di fatto, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla
SC da ultimo con sentenza n. 8040/22 può farsi riferimento ai prospetti paga, con determinazione quindi in euro 1242,00
Sulle somme sono dovuti interessi al tasso legale e rivalutazione dalla sentenza al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso dichiara la conversione del contratto stipulato con il ricorrente in data 11.7.2022 e dispone la immediata riammissione in servizio del ricorrente stesso nel posto di lavoro precedentemente occupato. Condanna la resistente al pagamento a titolo di indennità risarcitoria della somma pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dal lavoratore ( pari quest'ultima ad euro 1242,00 mensili), oltre interessi e rivalutazione dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo, nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della riammissione in servizio.
Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2800,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 15.4.2024 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede:
Aversa Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo