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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/12/2024, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1324/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1324/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SANTORO VALENTINA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MANZI ORESTE CP_1
E
, con l'avv. MALATESTA Controparte_2
FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento numero N. 02820219003516880000 di € 4.207,04 relativo a ruoli emessi da Camera di Commercio di Caserta e da sede di Caserta notificato in data 08.05.2023. CP_1
A fondamento della domanda eccepiva in particolare la prescrizione del credito, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, dei ruoli e delle cartelle emessi dalla Camera di Commercio e dall' ; NEL CP_1 MERITO - accertare-dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento N. 02820219003516880000 e degli atti presupposti (ruolo, cartella e avviso di addebito) per intervenuta prescrizione del credito vantato, con conseguente estinzione di ogni relativa pretesa;
- in via subordinata, nel caso di accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, rideterminare gli importi dovuti;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite.”
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1 deducendo in particolare di avere ritualmente notificato l'avviso di addebito in data 16.11.2015.
si costitutiva in giudizio ed eccepiva la Controparte_2 tardività dell'opposizione (iscritta oltre i 40 giorni di cui all'art 24 D.Lgvo 46/99), l'incompetenza del giudice adito in materia di tributi e l'infondatezza nel merito avendo L'agente della riscossione notificato sia in data 20.02.2018 che in data 8.05.2023.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa, all'esito della trattazione scritta, all'udienza odierna unicamente in merito alla competenza di questo giudice.
L'azione proposta è qualificabile come opposizione alla esecuzione ex art 615 c.p.c., poiché si contesta il diritto a procedere esecutivamente. L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di giorni 40, a pena di decadenza, dall'art 24 D. Lgs. N. 49/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc eventuali fatti estintivi del credito (prescrizione) formatisi successivamente tale momento.
Il comma 9 art 3 L. 335/95 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria è di 5 anni e non più di 10.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 /2016 ha affermato che la mancata opposizione a cartella sottesa ad intimazione di pagamento produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito e non l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale - ai sensi dell'art 2953 c.c.- atteso che la cartella esattoriale e l'avviso di addebito non impugnati non possono essere equiparati ad un titolo esecutivo.
Pag. 2 di 3 Come ritenuto dal più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 31.10.2018 n. 27950; Cass. 22.02.2019 n. 5379; Cass. 14.02.2019 n. 4329) il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato. “In tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo della obbligazione contributiva è costituito dalla avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento che scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che quale dichiarazione di scienza non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione della esistenza del credito contributivo” Nel caso di specie risulta in atti che l'avviso di addebito è stato notificato dall' in data 16.11.2015, e successivamente CP_1 [...]
ha interrotto la prescrizione con atto notificato il CP_2
20.12.208 prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 8.05.2023.
La prescrizione è quindi stata puntualmente interrotta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate
Cassino 27.12. 2024
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 1324/2023
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario Valeria Caminada, ha pronunciato e pubblicato all'udienza odierna, all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 1324/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. SANTORO VALENTINA Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. MANZI ORESTE CP_1
E
, con l'avv. MALATESTA Controparte_2
FRANCESCO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento numero N. 02820219003516880000 di € 4.207,04 relativo a ruoli emessi da Camera di Commercio di Caserta e da sede di Caserta notificato in data 08.05.2023. CP_1
A fondamento della domanda eccepiva in particolare la prescrizione del credito, e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE sospendere l'esecutività dell'atto impugnato, dei ruoli e delle cartelle emessi dalla Camera di Commercio e dall' ; NEL CP_1 MERITO - accertare-dichiarare la nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento N. 02820219003516880000 e degli atti presupposti (ruolo, cartella e avviso di addebito) per intervenuta prescrizione del credito vantato, con conseguente estinzione di ogni relativa pretesa;
- in via subordinata, nel caso di accoglimento parziale dell'eccezione di prescrizione, rideterminare gli importi dovuti;
- condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite.”
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_1 deducendo in particolare di avere ritualmente notificato l'avviso di addebito in data 16.11.2015.
si costitutiva in giudizio ed eccepiva la Controparte_2 tardività dell'opposizione (iscritta oltre i 40 giorni di cui all'art 24 D.Lgvo 46/99), l'incompetenza del giudice adito in materia di tributi e l'infondatezza nel merito avendo L'agente della riscossione notificato sia in data 20.02.2018 che in data 8.05.2023.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti offerti in comunicazione dalle parti e decisa, all'esito della trattazione scritta, all'udienza odierna unicamente in merito alla competenza di questo giudice.
L'azione proposta è qualificabile come opposizione alla esecuzione ex art 615 c.p.c., poiché si contesta il diritto a procedere esecutivamente. L'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine di giorni 40, a pena di decadenza, dall'art 24 D. Lgs. N. 49/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpc eventuali fatti estintivi del credito (prescrizione) formatisi successivamente tale momento.
Il comma 9 art 3 L. 335/95 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria è di 5 anni e non più di 10.
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397 /2016 ha affermato che la mancata opposizione a cartella sottesa ad intimazione di pagamento produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito e non l'effetto della conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale - ai sensi dell'art 2953 c.c.- atteso che la cartella esattoriale e l'avviso di addebito non impugnati non possono essere equiparati ad un titolo esecutivo.
Pag. 2 di 3 Come ritenuto dal più recente orientamento della Suprema Corte (Cass. 31.10.2018 n. 27950; Cass. 22.02.2019 n. 5379; Cass. 14.02.2019 n. 4329) il termine di prescrizione dei contributi decorre dalla data in cui il versamento doveva essere effettuato. “In tema di contributi a percentuale con riferimento ai quali il fatto costitutivo della obbligazione contributiva è costituito dalla avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la contribuzione è dovuta e quindi dal momento che scadono i termini di pagamento di essa e non dal più avanzato termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, che quale dichiarazione di scienza non costituisce presupposto del credito contributivo e semmai, quale atto giuridico successivo alla esigibilità del credito, può determinare l'effetto interruttivo della prescrizione se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione della esistenza del credito contributivo” Nel caso di specie risulta in atti che l'avviso di addebito è stato notificato dall' in data 16.11.2015, e successivamente CP_1 [...]
ha interrotto la prescrizione con atto notificato il CP_2
20.12.208 prima della notifica dell'intimazione di pagamento del 8.05.2023.
La prescrizione è quindi stata puntualmente interrotta.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate
Cassino 27.12. 2024
Il Giudice Onorario
Valeria Caminada
Pag. 3 di 3