Sentenza 25 febbraio 2019
Massime • 2
L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del "de cuius", la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Nella specie, l'art. 345 citato era applicabile "ratione temporis" nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 52 della l. n. 353 del 1990).
La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, avesse un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del "de cuius" il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2019, n. 05411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5411 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2019 |
Testo completo
05411-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da: SUCCESSION! PASQUALE D'ASCOLA -- Presidente - ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - Ud. 26/10/2018 - UBALDO BELLINI - Consigliere - PU R.G.N.R.G.N. 1150/2018 GIUSEPPE TEDESCO - Consigliere - hon 54μlm5411 - Rel. Consigliere - Rep. 1 ANTONIO SCARPA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1150-2015 proposto da: FL GI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCIO PAPIRO 69, presso lo studio dell'avvocato MARILENA TORRE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO VINCENZO ALFANO;
- ricorrente -
nonché
contro
Al NUOVA SAFARM SPA, CURATELA FALLIMENTO DI FL AN RE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 769/2013 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 21/11/2013; 3433/18 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO РЕРЕ, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Altamura per delega dell'Avvocato Alfano;
FATTI DI CAUSA
IO AC ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 769/2013 della Corte d'Appello di Messina, depositata il 21 novembre 2013. Rimangono intimati, senza svolgere attività difensive, la Nuova Safarm s.p.a. e la curatela del Fallimento di NN RE AC. Il giudizio ebbe inizio con citazione del 26 luglio 1991. CO e IO AC convennero la LI & c. s.r.l. (poi Nuova Safarm s.p.a.) e NN RE AC, opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Messina su domanda della LI & c. s.r.l. e volto ad intimare a CO, IO ed NN RE AC, eredi di CA NA, il pagamento della somma di lire 518.806.278, oltre accessori, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti farmaceutici. Il giudizio venne interrotto per il fallimento di NN RE AC e riassunto nei 仅 confronti della curatela fallimentare. L'opposizione venne poi respinta con sentenza resa dal Tribunale di Messina il 27 dicembre 2001. Propose appello IO AC, anche quale erede del deceduto padre CO AC, contestando, tra l'altro, la qualità di condebitori, in quanto la farmacia era gestita soltanto da NN RE AC. La Corte d'Appello di Messina riconobbe che IO ed NN RE AC fossero entrambi debitori della fornitrice Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -2- LI & c. s.r.l. (poi Nuova Safarm s.p.a.), in quanto eredi della titolare della farmacia CA NA AC;
accertò, peraltro, l'avvenuto pagamento di parte della somma ingiunta da parte della coobbligata NN RE AC e perciò ridusse l'importo ancora dovuto nella cifra di € 53.800,00, oltre interessi. RAGIONI DELLA DECISIONE I.Il primo motivo di ricorso di IO AC deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., non avendo la Corte di Messina tenuto in considerazione il giudicato, sopravvenuto all'instaurazione del giudiziogiudizio di appello, contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12346/2009 del 27 maggio 2009. Tale sentenza, prodotta all'udienza del 10 dicembre 2010, aveva infatti accertato l'indegnità di IO e CO AC a succedere a CA NA, con conseguente perdita della qualità di eredi ad effetti ex tunc, circostanza connotata da un nesso di pregiudizialità-dipendenza rispetto al credito azionato nei confronti degli stessi dalla LI & c. s.r.l. Il secondo motivo di ricorso di IO AC allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., sempre censurando la mancata valutazione da parte dei giudici di appello della sentenza della Corte di Cassazione n. 12346/2009 del 27 maggio 2009. II. Il primo motivo di ricorso risulta fondato, rimanendo così assorbito il secondo motivo, il quale diviene privo di immediata rilevanza decisoria in conseguenza dell'accoglimento della prima censura. Si espone in ricorso che nel corso del giudizio di appello il difensore di IO AC dedusse in più udienze di non avere la qualità di erede di CA NA, essendo stato Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -3- dichiarato indegno a succedervi in forza di sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 30 dicembre 1998, confermata dalla Corte d'appello di Messina, con sentenza depositata il 23 giugno 2003, e quindi passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 12346/2009, prodotta all'udienza del 10 dicembre 2010. A tal deduzione la Corte di Messina non ha dato in sentenza alcuna risposta. consolidato orientamentoSecondo giurisprudenziale, l'indegnità a succedere, di cui all'art. 463 c.c., pur essendo operativa ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, atteso che essa non costituisce un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma solo una causa di esclusione dalla successione. L'indegnità, infatti, non è uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (Cass. Sez. 2, 05/03/2009, n. 5402; Cass. Sez. 2, 29/03/2006, n. 7266; Cass. Sez. 2, 23/11/1962, n. 3171). Nel caso in esame, la causa di indegnità di IO e CO NI, in quanto, appunto, effetto di una pronuncia di natura costitutiva, non può aversi per verificata che nel momento del passaggio in giudicato correlato alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12346/2009 del 27 maggio 2009. Si tratta, del resto, di una negazione della qualità di erede, conseguente alla esclusione dalla successione correlata all'effetto costitutivo della dichiarazione di indegnità (maturato soltanto in pendenza del giudizio di appello), negazione Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -4- operata dal soggetto convenuto in causa da un creditore della de cuius, e dunque di una mera deduzione difensiva concernente un fatto costitutivo della pretesa di pagamento dell'azionato debito, la cui ammissibilità va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. nella formulazione anteriore alla novellazione di cui all'art. 52 della legge n. 353 del 1990, ratione temporis applicabile nel procedimento in esame (si veda proprio Cass. Sez. 2, 05/03/2009, n. 5402, in motivazione). L'interpretazione di questa Corte sostiene che, allorquando il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza sia stata eccepita, nel corso dello stesso, dalla parte interessata (come il ricorrente allega essere avvenuto all'udienza del 10 dicembre 2010 davanti alla Corte di Messina), la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per cassazione (arg. da Cass. Sez. U, 20/10/2010, n. 21493). E' altresì costante l'insegnamento per cui il giudicato esterno, alla stregua dell'art. 2909 c.c. secondo cui il medesimo giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa suppone l'esistenza di due giudizi tra le stesse parti che facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato, sicché l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., fra le più Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -5- recenti, Cass. Sez. 3, 15/05/2018, n. 11754; Cass. Sez. 6 - 2, 14/05/2018, n. 11600; Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11314). L'autorità del giudicato sostanziale opera, dunque, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, di regola, che tra la precedente causa e quella in atto vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo. Il giudicato contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 12346/2009 del 27 maggio 2009, posto a base dei due motivi di ricorso ed inerente alla dichiarazione di indegnità di CO, IO e NN RE AC a partecipare alla successione di CA NA, venne reso in giudizio svoltosi tra IO AC, il padre CO e la sorella NN RE AC (nonché la curatela fallimentare del fallimento di quest'ultima), sicché non rivela integrale identità delle parti in rapporto al presente giudizio, di cui è parte essenzialmente la creditrice LI & c. s.r.l. (poi Nuova Safarm s.p.a.). Tuttavia, le pronunce di questa Corte aggiungono che il giudicato può altresì spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette Q la possibilità di un diverso accertamento (non potendo, cioè, la situazione giuridica in esso acclarata essere altrimenti liberamente valutata dal giudice cui la sentenza sia prodotta, semmai in relazione agli ulteriori elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa), e sempre che il medesimo terzo, il quale subisca o si avvantaggi dell'effetto riflesso del giudicato inter alios, sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -6- a tale situazione, restando tale efficacia riflessa esclusa nei confronti di chi sia, piuttosto, titolare di un diritto autonomo, e cioè di un diritto il cui titolo trovi fondamento in un rapporto diverso rispetto al rapporto sul quale ha statuito la sentenza definitiva (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 1, 06/08/1997, n. 7271; Cass. Sez. 1, 13/01/1996, n. 250; quindi Cass. Sez. U, 26/07/2002, n. 11092, in ordine ai rapporti fra effetti riflessi di un giudicato intervenuto fra altre parti e opposizione ex art. 404 c.p.c.; per le più recenti riaffermazioni del principio, Cass. Sez. 6-2, 28/08/2018, n. 21240; Cass. Sez. 3, 27/04/2017, n. 10383). Mentre il pregiudizio dei diritti del terzo, che legittima la proposizione da parte di questo dell'opposizione ordinaria di terzo alla sentenza pronunciata fra altre persone, deve derivare dall'efficacia diretta del giudicato su un diritto autonomo del terzo stesso (così, ad esempio, Cass. Sez. 3, 10/03/1982, n. 1546), la cosiddetta efficacia riflessa del giudicato nei confronti di aventi causa o creditori di una delle parti, che non siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato, è rimovibile con l'opposizione di terzo prevista dal secondo comma dell'art. 404 c.p.c. (ad esempio, Cass. Sez. L, 09/05/1985, n. 2900). 休 Così, ancora, in un precedente di questa Corte venne riconosciuta la sussistenza della pregiudizialità, agli effetti dell'art. 295 c.p.c., della causa vertente sull'accertamento della nullità o dell'annullabilità di un testamento rispetto alla causa in cui l'attore, in qualità di asserito erede testamentario universale, aveva convenuto un istituto di credito chiedendo ia restituzione delle somme spettanti al de cuius, pur in assenza dell'assoluta identità delle parti dei due giudizi, essendo Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -7- oggetto della causa pregiudiziale il titolo di erede, invece dedotto come qualificazione legittimante della causa petendi esplicitata nella causa pregiudicata (Cass. Sez. 2, 18/02/2008, n. 3936). Pertanto, poiché la qualità di erede del convenuto è titolo necessario per la fondatezza dell'azione rivolta ad ottenere da costui il pagamento di debiti del de cuius, il giudicato maturato in un distinto processo che, come nella specie, abbia negato detta qualità di erede, avendo accertato l'esclusione dalla successione correlata alla dichiarazione di indegnità, spiega un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore rimasto estraneo a quel processo, atteso che la pretesa creditoria verso il chiamato all'eredità rimane comunque dipendente dalla situazione ivi definita. La Corte d'Appello di Messina non ha preso in esame l'efficacia riflessa nel presente giudizio della sentenza della Corte di Cassazione n. 12346/2009 del 27 maggio 2009 in ordine alla dichiarata indegnità di IO e CO AC a succedere a CA NA, né la collegata deduzione difensiva dell'appellante consistente nella negazione della qualità di erede, e perciò di soggetto tenuto al pagamento del debito azionato dalla LI & c. s.r.l. IV. Conseguono l'accoglimento del primo motivo di ricorso di IO AC, l'assorbimento del secondo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata in ragione della censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai richiamati principi, provvedimento anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -8- La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in ragione della censura accolta e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2018. Il Consigliere estensore Antonio Scarpa Il Presidente Anteno Pasquale D'Ascola Sup Bylated Il Funzionario Giudiziario Vleis NERI DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 25 FEB. 2019 Funzionano Giudiziario Valeria NERI Ric. 2015 n. 01150 sez. S2 - ud. 26-10-2018 -9-