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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3548/2022.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3548/2022 proposta da e rappresentati e difesi da Parte_1 Parte_2
Avv.ti Francesco Casucci e Angela Maria Rosaria Buttiglione,
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1
e rappresentati e difesi da Controparte_2 CP_3
Avv. Nicola Donatone,
-parte convenuta- nonché contro e rappresentati e difesi Controparte_4 Controparte_5 da Avv. Agnese Popolizio,
-altri convenuti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di essere stati istituiti eredi con testamento olografo del loro padre (Á: Persona_1
03.05.1941 – Ω: 31.01.2018).
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 8 R.G. 3548/2022.
Hanno dichiarato che la madre e i germani convenuti hanno nominato un amministratore della comunione ereditaria nonché adottato il relativo regolamento in occasione dell'assemblea del 29.07.2020 la cui deliberazione essi hanno fatto oggetto di impugnazione.
Hanno allegato di essere stati convocati a partecipare all'assemblea del 18.11.2021 nell'ambito della quale la comunione ha approvato i rendiconti degli esercizi precedenti e i relativi piani di riparto nonché ha deliberato la costituzione di un fondo cassa di € 40.000,00 da dividersi pro quota tra gli eredi.
Hanno lamentato l'illegittimità della delibera del
18.11.2021, ricevuta in data 07.12.2021, per i criteri adottati per la redazione dei bilanci e per l'individuazione delle poste attive e passive nonché per il pregiudizio derivante alla comunione dalla costituzione di un fondo spese di € 40.000,00.
Hanno precisato di aver accettato l'eredità del genitore con beneficio di inventario.
Hanno concluso domandando: la sospensione della delibera del
18.11.2021; nel merito, l'integrale annullamento;
in subordine, l'annullamento della decisione relativa alla costituzione del fondo spese di € 40.000,00 ovvero la sua riduzione nel quantum. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 17.03.2022).
I.2.- La Comunione “Proprietà eredi Pastore”, Controparte_2
e si sono costituiti in giudizio contestando le CP_3 avverse prospettazioni.
Hanno eccepito che la contestazione in ordine ai criteri utilizzati per la redazione dei bilanci consuntivi di fatto corrisponde allo stesso motivo di impugnazione di altra delibera nell'ambito del giudizio R.G. 12041/2020 già incardinato innanzi a questo Tribunale. Hanno in ogni caso sostenuto la correttezza dei criteri utilizzati e basati su una pretesa corretta interpretazione della volontà testamentaria.
Hanno eccepito che le poste attive e passive della comunione risultano tutte fornite di prova documentale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 8 R.G. 3548/2022.
Hanno dedotto che le quote di partecipazione alla comunione rispettano quelle della devoluzione ereditaria.
Hanno concluso per: la previa sospensione del giudizio ovvero la riunione a quello avente R.G. 12041/2020; il rigetto di ogni domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.09.2022).
I.3.- e si sono costituiti Controparte_5 Controparte_4 in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Hanno eccepito che la contestazione in ordine ai criteri utilizzati per la redazione dei bilanci consuntivi di fatto corrisponde allo stesso motivo di impugnazione di altra delibera nell'ambito del giudizio R.G. 12041/2020 già incardinato innanzi a questo Tribunale. Hanno in ogni caso sostenuto la correttezza dei criteri utilizzati e basati su una pretesa corretta interpretazione della volontà testamentaria.
Hanno eccepito che le poste attive e passive della comunione risultano tutte fornite di prova documentale.
Hanno dedotto che le quote di partecipazione alla comunione rispettano quelle della devoluzione ereditaria.
Hanno concluso per: la previa sospensione del giudizio ovvero la riunione a quello avente R.G. 12041/2020; il rigetto di ogni domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.09.2022).
I.4.- Previo mutamento di rito, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.5.- All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta Avv. Donatone: reitera le conclusioni originarie;
c) parte convenuta Avv. Popolizio: nulla precisa.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione.
Risultano depositate le comparse conclusionali della difesa di parte attrice e dell'Avv. Donatone.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 8 R.G. 3548/2022.
II.1.- Preliminarmente, a conferma di quanto già pronunciato in corso di causa, deve essere disattesa l'istanza di sospensione reiterata dalla parte attrice sulla scorta della pendenza del giudizio R.G. 12041/2020.
Infatti, non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra i due giudizi e neppure vi sono ragioni di connessione tali da giustificare una riunione: e ciò per la semplice ragione che le deliberazioni oggetto dei due giudizi sono del tutto differenti e autonome nonché prive di consequenzialità, mentre a nulla rileva il fatto che taluni motivi di doglianza vengano posti alla base di entrambe le impugnative.
III.- La domanda degli attori finalizzata alla declaratoria di annullamento della «delibera di cui al verbale del
18.11.2021» non è meritevole di accoglimento.
III.1.- Preliminarmente occorre dare atto della genericità della domanda nella parte in cui non individua esattamente la deliberazione che si rende oggetto di impugnazione. Infatti, dalla lettura del verbale dell'assemblea del 18.11.2021 (all.8 fascicolo attori) risulta che in tale occasione la comunione ha deliberato bensì su cinque punti già posti all'ordine del giorno.
Pertanto, in primo luogo occorre perimetrare l'oggetto delle impugnazioni non adeguatamente esplicitato dagli attori nelle conclusioni del loro atto introduttivo. A tal proposito, dalla lettura complessiva del ricorso, può ritenersi che gli attori si dolgano dell'approvazione dei rendiconti di esercizio
(o.d.g. n. 2) e della costituzione di un fondo spese di €
40.000,00 (o.d.g. n. 3). Laddove invece nessuna allegazione né deduzione è riconducibile alle delibere relative ai punti o.d.g. nn. 1, 4 e 5.
Sicché, in definitiva, in questa sede occorre valutare la legittimità delle deliberazioni sub. 2 e 3 adottate a maggioranza nel corso dell'assemblea della comunione del
18.11.2021.
III.2.- L'impugnazione della deliberazione sub 2 – con cui sono stati approvati i rendiconti degli esercizi dal
31.01.2018 al 30.06.2021 e i relativi piani di riparto – non è fondata.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 8 R.G. 3548/2022.
I motivi addotti dagli attori a sostegno della propria impugnazione – per la verità esplicitati in maniera assai generica nonché per relationem rispetto ad altro giudizio già pendente tra le stesse parti – sono tutti inidonei ad apprezzare l'esistenza di un grave pregiudizio alla comunione che, a norma dell'art. 1109 c.c., costituisce l'unico parametro che il Tribunale può valutare in riferimento ad atti di ordinaria amministrazione. E, infatti, gli attori si dolgono di scelte della Comunione tutte conseguenti ad un presunto vizio di interpretazione del testamento del de cuius
e, segnatamente, del legato da lui disposto Persona_1 in favore della coniuge Controparte_5
Sennonché è evidente che una tale contestazione riposa su un piano del tutto diverso da quello della gestione e della amministrazione della comunione ereditaria: ovverosia afferisce ai diritti nascenti in capo ad eredi e legatari dalla vicenda successoria e singolarmente azionabili dagli interessati, ma non anche ai diritti e agli obblighi che, dopo la morte del de cuius, nascono direttamente in capo alla comunione e riguardano i coeredi nella gestione della massa.
Ne deriva pertanto che, a ben vedere, gli attori non si dolgono dei rendiconti in sé e per sé considerati, bensì delle scelte originarie che hanno definito il mandato ad agire conferito all'amministratore e ne hanno di poi determinato l'adozione degli atti esecutivi. Con la conseguenza che la deliberazione in sé relativa all'approvazione dei rendiconti è esente da vizi e, soprattutto, è priva di carica gravemente pregiudizievole nei confronti della comunione.
III.2.- L'impugnazione della deliberazione sub 2 – con cui è stato costituito un fondo spese di € 40.000,00 – non è fondata.
La Comunione a maggioranza ha deciso di costituire un fondo comune per far fronte al pagamento di alcune spese. Ciò è di per sé sufficiente ad escludere un vizio della deliberazione atteso che la costituzione di un fondo comune rappresenta un incremento delle disponibilità finanziarie della Comunione e, quindi, non può mai essere fonte di pregiudizio per la stessa,
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 8 R.G. 3548/2022.
tantomeno grave. E tanto basta alla reiezione dell'impugnazione.
A tal proposito è utile precisare ad abundantiam che gli attori, a ben vedere, si dolgono più che altro della destinazione delle somme di quel fondo atteso che essi non riconoscono la legittimità di alcune poste passive della massa. E, tuttavia, è appena il caso di osservare che gli attori sembrano confondere la disciplina della amministrazione della comunione – che ha ad oggetto la mera gestione della massa a partire dal momento della sua costituzione, ovverosia dall'apertura della successione, e sino al perfezionamento della divisione – con quella del pagamento dei pesi e dei debiti ereditari che già appartenevano al defunto e per il pagamento dei quali l'ordinamento prevede una specifica disciplina agli artt. 752 e ss. c.c.; disciplina che, tra le altre cose, dispone la natura parziaria e personale delle obbligazioni. Con ciò a voler indicare che la comunione può decidere e regolamentare l'adempimento dei debiti che originano dalla cosa comune, ma non può sostituirsi alla disciplina legale prevista per il pagamento dei pesi e dei debiti ereditari.
III.3.- Anche la domanda subordinata degli attori non può trovare accoglimento.
Infatti, nessuna norma consente all'autorità giudiziaria di entrare nel merito dell'autonomia privata della comunione, anche solo sotto il profilo dell'eccesso di potere;
con la conseguenza che il Tribunale non ha alcuna discrezionalità sulla scelta del quantum del fondo spese costituito potendo solo annullare le delibere per i vizi di cui all'art. 1109
c.c..
A tal proposito è utile richiamare l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui «in tema di comunione “pro indiviso” di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene,
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 6 di 8 R.G. 3548/2022.
sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.» (Cass. Civ., 26 gennaio 2022, n. 2299).
III.4.- In definitiva, tutte le domande degli attori non sono meritevoli di accoglimento.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico degli attori che sono tenuti alla integrale rifusione nei confronti delle parti costituite e, precisamente, avendo riguardo alle rispettive difese comuni.
I compensi devono essere liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da 26.000,01 ad € 52.000,00 (così determinato in base al valore indeterminabile della causa, ma a bassa complessità). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e alla conseguentemente ridotta attività decisoria):
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 -50% € 903,00
Decisoria € 2.905,00 -25% € 2.178,75
TOTALE € 5.986,75
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3548/2022 introdotto da e Parte_2 [...]
con ricorso depositato in data 17.03.2022 nei Parte_1 confronti di “Proprietà eredi Pastore”, CP_1 Pt_1
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 7 di 8 R.G. 3548/2022.
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda degli attori;
2) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore di “Proprietà eredi , CP_1 Pt_1 CP_2
e in solido tra loro, di spese e
[...] CP_3 compensi di giudizio che si liquidano in € 5.986,75 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore di e in solido Controparte_4 Controparte_5 tra loro, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 5.986,75 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 09 luglio 2025. Il Giudice
Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Emanuele Pinto, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3548/2022 proposta da e rappresentati e difesi da Parte_1 Parte_2
Avv.ti Francesco Casucci e Angela Maria Rosaria Buttiglione,
-parte attrice- contro in persona del l.r.p.t., Controparte_1
e rappresentati e difesi da Controparte_2 CP_3
Avv. Nicola Donatone,
-parte convenuta- nonché contro e rappresentati e difesi Controparte_4 Controparte_5 da Avv. Agnese Popolizio,
-altri convenuti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale deducendo di essere stati istituiti eredi con testamento olografo del loro padre (Á: Persona_1
03.05.1941 – Ω: 31.01.2018).
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 1 di 8 R.G. 3548/2022.
Hanno dichiarato che la madre e i germani convenuti hanno nominato un amministratore della comunione ereditaria nonché adottato il relativo regolamento in occasione dell'assemblea del 29.07.2020 la cui deliberazione essi hanno fatto oggetto di impugnazione.
Hanno allegato di essere stati convocati a partecipare all'assemblea del 18.11.2021 nell'ambito della quale la comunione ha approvato i rendiconti degli esercizi precedenti e i relativi piani di riparto nonché ha deliberato la costituzione di un fondo cassa di € 40.000,00 da dividersi pro quota tra gli eredi.
Hanno lamentato l'illegittimità della delibera del
18.11.2021, ricevuta in data 07.12.2021, per i criteri adottati per la redazione dei bilanci e per l'individuazione delle poste attive e passive nonché per il pregiudizio derivante alla comunione dalla costituzione di un fondo spese di € 40.000,00.
Hanno precisato di aver accettato l'eredità del genitore con beneficio di inventario.
Hanno concluso domandando: la sospensione della delibera del
18.11.2021; nel merito, l'integrale annullamento;
in subordine, l'annullamento della decisione relativa alla costituzione del fondo spese di € 40.000,00 ovvero la sua riduzione nel quantum. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato in data 17.03.2022).
I.2.- La Comunione “Proprietà eredi Pastore”, Controparte_2
e si sono costituiti in giudizio contestando le CP_3 avverse prospettazioni.
Hanno eccepito che la contestazione in ordine ai criteri utilizzati per la redazione dei bilanci consuntivi di fatto corrisponde allo stesso motivo di impugnazione di altra delibera nell'ambito del giudizio R.G. 12041/2020 già incardinato innanzi a questo Tribunale. Hanno in ogni caso sostenuto la correttezza dei criteri utilizzati e basati su una pretesa corretta interpretazione della volontà testamentaria.
Hanno eccepito che le poste attive e passive della comunione risultano tutte fornite di prova documentale.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 2 di 8 R.G. 3548/2022.
Hanno dedotto che le quote di partecipazione alla comunione rispettano quelle della devoluzione ereditaria.
Hanno concluso per: la previa sospensione del giudizio ovvero la riunione a quello avente R.G. 12041/2020; il rigetto di ogni domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.09.2022).
I.3.- e si sono costituiti Controparte_5 Controparte_4 in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Hanno eccepito che la contestazione in ordine ai criteri utilizzati per la redazione dei bilanci consuntivi di fatto corrisponde allo stesso motivo di impugnazione di altra delibera nell'ambito del giudizio R.G. 12041/2020 già incardinato innanzi a questo Tribunale. Hanno in ogni caso sostenuto la correttezza dei criteri utilizzati e basati su una pretesa corretta interpretazione della volontà testamentaria.
Hanno eccepito che le poste attive e passive della comunione risultano tutte fornite di prova documentale.
Hanno dedotto che le quote di partecipazione alla comunione rispettano quelle della devoluzione ereditaria.
Hanno concluso per: la previa sospensione del giudizio ovvero la riunione a quello avente R.G. 12041/2020; il rigetto di ogni domanda. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 07.09.2022).
I.4.- Previo mutamento di rito, la causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.
I.5.- All'udienza del 23.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sono state precisate le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice: reitera le conclusioni originarie;
b) parte convenuta Avv. Donatone: reitera le conclusioni originarie;
c) parte convenuta Avv. Popolizio: nulla precisa.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione.
Risultano depositate le comparse conclusionali della difesa di parte attrice e dell'Avv. Donatone.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 3 di 8 R.G. 3548/2022.
II.1.- Preliminarmente, a conferma di quanto già pronunciato in corso di causa, deve essere disattesa l'istanza di sospensione reiterata dalla parte attrice sulla scorta della pendenza del giudizio R.G. 12041/2020.
Infatti, non sussiste alcuna pregiudizialità tecnica tra i due giudizi e neppure vi sono ragioni di connessione tali da giustificare una riunione: e ciò per la semplice ragione che le deliberazioni oggetto dei due giudizi sono del tutto differenti e autonome nonché prive di consequenzialità, mentre a nulla rileva il fatto che taluni motivi di doglianza vengano posti alla base di entrambe le impugnative.
III.- La domanda degli attori finalizzata alla declaratoria di annullamento della «delibera di cui al verbale del
18.11.2021» non è meritevole di accoglimento.
III.1.- Preliminarmente occorre dare atto della genericità della domanda nella parte in cui non individua esattamente la deliberazione che si rende oggetto di impugnazione. Infatti, dalla lettura del verbale dell'assemblea del 18.11.2021 (all.8 fascicolo attori) risulta che in tale occasione la comunione ha deliberato bensì su cinque punti già posti all'ordine del giorno.
Pertanto, in primo luogo occorre perimetrare l'oggetto delle impugnazioni non adeguatamente esplicitato dagli attori nelle conclusioni del loro atto introduttivo. A tal proposito, dalla lettura complessiva del ricorso, può ritenersi che gli attori si dolgano dell'approvazione dei rendiconti di esercizio
(o.d.g. n. 2) e della costituzione di un fondo spese di €
40.000,00 (o.d.g. n. 3). Laddove invece nessuna allegazione né deduzione è riconducibile alle delibere relative ai punti o.d.g. nn. 1, 4 e 5.
Sicché, in definitiva, in questa sede occorre valutare la legittimità delle deliberazioni sub. 2 e 3 adottate a maggioranza nel corso dell'assemblea della comunione del
18.11.2021.
III.2.- L'impugnazione della deliberazione sub 2 – con cui sono stati approvati i rendiconti degli esercizi dal
31.01.2018 al 30.06.2021 e i relativi piani di riparto – non è fondata.
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 4 di 8 R.G. 3548/2022.
I motivi addotti dagli attori a sostegno della propria impugnazione – per la verità esplicitati in maniera assai generica nonché per relationem rispetto ad altro giudizio già pendente tra le stesse parti – sono tutti inidonei ad apprezzare l'esistenza di un grave pregiudizio alla comunione che, a norma dell'art. 1109 c.c., costituisce l'unico parametro che il Tribunale può valutare in riferimento ad atti di ordinaria amministrazione. E, infatti, gli attori si dolgono di scelte della Comunione tutte conseguenti ad un presunto vizio di interpretazione del testamento del de cuius
e, segnatamente, del legato da lui disposto Persona_1 in favore della coniuge Controparte_5
Sennonché è evidente che una tale contestazione riposa su un piano del tutto diverso da quello della gestione e della amministrazione della comunione ereditaria: ovverosia afferisce ai diritti nascenti in capo ad eredi e legatari dalla vicenda successoria e singolarmente azionabili dagli interessati, ma non anche ai diritti e agli obblighi che, dopo la morte del de cuius, nascono direttamente in capo alla comunione e riguardano i coeredi nella gestione della massa.
Ne deriva pertanto che, a ben vedere, gli attori non si dolgono dei rendiconti in sé e per sé considerati, bensì delle scelte originarie che hanno definito il mandato ad agire conferito all'amministratore e ne hanno di poi determinato l'adozione degli atti esecutivi. Con la conseguenza che la deliberazione in sé relativa all'approvazione dei rendiconti è esente da vizi e, soprattutto, è priva di carica gravemente pregiudizievole nei confronti della comunione.
III.2.- L'impugnazione della deliberazione sub 2 – con cui è stato costituito un fondo spese di € 40.000,00 – non è fondata.
La Comunione a maggioranza ha deciso di costituire un fondo comune per far fronte al pagamento di alcune spese. Ciò è di per sé sufficiente ad escludere un vizio della deliberazione atteso che la costituzione di un fondo comune rappresenta un incremento delle disponibilità finanziarie della Comunione e, quindi, non può mai essere fonte di pregiudizio per la stessa,
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 5 di 8 R.G. 3548/2022.
tantomeno grave. E tanto basta alla reiezione dell'impugnazione.
A tal proposito è utile precisare ad abundantiam che gli attori, a ben vedere, si dolgono più che altro della destinazione delle somme di quel fondo atteso che essi non riconoscono la legittimità di alcune poste passive della massa. E, tuttavia, è appena il caso di osservare che gli attori sembrano confondere la disciplina della amministrazione della comunione – che ha ad oggetto la mera gestione della massa a partire dal momento della sua costituzione, ovverosia dall'apertura della successione, e sino al perfezionamento della divisione – con quella del pagamento dei pesi e dei debiti ereditari che già appartenevano al defunto e per il pagamento dei quali l'ordinamento prevede una specifica disciplina agli artt. 752 e ss. c.c.; disciplina che, tra le altre cose, dispone la natura parziaria e personale delle obbligazioni. Con ciò a voler indicare che la comunione può decidere e regolamentare l'adempimento dei debiti che originano dalla cosa comune, ma non può sostituirsi alla disciplina legale prevista per il pagamento dei pesi e dei debiti ereditari.
III.3.- Anche la domanda subordinata degli attori non può trovare accoglimento.
Infatti, nessuna norma consente all'autorità giudiziaria di entrare nel merito dell'autonomia privata della comunione, anche solo sotto il profilo dell'eccesso di potere;
con la conseguenza che il Tribunale non ha alcuna discrezionalità sulla scelta del quantum del fondo spese costituito potendo solo annullare le delibere per i vizi di cui all'art. 1109
c.c..
A tal proposito è utile richiamare l'insegnamento della
Suprema Corte secondo cui «in tema di comunione “pro indiviso” di beni immobili, sono irrilevanti i principi elaborati in materia di assemblea condominiale, sia in ragione della diversità delle regole afferenti alla convocazione e allo svolgimento dell'assemblea, sia della facoltà, concessa ai comunisti, di risolvere ogni questione attraverso l'esercizio del diritto potestativo di richiesta di divisione del bene,
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 6 di 8 R.G. 3548/2022.
sicché le deliberazioni adottate dall'assemblea dei comunisti non possono essere impugnate per il vizio di eccesso di potere assembleare o per conflitto di interesse, ma esclusivamente per le ragioni indicate dall'art. 1109 c.c.» (Cass. Civ., 26 gennaio 2022, n. 2299).
III.4.- In definitiva, tutte le domande degli attori non sono meritevoli di accoglimento.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico degli attori che sono tenuti alla integrale rifusione nei confronti delle parti costituite e, precisamente, avendo riguardo alle rispettive difese comuni.
I compensi devono essere liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da 26.000,01 ad € 52.000,00 (così determinato in base al valore indeterminabile della causa, ma a bassa complessità). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e alla conseguentemente ridotta attività decisoria):
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 -50% € 903,00
Decisoria € 2.905,00 -25% € 2.178,75
TOTALE € 5.986,75
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3548/2022 introdotto da e Parte_2 [...]
con ricorso depositato in data 17.03.2022 nei Parte_1 confronti di “Proprietà eredi Pastore”, CP_1 Pt_1
Il Giudice
Emanuele Pinto Pagina 7 di 8 R.G. 3548/2022.
, e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA ogni domanda degli attori;
2) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore di “Proprietà eredi , CP_1 Pt_1 CP_2
e in solido tra loro, di spese e
[...] CP_3 compensi di giudizio che si liquidano in € 5.986,75 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) CONDANNA gli attori, in solido tra loro, alla rifusione in favore di e in solido Controparte_4 Controparte_5 tra loro, di spese e compensi di giudizio che si liquidano in € 5.986,75 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, 09 luglio 2025. Il Giudice
Emanuele Pinto
Il Giudice
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