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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15221 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice Dr. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9072 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
, , , , elettivamente Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
domiciliati in Roma, Via San Salvo n. 34, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Pontoriero Morcella che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
E
Avv. FRANCO SEGNALINI (C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, alla C.F._1
Via R. Piria, n. 9, presso il proprio studio.
PARTE CONVENUTA
E
1 (C.F. e P.I. ), in persona del suo procuratore alle liti Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Domenico Vizzone ed elettivamente domiciliata in Mogliano Veneto, alla Via Marocchesa 14, presso lo studio dell'Avv. Domenico Vizzone che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale.
ZA TA
E
HDI Assicurazioni S.p.a. (c.f. , in persona del suo procuratore speciale P.IVA_2 Pt_5
elettivamente domiciliata in Roma, alla Via C. Morin 45, presso lo studio dell'Avv.
[...]
CH DI di Castelvetere che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al all'atto di citazione.
ZA TA
OGGETTO: responsabilità professionale dell'avvocato.
CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 19.05.2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 03 febbraio 2020, gli attori , Parte_1
, e , in qualità̀ di eredi di , convenivano Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
in giudizio l'Avv. AN IN per sentirne accertare la responsabilità professionale e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano quanto segue. 2 Nel corso dei primi anni del 2000 il Sig. conferiva all'Avv. AN IN i Persona_1
seguenti incarichi professionali per lo svolgimento dei seguenti procedimenti giudiziari:
1) ZZ , iscritto al R.G. 23292/2003 del Tribunale Civile di Persona_1 Parte_6
Roma, Sez. 7^, Giudice Dott.ssa Gentili;
2) ZZ , iscritto al R.G. 6042/2007 della Corte di Appello Persona_1 Parte_6
Civile di Roma, Sez. 4^, Giudice Dott.ssa Zezza;
3) c/ , iscritto al R.G. 39252/2003 del Tribunale Civile di Roma, Persona_1 CP_2
Sez. 6^, Giudice Dott. Galterio;
4) c/ Comune di Roma, ricorso iscritto al R.G. 3179/2007 presso il T.A.R. per Persona_1
il Lazio.
Nondimeno il legale, in concorso con il di lui zio, nonché collaboratore di studio, Sig. CP_3
, aveva indotto il Sig. a plurime ed ingiustificate dazioni di denaro, pretese sia a
[...] Per_1
titolo di onorario professionale per l'attività svolta, che per rimborso di spese vive asseritamente anticipate o da sostenere nell'interesse del cliente. Il legale, per giustificare tali istanze, precisava al proprio assistito che le somme richieste erano necessarie per ottemperare una serie di oneri processuali (come, ad esempio, spese per l'iscrizione a ruolo, spese per la registrazione delle sentenze, spese per copie), in realtà non dovuti o dovuti in misura significativamente minore, relativi ai giudizi sopramenzionati per i quali gli era stato conferito specifico mandato difensivo.
L'induzione in errore del Sig. era avvenuta mediante l'ausilio di artifizi e raggiri Persona_1
consistiti, principalmente, nella produzione di documentazione (in particolare, modelli di pagamento F23) rilevatasi, in seguito, falsa ed alterata.
Tali condotte erano state, inoltre, confermate dall'esito del processo penale incardinato in seguito alla proposizione di querela avvenuta in data 4 febbraio 2010 da parte del Sig. Per_1
e a carico dell'Avv. AN IN e di conclusosi con sentenza di
[...] Controparte_3
3 patteggiamento e irrogazione all'odierno convenuto di una pena sospesa di mesi otto di reclusione ed € 300,00 di multa per vari reati (falso, truffa, patrocinio infedele).
Il Sig. aveva corrisposto all'Avv. IN, sia mediante pagamento in contanti che a Per_1
mezzo assegni, la somma complessiva di € 23.350,00. Più precisamente:
I. in data 13.09.2006 il IN aveva preteso ed ottenuto il pagamento della somma di €
11.550,00 esibendo un modello F23 – in seguito rilevatosi alterato – riferito all'imposta di registro per la sentenza n. 17344/2006 del Tribunale di Roma;
II. nelle date 31.10.2008 e 06.11.2008 l'odierno convenuto aveva preteso ed ottenuto il pagamento della somma di € 3.750,00 prima ed € 2.350,00 poi, sostenendo che le somme fossero destinate agli oneri di registro per la sentenza n. 4233/2008 della Corte di
Appello di Roma e per oneri ipotecari, corroborando la propria richiesta, allo stesso modo, mediante l'esibizione di modelli di pagamento F23 non corrispondenti a verità;
III. infine, sempre mediante ricorso a modelli F24 falsificati, erano stati indebitamente corrisposti, in data 30.11.2006, € 1700,00, in data 19.12.2006, € 2.500,00, in data
6.10.2004, € 800,00, in data 19.10.2006, € 3.000,00 ed in data 2.3.2007, € 1.900,00.
In conclusione, gli attori chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti, pari ad € 23.350,00 per danno patrimoniale e pari ad € 25.000,00 per danno morale, per un totale complessivo di € 48.350,00, ovvero per il diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, anche liquidato dal Tribunale in via equitativa, oltre alla refusione delle spese sostenute ed interessi legali.
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Con comparsa dell' 8 aprile 2020, si costituiva in giudizio l'Avv. AN IN contestando le richieste, anche istruttorie, di parte attrice e chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa, previo differimento della prima udienza, la ( già Controparte_1 [...]
), nonché la HDI Ass.ni S.p.A., con cui era assicurato, al fine di vedersi manlevato e CP_4
tenuto indenne dalle domande proposte nei suoi confronti.
4 Veniva preliminarmente eccepita la prescrizione dell'azione risarcitoria – dovendo la medesima essere sussunta nella categoria della responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 185 c.p.
e 2043 c.c. – essendo trascorsi, al momento della domanda, più di 6 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento intervenuta.
Era, ancora, dedotta nel merito l'infondatezza della domanda di controparte, negandosi qualsivoglia coinvolgimento e responsabilità del convenuto nelle vicende narrate nell'atto di citazione, avendo l'Avv. IN operato la scelta del rito alternativo del patteggiamento esclusivamente al fine di evitare il c.d. strepitus fori.
Infine, il convenuto contestava il quantum del danno allegato dagli eredi ritenendo Per_1
mancante la prova sia del presunto danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, essendo questi ultimi privi di qualsivoglia riscontro concreto.
In conclusione, il convenuto chiedeva, in via preliminare, di dichiarare prescritto il diritto risarcitorio preteso da controparte e, in subordine e nel merito, di rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con vittoria di spese oltre a competenze ed onorari.
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Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
ed impugnando la domanda attrice e la chiamata in causa e chiedendone il rigetto in quanto entrambe infondate in fatto e diritto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
Chiedeva, in via preliminare, di dichiarare la prescrizione dell'azione esperita da controparte in ragione della riconducibilità delle condotte contestate all'area della responsabilità extracontrattuale.
In via principale, nel merito, invocava il rigetto della domanda perché infondata, anche tenuto conto della mancanza di prova circa la colpevolezza del convenuto per imprudenza, negligenza, imperizia. Nel caso di accoglimento della domanda, chiedeva dichiararsi la prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 2952 2° comma c.c., non avendo l'odierno convenuto tempestivamente portato a conoscenza la compagnia assicuratrice
5 della richiesta di risarcimento da parte del terzo entro il termine biennale decorrente dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi l'azione
(nel caso di specie, l'assicurato sarebbe venuto a conoscenza di suddetta richiesta con l'atto del
25.06.2013, con il quale sig. provvedeva a costituirsi parte civile prima Persona_1
dell'udienza mediante atto depositato in cancelleria il 27.06.2013 e successivamente notificato agli imputati 11.07.2013 e 17.07.2013, nel processo penale R.G. 5836/2010 PM – 11779/2013
Dib., che vedeva imputati l'Avv. IN AN e lo zio ). Controparte_3
Deduceva, inoltre, l'inoperatività temporale di tutte le polizze stipulate dall'Avv. AN
IN, tenuto conto che la garanzia assicurativa dell'ultima polizza risultava cessata per disdetta dal 22.02.2016 e che alla data della richiesta di risarcimento era già in vigore l'assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale degli avvocati, con copertura illimitata ai fatti pregressi, relativa alla polizza stipulata con la HDI Assicurazioni S.p.a., anch'essa convenuta in giudizio dall'Avv. IN.
In subordine, nel merito, sosteneva l'inoperatività delle polizze in relazione a fatti dolosi, essendo l'oggetto del contratto d'assicurazione per la responsabilità civile limitato alle sole fattispecie di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali.
Infine, in via ulteriormente subordinata, in caso di accoglimento della domanda di garanzia, sosteneva la non risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1, punto A, delle
Condizioni Generali di assicurazione;
danno che, comunque, non risultava provato. Ancora, rappresentava l'inoperatività della garanzia assicurativa relativamente al rimborso del corrispettivo per prestazione professionale.
Evidenziava poi che, in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, la compagnia può rispondere unicamente per la quota di pertinenza dell'assicurato, con esclusione, dunque, di quella porzione di responsabilità che dovesse ricadere sull'assicurato in ragione del vincolo di solidarietà.
Inoltre, deduceva che tutte le polizze prevedono uno scoperto del 10% - la prima polizza un limite minimo di euro 258,23, mentre le altre due un minimo di euro 1500,00 ed un massimo di
6 euro 5000,00 - con un massimale pari ad euro 250.000,00, dovendo, dunque, limitarsi la manleva della avuto riguardo alle condizioni generali di polizza e al Controparte_1
massimale assicurato, detratto lo scoperto contrattuale del 10% e tenuto conto della garanzia prestata da HDI Assicurazioni S.p.a., con compensazione delle spese di lite.
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Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche la HDI Assicurazioni S.p.a. chiedendo che la domanda proposta dall'Avv. AN Segnali venisse respinta, con vittoria di spese.
Quest'ultima deduceva, anzitutto, l'inoperatività temporale della polizza assicurativa in ragione del fatto che la copertura assicurativa prestata decorreva a partire dal 2.03.2015 e che i fatti erano avvenuti, di contro, tra il 2004 ed il 2006; neppure rilevava la retroattività della efficacia del contratto assicurativo, in quanto convenuta, come da contratto allegato, in 24 mesi rispetto alla data di stipula.
Inoltre, i fatti di causa erano da qualificarsi come dolosi e, pertanto, assolutamente esclusi dalla copertura assicurativa ai sensi dell'art.
2.1 delle Condizioni generali di contratto, puntualmente allegate.
Infine, la garanzia assicurativa non era operativa anche in forza di quanto previsto nell'art. 2.11, lett. b2), delle medesime Condizioni Generali, che esclude dalla garanzia le richieste di risarcimento «causate da, connesse o conseguenti in tutto od in parte a circostanze esistenti prima od alla data di decorrenza di questo contratto che l conosceva o delle quali Parte_7
poteva avere ragionevolmente conoscenza, atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui», dovendo ritenersi che l'assicurato ben fosse a conoscenza delle circostanze che avevano dato origine alla odierna richiesta risarcitoria almeno sin dalla prima notifica dell'atto di costituzione di parte civile (notificato agli imputati il 11.07.2013 ed il
17.07.2013) in relazione al procedimento penale di cui sopra e, comunque, almeno dalla data in cui l'Avv. AN IN aveva definito il giudizio ex art. 444 c.p.p. (18.07.2013).
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La causa, istruita con la produzione documentale offerta dalle parti, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.05.2025, con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda attorea deve essere disattesa in quanto prescritta ai sensi dell'art. 2947 c.c. per le ragioni in seguito esposte.
Il Tribunale – in via preliminare e del tutto assorbente in forza del principio della ragione più liquida – osserva che la domanda proposta deve essere qualificata quale richiesta di risarcimento del danno derivante da fatto illecito (reato), ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p., dovendo pertanto applicarsi il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.
Infatti, oggetto della domanda, per come formulata dalla medesima parte attrice, è la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal Sig. Per_1
– ed oggi rivendicati dai suoi eredi – a causa delle condotte illecite perpetrate dall'Avv.
[...]
AN IN in occasione dell'espletamento del mandato professionale conferitogli. Tali azioni, per mezzo delle quali l'odierno convenuto avrebbe ingiustamente ottenuto dal Sig.
[...]
il versamento di considerevoli somme di denaro, appaiono riconducibili, secondo Per_1
quanto ampiamente dimostrato dalla documentazione prodotta in atti, a condotte penalmente rilevanti. Ciò trova riscontro nella sentenza di patteggiamento resa ad esito del processo penale che ha visto imputati l'Avv. AN IN e il di lui zio Sig. e con la quale è Controparte_3
stata applicata al legale la pena di mesi otto di reclusione e 300,00 euro di multa per i reati di truffa, falso e patrocinio infedele.
A tal proposito, è doveroso rammentare che, sebbene la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p. non faccia stato nel giudizio civile di risarcimento danni, il giudice, pur non essendo vincolato al contenuto della pronuncia, ha il potere di valutare liberamente gli
8 elementi probatori acquisiti nel processo penale secondo il principio di atipicità della prova che permea il processo civile.
Ed infatti, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità: “In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale.” (Cass. ordinanza n. 2897 del 31 gennaio 2024).
Altresì, riferimenti puntuali alla rilevanza penale delle condotte del convenuto compaiono negli atti del processo redatti da parte attrice nonché dalla lettera raccomandata di messa in mora spedita dagli odierni attori ed indirizzata all'Avv. IN (cfr. doc. 32 allegato all'atto di citazione).
Ciò posto, si può ricondurre la fattispecie oggetto del presente giudizio nel perimetro applicativo delle norme di cui all'art. 185 c.p. e 2043 c.c., trattandosi, con tutta evidenza, di una domanda di risarcimento dei danni scaturiti dai reati commessi dall'odierno convenuto, anche in considerazione del fatto che la medesima domanda è stata presentata, a suo tempo, in sede penale mediante costituzione di parte civile del Sig. (sebbene non definita in tale Persona_1
contesto in ragione della scelta del rito alternativo).
Dato quanto precede, non può che concludersi per la qualificazione giuridica della fattispecie de quo quale ipotesi di responsabilità aquiliana da reato. Infatti, appaiono prive di pregio le affermazione di parte attrice volte a qualificare la domanda quale richiesta di risarcimento dei danni derivante da responsabilità contrattuale, asseritamente correlata ad un inadempimento agli obblighi professionali dell'odierno convenuto, trattandosi di un istituto fondato su presupposti giuridici completamente differenti rispetto a quelli della responsabilità da fatto illecito. Ed infatti, come noto, il difensore è tenuto a rispondere nei confronti del proprio assistito
9 – a titolo di responsabilità professionale e contrattuale – qualora, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si renda inadempiente – per condotta negligente, imprudente o imperita – alle proprie obbligazioni derivanti dal mandato difensivo, pur essendo a suo carico un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nel caso che occupa, di contro, non viene censurata l'attività defensionale svolta dal convenuto, quanto piuttosto la condotta truffaldina perpetrata solo occasionalmente nell'espletamento del proprio mandato difensivo che, per quanto cristallizzato nel processo penale e nel procedimento disciplinare, appare idonea ad integrare gli estremi dei reati di truffa, di falso e di infedele patrocinio.
Ciò di cui si duole la parte attrice, infatti, nulla ha a che vedere con l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula di un contratto di prestazione d'opera professionale, essendo la vicenda solo incidentalmente collegata alla attività afferente ai quattro procedimenti giudiziari di cui fu incaricato l'Avv. AN IN.
Tanto che, si ribadisce, le medesime richieste risarcitorie, per come provato in atti, sono state presentate in sede penale mediante costituzione di parte civile in quanto diretta ed immediata conseguenza dei reati perpetrati dall'odierno convenuto. E ciò a riprova del fatto che gli attori hanno in questa sede tardivamente reiterato – fornendone una differente ed errata qualificazione giuridica – le medesime richieste risarcitorie già presentate nel processo penale conclusosi nel
2013 con sentenza di patteggiamento.
Tanto premesso, il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità aquiliana per fatto illecito – rectius reato – deve dichiararsi prescritto essendo spirato il termine quinquennale previsto ex lege. Ed infatti, a mente dell'art. 2947, comma 3, c.c. se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, qualora intervenga una sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
La Corte di Cassazione, sul punto, ha ribadito che ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., nella nozione di sentenza irrevocabile deve
10 ritenersi compresa anche quella pronunciata a seguito di patteggiamento, rispetto alla quale trova pur sempre attuazione la ratio, propria della disposizione citata, di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio, nei casi in cui il procedimento penale non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato” (Cass. Ord. n.
32474/2023).
Pertanto, dovendo farsi riferimento al termine di prescrizione quinquennale, considerato che la sentenza penale è divenuta irrevocabile in data 01.10.2013 (cfr. doc. 23 all. memoria 183 n. 2
c.p.c. di parte attrice) e che il presente giudizio è stato incardinato con atto di citazione notificato in data 03.02.2020, appare evidente come siano trascorsi oltre 6 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento.
Peraltro, la diffida ad adempiere di cui alla lettera raccomandata A/R del 29/11/2019, preceduta da invio Pec in pari data, spedita dall'Avv. Pasquale Pontoriero per conto degli attori (con cui si contestavano all'Avv. AN IN le gravi inadempienze allegate e si chiedeva l'integrale risarcimento dei danni), pur idonea a costituire in mora il debitore, appare comunque tardiva.
Stante la intervenuta prescrizione del diritto risarcitorio vantato dagli attori, resta assorbita ogni altra questione sollevata dalle parti, apparendo ultronea ogni ulteriore riflessione relativa al merito della vicenda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte convenuta compensi nella misura di €1.701,00 per la fase di studio, €1.204,00 per la fase introduttiva, €1.806,00 per la fase istruttoria, € 2.905 per la fase conclusionale, per una somma totale di €7.616,00.
Le spese nei rapporti tra convenuto e compagnie terze chiamate vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 9072/2020, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
• Dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da illecito extracontrattuale vantato dagli attori;
• Condanna parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, liquidate in
€7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio nei rapporti tra convenuto e terze chiamate.
Così deciso in Roma, lì 31 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. in tirocinio dott.ssa
SO LA.
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