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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 22/07/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Dario COLASANTI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 606/2025 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Dervio, Via Delle Vigne n. 37/H con il patrocinio dell'avv. MAININI ENZA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
Via Delle Vigne n. 37/h con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA FRANCESCA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
pronunci la separazione, autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
il marito verserà alla moglie 600 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie e 400 euro mensili a titolo di mantenimento del figlio entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno, somme da rivalutare Per_1 con gli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono divise 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Lecco;
la casa famigliare è assegnata alla moglie con relativa facoltà di cambiare le serrature;
la moglie concede in comodato gratuito per 30 mesi le pertinenze attualmente utilizzate come magazzino per il lavoro del marito, il quale s'impegna a entrare il mattino nella fascia oraria dalle 7 alle 10 e la sera dalle 17 alle 19, salvo urgenze con avviso telefonico;
la moglie s'impegna a rimettere la querela sporta il 7.4.25 RGNR 971/25 e pagare la rata del finanziamento relativo all'auto Hyundai i10; le parti s'impegnano a verificare che i prelievi effettuati dalla moglie sui conti comuni siano effettivo e documentato provento dell'eredità del padre, fatto salvo il 50% delle rimanenze, decurtati gli importi di cui sopra, nonché la deducibilità delle somme spese per la ristrutturazione degli infissi per la casa coniugale, effettuati dal marito;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 9.4.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere CP_1 contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 12.10.1991 in Piona e che da detta unione sono nati i figli (in data 9.4.1994), ora maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_2
(in data 23.2.2006), maggiorenne non economicamente indipendente. Per_1
La ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa dei comportamenti denigratori e ostili del marito il quale, non avendo mai dato un contributo effettivo all'organizzazione del nucleo famigliare, da tempo ha messo in atto condotte vessatorie nei confronti della moglie, costringendo quest'ultima a cambiare le serrature di casa nel tentativo di allontanare il dall'abitazione coniugale. CP_1
Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché il concorso di Parte_1 al mantenimento del figlio nella misura di € 800,00 mensili, CP_1 Per_1
l'assegnazione della casa coniugale, la messa a carico della controparte di un assegno di mantenimento di € 800,00.
Si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione della ricorrente e negando CP_1 di avere mai avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. Il resistente ha asserito che la crisi matrimoniale sia stata generata dalla diversità caratteriale dei coniugi, da una relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dalla moglie nei mesi precedenti al deposito del presente ricorso e dal prelievo – da parte della di ingenti somme dai conti correnti comuni: Parte_1 tali circostanze avrebbero definitivamente incrinato la serenità del nucleo famigliare. Pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la corresponsione a proprio carico di un contributo al mantenimento di di euro 300,00 mensili. Per_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.5.2025, durante la quale, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo, declinato nelle conclusioni congiunte redatte a verbale e sopra riportate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento ordinario del figlio in ragione di euro 400,00 mensili oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie si palesa adeguato a soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Anche le ulteriori determinazioni delle parti non risultano in contrasto con l'ordine pubblico e meritano quindi accoglimento.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Morbegno il 1.6.1970 e (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
8.10.1967, sposati con rito concordatario in Piona in data 12.10.1991 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Colico, reg. atti di matrimonio, anno 1991 parte II, serie A, numero 77), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.)
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco TREMOLADA Presidente rel. dott. Dario COLASANTI Giudice dott. Alessandro COLNAGHI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale 606/2025 promossa con ricorso da:
C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Dervio, Via Delle Vigne n. 37/H con il patrocinio dell'avv. MAININI ENZA, ricorrente; contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], CP_1 C.F._2
Via Delle Vigne n. 37/h con il patrocinio dell'avv. ALLEGRA FRANCESCA, resistente; con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale.
CONCLUSIONI
pronunci la separazione, autorizzando i coniugi a vivere separatamente;
il marito verserà alla moglie 600 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento per la moglie e 400 euro mensili a titolo di mantenimento del figlio entro il 15 di ogni mese a decorrere dal mese di giugno, somme da rivalutare Per_1 con gli indici ISTAT;
le spese straordinarie sono divise 70% a carico del marito e 30% a carico della moglie e disciplinate secondo il protocollo del Tribunale di Lecco;
la casa famigliare è assegnata alla moglie con relativa facoltà di cambiare le serrature;
la moglie concede in comodato gratuito per 30 mesi le pertinenze attualmente utilizzate come magazzino per il lavoro del marito, il quale s'impegna a entrare il mattino nella fascia oraria dalle 7 alle 10 e la sera dalle 17 alle 19, salvo urgenze con avviso telefonico;
la moglie s'impegna a rimettere la querela sporta il 7.4.25 RGNR 971/25 e pagare la rata del finanziamento relativo all'auto Hyundai i10; le parti s'impegnano a verificare che i prelievi effettuati dalla moglie sui conti comuni siano effettivo e documentato provento dell'eredità del padre, fatto salvo il 50% delle rimanenze, decurtati gli importi di cui sopra, nonché la deducibilità delle somme spese per la ristrutturazione degli infissi per la casa coniugale, effettuati dal marito;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 9.4.2025, Parte_1 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale esponendo di avere CP_1 contratto con lo stesso matrimonio concordatario in data 12.10.1991 in Piona e che da detta unione sono nati i figli (in data 9.4.1994), ora maggiorenne ed economicamente indipendente, e Per_2
(in data 23.2.2006), maggiorenne non economicamente indipendente. Per_1
La ricorrente ha allegato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza a causa dei comportamenti denigratori e ostili del marito il quale, non avendo mai dato un contributo effettivo all'organizzazione del nucleo famigliare, da tempo ha messo in atto condotte vessatorie nei confronti della moglie, costringendo quest'ultima a cambiare le serrature di casa nel tentativo di allontanare il dall'abitazione coniugale. CP_1
Pertanto, ha chiesto la pronuncia sullo status, nonché il concorso di Parte_1 al mantenimento del figlio nella misura di € 800,00 mensili, CP_1 Per_1
l'assegnazione della casa coniugale, la messa a carico della controparte di un assegno di mantenimento di € 800,00.
Si è costituito in giudizio contestando la ricostruzione della ricorrente e negando CP_1 di avere mai avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie. Il resistente ha asserito che la crisi matrimoniale sia stata generata dalla diversità caratteriale dei coniugi, da una relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta dalla moglie nei mesi precedenti al deposito del presente ricorso e dal prelievo – da parte della di ingenti somme dai conti correnti comuni: Parte_1 tali circostanze avrebbero definitivamente incrinato la serenità del nucleo famigliare. Pertanto, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla moglie e la corresponsione a proprio carico di un contributo al mantenimento di di euro 300,00 mensili. Per_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Giudice relatore all'udienza del 29.5.2025, durante la quale, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo, declinato nelle conclusioni congiunte redatte a verbale e sopra riportate.
La causa è quindi stata trattenuta in decisione.
2. Consensualizzazione della vertenza.
La domanda si fonda sull'art. 151 c.c., che permette a ciascun coniuge di chiedere la separazione personale quando si verificano fatti da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, dato il contegno delle parti, deve escludersi che possa proseguire la comunione spirituale e materiale tra le parti, sicché la domanda sullo status deve senz'altro essere accolta.
Quanto alle determinazioni accessorie, gli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di mantenimento ordinario del figlio in ragione di euro 400,00 mensili oltre al 70% delle spese Per_1 straordinarie si palesa adeguato a soddisfare le esigenze del minore nel contesto reddituale dei due genitori.
Anche le ulteriori determinazioni delle parti non risultano in contrasto con l'ordine pubblico e meritano quindi accoglimento.
Alla consensualizzazione del ricorso consegue anche l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da ei confronti di , ogni diversa Parte_1 CP_1 istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione dei coniugi (C.F. ), nata a Parte_1 C.F._1
Morbegno il 1.6.1970 e (C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
8.10.1967, sposati con rito concordatario in Piona in data 12.10.1991 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Colico, reg. atti di matrimonio, anno 1991 parte II, serie A, numero 77), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate,
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Colico per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.)
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada