Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
La N° 4331 / 2023
TRIBUNALE FOGGIA
CONTENZIOSO CIVILE
TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA tra
ATTORE Pt_1 Parte_2 E
CONVENUTI/CONTUACI Controparte_1
Oggi 29/05/2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. Lucia Napolitano, sono comparsi:
Per parte attrice, l'avv. CESARINI LUCIO ,
Per parte convenuta, rappresenta e difesa dall'avv. GRECO RAFFAELLA , l'avv. Luca Paglione,
Per il Terzo pignorato l'avv. Luii Russo per delega dell'avv. Massimo Moriglioni, il quale si riporta a gli atti e alle conclusioni ivi rassegnate ribadendo la già avvenuta restituzione delle somme vincolate
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Parte opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni nell'atto introduttivo del giudizio : in via preliminare;
confermare integralmente l'ordinanza resa dal sig. GOT presso il Tribunale di Foggia, dott.ssa Faggiano, resa nel giudizio n. 2568/2019 Es. Civ. Mob. – Tribunale di Foggia, di sospensione dell'intrapresa esecuzione;
- in via principale e sul merito: accogliere la spiegata opposizione e dichiarare l'invalidità dell'azione esecutiva promossa da parte della - e per Controparte_1 l'effetto ordinare lo svincolo delle somme accantonate dalla quale datrice di lavoro del sig. con Controparte_2 Pt_1 sede in 48122 Ravenna, alla Via Darsena San Vitale, 133, a seguito dell'intrapresa procedura esecutiva e per l'effetto ordinare la restituzione di dette somme al sig. Parte_3 e nella comparsa conclusionale ha chiesto l'integrale accoglimento delle conclusioni tutte di cui al proprio atto introduttivo, atti e scritti difensivi, con rigetto delle avverse difese e richieste, poiché strumentali, defatigatorie ed infondate in fatto ed in diritto
Parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
In via preliminare
Alla luce della estinzione della procedura esecutiva opposta, dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese di lite, considerando altresì che le spese sono già state liquidate dal Giudice dell'esecuzione in € 1.016,00.
Nel merito dichiarare l'opposizione agli atti esecutivi inammissibile per tardività della stessa.
Rigettare le richieste formulate dal sig. in quanto inammissibili per i motivi esposti in diritto. Parte_3
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. Lucia Napolitano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP Lucia Napolitano ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4331 / 2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Lucio Cesarini ATTORE/OPPONENTE Parte_3 Contro
con il patrocinio dell'avv. Raffaella Greco CONVENUTO/OPPOSTO Controparte_1 E nei confronti di
Controparte_3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Controparte_ Preliminarmente si osserva che il creditore opposto costituendosi con memoria del 20.10.2021, ha dato atto:
1)di aver depositato in data 10.10.2023 rinuncia alla procedura esecutiva RGE n. 2568/19 (che ha dato luogo al giudizio che ci occupa), la quale è stata dichiarata estinta dal Giudice dell'esecuzione in data 16.10.2023;
2) che lo stesso G.E. ha disposto lo svincolo delle somme pignorate presso il Terzo;
e ha chiesto, pertanto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese;
l'esecutato opponente ha chiesto, invece, che la causa sia decisa nel merito ovvero, ove sia ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 100
c.p.c., la condanna del creditore secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Dagli atti di causa risulta che la rinuncia de qua è stata depositata innanzi al G.E. in data 16.10.2023, ossia successivamente all'introduzione del l giudizio di merito che ci occupa (l'atto è stato notificato in data 31.08.2023 e iscritto a ruolo in data 04.09.2023) introdotto a seguito di opposizione all'esecuzione.
La rinuncia al pignoramento determina l'inefficacia e l'estinzione della procedura esecutiva e determina la carenza di interesse alla pronuncia del merito dell'opposizione quando l'opposizione medesima non attenga al titolo esecutivo.
Nella fattispecie in esame l'intervenuta rinuncia ed estinzione della procedura e la liberazione delle somme dal vincolo del pignoramento ha completamente rimosso i motivi del contendere e, di conseguenza, l'interesse ad agire e a contraddire dell'opponente, nonché la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia
Infatti, l'opposizione non attiene al titolo esecutivo ma si incentra sulla validità e/o sull'efficacia della notifica degli atti propedeutici al pignoramento, per cui la sopravvenuta rinuncia da parte del creditore determina la carenza di interesse del debitore opponente ad accertare la validità della notifica, se non sotto il profilo della soccombenza virtuale.
L'esame della fattispecie viene, pertanto, effettuato esclusivamente ai fini della pronuncia sulle spese.
Assume l'opponente che la notifica degli atti propedeutici al pignoramento a un indirizzo diverso da quello anagrafico e ricevuto da persona qualificatasi come “familiare convivente”, abbiano determinato l'invalidità degli stessi con effetti sul pignoramento.
Va anticipato che il vizio della notifica di detti atti può tradursi nella semplice irregolarità della stessa, nella nullità e perfino nella inesistenza della notifica effettuata.
La nullità della notifica si verifica quando la notifica è viziata, non essendo stata compiuta secondo le modalità prescritte dalla legge ex art. 160 c.p.c. a mente del quale” La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli articoli
156 e 157.” La norma dispone che devono ritenersi affette da nullità le notifiche svolte a persona diversa, o in violazione dell'ordine stabilito dall'art. 139 c.p.c. (casa di abitazione, ufficio, persona di famiglia, addetto alla casa, portiere etc..).
L'inesistenza non è disciplinata espressamente dalla legge quale vizio di invalidità della notifica. In genere, per discernere la notifica nulla e sanabile da quella nulla e insanabile si utilizza il parametro dell'inesistenza. In questo senso mentre la notifica nulla e sanabile può essere sanata per raggiungimento dello scopo, la notifica nulla e insanabile è irrecuperabile e viene equiparata alla notifica omessa. Ad esempio, è stata ritenuta insanabile la notificazione compiuta ad una persona che non ha nessun collegamento con il destinatario (cfr. Cass.Civ.25350/2009). Proprio per l'eccezionalità degli effetti dell'inesistenza è stato chiarito che qualsiasi vizio della notifica conduce alla sua nullità (sanabile) e solo in rarissimi casi all'inesistenza insanabile della stessa (Cass. Civ. 10390/2017). Ciò significa che, nelle ipotesi di inesistenza della notificazione, nemmeno il raggiungimento dello scopo è idoneo a sanare la notifica. Più nel dettaglio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che solo “quando nessun atto sia stato consegnato all'ufficiale giudiziario, ovvero quando quest'ultimo nessun atto abbia potuto consegnare al destinatario “oppure “quando l'atto venga restituito puramente e semplicemente al notificante” si può discorrere di notificazione inesistente (cfr. Cass. Civ. S.U
14916/2016).
Dalla documentazione in atti risulta che gli atti non sono stati consegnati presso il luogo di residenza anagrafica del destinatario ma nel luogo della precedente residenza e consegnati alla madre dell'odierno opponente che si è dichiarata persona di famiglia convivente con il destinatario e in tale qualità ha ricevuto il titolo esecutivo e il precetto rifiutando di ricevere, invece, l'atto di pignoramento. La disciplina contenuta nell'art.139 cpc concernente la notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio integra la previsione dell'art.138 cpc relativa alla notifica nelle mani proprie del destinatario. Secondo tale disciplina il notificante deve effettuare la notificazione presso il luogo di residenza effettiva del notificante, quale che sia la sua residenza anagrafica
(Cass.11550/2013; Cass. 26985/2009), con la precisazione però, che grava sul destinatario l'onere della prova della sua residenza in luogo diverso da quello in cui è avvenuta la consegna (Cass. 11562/2003; Cass. 9052/2002). Inoltre, l'ufficiale giudiziario deve identificare nella relata di notificazione generalità e qualità delle persone cui l'atto è consegnato, ai sensi dell'art.148, la cui veridicità
e sussistenza è oggetto di una presunzione iuris tantum, incombendo sul destinatario dell'atto che contesti la validità della notificazione l'onere di fornire la prova contraria e, in particolare, di allegare e provare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero, la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario ( Cass.
n.16164/2003; Cass. n. 5706/1999). In tali casi, però, necessario presupposto affinché si verifichi la presunzione di conoscenza è che il luogo ove viene effettuata la notifica sia la residenza o il domicilio del destinatario. A tal proposito la giurisprudenza ha chiarito che
“ La consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo;
l'operatività di tali principi è, pero', subordinata all'accertamento che il luogo di ricezione della notificazione è quello di residenza o domicilio del destinatario, circostanza che, ove contestata dall'interessato, deve essere verificata dal giudice, tenendo conto delle prove agli atti.”
(Cass. n. 11815/2020 e in senso conforme Corte appello Palermo sez. lav. n.150/2022). Nel caso che ci occupa, la notifica dell' atto di precetto è stata effettuata in Lucera alla via Arturo Toscanini n. 15, “a mani della madre convivente” dell'opponente, ma in luogo diverso da quello della sua residenza in Ammonite (RA) alla via Santerno Ammonite n. 169, mentre dalla comunicazione di avvio del procedimento anagrafico d'iscrizione anagrafica e dai certificati di residenza depositati dall'odierno attore così come dalla copia della busta paga, si evince chiaramente che il sig. è emigrato presso il comune di Ammonite (RA), con residenza Parte_3 alla Via Santerno Ammonite, 169, a far epoca dal 17.08.2017, pertanto anteriormente alla notifica dell'atto di precetto e del ricorso per ingiunzione di pagamento;
sicché la presunzione di conoscenza alla luce degli elementi probatori forniti dall'opponente non può dirsi verificata e le notifiche effettuate inesistenti rispetto al debitore esecutato con conseguente diritto ad opporsi ex art.615 c.p.c
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ex art 100 c.p.c dell'opponente
Condanna parte opposta al pagamento delle spese di causa, che si liquidano in favore dell'odierno attore e per esso in favore del difensore, avv. Lucio Cesarini, dichiaratosi antistatario, in € 2.034,40, comprensivi di rimborso forfettario e CAP, oltre IVA se dovuta;
in favore del Terzo pignorato L in €600,00 comprensivi di rimborso forfettario e CAP oltre IVA se dovuta Parte_4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Foggia, 29/05/2025
Il GOT Lucia Napolitano