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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/07/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1697/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1697/2025, promossa con ricorso depositato il 30/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv. Emanuele Detomasi e Avv. Lara Detomasi;
e
2) Parte_2 nato a [...] I AD. (Albania) il 27.01.1972, Pt_3
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv. Emanuele Detomasi e Avv. Lara Detomasi;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gruemire (Albania), in data 31.12.2016, matrimonio trascritto nei Registri Atti di matrimonio del Comune di Malnate il 12.01.2023
(anno 2023 atto n. 3 parte II serie C); con i seguenti figli: , nato a Varese (VA) in [...] [...] e , nata a [...] in data [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2. La figlia minore , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con potestà in Per_2 capo ad entrambi che ne cureranno l'educazione concordemente fra loro, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione, già casa familiare sita in Malnate (VA), Via
Acquedetto n. 1, in comproprietà del ricorrente Parte_2
3. Il padre terrà seco la figlia minore con le seguenti modalità: Per_2
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 14,00 alla domenica alle ore 22,00 e, nel corso della settimana, in una giornata, scelta di comune accordo fra i coniugi, dalle ore 17,00 alle ore 22,00, impegnandosi a prelevarla e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna nel rispetto degli orari indicati.
- Quanto alle festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il padre terrà con sé la figlia dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1.
- Quanto alle festività pasquali, il padre, alternativamente di anno in anno, trascorrerà con la figlia, un anno la domenica di Pasqua ed un anno il lunedì dell'Angelo.
- Quanto ai Ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno si applicherà il criterio dell'alternanza fra i genitori.
Inoltre il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia nel periodo estivo per due settimane consecutive, da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Ulteriori e diverse modalità di vacanza e/o di visita della figlia da parte del padre potranno di volta in volta essere concordate tra i genitori sempre con il criterio dell'alternanza e tenuto conto delle esigenze e dei desideri della minore, nonché dei rispettivi orari ed impegni di lavoro dei genitori. Per_ 4. Il signor quale concorso nel mantenimento dei figli (maggiorenne, ma Parte_2 non economicamente autosufficiente) ed , si obbliga a corrispondere alla signora Per_2 Pt_2
pagina 2 di 4 la somma di complessivi euro 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di Pt_1 ogni mese.
Detto pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora accesso presso e di cui alle premesse del presente atto. Parte_1 Controparte_1
L'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il signor si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Parte_2 mediche, scolastiche ed extrascolastiche giuste linee guida in data 01.02.2018 elaborate dal
Tribunale di Varese e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, di cui i coniugi dichiarano di avere preso visione e ricevuto copia.
6. Il signor provvederà a rilasciare l'abitazione di Malnate, Via Acquedotto n. 1, Parte_2 già casa coniugale, entro 30 giorni dalla omologazione della separazione consensuale, recando seco i beni personali di esclusiva proprietà, o comunque strettamente personali, individuati di comune accordo tra le parti. Tutti i restanti arredi e corredi esistenti nella ex casa coniugale vengono assegnati in uso alla signora . Parte_1
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere pretese di mantenimento reciproche da proporsi.
8. Le autovetture 1.6 tg. EB976LV e OPEL AGILA tg. DY3262Y, già intestate Parte_4 alla signora , rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, senza nessun Parte_1 conguaglio di valore e con esonero di responsabilità nei confronti del signor Parte_2
9. Le spese giudiziali e di assistenza legale relative alla presente procedura saranno sopportate nella misura del 50% da ciascuno dei ricorrenti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 13/06/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] I AD. Parte_2 il 27.01.1972, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Parte_5 data 31.12.2016 in Grumiere (Albania), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Malnate (VA) (anno 2023, atto n. 3, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1697/2025, promossa con ricorso depositato il 30/04/2025 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avv. Emanuele Detomasi e Avv. Lara Detomasi;
e
2) Parte_2 nato a [...] I AD. (Albania) il 27.01.1972, Pt_3
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...],
con gli Avv. Emanuele Detomasi e Avv. Lara Detomasi;
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Gruemire (Albania), in data 31.12.2016, matrimonio trascritto nei Registri Atti di matrimonio del Comune di Malnate il 12.01.2023
(anno 2023 atto n. 3 parte II serie C); con i seguenti figli: , nato a Varese (VA) in [...] [...] e , nata a [...] in data [...]. Per_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 30.04.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, nel reciproco rispetto, vivranno separati di letto, mensa ed abitazione;
2. La figlia minore , è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con potestà in Per_2 capo ad entrambi che ne cureranno l'educazione concordemente fra loro, con collocazione prevalente presso la madre nella abitazione, già casa familiare sita in Malnate (VA), Via
Acquedetto n. 1, in comproprietà del ricorrente Parte_2
3. Il padre terrà seco la figlia minore con le seguenti modalità: Per_2
- a fine settimana alterni, dal sabato alle ore 14,00 alla domenica alle ore 22,00 e, nel corso della settimana, in una giornata, scelta di comune accordo fra i coniugi, dalle ore 17,00 alle ore 22,00, impegnandosi a prelevarla e a riaccompagnarla presso l'abitazione materna nel rispetto degli orari indicati.
- Quanto alle festività natalizie, alternativamente di anno in anno, il padre terrà con sé la figlia dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.1.
- Quanto alle festività pasquali, il padre, alternativamente di anno in anno, trascorrerà con la figlia, un anno la domenica di Pasqua ed un anno il lunedì dell'Angelo.
- Quanto ai Ponti primaverili, 2 giugno e altre festività nel corso dell'anno si applicherà il criterio dell'alternanza fra i genitori.
Inoltre il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia nel periodo estivo per due settimane consecutive, da concordarsi previamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
Ulteriori e diverse modalità di vacanza e/o di visita della figlia da parte del padre potranno di volta in volta essere concordate tra i genitori sempre con il criterio dell'alternanza e tenuto conto delle esigenze e dei desideri della minore, nonché dei rispettivi orari ed impegni di lavoro dei genitori. Per_ 4. Il signor quale concorso nel mantenimento dei figli (maggiorenne, ma Parte_2 non economicamente autosufficiente) ed , si obbliga a corrispondere alla signora Per_2 Pt_2
pagina 2 di 4 la somma di complessivi euro 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di Pt_1 ogni mese.
Detto pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora accesso presso e di cui alle premesse del presente atto. Parte_1 Controparte_1
L'importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
5. Il signor si obbliga altresì a corrispondere il 50% delle spese straordinarie Parte_2 mediche, scolastiche ed extrascolastiche giuste linee guida in data 01.02.2018 elaborate dal
Tribunale di Varese e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, di cui i coniugi dichiarano di avere preso visione e ricevuto copia.
6. Il signor provvederà a rilasciare l'abitazione di Malnate, Via Acquedotto n. 1, Parte_2 già casa coniugale, entro 30 giorni dalla omologazione della separazione consensuale, recando seco i beni personali di esclusiva proprietà, o comunque strettamente personali, individuati di comune accordo tra le parti. Tutti i restanti arredi e corredi esistenti nella ex casa coniugale vengono assegnati in uso alla signora . Parte_1
7. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non avere pretese di mantenimento reciproche da proporsi.
8. Le autovetture 1.6 tg. EB976LV e OPEL AGILA tg. DY3262Y, già intestate Parte_4 alla signora , rimarranno di proprietà esclusiva della stessa, senza nessun Parte_1 conguaglio di valore e con esonero di responsabilità nei confronti del signor Parte_2
9. Le spese giudiziali e di assistenza legale relative alla presente procedura saranno sopportate nella misura del 50% da ciascuno dei ricorrenti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 13/06/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
pagina 3 di 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1 nata a [...] il [...], e nato a [...] I AD. Parte_2 il 27.01.1972, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in Parte_5 data 31.12.2016 in Grumiere (Albania), con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Malnate (VA) (anno 2023, atto n. 3, parte II, serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 02 luglio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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