Art. 2.
Per la realizzazione del manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, nonche' dei relativi impianti tecnologici civili, viene elevato a L. 77.159.200.000 lo stanziamento di L. 20.000.000.000 di cui all' articolo 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 32 , restando destinata la quota di lire 10 miliardi agli impianti speciali di sicurezza, da progettarsi a cura dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con la consulenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Restano ferme le modalita' previste dall' articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32 .
Per la realizzazione del manufatto da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso dell'autostrada L'Aquila-Villa Vomano, nonche' dei relativi impianti tecnologici civili, viene elevato a L. 77.159.200.000 lo stanziamento di L. 20.000.000.000 di cui all' articolo 2 della legge 9 febbraio 1982, n. 32 , restando destinata la quota di lire 10 miliardi agli impianti speciali di sicurezza, da progettarsi a cura dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, con la consulenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.
Restano ferme le modalita' previste dall' articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32 .