Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2019, n. 05411
CASS
Sentenza 25 febbraio 2019

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 26 ottobre 2018. Le parti in causa erano un ricorrente e la curatela fallimentare di una società, con il ricorrente che contestava una sentenza della Corte d'Appello di Messina. Il ricorrente sosteneva di non avere la qualità di erede, essendo stato dichiarato indegno di succedere, e contestava la decisione di appello che lo riconosceva coobbligato al pagamento di un debito. La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, evidenziando che la Corte d'Appello non aveva considerato l'efficacia riflessa del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza della Cassazione che dichiarava l'indegnità del ricorrente. La Corte ha argomentato che l'indegnità a succedere deve essere dichiarata con sentenza costitutiva e che, in questo caso, la qualità di erede del ricorrente era stata negata, precludendo la sua responsabilità per il debito. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello di Messina per una nuova decisione, tenendo conto dei principi giuridici esposti.

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L'indegnità a succedere prevista dall'art. 463 c.c., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico e dà luogo ad una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza. Se tale giudicato si forma quando sia pendente in grado di appello un diverso giudizio avente ad oggetto la pretesa di un creditore del "de cuius", la negazione della qualità di erede operata dal convenuto, in ragione della suddetta indegnità, è una mera deduzione difensiva su un fatto costitutivo della domanda attrice, l'inammissibilità della quale va valutata ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Nella specie, l'art. 345 citato era applicabile "ratione temporis" nella formulazione anteriore alla novella di cui all'art. 52 della l. n. 353 del 1990).

La sentenza passata in giudicato, quando contenga un'affermazione obiettiva di verità che non ammette la possibilità di un diverso accertamento, può avere efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché titolare di un diritto non autonomo, ma dipendente dalla situazione definita in quel processo o, comunque, di un diritto subordinato a questa. Tale efficacia può essere rimossa attraverso l'opposizione di terzo di cui all'art. 404, comma 2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudicato formatosi in un precedente processo, ove era stata dichiarata l'indegnità a succedere dell'erede del debitore, avesse un'efficacia riflessa anche nei confronti del creditore del "de cuius" il quale, rimasto estraneo al primo giudizio, aveva convenuto, in seguito, il detto erede per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal defunto).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2019, n. 05411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5411
Data del deposito : 25 febbraio 2019

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