TRIB
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/08/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 7676 2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO come da procura in atti. Parte_1
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2025 “insiste come da ricorso”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 10/04/2025 , avendo allegato disforia di genere e documentato il percorso Parte_1 di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a Pt_1
nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di CP_1
adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto. All'udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma
4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. La pronuncia della Corte costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere.
Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
*
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è stata seguita dal Controparte_2 C.F._1 dell' di Torino dal 1/4/2019 al 17/2/2020; Controparte_3
- la relazione del C.I.D.I.Ge.M. del in atti (doc. rel psicologica ) conclude nel senso “della Pt_2 sussistenza della disforia di genere, ed escludendo controindicazioni psicologiche all'inizio della terapia medica di affermazione di genere”;
- la relazione psicologica- sessuologica presso struttura privata (cfr relazione dott. ove parte CP_4 ricorrente ha proseguito e ultimato il percorso, dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso da parte attrice, confermando che “…si evince che il paziente presenta una disforia di genere e che vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tale ragione si ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i tratti d'elezione per tale tipo di condizione psichica”
- - le relazioni endocrinologica e psicologa (rispettivamente cfr dott.ssa e dott.ssa Per_1
danno atto del trattamento ormonale “con buon effetto fenotipico di cui è soddisfatto anche se si CP_4 augura di migliorare ulteriormente” e dell'opportunità d mantenere in supporto psicologico, “in un momento di delicato confronto con la propria identità fisica”
*
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti sia dal centro pubblico specializzato (quanto meno con riguardo all'inizio della terapia ormonale) e dal centro privato specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di Parte_1
e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile/femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da “ ” Pt_1 in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo CP_1 esterno.
Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib.
Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. in atti.), sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il [...], attribuendo il Parte_1 sesso maschile ed il prenome di “ ”; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n.1116 parte I serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 1994 del Parte_1
Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “MASCHILE” e come
“ ” e non altrimenti;
CP_1 autorizza , nata a TORINO (TO) il [...], a sottoporsi a [...] medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025.
Presidente Est.
Dott. ALBERTO TETAMO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 7676 2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
con il patrocinio dell'avv. RAPICAVOLI MARCO come da procura in atti. Parte_1
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da verbale dell'udienza del 16 luglio 2025 “insiste come da ricorso”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 10/04/2025 , avendo allegato disforia di genere e documentato il percorso Parte_1 di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a Pt_1
nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di CP_1
adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto. All'udienza del 16 luglio 2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma
4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. La pronuncia della Corte costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere.
Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
*
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è stata seguita dal Controparte_2 C.F._1 dell' di Torino dal 1/4/2019 al 17/2/2020; Controparte_3
- la relazione del C.I.D.I.Ge.M. del in atti (doc. rel psicologica ) conclude nel senso “della Pt_2 sussistenza della disforia di genere, ed escludendo controindicazioni psicologiche all'inizio della terapia medica di affermazione di genere”;
- la relazione psicologica- sessuologica presso struttura privata (cfr relazione dott. ove parte CP_4 ricorrente ha proseguito e ultimato il percorso, dà atto del percorso ormonale mascolinizzante intrapreso da parte attrice, confermando che “…si evince che il paziente presenta una disforia di genere e che vive il ruolo di genere maschile in contesti familiari, sociali e professionali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tale ragione si ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente al cambio del nome e del genere che si considerano essere i tratti d'elezione per tale tipo di condizione psichica”
- - le relazioni endocrinologica e psicologa (rispettivamente cfr dott.ssa e dott.ssa Per_1
danno atto del trattamento ormonale “con buon effetto fenotipico di cui è soddisfatto anche se si CP_4 augura di migliorare ulteriormente” e dell'opportunità d mantenere in supporto psicologico, “in un momento di delicato confronto con la propria identità fisica”
*
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti sia dal centro pubblico specializzato (quanto meno con riguardo all'inizio della terapia ormonale) e dal centro privato specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di Parte_1
e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile/femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da “ ” Pt_1 in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è conosciuta nel mondo CP_1 esterno.
Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile, in adesione all'ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di merito (cfr., ex multis, Trib.
Roma, 04.04.2017; Trib. Milano, 10.04.2017; Trib. Bologna, 07.06.2017; Trib. Padova, 16.11.2016).
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. in atti.), sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il [...], attribuendo il Parte_1 sesso maschile ed il prenome di “ ”; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n.1116 parte I serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 1994 del Parte_1
Comune di TORINO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “MASCHILE” e come
“ ” e non altrimenti;
CP_1 autorizza , nata a TORINO (TO) il [...], a sottoporsi a [...] medico-chirurgico Parte_1 per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/08/2025.
Presidente Est.
Dott. ALBERTO TETAMO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.