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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 29/09/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di previdenza in grado di appello iscritta nel R.G.316 Ruolo Generale dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 643 del 17.03.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di riliquidazione pensione
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maraglino Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Maria Lupoli CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.08.2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 643 del 17.03.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, la domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di cat. VO n.13005184, con decorrenza dal gennaio 2003, CP_ per non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di Pt_1 legge avendo il giudice di prime cure applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado come CP_1 da conteggi allegati. Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di cu al CP_ ricorso del 11.9.2020, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha reiterato le eccezioni preliminari proposte in primo grado relative alla improponibilità, decadenza dall'azione ed alla prescrizione ratei maturati dall'1.1.2003 al 18.09.2015 (in relazione alla notifica del ricorso del 18.9.2020), chiedendo, in conferma della sentenza, in via pregiudiziale la improponibilità, inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto parzialmente infondata per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, “dichiarare il diritto di Parte_1
alla riliquidazione della sua pensione VO/13005184, con riconoscimento dei periodi di
[...] contribuzione figurativa per periodi di malattia sulla base di una retribuzione media settimanale per la 'QUOTA A' di €258,5881 per n.1047 settimane contributive maturate fino al 31.12.1992, per un importo pensionistico alla decorrenza originaria di €416,5253 e diritto ai ratei pensionistici arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e fino al 31.12.2020 di €1.666,31, oltre alle differenze maturate successivamente”, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione in godimento dalla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 11.09.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dall'11.09.2017.
CP_
2.3. L' già in primo grado, ha dedotto e depositato conteggi – reiterati anche nel presente grado di giudizio - da cui si evince il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico nei seguenti termini: “In tutti i casi, qualora dovessero essere superate le antecedenti eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, il ricomputo della retribuzione figurativa spettante per i periodi di malattia agricola rientranti negli anni (1979/1983) considerati per il calcolo della retribuzione pensionabile, alla ricorrente potrebbe essere eventualmente riconosciuta (v. prospetto UNICARPE con simulazione ricalcolo pensione: doc.3) - una retribuzione media settimanale di
€258,5881 in relazione a tutte le n.1047 settimane contributive maturate fino al 31.12.1992. Pertanto l'importo pensionistico alla decorrenza originaria sarebbe di €416,5253, con diritto ai ratei pensionistici differenziali arretrati, via via perequati, ….”.
2.4. Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali ed in mancanza di CP_ contestazione specifica da parte dell'appellante dei conteggi allegati dall' già in primo grado (v. verbale udienza del giudizio di primo grado), cui ha sostanzialmente aderito nel presente giudizio (v. verbale udienza del 24.09.2025), in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione di Parte_1 vecchiaia VO n. 13005184 dall'11.09.2017, mediante corresponsione del rateo mensile di importo CP_ pari ad € 416,5253, con condanna dell' dalla predetta data, al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
2.5. La rilevata decadenza dall'azione giudiziaria nei limiti suddetti assorbe ogni pronuncia sull'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei differenziali, investente il quinquennio antecedente al ricorso.
2.6. Infine, l'eccezione dell' circa l'improponibilità della domanda giudiziaria per carenza CP_1 della domanda amministrativa risulta inconferente in quanto nell'ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto, il privato non chiede una prestazione nuova, ma piuttosto CP_ la sua corretta liquidazione sulla base di elementi già noti o conoscibili dall' come nel caso di contribuzione risultante nell'estratto contributivo;
sicché, in tal caso, non si ravvisa più alcuna esigenza riconducibile alla funzione di filtro affidata dall'art. 7, L. n. 533/73 alla richiesta amministrativa anteriore al giudizio.
La domanda, poiché ha la funzione di fornire all'ente la conoscenza dei presupposti del diritto (fatto fondante e domanda di riconoscimento), non è necessaria ove l'ente abbia formale conoscenza di questi presupposti. Ciò è a dirsi ove pregressa domanda e pregresso accertamento del fatto sussistano (v., ex plurimis, Cass. 20892/2007).
3. Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: - in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione Parte_1 di vecchiaia VO n. 13005184 dall'11.09.2017, mediante corresponsione del rateo mensile per CP_ l'importo di € 416,5253, con condanna dell' dalla predetta data, al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91; - condanna l' al pagamento in favore della CP_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in € 678,00, oltre spese generali Pt_1 nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive € 462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Annamaria Lastella Presidente
2) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di previdenza in grado di appello iscritta nel R.G.316 Ruolo Generale dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 643 del 17.03.2021 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto, in materia di riliquidazione pensione
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maraglino Parte_1
Appellante
E
in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. Maria Lupoli CP_1
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22.08.2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 643 del 17.03.2021 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza tombale, la domanda dalla medesima proposta volta alla riliquidazione della pensione di cat. VO n.13005184, con decorrenza dal gennaio 2003, CP_ per non avere l' conteggiato i periodi di malattia incidenti sui contributi figurativi.
1.1. Con unico motivo di appello, la ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione di norme di Pt_1 legge avendo il giudice di prime cure applicato una sentenza unica ed isolata in ordine alla decadenza tombale rispetto all'orientamento maturato ed espresso già con la sentenza n. 17430 del 17.6.2021 applicativo della decadenza mobile nella liquidazione dei trattamenti pensionistici, ribadendo il suo diritto al corretto calcolo del trattamento pensionistico, peraltro, riconosciuto dallo stesso in primo grado come CP_1 da conteggi allegati. Ha, pertanto concluso chiedendo in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda di cu al CP_ ricorso del 11.9.2020, con condanna dell' alla corresponsione dei ratei differenziali maturati sulla pensione godimento, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio. CP_
1.2. L' ritualmente costituito, ha reiterato le eccezioni preliminari proposte in primo grado relative alla improponibilità, decadenza dall'azione ed alla prescrizione ratei maturati dall'1.1.2003 al 18.09.2015 (in relazione alla notifica del ricorso del 18.9.2020), chiedendo, in conferma della sentenza, in via pregiudiziale la improponibilità, inammissibilità del ricorso, e, nel merito, il rigetto della domanda in quanto parzialmente infondata per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, “dichiarare il diritto di Parte_1
alla riliquidazione della sua pensione VO/13005184, con riconoscimento dei periodi di
[...] contribuzione figurativa per periodi di malattia sulla base di una retribuzione media settimanale per la 'QUOTA A' di €258,5881 per n.1047 settimane contributive maturate fino al 31.12.1992, per un importo pensionistico alla decorrenza originaria di €416,5253 e diritto ai ratei pensionistici arretrati nei limiti della prescrizione quinquennale a far tempo dalla data della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e fino al 31.12.2020 di €1.666,31, oltre alle differenze maturate successivamente”, con vittoria delle spese del presente grado del giudizio.
1.3. La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti, all'esito dell'udienza di discussione è stata decisa con lettura del dispositivo.
2. L'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di seguito esposti.
2.1. La sentenza impugnata, richiamando quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 28416 del 14.12.2020, ha ritenuto maturata la decadenza in relazione alla domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico e non soltanto dei ratei della pensione in godimento dalla parte appellante.
2.2. Invero, alla fattispecie in esame deve applicarsi il diverso ed ormai consolidato principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale” (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 04/01/2022, n.123).
Sicchè, in relazione al deposito del ricorso in primo grado in data 11.09.2020, deve aversi riguardo ai ratei maturati nel triennio precedente ovvero dall'11.09.2017.
CP_
2.3. L' già in primo grado, ha dedotto e depositato conteggi – reiterati anche nel presente grado di giudizio - da cui si evince il riconoscimento in favore della parte appellante del maggior rateo pensionistico nei seguenti termini: “In tutti i casi, qualora dovessero essere superate le antecedenti eccezioni pregiudiziali e preliminari di merito, il ricomputo della retribuzione figurativa spettante per i periodi di malattia agricola rientranti negli anni (1979/1983) considerati per il calcolo della retribuzione pensionabile, alla ricorrente potrebbe essere eventualmente riconosciuta (v. prospetto UNICARPE con simulazione ricalcolo pensione: doc.3) - una retribuzione media settimanale di
€258,5881 in relazione a tutte le n.1047 settimane contributive maturate fino al 31.12.1992. Pertanto l'importo pensionistico alla decorrenza originaria sarebbe di €416,5253, con diritto ai ratei pensionistici differenziali arretrati, via via perequati, ….”.
2.4. Pertanto, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali ed in mancanza di CP_ contestazione specifica da parte dell'appellante dei conteggi allegati dall' già in primo grado (v. verbale udienza del giudizio di primo grado), cui ha sostanzialmente aderito nel presente giudizio (v. verbale udienza del 24.09.2025), in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione di Parte_1 vecchiaia VO n. 13005184 dall'11.09.2017, mediante corresponsione del rateo mensile di importo CP_ pari ad € 416,5253, con condanna dell' dalla predetta data, al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91.
2.5. La rilevata decadenza dall'azione giudiziaria nei limiti suddetti assorbe ogni pronuncia sull'eccepita prescrizione quinquennale dei ratei differenziali, investente il quinquennio antecedente al ricorso.
2.6. Infine, l'eccezione dell' circa l'improponibilità della domanda giudiziaria per carenza CP_1 della domanda amministrativa risulta inconferente in quanto nell'ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico già riconosciuto, il privato non chiede una prestazione nuova, ma piuttosto CP_ la sua corretta liquidazione sulla base di elementi già noti o conoscibili dall' come nel caso di contribuzione risultante nell'estratto contributivo;
sicché, in tal caso, non si ravvisa più alcuna esigenza riconducibile alla funzione di filtro affidata dall'art. 7, L. n. 533/73 alla richiesta amministrativa anteriore al giudizio.
La domanda, poiché ha la funzione di fornire all'ente la conoscenza dei presupposti del diritto (fatto fondante e domanda di riconoscimento), non è necessaria ove l'ente abbia formale conoscenza di questi presupposti. Ciò è a dirsi ove pregressa domanda e pregresso accertamento del fatto sussistano (v., ex plurimis, Cass. 20892/2007).
3. Le spese del doppio grado di giudizio si liquidano in dispositivo tenuto conto del decisum e della concreta attività svolta nel presente grado di giudizio.
PQM
Definitivamente pronunciando, così dispone: - in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara il diritto di alla riliquidazione della pensione Parte_1 di vecchiaia VO n. 13005184 dall'11.09.2017, mediante corresponsione del rateo mensile per CP_ l'importo di € 416,5253, con condanna dell' dalla predetta data, al pagamento della somma differenziale, via via perequata, rispetto a quella corrisposta oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di cui alla L. 412/91; - condanna l' al pagamento in favore della CP_1 delle spese di lite del giudizio di primo grado liquidate in € 678,00, oltre spese generali Pt_1 nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre alle spese del presente grado di giudizio liquidate in complessive € 462,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Taranto, 24 settembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott.ssa Monica Sgarro Dott.ssa Annamaria Lastella