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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/03/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 11527/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con l'Avv. RIBOLA ANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.3.2025) Per_
“Onerare il padre, sig. , di concorrere nel mantenimento di e , Parte_1 Per_1
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, per ulteriori anni due, dal 1/1/2025 al
31/12/2026, nella seguente predeterminata misura: - Anno 2025: €250,00 ciascuno e così per complessivi € 500,00 mensili;
- Anno 2026: €250,00 ciascuno e così per complessivi € 500,00 mensili.
Detto assegno di mantenimento seguiterà ad essere mensilmente corrisposto dal datore di lavoro direttamente in favore della sig.ra , madre collocataria, mediante bonifico bancario. Controparte_1
Invariato l'obbligo del sig. , di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di arretrati istat e spese straordinarie ad oggi, l'importo transattivamente quantificato
[...] in € 2.500,00, mediante ratei mensili oer € 500.,00 cadauno, da corrispondersi antro fino mese dal
31/01/2025 al saldo.
Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per_ Le parti hanno contratto matrimonio a Statte (TA) in data 18.3.2000. Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Il divorzio è stato pronunciato con Per_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 679/2018, pubblicata in data 6.3.2018 e passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 26.9.2024 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio, la resistente si è costituita contestando le richieste del successivamente, tuttavia, le parti Pt_1
sono giunte ad un accordo, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in vista dell'udienza del 12.3.2025, pertanto, i coniugi hanno concordato di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.3.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 11527/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. CAVALIERE Parte_1 C.F._1
FRANCESCA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con l'Avv. RIBOLA ANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 12.3.2025) Per_
“Onerare il padre, sig. , di concorrere nel mantenimento di e , Parte_1 Per_1
maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, per ulteriori anni due, dal 1/1/2025 al
31/12/2026, nella seguente predeterminata misura: - Anno 2025: €250,00 ciascuno e così per complessivi € 500,00 mensili;
- Anno 2026: €250,00 ciascuno e così per complessivi € 500,00 mensili.
Detto assegno di mantenimento seguiterà ad essere mensilmente corrisposto dal datore di lavoro direttamente in favore della sig.ra , madre collocataria, mediante bonifico bancario. Controparte_1
Invariato l'obbligo del sig. , di corrispondere in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
a titolo di arretrati istat e spese straordinarie ad oggi, l'importo transattivamente quantificato
[...] in € 2.500,00, mediante ratei mensili oer € 500.,00 cadauno, da corrispondersi antro fino mese dal
31/01/2025 al saldo.
Spese di lite compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per_ Le parti hanno contratto matrimonio a Statte (TA) in data 18.3.2000. Dall'unione sono nati i figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Il divorzio è stato pronunciato con Per_1
sentenza del Tribunale di Brescia n. 679/2018, pubblicata in data 6.3.2018 e passata in giudicato.
Con ricorso depositato il 26.9.2024 il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni del divorzio, la resistente si è costituita contestando le richieste del successivamente, tuttavia, le parti Pt_1
sono giunte ad un accordo, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in vista dell'udienza del 12.3.2025, pertanto, i coniugi hanno concordato di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 20.3.2025. La Presidente estensora
Claudia Gheri