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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/04/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1011/2023 R.G. avente ad oggetto: somministrazione promossa da con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, Parte_1
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Luca
Lobuono Tajani e Giovanni Ferraù ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania Via Nicola Coviello n. 25, cap. 95128, giusta procura in atti.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 5 , CF: , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], in qualità di erede del defunto coniuge,
, elettivamente domiciliata in Riposto, Via Strada 11 SO
Cosentino n. 12/G presso lo studio dell'Avv.to Maria Casablanca che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- Resistente-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 24.02.2025
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 24.01.23 e proposto nei confronti di SO
, chiedeva quanto segue: “-previo accertamento del diritto
[...] Parte_1
della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere
(incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Riposto (95018) Via Coop.Vulcano
St.28, 2, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a SO
, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR 02380185102006, anche
[...]
tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa,
contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i
pagina 2 di 5 locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore”.
Si costituiva in qualità di erede di , la quale Controparte_1 SO
contestava in toto le pretese e domande avversarie;
in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine al giudizio, stante l'impossibilità giuridica e materiale di consentire l'accesso al contatore per mancanza di proprietà e disponibilità dell'immobile ove lo stesso risultava ubicato.
In data 09.09.24 la ricorrente, depositava un'istanza per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, reiterata all'udienza del 18.12.24, con subordinata rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, avendo la stessa proceduto alla disalimentazione del contatore, con autorizzazione degli eredi del proprietario dell'immobile.
La resistente dichiarava di non opporsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva la condanna della controparte alle spese ed onorari per soccombenza virtuale.
All'udienza del 24.02.25 la causa veniva posta in decisione con assegnazione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito di memorie di replica.
In punto di diritto, si osserva che la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico, non regolamentato dal codice di procedura civile, di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
presuppone che le parti si diano pagina 3 di 5 reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite (cfr Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n.
11038 del 26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005).
Tenuto conto di ciò, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda azionata in virtù della concorde richiesta formulata dalle parti e di cui sopra si
è detto, considerato in particolare che la sopravvenuta disalimentazione del contatore in questione ha fatto venir mento il contrasto tra le parti e con ciò l'interesse al ricorso.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal decidere sulle spese processuali, applicando i principi della soccombenza virtuale. In tal senso,
deve valutarsi se, in assenza di un provvedimento sopravvenuto, il ricorso originario avrebbe dovuto essere accolto oppure rigettato.
Nel caso di specie, sussisteva in maniera evidente la carenza di legittimazione passiva della parte resistente in merito alla domanda di accesso ai locali proposta nei suoi confronti, non essendo la stessa proprietaria o possessore dell'immobile dove era ubicato il contatore de quo;
infatti solo il proprietario o il possessore dell'immobile è l'unico soggetto legittimato a consentire l'accesso alla res. Da ciò consegue l'infondatezza della originaria domanda della ricorrente, specificandosi che, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto in comparsa conclusionale, era suo onere accertare prima del giudizio l'effettivo proprietario o possessore dell'immobile ove era ubicato il contatore.
Tra l'altro, come già evidenziato nei numerosi precedenti giudiziari già emessi dal
Tribunale in analoghi ricorsi proposti da quest'ultima non ha Parte_1
documentato sulle necessarie azioni preventive intraprese dal somministrante (Enel
pagina 4 di 5 Energia spa), non risultando in particolare documentati i tentativi di interruzione, la richiesta di cessazione amministrativa né la risoluzione contrattuale, necessari ex art. 13
TIMG (testo integrato morosità gas).
Ne consegue che deve considerarsi soccombente virtuale nel Parte_1
presente procedimento, con condanna alle spese processuali in favore di CP_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1011/2023, così
statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente liquidate nella complessiva somma di euro 994,00 per compensi, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 8 aprile 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto
all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Monica Neri.
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1011/2023 R.G. avente ad oggetto: somministrazione promossa da con sede legale in Milano (20122), Via Alberico Albricci n. 10, Parte_1
C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore , P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Roberto Luca
Lobuono Tajani e Giovanni Ferraù ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Catania Via Nicola Coviello n. 25, cap. 95128, giusta procura in atti.
-Ricorrente -
contro pagina 1 di 5 , CF: , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e residente in [...], in qualità di erede del defunto coniuge,
, elettivamente domiciliata in Riposto, Via Strada 11 SO
Cosentino n. 12/G presso lo studio dell'Avv.to Maria Casablanca che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- Resistente-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 24.02.2025
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In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 24.01.23 e proposto nei confronti di SO
, chiedeva quanto segue: “-previo accertamento del diritto
[...] Parte_1
della Ricorrente ad ottenere l'accesso nell'immobile per la disalimentazione del contatore del gas, autorizzare la Ricorrente, nei confronti della Parte Resistente e di qualunque terzo si trovi nella detenzione o possesso dell'immobile, ad accedere
(incaricando sin d'ora per l'esecuzione l'ufficiale giudiziario con l'eventuale ausilio della forza pubblica e del fabbro) ai locali siti in Riposto (95018) Via Coop.Vulcano
St.28, 2, ove è sito il contatore del gas per l'utenza intestata a SO
, al fine di procedere alla disalimentazione del PDR 02380185102006, anche
[...]
tramite rimozione fisica dello stesso, secondo quanto imposto dalla normativa,
contestualmente ordinando a Parte Resistente, nonché a qualunque terzo occupi i
pagina 2 di 5 locali di cui sopra, di consentire il predetto accesso finalizzato al distacco del relativo misuratore”.
Si costituiva in qualità di erede di , la quale Controparte_1 SO
contestava in toto le pretese e domande avversarie;
in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine al giudizio, stante l'impossibilità giuridica e materiale di consentire l'accesso al contatore per mancanza di proprietà e disponibilità dell'immobile ove lo stesso risultava ubicato.
In data 09.09.24 la ricorrente, depositava un'istanza per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, reiterata all'udienza del 18.12.24, con subordinata rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, avendo la stessa proceduto alla disalimentazione del contatore, con autorizzazione degli eredi del proprietario dell'immobile.
La resistente dichiarava di non opporsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ma chiedeva la condanna della controparte alle spese ed onorari per soccombenza virtuale.
All'udienza del 24.02.25 la causa veniva posta in decisione con assegnazione di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali e successivi giorni venti per il deposito di memorie di replica.
In punto di diritto, si osserva che la cessazione della materia del contendere è un istituto giuridico, non regolamentato dal codice di procedura civile, di elaborazione giurisprudenziale, che porta alla definizione del giudizio e si fonda sul venir meno dell'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio;
presuppone che le parti si diano pagina 3 di 5 reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più
residuare un contrasto solo sulle spese di lite (cfr Cassazione Civile, Sezione I, Sent. n.
11038 del 26/07/2002; Cassazione Civ. Sezione III, n. 11962 del 08/06/2005).
Tenuto conto di ciò, va dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla domanda azionata in virtù della concorde richiesta formulata dalle parti e di cui sopra si
è detto, considerato in particolare che la sopravvenuta disalimentazione del contatore in questione ha fatto venir mento il contrasto tra le parti e con ciò l'interesse al ricorso.
Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non esonera il giudice dal decidere sulle spese processuali, applicando i principi della soccombenza virtuale. In tal senso,
deve valutarsi se, in assenza di un provvedimento sopravvenuto, il ricorso originario avrebbe dovuto essere accolto oppure rigettato.
Nel caso di specie, sussisteva in maniera evidente la carenza di legittimazione passiva della parte resistente in merito alla domanda di accesso ai locali proposta nei suoi confronti, non essendo la stessa proprietaria o possessore dell'immobile dove era ubicato il contatore de quo;
infatti solo il proprietario o il possessore dell'immobile è l'unico soggetto legittimato a consentire l'accesso alla res. Da ciò consegue l'infondatezza della originaria domanda della ricorrente, specificandosi che, contrariamente a quanto dalla stessa dedotto in comparsa conclusionale, era suo onere accertare prima del giudizio l'effettivo proprietario o possessore dell'immobile ove era ubicato il contatore.
Tra l'altro, come già evidenziato nei numerosi precedenti giudiziari già emessi dal
Tribunale in analoghi ricorsi proposti da quest'ultima non ha Parte_1
documentato sulle necessarie azioni preventive intraprese dal somministrante (Enel
pagina 4 di 5 Energia spa), non risultando in particolare documentati i tentativi di interruzione, la richiesta di cessazione amministrativa né la risoluzione contrattuale, necessari ex art. 13
TIMG (testo integrato morosità gas).
Ne consegue che deve considerarsi soccombente virtuale nel Parte_1
presente procedimento, con condanna alle spese processuali in favore di CP_1
da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
[...]
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1011/2023, così
statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente liquidate nella complessiva somma di euro 994,00 per compensi, oltre spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 8 aprile 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Funzionario Addetto
all'Ufficio per il Processo Dott.ssa Monica Neri.
Atto depositato telematicamente pagina 5 di 5