Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 2843 del Registro Generale Contenzioso 2021
TRA nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
La Farina is. L, n. 141, cod. fisc. , in proprio e quale erede C.F._1
di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Persona_1
4.8.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Franchina (cod. fisc.
[...]
; pec: del C.F._2 Email_1
foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso sito in
Catania, Via Umberto n.143lo studio legale Carrozza, in ES, via Cesare
Battisti, 167 - fax. , come da procure in atti;
PARTE ATTRICE P.IVA_1
E
avv. , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CP_1
, elettivamente domiciliato a ES presso il proprio C.F._3
studio sito in via La farina is. R, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente e disgiuntamente all'avv. Alfonso Teramo (C.F.:
, fax: 090716683, pec: C.F._4
come da procura in atti;
PARTE Email_2
CONVENUTA
1
TRA
avv. , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CP_1
, elettivamente domiciliato a ES presso il proprio C.F._3
studio sito in via La farina is. R, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente e disgiuntamente all'avv. Alfonso Teramo (C.F.:
, fax: 090716683, pec: C.F._4
come da procura in atti;
PARTE ATTRICE Email_2
E nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
La Farina is. L, n. 141, cod. fisc. , in proprio e quale erede C.F._1
di nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Persona_1
4.8.2021, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Franchina (cod. fisc.
[...]
; pec: del C.F._2 Email_1
foro di Catania, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso sito in
Catania, Via Umberto n.143lo studio legale Carrozza, in ES, via Cesare
Battisti, 167 - fax. , come da procure in atti;
PARTE CONVENUTA P.IVA_1
avente per oggetto: altri istituti relativi alla successione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.06.2021 Parte_1
e convenivano in giudizio davanti a questo
[...] Persona_1
Tribunale il fratello chiedendo lo scioglimento delle Controparte_2
comunioni ereditarie dei comuni genitori, nato a Persona_2
ES il 21.08.1927 ed ivi deceduto il 13.01.2000, e Persona_3
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta il 15.01.2018, ai quali erano succeduti ab intestato i tre figli. Evidenziavano, nondimeno, che avrebbe dovuto preliminarmente procedersi alla collazione dei beni donati direttamente ed indirettamente o in modo simulato da entrambi i genitori ai figli. In particolare,
2 evidenziavano che il padre aveva donato ai tre figli con atto in not. Per_4
del 14.10.1998 rep.n.54125, registrato a ES il 3.11.1998 al n.4947,
[...]
la quota di propria pertinenza pari a ½ degli immobili siti in ES, catastati al foglio 102, part. 92 sub 17, piano 5-6, ZC 2, cat. A/2, Cl. 15, vani 7; e foglio
102, part. 92, sub 29, piano S-1, ZC 2, Cat. C/6, Cl.5 di mq. 16, nonché i 13.30 millesimi dell'intero dei locali condominiali;
che il padre aveva donato al figlio con atto di donazione in not. del 29.11.1976 Controparte_2 Per_4
rep.n.2683, registrato a ES il 20.12.1976 al n.7453, la quota di propria pertinenza pari a ½ dell'appartamento sito in ES, catastato al foglio 229, part. 74/53, Cat. A/2, Cl.4, vani 6,5; che entrambi i genitori avevano donato alle figlie con atto di donazione del Parte_1 Persona_1
27.7.1998 rep.53804 in not. registrato a ES il 7.8.1998 Persona_4
al n.3934 e trascritto il 31.7.1998 ai nn.13879-16426, l'appartamento sito in
ES, via La Farina is. R, catastato al foglio 229, part. 74 sub 52, piano I xons C1 cat. A/2 Cl.4 vani 5, oggi di proprietà dell'avv. Parte_1
per atto di vendita consentito dalla sorella in not. del 10.10.2003 Per_1 Per_5
rep.n.38215; che entrambi i genitori avevano donato ai tre figli con atto di donazione del 14.10.1998 in not. rep.54125, registrato a Persona_4
ES il 3.11.1998 al n.4947, gli immobili siti in ES, via Consolare
Pompea n.1 Pal. A, catastati al foglio 102, part. 92, sub 17 e sub 29, nonché i
13.30 millesimi dell'intero locale condominiale catastato al foglio 102 part. 89 sub 68. Evidenziavano, poi, che costituivano donazioni indirette o simulate: 1)
l'acquisto da potere dell'avv. Giuseppe GENSABELLA in favore dell'avv.
con atto di vendita in not. del Controparte_2 Persona_4
29.11.1976 n. 2684, trascritto il 14.12.1976 ai n. 20851-2912-18406, con assistenza di due testimoni, della metà di un appartamento sito in ES, via
La Farina isol. R, catastato al f.229 part. 74 sub 53, che era stato da quest'ultimo acquistato quando lo stesso era ventenne e studente universitario, con denaro proveniente dal padre;
2) la vendita da potere dei coniugi avv. Per_2
3 e in favore dell'avv. Parte_1 Persona_3 [...]
con atto in not. del 13.12.1990 rep. n. 72295 CP_2 Persona_6
dell'appartamento sito in via Maddalena n.155 di ES, 3° ed ultimo piano, con terrazza, catastato al foglio 228 part. 110 sub 11, per il prezzo di lire
230.300.000 (pari ad €. 104.840,75) che i venditori hanno dichiarato “di avere già ricevuto dalla parte acquirente”. Chiedevano, altresì, lo scioglimento della comunione (non ereditaria) avente ad oggetto l'appartamento di via Consolare
Pompea, Villa Luce n.1 di ES, catastato al foglio 102 pal.92 sub 18 e part.92 sub 30, acquistato dai condividenti con atto in not. del Per_7
14.10.1998 rep.n.54127 per l'usufrutto da potere di in Controparte_3
ragione di 1/3 ciascuno, e per la nuda proprietà da potere della zia
[...]
con atto in not. del 14.10.1998 rep.n.54126 in Per_8 Per_7
ragione di 1/3 ciascuno. Rilevavano, infine, che avrebbero dovuto dividersi anche gli arredi, quadri ed argentarie esistenti nell'abitazione di via M. Riccio is.
R, ove era vissuta la comune madre sino al suo decesso, mentre non intendevano dividere i fondi rustici, perché era comproprietaria anche la zia
[...]
. Per_8
Con comparsa tempestivamente depositata il 27.09.2021 si costituiva il quale eccepiva pregiudizialmente che non era stato Controparte_2
espletato il procedimento di mediazione, richiesto a pena di improcedibilità della domanda. Evidenziava, poi, che nelle more era deceduta una delle ricorrenti,
la quale con testamento olografo del 22.07.2020 Persona_1
pubblicato il 06.08.2021 aveva nominato erede universale la sorella sicché appariva opportuno espletare una procedura di Parte_1
conciliazione al fine di dirimere la controversia tra i soli superstiti. Nel merito, rilevava che, con lettera raccomandata del 07.07.2020 egli aveva comunicato alle sorelle la propria intenzione di vendere la quota a lui spettante sul patrimonio indiviso proprio per il comportamento dilatorio tenuto dalle sorelle alle ripetute richieste di procedere alla divisione dei beni comuni. Rilevava, poi,
4 che le ricorrenti non avevano menzionato alcuni atti di compravendita che rappresentavano donazioni indirette da parte dei genitori in loro favore tenuto conto del fatto che la sorella non aveva mai lavorato e, pertanto, non Per_1
poteva avere la capacità economica di acquistare alcunché, mentre, la sorella
, nel 1983, aveva quindici anni;
che in particolare, costituivano donazioni Per_9
indirette a favore di : 1) compravendita del 12.10.1983 Persona_1
Not. C. Niutta Via Mariano Riccio, is.R, primo piano, part.43559 F.229 part.
n.75 sub.6 cat. A/2 cl.4, v.5, R.C.L.
2.540 lire 50.000.000; 2) compravendita
02.01.1987 Not. Via Mariano Riccio, is. R, primo piano, part.435588 Per_10
F .229 part.75 sub.5 cat. A/2, cl.4, v.5, R.C.L.
2.540 lire 57.000.000; 3) compravendita 15.05.1989 Not. San Saba Via Lungomare p.t. Parte_2
part.63785 F.3 n. Part.192 sub.2 cat. A/2, cl.8, v. 5,5 R.C.L. 1221 lire
12.000.000; 4) compravendita per 1/2 17.01.1992 Not. P. Dogliotti Corso
Aurelio Saffi n.9, Genova, quarto piano, int.9, part. Id. D969, F100, part.49, sub.
14 cat. A/1, v.13; 5) compravendita per 1/2 17.01.1992 Not. P. Corso Per_11
Aurelio Saffi n.9, Genova, pianterreno, part. D969, F100, part. 51, sub.5, cat.
C/6 mq 30; che costituiva donazione indiretta a favore di Parte_1
la compravendita del 07.12.1983 Not. C Niutta G. La Farina is. L., Secondo
Piano, scala A, part. 56765 F 229 part. n.147 sub.15, cat. A/2, cl.7, v. 7,5, R.C.L.
6540. Prezzo lire 65.000.000. Contestava, infine, l'asserzione di controparte secondo cui l'atto di compravendita del 13.12.1990 sarebbe stato simulato, dissimulando una donazione, ed evidenziava che non poteva assumere rilievo sintomatico la circostanza che non risultava effettuato il pagamento del corrispettivo, posto che la tracciabilità dei pagamenti era stata inserita soltanto con il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con legge 4 agosto 2006, n.248, ossia molto dopo il rogito fra il convenuto ed i Sigg. e, Parte_3
comunque, egli, nel 1990 aveva trentaquattro anni e lavorava già da lungo tempo nello studio del padre . Osservava, in ogni caso, che quando la domanda Per_2
di simulazione venga proposta dalle parti o dagli eredi, come nel caso in esame,
5 la prova della simulazione del contratto solenne, stipulato dal soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dall'art.1417 c.c. per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi non possono essere qualificati come “terzi” rispetto al negozio. Rilevava, infine, che, a seguito della scomparsa della madre, aveva sottratto dall'appartamento di Parte_1
famiglia, orologi, collane, anelli, pietre preziose, monete, nonché pellicce e borse di pregio, oggetti che in parte erano di esclusiva proprietà del deducente e che oltre all'importante valore economico, costituivano il ricordo ed il segno tangibile dei genitori scomparsi e che sarebbe stato giusto che fossero stati oggetto di divisione tra le parti in causa.
Con comparsa depositata il 19.10.2021 si costituiva Parte_1
nella qualità di erede testamentaria della sorella
[...] Persona_1
deceduta a ES il 04.08.2021, insistendo in tutte le domande formulate in citazione e contestando il contenuto della comparsa di costituzione e risposta.
Evidenziava che era stato instaurato nelle more il procedimento di mediazione e che l'incontro delle parti davanti al mediatore era stato fissato per il 26.10.2021.
Con memoria depositata il 02.12.2021 dava atto Controparte_2
dell'avvenuto espletamento della procedura di mediazione in data 26.10.2021 conclusasi con esito negativo e dichiarava, pertanto, di rinunciare all'eccezione di improcedibilità delle domande attrici.
Con atto di citazione notificato il 26.01.2022, Controparte_2
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale la sorella Parte_1
esponendo che in data 4 agosto 2021 egli aveva appreso della morte della
[...]
propria sorella avvenuta nel corso della mattinata di Persona_1
quello stesso giorno;
che la predetta da circa diciotto Persona_1
anni versava in una grave condizione di handicap fisico in quanto paraplegica e negli ultimi cinque anni non era quasi uscita più di casa;
che già dall'anno 1981
6 era in cura psichiatrica per avere tentato di togliersi la Persona_1
vita mediante recisione delle vene, durante il corso di studi universitari;
che nel febbraio 1986 aveva posto in essere un nuovo tentativo Persona_1
di suicidio, mediante l'ingestione di ansiolitici, in occasione della morte dello zio Giuseppe cui era molto legata;
che nel 1992 aveva Persona_1
subito un grave turbamento psichico per effetto di un aborto spontaneo;
che sempre nell'anno 1992 i rapporti con il marito si erano incrinati, a causa di paranoie e deliri che avevano portato la sorella a sentirsi minacciata dal Per_1
coniuge e dai parenti di quest'ultimo; che il 06.09.1993 era deceduta l'unica figlia di soffocata davanti alla madre per avere ingerito Persona_1
un confetto, ed a seguito di tale sciagura la sorella era caduta in un Per_1
profondo stato depressivo;
che la successiva separazione dal coniuge e lo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, nel periodo immediatamente successivo alla tragica fine della figlioletta, avevano contribuito a compromettere definitivamente l'equilibrio mentale della sorella che Per_1
nella primavera del 2004 aveva effettuato un nuovo Persona_1
tentativo di suicidio, mediante l'assunzione di pillole al litio, che l'aveva condotta in stato comatoso durato circa un mese e mezzo e l'aveva lasciata semiparalizzata;
che tale condizione non le consentiva di deambulare tra le mura domestiche né di uscire autonomamente di casa;
che dalla morte della madre, avvenuta il 15.01.2018, la quale aveva sempre cercato di proteggerla, sino al suo decesso il 04.08.2021, la sorella si era trovata esposta alle attenzioni Per_1
interessate della sorella la quale le aveva anche intimato di recidere ogni Pt_1
contatto con il fratello deducente;
che il giorno della morte di Persona_1
quest'ultima era stata verosimilmente costretta dalla sorella ad
[...] Pt_1
uscire di casa su una sedia a rotelle per raggiungere insieme a lei la sede della
Banca “Credito Valtellinese”, distante qualche centinaio di metri dall'abitazione; che quello stesso giorno nella città di ES incombeva un'area di alta pressione, che aveva portato la temperatura climatica a circa 35
7 gradi centigradi, tanto che era stata diramata un'allerta meteo, con la quale si raccomandava alle persone anziane e debilitate di non uscire di casa;
che in ragione della sua condizione psicofisica, non si Persona_1
sarebbe mai determinata autonomamente ad uscire di casa in quella situazione climatica, se non fosse stata costretta dalla sorella la quale, seppur Pt_1
consapevole delle condizioni di rischio cui esponeva la sorella aveva Per_1
imposto la sua volontà, per eseguire delle operazioni bancarie a lui rimaste ignote, nel corso delle quali aveva avuto un malore Persona_1
improvviso; che la sorella era stata, quindi, riaccompagnata Per_1
frettolosamente a casa, ma era ivi deceduta, mentre la sorella era tornata in Pt_1
banca per completare le operazioni che erano state interrotte;
che in data
06.08.2021 si era recata presso lo studio del notaio Parte_1
per chiedere la pubblicazione di un testamento olografo datato Persona_12
22.07.2020, con il quale la defunta sorella l'aveva istituita erede Per_1
universale. Tutto ciò esposto, evidenziava che il menzionato testamento olografo doveva ritenersi invalido in quanto redatto da soggetto in stato di incapacità di intendere e di volere, tenuto conto della grave malattia mentale che affliggeva la sorella da quando aveva 22 anni. Rilevava, poi, che i fatti verificatisi il Per_1
giorno del decesso della sorella facevano ipotizzare una responsabilità Per_1
della convenuta in ordine all'evento morte, che Parte_1
verosimilmente era stato la conseguenza dello stress subito per l'uscita di casa o dell'abbandono da parte della sorella dopo la perdita di coscienza, non essendo stato richiesto un pronto intervento sanitario. Evidenziava, infine, che tale condotta rendeva la convenuta indegna a succedere ai Parte_1
sensi del disposto di cui all'art. 463 n. 1 c.c.. Chiedeva, pertanto, che il testamento olografo del 22.07.2020 fosse annullato, che fosse dichiarata aperta la successione legittima di e che egli fosse dichiarato Persona_1
erede universale della de cuius a seguito della dichiarazione di indegnità a succedere della sorella In via cautelare, chiedeva il sequestro giudiziario Pt_1
8 di tutti i beni mobili ed immobili costituenti l'asse ereditario relitto da nonché di tutte le somme che erano state erogate a Persona_1
qualsiasi titolo da alla sorella Persona_1 Pt_1
Con comparsa tempestivamente depositata il 29.04.2022 si costituiva la quale pregiudizialmente evidenziava che era stata già Parte_1
attivata la procedura per la riunione del procedimento n. 613/2022 R.G., iscritto a seguito della notifica di quest'ultimo atto di citazione, a quello portante il numero 2843/2021 R.G., iscritto a seguito dell'atto di citazione notificato il
20.06.2021, pendente tra le medesime parti. Nel merito, rilevava che non sussistevano i presupposti per ritenere che la scheda testamentaria del
22.07.2020 fosse stata redatta in uno stato di incapacità di intendere e di volere, non potendo ciò desumersi né dal contenuto della scheda testamentaria, né dal contenuto di uno scritto prodotto in atti redatto dalla madre, la quale aveva manifestato comportamenti apprensivi e patologicamente ansiosi nei confronti di tutti i figli, né dalle conclusioni incerte del C.T.P. grafico, che aveva esaminato una fotocopia poco leggibile del testamento ed aveva, pertanto, effettuato un esame sommario e approssimativo, mentre le richieste di prova formulate dall'attore volte all'acquisizione di documentazione medica apparivano generiche ed esplorative. Rilevava che certamente era Persona_1
caduta in uno stato depressivo a seguito della tragica morte della figlioletta e delle ulteriori tristi vicende accadute (morte del padre, litigiosità con il fratello), ma aveva anche iniziato un percorso psicoterapico che ne aveva ristabilito le condizioni psicofisiche, mentre le gravi patologie di natura fisica che l'avevano colpita negli ultimi anni di vita e per le quali era stata riconosciuta invalida dall'INPS, non avevano mai compromesso il suo equilibrio mentale, tanto che non era stata mai interdetta, inabilitata o sottoposta alla misura dell'amministratore di sostegno e che aveva sempre gestito autonomamente il proprio patrimonio, anche mediante la stipula di numerosi atti pubblici, alcuni dei quali con la partecipazione del fratello . Rilevava che la decisione CP_2
9 della de cuius di istituire erede universale la sorella Persona_1 Pt_1
discendeva dal fatto che con lettera datata 7 luglio 2020 il fratello , con il CP_2
quale i rapporti erano tesi, dal momento che il patrimonio dei genitori era indiviso, aveva comunicato di volere cedere la propria quota ereditaria ad un soggetto pregiudicato per reati di mafia, gettando le sorelle nello sconforto.
Quanto, poi, all'accusa mossa dall'attore nei confronti della sorella di Pt_1
avere cagionato volontariamente la morte della sorella evidenziava che Per_1
essa era calunniosa, sottolineando che la sorella si era recata il giorno del Per_1
decesso presso l'istituto bancario “Credito Valtellinese” perché all'uopo contattata dalla filiale di riferimento e non era stata una decisione repentina, ma su appuntamento concordato dalla stessa de cuius; che ella non aveva in alcun modo costretto la sorella a recarsi in banca;
che il malore che aveva condotto la sorella alla morte era sopraggiunto molte ore dopo e non era per nulla Per_1
imputabile alla deducente, la quale si era recata in banca per accompagnare la sorella e per motivi personali;
che la de cuius, dopo essere tornata dalla banca, aveva telefonato alla dott.ssa preannunciando il ritiro Persona_13
di una protesi dentaria per mezzo della sua collaboratrice . Parte_4
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie.
Con ordinanza del 02.05.2022 il Giudice Istruttore dichiarava inammissibile la istanza di sequestro in ordine a “tutte le altre somme che risulteranno erogate a qualsiasi titolo dalla predetta alla Persona_1
convenuta con l'uso di qualsiasi strumento amministrativo-contabile anche attraverso l'intestazione a favore della convenuta medesima di Buoni postali,
BOT e CCT, ed altri titoli bancari, già intestati ad , Persona_1
nonché attraverso l'eventuale indicazione della convenuta quale beneficiaria di polizze assicurative sulla vita già intestate alla predetta , Persona_1
attraverso apposito accesso ai conti correnti bancari e postali da quest'ultima intrattenuti nei dieci anni antecedenti la sua morte presso e gli CP_4
10 Istituti Bancari operanti nella città di ES”, mentre rigettata la domanda di sequestro giudiziario con riferimento a tutti gli altri beni.
All'udienza del 01.06.2022 celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 221 della legge 17.07.2020 n. 77, il Giudice disponeva la riunione del procedimento n. 613/2022 R.G. a quello portante il n. 2843/2021 R.G..
Con ordinanza del 02.11.2022, decidendo sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti, il Giudice ammetteva l'interrogatorio formale di e la prova testimoniale diretta e contraria chiesta delle Controparte_2
parti nei limiti indicati in parte motiva;
ordinava al Direttore dell'Istituto bancario Credito Valtellinese sede di ES Via Nicola Fabrizi n 24 di esibire in giudizio la documentazione relativa alle operazioni poste in essere in data
3.08.2021 da e da sui conti Persona_1 Parte_1
correnti rispettivamente alle stesse intestati;
disponeva C.T.U. al fine di accertare, sulla base della documentazione medica prodotta, della ulteriore documentazione agli atti del giudizio, dell'esito della prova testimoniale ammessa e del contenuto dello stesso testamento, se, all'epoca della stipulazione del testamento olografo datato 22.07.2020, nata a Persona_1
ES il 31.8.1959 ed ivi deceduta il 04.08.2021, fosse o meno capace di intendere e di volere, ai fini della redazione di un testamento;
disponeva C.T.U. al fine di accertare la probabile causa mortis nonché l'ora ed il giorno del decesso di nata a [...] il [...], nonchè per Persona_1
verificare se l'edema polmonare acuto e lo shock cardiogeno, quale cause dichiarate della morte, fossero insorti per effetto dello stress subito da il giorno 3.8.2021. Persona_1
Espletato l'interrogatorio formale di esaurita la Controparte_2
prova testimoniale ammessa ed acquisite le relazioni depositate dai due nominati
CC.TT.UU., all'udienza del 07.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni dei procuratori delle parti, il
Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 11 189 c.p.c., concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. ha chiesto l'annullamento del testamento Controparte_2
olografo redatto dalla sorella e datato 22.07.2020, affermando che la de cuius non era capace di intendere e di volere al momento della redazione dell'atto.
L'art.591 c.c. stabilisce, infatti, che possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge e, in particolare, sono incapaci di testare quei soggetti che “sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”. Ciò significa che i soggetti interessati possono provare lo stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, del testatore al momento di confezione della scheda (Cass. 3411/78).
La giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che l'incapacità naturale del testatore, comportante l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà, né in una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma richiede che, a causa dell'infermità, il testatore, nel momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (Cass. civ. Sez. II
06.12.2001 n. 15480; Cass. 10571/98; Cass. n. 5620/95; Cass. n. 2865/95; Cass.
n. 4499/86). Quanto alla prova, si distingue, poi, fra infermità permanente, cui presuntivamente si ricollega uno stato di incapacità naturale, nel qual caso spetta alla parte che intenda avvalersi del testamento, provare un eventuale lucido intervallo nel momento di manifestazione dell'ultima volontà, ed infermità a carattere intermittente, per la quale non opera una presunzione di incapacità, con conseguente onere - a carico di chi quello stato di incapacità assume - di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere
(Cass. 15480/01; Cass. 10571/98; Cass. 652/91; Cass. 6481/79).
12 Come si legge nella relazione di C.T.U. redatta dalla dott. 14
, sulla base della documentazione medica prodotta in atti, e depositata
[...]
il 16.05.2024, ha sofferto di psicopatologia, il cui esordio Persona_1
è riconducibile all'età di 22 anni, epoca in cui, durante il periodo di frequentazione della facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli
Studi di Camerino (anno 1981), nonostante fosse in carico con uno specialista psichiatra, tentò il suicidio tagliandosi le vene. Non è contestato, poi, che la stessa ha tentato nuovamente il suicidio, con ingestione di BDZ, nel febbraio
1986, in coincidenza del decesso dello zio paterno con il quale aveva instaurato un rapporto di forte legame affettivo, ed a seguito di tale fatto venne presa in carico dal prof. con indicazione di Sali di Litio. Nell'ottobre del 1987 Per_15
la stessa contrae matrimonio con un collega vivendo a Genova e, nel maggio del
1989, nasce la figlia , ma nel mese di marzo del 1993 si separa dal Per_16
marito verso il quale (e verso i cui suoceri) manifesta deliri di veneficio, e inizia a collaborare presso lo studio del padre. In data 06/09/1993 la de cuius vive un episodio profondamente traumatico, ovvero assistea in casa al decesso della propria figlioletta di quattro anni per soffocamento da ingestione di un Per_16
confetto. In seguito al decesso di il 22/09/1993 la stessa è stata Per_16
ricoverata presso la Casa di Cura “Le Betulle” per Depressivo CP_5
Maggiore e le è stata praticata terapia con FR, SE, EG, En ed
IR, come risulta dalla cartella clinica in atti;
in data 25/09/1993 veniva sottoposta a RM che documentava “esiti consolidati di lesione vascolare”. Dopo circa un anno (12/09/1994) la stessa si è nuovamente ricoverata presso la Casa di Cura “Le Betulle” per RB IP (stato misto) ed è stata trattata farmacologicamente con FR, EG, AL, OL, NO,
IR, come risulta dalla cartella clinica in atti. Il diario clinico del 15/09/1994 recita testualmente “emotivamente assai labile, a tratti oppositiva, parla delle tante “coincidenze” che ha notato intorno a sé negli ultimi tempi”.
Successivamente si è sottoposta ad altro ricovero psichiatrico (18/06/2002)
13 presso la Casa di Cura “Le Betulle” per RB IP per “episodio confusionale” in terapia con IU, , En, FR. Il Per_17
10/11/2003 la de cuius è stata sottoposta a ricovero presso il SPDC del P.O. “S.
Chiara” di Pisa per RB IP (stato misto), dove le è stata somministrata terapia con LE, SE, En, ON, UM,
IR, mentre la RM encefalo a cui si è sottoposta in data 25/09/2003 ha documentato “esiti di consolidate lesioni vascolari”. In data 03/04/2004 la
è stata condotta in urgenza al P.S.G. del Policlinico di Persona_1
ES per avvelenamento da Sali di Litio per ingestione farmacologica e la consulenza specialistica psichiatrica, a firma della dr.ssa documenta Per_18
testualmente “Pz non collaborante, non reagisce agli stimoli fisici, respira in modo affannoso;
la pz il giorno 03/04/2004 ha ingerito carbolitium in quantità imprecisata. In atto non è possibile condurre il colloquio psichiatrico. Le condizioni cliniche suggeriscono una valutazione neurologica viste le possibili complicanze da sovradosaggio di Litio”. In data successiva è stata nuovamente sottoposta a visita specialistica psichiatrica (dr. che documenta “il Per_19
colloquio clinico non permette di ottenere notizie dalla paziente in quanto la stessa non riesce a parlare. La madre riferisce che la pz avrebbe ingerito quantità imprecisata di Sali di Litio con conseguente intossicazione acuta la pz presenta tremori agli arti inferiori incapacità a stare a letto o seduta sulla sedia…si consiglia sospendere tutti i farmaci prescritti dallo specialista psichiatra dalla quale la sig.ra è in terapia”. Pertanto, la è stata ricoverata in Parte_1
stato comatoso per circa due mesi e poi trasferita al reparto di psichiatria del
Policlinico di ES riportando gravi esiti di paralisi muscolo-scheletrica per l'elevata quantità di litio ingerita, nonché esiti di frattura del bacino con una deambulazione possibile solo su sedia a rotelle. In data 24/06/2004 la si è sottoposta a RM encefalo presso la Casa di Cura “Villa Parte_1
Salus”, che documenta “diversi focolai di elevata intensità in sede periventricolare e nei centri semiovali come da sofferenza ischemica cronica”.
14 In data 24/02/2005 la è stata riconosciuta invalida civile al Parte_1
100% con “permanente invalidità lavorativa con necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” per Paraparesi
Flaccida, BPCO e RB IP. Dal 24/06/2006 la è stata Parte_1
presa in carico dal Centro di salute mentale di Me-Nord, il cui esame psichico recita testualmente “pz obbligata su sedia a rotelle. Espressione sognante e diffidente, scarsamente collaborante. Presenta rallentamento ideo-motorio con eloquio grandemente scarso;
ideazione prevalentemente polarizzato sul vissuto del lutto con pensieri interpretativi e ideazione paranoidea. Affettività inadeguata con prevalenza al vissuto negativo”. La de cuius è stata, quindi, trattata con Abilify 15 mg/die e sono state effettuate dal medico specialista psichiatra dell'ASP visite domiciliari in data 12/07/2005, 22/07/2005,
04/10/2005, 10/11/2005, 16/11/2005, 06/12/2005, 27/01/2006, 13/03/2019,
16/02/2010, 06/11/2010, 10/01/2010, 19/06/2010, 21/03/2010, 26/03/2010,
20/11/2014, 30/12/2014, 13/06/2014, 08/07/2014, 29/07/2014, 22/08/2014,
16/09/2015, 18/01/2016. In particolare, nella visita del 10/11/2014 si dà atto che
“persiste rallentamento ideomotorio, episodi confusionali, disforia dell'umore, si consiglia RM encefalo”, mentre nella visita del 22/07/2015 il medico ha evidenziato quanto segue: “paziente con atteggiamento oppositivo di rifiuto…ideazione delirante”. La è stata anche sottoposta a Parte_1
terapia con antipsicotici per la quale ha manifestato farmaco-resistenza ed è stata presa in carico dallo specialista psichiatra dr. che in data Per_20
14/11/2020 ha formulato diagnosi di “RB Schizoaffettivo, di tipo depressivo”. In data 29/04/2024 la è stata riconosciuta invalida Parte_1
al 100% con indennità di accompagnatore poiché “non è in grado di deambulare autonomamente”.
Sulla base dei superiori elementi di conoscenza, il nominato C.T.U. ha rilevato che durante l'arco di vita di circa quaranta anni, Persona_1
ha manifestato solo brevi periodi di benessere, compatibilmente con la presenza
15 di tratti di personalità psicotica (presenza di allucinazioni, deliri, pensiero disorganizzato) che sono stati slatentizzati da diversi fattori esterni sin dalla giovane età (lutto dello zio paterno, delusione affettiva) con la manifestazione di un RB IP di tipo misto fino all'età adulta (separazione dal marito e lutto della piccola ) configurando, quindi, un RB Schizoaffettivo Per_16
tipo IP (F25.0 sec. DSM-5 – American Psychiatric Association, 2013).
Nel corso di questo arco temporale sono state formulate diverse diagnosi dal disturbo dell'umore (RB Depressivo Maggiore, RB IP “stato misto”, RB IP, RB IP stato misto) a quello psicotico
(RB Schizoaffettivo) trattati farmacologicamente e con parziale remissione della sintomatologia psicotica che è rimasta latente seppur trattata farmacologicamente. Il nominato C.T.U. ha, nondimeno, ravvisato tutti gli elementi per una diagnosi di RB Schizoaffettivo, Tipo IP (cod.
295.70 sec. DSM-5 v. criteri A-B-C-D) (F25.0 sec. ICD-10), in quanto
“quest'ultimo sottotipo si applica se le manifestazioni cliniche includono un episodio maniacale” e l'inquadramento nosografico (DSM-5 pag. 124) prevede che “la sua valutazione si basa su un periodo ininterrotto di malattia durante il quale l'individuo continua a mostrare sintomi attivi o residui della malattia psicotica. In aggiunta alle quattro aree di domini sintomatologici identificati nei criteri diagnostici, la valutazione dei domini sintomatologici di cognitività, depressione e mania è fondamentale al fine di porre distinzione d'importanza critica tra i vari disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici”.
Il C.T.U. ha, quindi, osservato che “l'assunzione, talvolta autonoma, della terapia farmacologica (ingestione dei Sali di litio) indicata dai numerosi specialisti consultati”, ha creato nella “la presenza - all'età di Parte_1
poco più di 34 anni – di “esiti consolidati di lesioni vascolari” (RM del
25/09/1993 - casa di cura “Le Betulle”): tale quadro clinico cognitivo insorto precocemente, è ulteriormente peggiorato con la persistente assunzione di NLT
e BDZ peggiorandone il quadro neuroanatomico come evidenziato dalla RM del
16 25/09/2003 (SPDC “S. Chiara”) che documenta “esiti consolidati di lesioni vascolari” e del 24/06/2004 (Casa di Cura “Villa Salus”) che rileva “diversi focolai di elevata intensità in sede periventricolare e nei centri semiovali come da sofferenza ischemica cronica””.
IL C.T.U. ha, quindi, sottolineato che il precario stato psichico della de cuius emerge anche dalle deposizioni di alcuni dei testi escussi. In particolare, la teste badante di ha Testimone_1 Persona_1
dichiarato che quest'ultima “gridava perché non stava bene con la testa, per es. ricordo quando veniva la collega di notte la Sig.ra non la voleva perché Per_1
diceva che la voleva uccidere… la Sig.ra confondeva la realtà Parte_1
con l'immaginazione a volte parlava con i personaggi della televisione” e, come sottolineato dal C.T.U., ciò sta a significare che l'esame di realtà era profondamente inficiato anche per la presenza di deliri. Il teste Testimone_2
ha, poi, riferito che gli era capitato di recarsi presso l'abitazione di per farle firmare alcuni documenti ed ha ricordato che la Persona_1
stessa “doveva essere accudita perché era quasi sempre a letto e quindi aveva bisogno di qualcuno che l'accudisse” ed ha specificato che la necessità di persone che la potessero accudire derivava anche dal fatto che “a volte non era presente a se stessa”.
Apparentemente di segno opposto è, invece, la deposizione della teste funzionario della redito Testimone_3 Pt_5
Valtellinese”, che ha descritto quanto accaduto nella giornata del 03/08/2020 ed ha evidenziato che in quella occasione, “era lucida, Persona_21
ragionava aveva chiesto un caffè…la Sig.ra capiva ed interagiva coscientemente…però non ho potuto fare a meno di notare che mentre la sig.ra parlava ed interagiva con me abbassava la testa come se stesse per addormentarsi…la sig.ra era vigile e presente ma aveva dei momenti in cui si assopiva”. Nondimeno, il nominato C.T.U. ha ritenuto che il contenuto di tale deposizione non possa assumere grande rilievo, anche perché il periodo di
17 osservazione, della durata di circa mezz'ora, è stato assai ristretto e sembra, in ogni caso, contraddittorio affermare, come ha sostenuto la teste, che la era vigile e che la stessa aveva momenti in cui si assopiva. Parte_1
Peraltro, la tessa teste ha riferito che “poiché la sig.ra non stava bene abbiamo rinviato ad un nuovo incontro per la sottoscrizione e valutazione delle proposte”
e ciò attesta indiscutibilmente che non appariva in grado Persona_1
di assumere consapevolmente decisioni di investimento, tanto che gli stessi funzionari della banca hanno deciso di rinviare ogni cosa al giorno dopo, nonostante tutte le difficoltà che derivavano dalla necessità per la di recarsi nuovamente in banca, a causa della sua impossibilità Parte_1
di deambulare.
Alla luce di quanto sopra il C.T.U. ha concluso affermando che era affetta da deterioramento cognitivo, tenuto conto del Persona_1
fatto che i disturbi cognitivi presenti nel RB IP sono una delle espressioni fenomeniche della patologia con maggiore impatto sull'outcome funzionale, che i disturbi cognitivi aumentano con il decorso della malattia, con l'aumento dell'età, che il profilo neurocognitivo è altresì influenzato dalla storia clinica dell'individuo, dalla presenza di sintomi psicotici in anamnesi e dalla durata della malattia e precocità di esordio, che nel caso in esame l'uso prolungato e continuativo di BDZ e NLT è stato un fattore di rischio per lo sviluppo di processi cerebrovascolari e che il “quadro neuroanatomico descritto dalla neuroimaging rappresenta un obiettivo quadro di deterioramento cognitivo da psicofarmaci vista la precoce assunzione della terapia neurolettica e benzodiazepinica e la continuità farmacologica nell'arco dei successivi 20 anni di vita”, che, “pertanto, anche la compromissione delle funzioni cognitive, come conseguenza alla sofferenza ischemica cronica, ha compromesso la capacità di autodirezionalità, così come la capacità di giudizio e di critica e di discernimento alle scelte di vita determinando una labile capacità di intendere e di volere che, sin dalla giovane età, ha presentato caratteristiche di incertezze
18 fino alla cristallizzazione della totale incapacità stessa in età adulta fino purtroppo al suo decesso”. Il C.T.U. ha, quindi, specificato che “la totale incapacità di discernimento alle scelte di vita” della era Parte_1
“permanente sia per la cronicità della sofferenza ischemica (sin dai 34 anni di età), che per la sintomatologia psicotica che, sin dal suo esordio, ha interferito sull'esame di realtà che pertanto ha mantenuto nel tempo caratteristiche di totale inquinamento”, con la conseguenza che, al momento della redazione del testamento, la stessa “si trovava in uno stato cognitivo che non gli ha consentito l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente”.
Il dott. prof. , C.T.P. di ha contestato le Per_22 Parte_1
conclusioni cui è giunto il C.T.U., evidenziando che la descrizione clinica non era correlata alla cognitività. Ritiene, nondimeno, il collegio, che sia condivisibile l'affermazione del C.T.U., secondo cui il distacco dalla realtà derivante da una ideazione a contenuti persecutori e paranoidei, documentata sia dalla certificazione medica che dalle deposizioni dei testi escussi, non consentiva a di autodeterminarsi consapevolmente, in Persona_1
quanto la sua volontà era viziata da un “vissuto di realtà distorta e quindi non autentica”, mentre non era vero che la stessa avesse mai avuto una remissione totale della sintomatologia, avendo potuto fruire soltanto di alcuni brevi periodi di regressione, che non le avevano, comunque, mai consentito di raggiungere un
“benessere umorale” e di maturare un buon adattamento sociale, lavorativo o affettivo. ha sottolineato che ciò non era del tutto vero, Parte_1
poiché la sorella aveva conseguito l'abilitazione ed aveva lavorato presso Per_1
lo studio del padre. Tuttavia, l'istruttoria compiuta sul punto appare equivoca e comunque poco significativa. Il teste ha, infatti, riferito che Testimone_2
anche nel periodo in cui frequentava lo studio del padre, la stessa si recava lì solo saltuariamente e “doveva essere accudita perché era quasi sempre a letto”.
Il teste ha, invero, affermato che dal 1994 Testimone_4 Persona_1
si occupava presso lo studio del padre “della parte amministrativa
[...]
19 contabile”, ma lo stesso teste ha affermato di non essere certo se venisse retribuita, elemento sintomatico del suo ridotto contributo all'attività dello studio. Del tutto inaffidabili sono, poi, le dichiarazioni del teste _5
, che, pur avendo affermato che si recava a
[...] Persona_1
lavorare presso lo studio del padre ed “aveva dei compiti dettati dal padre sotto l'aspetto contabile” non ha neppure saputo dire se la stessa avesse tentato il suicidio “perché la famiglia di mio zio era molto riservata” e non ha, comunque, menzionato i ricoveri verificatisi nel 1993 e nel 1994, dopo la tragica morte della figlioletta, presso la casa di cura “Le Betulle”. Va, in ogni caso, osservato che la circostanza che non abbia continuato a svolgere Persona_1
un'attività lavorativa dopo la morte del padre, appare altamente sintomatica della sua incapacità di impegnarsi seriamente nel lavoro al di fuori dell'ambiente protettivo costituito dallo studio paterno.
I rilievi del tecnico di parte non colgono, pertanto, nel segno, poiché è evidente che si limitano ad affermare in modo sostanzialmente apodittico una valutazione diversa da quella fornita dal C.T.U., che si deve ritenere assistita da una presunzione di imparzialità. D'altronde, la contestazione dell'esattezza delle conclusioni della espletata consulenza mediante la pura e semplice contrapposizione ad essa delle diverse valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte non è sufficiente ad evidenziare alcun errore delle prime, ma solo la diversità dei giudizi formulati dagli esperti (Cass. civ. 28.03.2006 n.
7078).
Non vale, poi, osservare che ha compiuto, nel Persona_1
corso degli anni, attività negoziale di gestione del proprio patrimonio, poiché ciò non esclude affatto che la stessa fosse affetta dalla patologia indicata dal C.T.U. che ne comprometteva la capacità di intendere e di volere, specie se si considera che tali atti di gestione sono stati sostanzialmente svolti sotto la vigilanza dei
20 genitori e poi dei fratelli, posto che la gran parte dei beni della de cuius era in comproprietà con i fratelli.
Alla stregua delle superiori considerazioni il testamento olografo di datato 22.07.2020 e pubblicato il 06.08.2021 va Persona_1
annullato e va dichiarata aperta la successione legittima della de cuius, alla quale sono, pertanto, succeduti i due fratelli in parti uguali.
ha, invero, sostenuto che Controparte_2 Parte_1
non potrebbe succedere alla sorella poiché la condotta tenuta in Per_1
occasione della morte di quest'ultima integrerebbe una causa di indegnità a succedere.
E', invero, controverso in dottrina se l'indegnità sia una forma di incapacità successoria, impedendo la delazione, ovvero operi come causa di esclusione dall'eredità, su domanda di parte e per sentenza costitutiva del giudice. In tal senso è la prevalente giurisprudenza (Cass. 1407/1957; Cass.
2145/1974), che ha sottolineato che l'indegnità non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (Cass. civ.
25/02/2019 n. 5411; Cass. Sez. 2, 05/03/2009, n. 5402; Cass. Sez. 2, 29/03/2006,
n. 7266; Cass. Sez. 2, 23/11/1962, n. 3171). In ogni caso è pacifico che i casi di indegnità sono tassativamente indicati dall'art. 463 c.c..
ha affermato che la condotta della sorella Controparte_2 Pt_1
che avrebbe costretto a recarsi in banca, nonostante le Persona_1
condizioni climatiche sconsigliassero alle persone fragili di uscire di casa, integrerebbe l'ipotesi di cui al n. 1 della menzionata disposizione secondo cui
“chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui
21 successione si tratta”; ha allegato, altresì, che la Controparte_2
condotta della sorella la quale avrebbe lasciato a casa e priva di assistenza Pt_1
la sorella dopo che quest'ultima si era sentita male, sarebbe riconducibile Per_1
alla ipotesi di cui al n. 2 dell'art. 463 c.c., a norma del quale è indegno a succedere “chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha, nondimeno, chiarito che il delitto di abbandono di minore o di persona incapace (art. 591 c.p.), anche nella sua forma aggravata dall'evento morte (art. 591, comma 3, c.p.), non può farsi rientrare fra le ipotesi di indegnità a succedere previste dall'art. 463, n. 2, c.c., atteso che la legge penale non dichiara applicabili, a tale fattispecie criminosa, le disposizioni sull'omicidio; tuttavia, qualora l'abbandono sia stato realizzato con la volontà di cagionare la morte del soggetto passivo del reato, ovvero il soggetto agente si sia rappresentato tale evento come probabile o possibile conseguenza della propria condotta, accettando il rischio implicito della sua verificazione (cosiddetto “dolo eventuale”), il fatto può farsi rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 463, n. 1, c.c. e costituisce una causa di indegnità a succedere (Cass. civ. 28.04.2022 n. 13266).
L'istruttoria compiuta non consente, però, di ritenere integrati i presupposti per la declaratoria dell'indegnità a succedere di Parte_1
alla sorella
[...] Per_1
In primo luogo, non vi sono sufficienti elementi per potere affermare che il decesso di sia stato una conseguenza del fatto che la Persona_1
stessa è uscita di casa per recarsi in banca con una temperatura torrida.
Il nominato C.T.U. dott. nella relazione depositata il Persona_23
03.04.2024, ha infatti evidenziato che l'unico dato clinico è quello riportato nella scheda del 118, ove si attesta che la “paziente bipolare, Parte_1
diabetica, allettata, glicemia 387, veniva rinvenuta cadavere il 04.8.21,
22 presentando all'ispezione cadaverica, rilievo delle ore 8,18, macchie ipostatiche”, mentre la scheda redatta dal medico curante, circa la causa della morte, non fornisce elementi dirimenti per identificare in modo chiaro l'effettiva etiopatogenesi dell'exitus, considerato che l'indicato shock cardiogeno è, di norma, evento terminale comune a tutte le cause di morte. Il C.T.U. ha, quindi, concluso affermando che “le informazioni così rese, non consentono di esprimere un parere sulla causa mortis, anche se è verosimile che la stessa sia stata conseguenza delle patologie di cui risultava essere affetta, stante l'assenza di segnalate lesività deponenti per eventi d' ordine traumatico” e non è neppure nota con esattezza l'epoca della morte, poiché l'unico dato descritto è quello della presenza delle ipostasi, anche se non ne vengono specificate le loro caratteristiche principali (colore, sede, disposizione, e se erano spostabili o fisse), indispensabili per determinare l'epoca della morte.
Inoltre, non vi sono elementi per potere affermare che Persona_1
sia stata “costretta” dalla sorella a recarsi in banca, né è sufficiente
[...] Pt_1
a tal fine sottolineare che la sorella l'ha accompagnata presso l'istituto di Pt_1
credito, dove, peraltro, la stessa doveva svolgere delle operazioni bancarie, in quanto l'assistenza fornita nell'occasione alla sorella rientra nella normale Per_1
solidarietà esistente tra congiunti, che non consente di configurare neppure una induzione a recarsi in banca. Infine, non vi sono elementi neanche per affermare che si sia sentita male mentre si trovava in banca, a causa Persona_1
dello stress dovuto all'uscita da casa con una temperatura torrida. Infatti, la teste funzionario della banca, ha affermato che in realtà Tes_3
mentre lei le illustrava le proposte di investimento, Persona_1
“abbassava la testa come se stesse per addormentarsi” e, invitata a dire se non si sentisse bene, la stessa non ha in alcun modo affermato di avere un malore, ma ha attribuito quella sonnolenza ai farmaci che assumeva. Peraltro, la circostanza che non abbia avuto un vero e proprio “malore” mentre Persona_1
si trovava in banca, pur presentando condizioni di salute che la rendevano, in
23 modo palese, assolutamente incapace di assumere qualsiasi decisione di investimento, non consente neppure di affermare che la condotta di che si è limitata a riaccompagnare a casa la sorella Parte_1
senza chiamare il medico, possa inserirsi nel determinismo eziologico Per_1
della morte con una specifica efficacia causale, specie se si considera che non è noto quanto tempo dopo sia sopravvenuto il decesso.
Sulla base di quanto sopra esposto, la domanda volta alla declaratoria dell'indegnità a succedere di alla sorella va Parte_1 Per_1
rigettata.
Riguardo alla domanda di divisione degli assi ereditari paterno e materno, entrambe le parti hanno chiesto la collazione dei beni donati.
Come è noto, ai sensi dell'art. 737 c.c. “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione. L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare
24 accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895). La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ.
28.06.1976 n. 2453) secondo il meccanismo previsto dall'art. 725 c.c. (Cass.
17022/2017) avendo cura di effettuare i prelevamenti, per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cass.
27410/2005), mentre solo nella ipotesi in cui la donazione superi il valore complessivo della quota ereditaria del donatario, la collazione potrà attuarsi imputando alla quota del donatario il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa e ponendo a carico del donatario l'obbligo di versare alla comunione ereditaria l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. civ. 10.06.1960 n. 1533).
Nella fattispecie in esame è pacifico che i figli hanno ricevuto per donazione dai genitori alcuni beni, che vanno conferiti ala massa ereditaria, mentre il contrasto tra le parti verte sulla sussistenza di eventuali donazioni indirette o simulate.
In particolare, ha affermato che costituivano Parte_1
donazioni indirette o simulate: 1) l'acquisto da potere dell'avv. Giuseppe
GENSABELLA in favore dell'avv. con atto di vendita Controparte_2
in not. del 29.11.1976 n. 2684, trascritto il 14.12.1976 ai n. Persona_4
20851-2912-18406, con assistenza di due testimoni, della metà di un
25 appartamento sito in ES, via La Farina isol. R, catastato al f.229 part. 74 sub 53, che era stato da quest'ultimo acquistato quando lo stesso era ventenne e studente universitario, con denaro proveniente dal padre;
2) la vendita da potere dei coniugi avv. e in favore Persona_2 Persona_3
dell'avv. con atto in not. del Controparte_2 Persona_6
13.12.1990 rep. n. 72295 dell'appartamento sito in via Maddalena n.155 di
ES, 3° ed ultimo piano, con terrazza, catastato al foglio 228 part. 110 sub
11, per il prezzo di lire 230.300.000 (pari ad €. 104.840,75) che i venditori hanno dichiarato “di avere già ricevuto dalla parte acquirente”. ha, invece, affermato che costituivano donazioni Controparte_2
indirette a favore di : 1) compravendita del 12.10.1983 Persona_1
Not. C. Niutta Via Mariano Riccio, is.R, primo piano, part.43559 F.229 part.
n.75 sub.6 cat. A/2 cl.4, v.5, R.C.L.
2.540 lire 50.000.000; 2) compravendita
02.01.1987 Not. Via Mariano Riccio, is. R, primo piano, part.435588 Per_10
F .229 part.75 sub.5 cat. A/2, cl.4, v.5, R.C.L.
2.540 lire 57.000.000; 3) compravendita 15.05.1989 Not. San Saba Via Lungomare p.t. Parte_2
part.63785 F.3 n. Part.192 sub.2 cat. A/2, cl.8, v. 5,5 R.C.L. 1221 lire
12.000.000; 4) compravendita per 1/2 17.01.1992 Not. P. Dogliotti Corso
Aurelio Saffi n.9, Genova, quarto piano, int.9, part. Id. D969, F100, part.49, sub.
14 cat. A/1, v.13; 5) compravendita per 1/2 datata 17.01.1992 con atto rogato dal
Notaio , part. D969, F100, part. 51, sub.5, cat. C/6 mq Persona_24
30; mentre costituiva donazione indiretta a favore di la Parte_1
compravendita del 07.12.1983 Not. C Niutta G. La Farina is. L., Secondo Piano, scala A, part. 56765 F 229 part. n.147 sub.15, cat. A/2, cl.7, v. 7,5, R.C.L. 6540.
Prezzo lire 65.000.000.
Si deve premettere che l'erede che deduce l'esistenza di donazioni dissimulate per ottenere la collazione, sempre che non agisca anche al fine di fare valere i suoi diritti di riserva quale legittimario, subentra al defunto (Cass. n.
3932/2016) e si trova nella medesima posizione del de cuius, sia ai fini della
26 prova, sia ai fini della prescrizione dell'azione di simulazione (Cass. n.
536/2018; n. 4021/2007; n. 2092/2000). Infatti, la domanda di simulazione, diretta ad accertare ed eliminare la fallace apparenza creata dal negozio simulato, è soggetta ad un peculiare regime probatorio, a seconda che la simulazione sia fatta valere dai creditori o dai terzi nei confronti dei contraenti, ovvero da una delle parti contro l'altra. In particolare, a norma dell'art. 1417
c.c., nel primo caso, la prova della simulazione può essere fornita senza limiti, anche per testimoni e, correlativamente (vedi art. 2729 comma 2 c.c.), mediante presunzioni, mentre, nel secondo caso, tutte le volte in cui siano le stesse parti contraenti a voler far valere la simulazione, opera il normale regime probatorio che impone agli artt. 2722 e 2729 c.c. delle limitazioni alla prova testimoniale ed a quella per presunzioni, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. e l'ipotesi in cui si faccia valere l'illiceità del contratto dissimulato (Cass. civ. 23.01.1997
n. 697; Cass. civ. 26.01.1995 n. 954).
Nella fattispecie in esame deve, allora, escludersi che si possa fare valere la natura simulata della vendita da potere dei coniugi avv.
[...]
e in favore dell'avv. Per_2 Persona_3 [...]
con atto in not. del 13.12.1990 rep. n. 72295, CP_2 Persona_6
sulla base degli elementi di prova di natura presuntiva allegati da in quanto la prova della simulazione avrebbe potuto Parte_1
essere fornita esclusivamente mediante la cosiddetta “controdichiarazione”.
Ciò non vale, invece, per la donazione indiretta, che consiste nell'elargizione di una liberalità attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, infatti, che in simili casi non si applicano i limiti alla
27 prova testimoniale in materia di contratti e simulazione che valgono per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo prefissato, per l'assorbente motivo che, nel caso della donazione indiretta, a differenza che nel caso della donazione simulata, il negozio oneroso con il quale viene attuata l'attribuzione gratuita come effetto indiretto, corrisponde alla reale intenzione delle parti
(Cass. civ. 1986/2016; Cass. civ. 27050/2018). La giurisprudenza di legittimità ha, poi, chiarito che in simili casi, per la validità del negozio, non è necessaria la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (Cass. civ. sez. II 3 novembre 2009 n. 23297; Cass. civ. sez. II
17 novembre 2010 n. 23215).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, ha chiarito, nella composizione a Sezioni Unite, che si è al cospetto di una donazione indiretta di un immobile piuttosto che di una donazione di una somma di denaro tutte le volte in cui una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282; Cass. 23.12.1992 n. 13630; Cass. 6 maggio 1991 n. 4986;
Cass. 31 gennaio 1989 n. 596; Cass. 14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n.
15778; Cass. 26/8/2002, n. 12486; Cass. 6/4/2001, n. 5122; Cass. 16.03.2006 n.
5333). Si è viceversa, al cospetto di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro quando il disponente dona al beneficiario una somma di denaro che
28 successivamente questi utilizza per l'acquisto di un immobile (Cass. civ.
15.11.1997 n. 11327). A tal proposito va osservato che la collazione e la riunione fittizia del denaro va effettuata, ai sensi dell'art. 751 c.c., “secondo il valore legale della specie donata […] all'epoca dell'aperta successione” e la
Corte Costituzionale (Corte Cost., 17.10.1985, n. 230; Corte Cost., 25.6.1981, n.
107) ha sempre ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 751 c.c. in ordine al diverso trattamento, limitatamente al criterio nominalistico, tra i coeredi donatari di beni immobili, mobili o danaro soggetti a collazione.
Nella fattispecie in esame non ha sostanzialmente Controparte_2
contestato di avere acquistato l'immobile oggetto dell'atto di vendita in not. del 29.11.1976 n. 2684, trascritto il 14.12.1976 ai n. 20851- Persona_4
2912-18406, con denaro fornito dal padre e, d'altronde, va osservato che l'atto è stato stipulato quando era appena ventenne e studente Controparte_2
universitario, sicché non poteva avere le risorse economiche per procedere all'acquisto.
Parimenti, si deve ritenere che costituiscano donazioni indirette tutti gli acquisti effettuati da poiché, come si è detto sopra, la Persona_1
stessa ha manifestato sin da età giovanile i sintomi di una grave patologia psichiatrica ed è evidente che, pur avendo cercato il padre di impegnarla presso lo studio commerciale di cui lo stesso era titolare, non poteva avere le risorse economiche per potere effettuare degli investimenti immobiliari, senza l'aiuto del padre, che verosimilmente ha voluto in tal modo assicurare alla figlia una serenità economica in presenza di una patologia che costituiva un impedimento ad un proficuo inserimento sociale e lavorativo.
Parimenti, si può affermare che anche la compravendita effettuata da con atto del 07.12.1983 per il Parte_1 Parte_6
corrispettivo di £ 65.000.000, costituisca una donazione indiretta da parte del padre. Infatti, aveva all'epoca della stipulazione del Parte_1
29 contratto appena quindici anni ed è evidente che non poteva avere le risorse economiche necessarie per effettuare l'acquisto. Peraltro, la contestazione effettuata dalla parte su tale circostanza nella memoria depositata il 30.12.2021 è assolutamente generica e non fornisce alcuna spiegazione in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto. Orbene, quando la parte non prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda o delle difese avversarie, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. Infatti, la L.69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in Costituzione del principio di ragionevole durata del processo. Da ciò discende che il fatto non specificamente contestato è posto fuori del thema probandum ed il Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
Alla stregua delle superiori considerazioni si deve, pertanto, concludere che costituiscono donazioni indirette 1) l'atto di compravendita rogato dal notaio il 29.11.1976 n. 2684, trascritto il 14.12.1976 avente ad Persona_4
oggetto un appartamento sito in ES, Via La Farina is. R, catastato al f. 229 part.74 sub.53l; 2) l'atto di compravendita del 12.10.1983 rogato dal notaio C.
Niutta avente ad oggetto un immobile sito in ES Via Mariano Riccio, is. R, primo piano, part.43559 F.229 part. n.75 sub.6 cat. A/2 cl.4, v.5, R.C.L. 2.540;
3) l'atto di compravendita rogato dal notaio in data 02.01.1987 ed Per_10
avente ad oggetto un immobile sito in ES Via Mariano Riccio, is. R, primo piano, part.435588 F .229 part.75 sub.5 cat. A/2, cl.4, v.5, R.C.L. 2.540; 4) l'atto di compravendita rogato dal notaio in data 15.05.1989 ed avente ad Parte_2
oggetto un immobile sito in ES Vill. San Saba Via Lungomare p.t. part.63785 F.3 n. Part.192 sub.2 cat. A/2, cl.8, v. 5,5 R.C.L. 1221; 5) l'atto di compravendita rogato dal notaio in data 17.01.1992 ed avente ad Persona_24
30 oggetto la quota di 1/2 di un immobile sito in Genova, Corso Aurelio Saffi n.9, quarto piano, int.9, part. Id. D969, F100, part.49, sub. 14 cat. A/1, v.13; 6) l'atto di compravendita rogato dal notaio in data 17.01.1992 ed avente ad Persona_24
oggetto la quota di 1/2 di un immobile sito in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 9, pianterreno, part. D969, F100, part. 51, sub.5, cat. C/6 mq 30; 7) l'atto di compravendita rogato dal notaio C. Niutta in data 07.12.1983 ed avente ad oggetto un immobile sito in ES via G. La Farina is. L., Secondo Piano, scala A, part. 56765 F 229 part. n.147 sub.15, cat. A/2, cl.7, v. 7,5, R.C.L. 6540.
Non è possibile, infine, decidere la domanda di scioglimento delle comunioni ereditarie del padre e della madre delle parti in causa, in quanto occorre istruire la causa al fine di individuare il quomodo della divisione. La causa va, pertanto, rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza, riservando alla sentenza definitiva anche la decisione sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione ritualmente notificato il
20.06.2021 da e nei confronti di Parte_1 Persona_1
e proseguita, a seguito del decesso di Controparte_2 Persona_1
da anche quale erede di
[...] Parte_1 Persona_1
nei confronti di cui è stata riunita la causa promossa Controparte_2
con atto di citazione notificato il 26.01.2022, da nei Controparte_2
confronti di sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: A) annulla il testamento olografo redatto da in data 22.07.2020 e pubblicato il Persona_1
06.08.2021; B) dichiara aperta la successione legittima di Persona_1
C) rigetta la domanda volta alla declaratoria dell'indegnità a succedere di
[...]
alla sorella D) dichiara che sono donazioni Parte_1 Per_1
indirette i seguenti atti: 1) atto di compravendita rogato dal notaio Per_4
il 29.11.1976 n. 2684, trascritto il 14.12.1976 avente ad oggetto un
[...]
31 appartamento sito in ES, Via La Farina is. R, catastato al f. 229 part.74 sub.53l; 2) atto di compravendita del 12.10.1983 rogato dal notaio C. Niutta avente ad oggetto un immobile sito in ES Via Mariano Riccio, is. R, primo piano, part.43559 F.229 part. n.75 sub.6 cat. A/2 cl.4, v.5, R.C.L. 2.540; 3) atto di compravendita rogato dal notaio in data 02.01.1987 ed avente ad Per_10
oggetto un immobile sito in ES Via Mariano Riccio, is. R, primo piano, part.435588 F .229 part.75 sub.5 cat. A/2, cl.4, v.5, R.C.L. 2.540; 4) atto di compravendita rogato dal notaio in data 15.05.1989 ed avente ad Parte_2
oggetto un immobile sito in ES Vill. San Saba Via Lungomare p.t. part.63785 F.3 n. Part.192 sub.2 cat. A/2, cl.8, v. 5,5 R.C.L. 1221; 5) atto di compravendita rogato dal notaio in data 17.01.1992 ed avente ad Persona_24
oggetto la quota di 1/2 di un immobile sito in Genova, Corso Aurelio Saffi n.9, quarto piano, int.9, part. Id. D969, F100, part.49, sub. 14 cat. A/1, v.13; 6) atto di compravendita rogato dal notaio in data 17.01.1992 ed avente ad Persona_24
oggetto la quota di 1/2 di un immobile sito in Genova, Corso Aurelio Saffi n. 9, pianterreno, part. D969, F100, part. 51, sub.5, cat. C/6 mq 30; 7) atto di compravendita rogato dal notaio C. Niutta in data 07.12.1983 ed avente ad oggetto un immobile sito in ES via G. La Farina is. L., Secondo Piano, scala A, part. 56765 F 229 part. n.147 sub.15, cat. A/2, cl.7, v. 7,5, R.C.L. 6540;
E) dispone in ordine alla prosecuzione del giudizio con separata ordinanza e riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Così deciso in ES nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
18/03/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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