Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. N 1720/2021 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 24 giugno 2021 con il n. 1720/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
, in persona del procuratore speciale, Parte_1 ia Polidori n.7, presso e nello studio dell'Avv. Marco MONTANELLI che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto introduttivo: Fax: 0587/756644 Pec: Email_1
Opponente in persona del Curatore Controparte_1
CC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Prato (PO), Viale della Repubblica, n. 245, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax : 0574 575869 Pec: Email_2
Opposta All'udienza del 28 novembre 2024 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per l' opponente: “ il ut supra rappresentato e Parte_1 difeso, precisa le propri in opposizione a decreto ingiuntivo. In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle prove non ammesse di cui alla propria II memoria ex art. 183, VI comma c.p.c. depositata in data 15.07.2024”. Per l'opposta: ” La Curatela ritiene che la causa sia matura per la decisione, e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta, lasciando all'Ill.mo Giudice la valutazione circa l'opportunità di concedere o meno i termini ex art. 190 c.p.c., …”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data il 18 giugno 2021, il Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 479/2021
[...] emesso il 3 maggio 2021, notificato in data l'11 maggio successivo, con il quale il Tribunale di Prato aveva ingiunto di pagare alla curatela del fallimento la somma di € 69.789,09, oltre interessi e spese di giudizio, a Controparte_1 titolo di credito restitutorio derivante dal computo delle somme indebitamente trattenute sul conto n 268000, aperto dalla società presso la filiale Controparte_1 di Prato del filiale poi conferita nella Controparte_2 Controparte_3
[...]
1
- che il titolo della pretesa era rappresentato dal contratto di conto corrente in relazione alla quale era prevista la competenza territoriale esclusiva del foro del luogo in cui la banca aveva la sede principale, dall'art. 21 , clausola doppiamente sottoscritta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. e individuabile nel Tribunale di Desio;
- che, in ogni caso, non ricorrevano le condizioni per radicare la competenza territoriale del Tribunale di Prato anche in relazione agli altri criteri di collegamento territoriale, quali il foro generale del convenuto, nonché il foro dove avrebbe dovuto essere eseguita la obbligazione non liquida;
- che nel merito la pretesa oggetto dell'ingiunzione era comunque infondata attesa l'irrilevanza del rigetto dell'opposizione allo stato passivo, i cui effetti erano confinati alla procedura concorsuale e la legittimità degli importi corrisposti alla in forza di pattuizioni valide ed efficaci. CP_3
Tanto premesso conveniva la Curatela fallimentare per sentire revocare il decreto ingiuntivo, in ogni caso con il favore delle spese processuali. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la
[...]
la quale rilevava: Controparte_1
- che l'eccezione di incompetenza era basata sulla clausola di cui all'art 21 del contratto di conto corrente, la quale prevedeva un duplice criterio di collegamento territoriale, quello della sede della o quello del luogo in cui la banca aveva CP_3 uno stabilimento o una rappresentanza che, nel caso di specie , risultava essere ubicata in Prato, presso la quale era stato aperto il rapporto di conto corrente;
- che, in ogni caso la il Tribunale di Prato risulterebbe competente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt 20 e 1182 c.c., quale giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio avrebbe dovuto essere adempiuta;
- che la banca opponente aveva individuato il giudice competente nel Tribunale di Desio ma tale indicazione non avrebbe potuto essere considerata corretta in ragione della soppressione di tale Tribunale disposta con D. Lgs. 155 del 7.9.2012 (Gazzetta Ufficiale 12.9.2012);
- che, nel merito, che la prova del credito azionato in via monitoria era desumibile dalla CTU esperita nel giudizio di opposizione allo stato passivo che aveva accertato l'importo di € 69.798,09;
- che a seguito delle innovazioni introdotte con la riforma della legge fallimentare del 2006 e del rafforzamento dei principi della competenza funzionale inderogabile del Tribunale fallimentare e della obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo, era prospettabile una efficacia esterna del provvedimento che aveva definito l'opposizione allo stato passivo;
- che gli elementi di prova forniti avrebbero potuto integrare le condizioni per l'emissione di ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art 186 ter cpc e che la documentazione prodotta e le argomentazioni sollevate nel merito degli accertamenti espletati attraverso la consulenza espletata non avrebbero consentito di pervenire ad una differente ricostruzione dei saldi dei rapporti intercorsi con la società fallita;
2 - che le lettere di affidamento sub doc. da 4 a 17 erano state prodotte dall'opponente in copia, sicché ne contestava la conformità agli originali, ai sensi dell'art 2719 c.c.;
- che in ogni caso nessuna di tali lettere recava indicazione del numero di conto corrente e del TAEG, così avrebbe dovuto essere ritenuta nulla;
- che i documenti sub nn 4-5—6 e 12 erano privi di data certa e di sottoscrizione , quelli sub nn 9.11 e 13 recavano un timbro illeggibile e quelli sub nn 10 e 14 presentavano timbratura sulla prima pagina, non riferibile al legale rappresentante p.t,
- che anche le proposte di modifica unilaterale del contratto erano affette da vari motivi di invalidità, così come il contratto di c/c con riferimento alla mancata indicazione del tasso debitore entro fido, delle condizioni per la CMS;
e la mancata individuazione della CDA e della CIV Su tali deduzioni concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione ovvero, in ogni caso, per la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 69.798,09, oltre interessi e spese del procedimento. All'udienza del 16 dicembre 2022 veniva assegnato termine alle parti per attivare la procedura di mediazione obbligatoria, riservando di provvedere sulla istanza di provvisoria esecuzione. Attivata la procedura di mediazione con esito negativo, l'opponente pur rilevando l'inammissibilità del disconoscimento di controparte, in ordine ai documenti prodotti sub nn 7 e 8 formulava istanza di verificazione, chiedendo di essere autorizzata a produrre gli originali. Con sentenza n 640/2023, emessa in data 25 settembre 2023, il Tribunale rigettava le eccezioni di improcedibilità e di incompetenza e, con contestuale ordinanza, la causa era rimessa in istruttoria autorizzando il deposito dei documenti oggetto della eccezione di difformità all'originale e al fine di acquisire la consulenza redatta nell'ambito della procedura concorsuale onde valutare le condizioni per disporre nuova CTU.
Quindi all'udienza del 28 novembre 2024, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, in esito alla concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE I.
L'OGGETTO DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE. EFFETTI DELLA SENTENZA NON DEFINITIVA. In primo luogo, si precisa che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per
3 l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078). Ritiene a riguardo il Tribunale che al fine di esattamente delimitare il thema decidendum della presente fattispecie si debba necessariamente fare riferimento al contenuto degli atti di opposizione, anche alla luce delle precisazioni introdotte con le memorie depositate nel primo termine concesso alle parti, ai sensi dell'art 183, comma VI, n 1, cpc. Nel caso di specie, il credito ingiunto discende dal rapporto di conto corrente n 268400 intercorrente in origine tra il e la , Controparte_2 Controparte_1 poi dichiarata fallita con sentenza n 57 depositata il 21 giugno 2018. Su tale rapporto la subentrata al Controparte_3 CP_2
, assumendo di avere un credito di € 53.983,94, ne ha chiesto
[...]
l'ammissione al passivo nella procedura fallimentare. Il presupposto di tale accertamento, conseguentemente, è dato dal riconoscimento della nullità parziale del contratto di conto corrente per difetto di forma, sia per quanto concerne la determinazione del tasso di interessi che per quanto riguarda le voci di costo indebitamente applicate. Disposta CTU nell'ambito della procedura concorsuale, tuttavia, è emerso il controcredito restitutorio a favore della società fallita di € 69.789,09, in ragione della ricostruzione dei dati contabili operata facendo applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art 117, comma 7, TUB., conseguente alla invalidità di quello pattuito, ed eliminando i costi non concordati per iscritto. In assenza di domanda riconvenzionale da parte dell'opponente, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto all'accertamento dell'esistenza e dell'entità della pretesa di credito della Curatela nei confronti del Parte_1
che, a sua volta, è subentrata per incorporazione della
[...] Controparte_3
, con atto per notar del 29.5.2019 (Nr 24288 di Rep.-
[...] Persona_1
N.14499 di Racc.). Con sentenza non definitiva n 640/2023, del 25 settembre 2023, alla quale si fa espresso richiamo, non soltanto sono state rigettate le eccezioni pregiudiziali, ma sono stati precisati i termini in cui gli accertamenti svolti in sede di opposizione allo stato passivo si riflettono sulla presente controversia. In proposito, si è avuto modo di rilevare come gli accertamenti contenuti nella consulenza tecnica redatta nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo possono rivestire valore probatorio, ma non precludono approfondimenti ulteriori da svolgersi in base alla documentazione prodotta dalle parti ed ai profili di invalidità sollevati nel presente procedimento. In tale ipotesi – si è detto- non ricorre il rischio di conflitto di giudicati, atteso che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art. 96 comma 5° legge fall, effetti soltanto ai fini del concorso (c.d. giudicato endofallimentare). L'ammissione del credito allo stato passivo, infatti, non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare
4 copre solo la statuizione dl rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Cass. 27709/2020). Richiamando la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente, l'accertamento scaturito dalla procedura fallimentare si esaurisce nell'ambito del concorso, destinato a essere realizzato al suo interno attraverso la partecipazione ai riparti (Cass., 12 aprile 2022, n 11808). Il decreto di approvazione dello stato passivo contemplato dall'art. 96 se non impugnato, preclude ogni questione Pt_2 relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione solo nell'ambito del procedimento fallimentare (Cass., 14/02/2023, n 4632; Cass. n. 3830/01; Cass n. 19940/06). Sulla base di tale prospettazione, occorre vagliare le questioni di invalidità negoziali sollevate in ordine al conto corrente n 268400 ed ai rapporti collegati, al fine di verificare la fondatezza della domanda ripetizione proposta dalla curatela in relazione all'istruttoria autonomamente svolta, utilizzando la relazione di CTU svolta nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo solo nei limiti in cui le ricostruzioni contabili risultino coerenti con le determinazioni da assumere.
II. ACCERTAMENTO DEL CREDITO LA CONSULENZA D'UFFICIO IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO Il credito scaturisce dalla ricostruzione operata dal CTU, dott. in Persona_2 sede di opposizione allo stato passivo, il cui contenuto deve conseguentemente essere sottoposto ad analisi. In tale relazione, viene richiamato il contratto originario del 4 settembre 2006, con allegato documento di sintesi, e si dà atto che sono presenti tutti gli estratti conto dal 4 settembre 2006 al 6 agosto 2018, nonché il contratto di affidamento del 16 gennaio 2017, e le modifiche negoziali adottate il 9 febbraio 2011, con decorrenza dall'11 aprile successivo Il CTU, inoltre, ha segnalato la mancata produzione dei contratti di affidamento conclusi in data antecedente al 16 gennaio 2017. Richiamati i principi generali, il CTU prende in esame il contratto di conto corrente del 4 settembre 2006, con annesso documento di sintesi, richiamandone le principali condizioni economiche ( pag. 14).
5 Sulla base di tali dati il consulente evidenzia che il contratto non reca indicazione di tasso debitore entro il fido, ma unicamente quello applicabile in assenza di fido, nonostante dagli estratti conto risulti la presenza di un fido ordinario con decorrenza già al 31 dicembre 2007, riscontrata anche dagli estratti successivi. Sottolinea, inoltre, che il contratto prevede una CMS con un'unica aliquota del 1,10
% per utilizzo in assenza di fido, nonostante la presenza di affidamenti risulti in bas agli estratti nonché dalla visura Centrale Rischi. Successivamente, il CTU procede ad analizzare le modifiche delle condizioni contrattuali introdotte per il periodo successivo all'11 aprile 2011, variando i tassi debitori per lo smobilizzo ufficiale, il fido ordinario ed il fido straordinario, senza precisare tuttavia l'entità degli affidamenti. Le medesime considerazioni vengono svolte dal CTU quanto alle modifiche del 12 settembre 2011, del 27 gennaio 2012, del 17 febbraio 2012, del 26 luglio 2012, del 23.1.2013, del 6 febbraio 2013. del 7.8.2013, del 17 gennaio 2013, del 17 gennaio 2014, dell'8 agosto 2014 e del 17 novembre 2014. In esito alle analisi operate, il consulente considera che l'unico contratto di affidamento meritevole di considerazione, è quello del 16 gennaio 2017, richiamandone i tratti essenziali (pag. 19 relazione). ma considerandone in ogni caso la invalidità per la mancata indicazione del TAEG. In definitiva, la ricostruzione contabile operata dal CTU sino al 30 aprile 2018, dott.
in aderenza ai seguenti criteri ( pag. 28 e ss ): Persona_2
1) il tasso di interesse applicato per tutta la durata del rapporto è sostituito dal tasso ex art 117, comma 7, lett. a) TUB, ossia applicando il tasso nominale minimo dei BOT indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze emessi nei dodici mesi precedenti rispetto alla data valuta riportata nel riassunto sul presupposto della invalidità della
6 pattuizione iniziale in assenza di indicazione sul tasso da applicarsi in ipotesi di affidamento;
2) non si è tenuto conto delle variazioni unilaterali intervenute sino all'11 aprile 2011, non essendo stato validamente esercitato lo ius variandi, e non si sono considerate quelle successive;
3) il tasso sostitutivo è stato esteso anche ai rapporti accessori, dandosi conto dell'omessa produzione da parte della banca dei contratti di affidamento dall'inizio del rapporto sino al 16 gennaio 2017 e della indeterminatezza del tasso previsto in tale ultimo contratto per la mancata indicazione del TAEG;
4) sono state escpunte le spese e i costi del finanziamento addebitate in assenza di specifica e determinata pattuizione contrattuale;
5) Sono state escluse le voci contabilizzate a titolo di Commissione di Massimo Scoperto per la indeterminatezza della pattuizione originari;
6) Sono state escluse la voci addebitate a titolo di messa a disposizione fondi e dispese di gestione sconfini e di Commissione istruttoria Veloce, sino al contratto di affidamento del 16 gennaio 2017, riconoscendole come dovute dal trimestre successivo ( aprile 2017). Dall'analisi effettuata, valutando i movimenti e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad € 123.784,53. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente al 30/04/2018 (- € 53.986,44) e il saldo risultante dal riconteggio effettuato (+ € 69.798,09). La differenza tra i saldi è scomponibile quanto ad € 98.252,17 come differenza tra gli interessi addebitati e quelli ricalcolati, quanto ad € 3.956,62 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio, quanto ad € 21.575,74 come spese TEG enucleate nel riconteggio. Il tutto come dal seguente prospetto di sintesi.
Ora, attraverso il richiamo alle risultanze di tale CTU operato già in sede monitoria, la curatela fallimentare ha dedotto i motivi di nullità. La ricostruzione del rapporto viene quindi operata assumendo per l'intero periodo ricompreso tra il 4 settembre 2006 e il 16 gennaio 2017, il tasso sostitutivo ed espungendo le voci applicate in assenza di valide pattuizioni sottoscritte, ed i tassi .
7 A riguardo, va intanto osservato che le risultanze dei relativi contratti e degli estratti dei conti possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specificamente dirette contro determinate annotazioni, e non attraverso un mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere. A tale fine, è irrilevante che dette risultanze non siano già state stragiudizialmente rese note al cliente, in quanto anche la produzione in giudizio dell'estratto costituisce "trasmissione" ai sensi dell'art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c., e determina la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, affidando al cliente l'onere di provvedere alle necessarie contestazioni specifiche ove voglia superare l'efficacia probatoria della produzione. Il credito fatto valere risulta dagli estratti del conto corrente, periodicamente inviati alla debitrice principale, e mai contestati di talché, in applicazione dell'art.1832 c.c., una volta approvato, anche tacitamente, l'estratto conto, sono concepibili soltanto contestazioni che concernono la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti. Invero, l'approvazione preclude la contestazione delle operazioni sottostanti ai predetti rapporti sotto il profilo strettamente contabile, ma non della legittimità degli addebiti e accrediti eseguiti. Sotto il profilo strettamente contabile, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalla cliente in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni si possono assumere– sotto il profilo contabile- i numeri debitori forniti dalla banca attraverso gli estratti conto.
III. L'ANALISI DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO NR 268400. La consulenza richiamata a sostegno della domanda monitoria, perviene alla conclusione della nullità delle clausole negoziali in quanto non sufficientemente determinate. Nello specifico, il tasso contrattuale a debito è stato previsto solo per gli scoperti in assenza di affidamento, mentre la documentazione analizzata attesterebbe la presenza di affidamenti sin dall'origine del rapporto. in proposito, tuttavia, è opportuno svolgere alcune considerazioni di carattere generale, per il corretto inquadramento della questione. Come è noto, la forma scritta per la conclusione dei contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stata imposta dall'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 154 – disciplina poi confluita nel d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (t.u.b.) e, segnatamente, nel relativo art. 117 –, con decorrenza, quindi, dall'entrata in vigore di detta norma. Le Sezioni Unite della Cassazione ( Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 16/01/2018 n° 898) hanno avuto modo di chiarire con specifico riferimento all'art. 23 T.U.F (che a pena di nullità prevede che "i contratti relativi alla prestazione di servizi di
8 investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti..."), stabilendo che trattasi di nullità per difetto di forma posta nell'interesse esclusivo del cliente, intesa ad assicurare a quest'ultimo, da parte dell'Intermediario, la piena indicazione degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione ed altro come specificamente indicato, considerato che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto. Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi a caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti", ponendo in tal modo in giusta evidenza , quale ulteriore requisito formale previsto dalla norma a pena di nullità, l'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto sottoscritto. E' evidente, infatti, che le finalità di protezione del cliente sopracitate verrebbero frustrate se si ritenesse sufficiente per la banca raccogliere la sottoscrizione del cliente e dare esecuzione al contratto, senza fornire a quest'ultimo copia dello stesso. Nel caso in esame, tuttavia , la dedotta carenza dei requisiti di forma afferisce esclusivamente al contenuto di alcune delle clausole negoziali e non alla circostanza della omessa consegna. E, in presenza di un regolamento dettagliato circa le condizioni che regolano il conto corrente di per sé, non può accedersi alla conclusione che la omessa previsione di un tasso differente per l'ipotesi di affidamenti si rifletta sulla disciplina del rapporto principale. Si osserva, infatti, che la erogazione di finanziamenti ( tramite i c.d. fidi) non è prestazione essenziale al contratto di conto corrente, ma solo eventuale: si tratta di rapporto sostanzialmente accessorio e correlato al contratto principale, il qui regolamento redatto per iscritto non risulta indeterminato, salva la necessaria verifica della possibilità di estenderne l'efficacia anche al rapporto accessorio, ove carente dei requisiti di forma prescritti per tale differente rapporto, secondo quanto si preciserà. Peraltro, l'art 6 delle condizioni generali richiamate dal contratto sottoscritto, prevede che qualora il stipulasse un contratto di affidamento si Pt_1 applicheranno a tale rapporto le norme elencate, tra le quali ( lett c) quella di determinazione degli interessi di mora di cui all'art 7. La curatela, convenuta nel giudizio di opposizione, riveste comunque la qualità di attrice sostanziale, con il conseguente onere di offrire adeguata dimostrazione del motivo di nullità del contratto di conto corrente che, in base alle contenuto della richiamata CTU, non appare fondato e deve essere disatteso, in presenza dei moduli sottoscritti dalle parti (quanto meno dal cliente, essendo superato
9 l'orientamento della nullità dei c.d. contratti privi della sottoscrizione della banca) e prodotti in giudizio deve concludersi la conformità delle clausole del contratto in esame alle disposizioni normative vigenti.
IV. GLI AFFIDAMENTI E I CONTI ACCESSORI Relativamente al conto corrente, come detto, risulta che la banca nel corso del tempo ha concesso plurimi affidamenti e introdotto anche una serie di modifiche unilaterali. Quanto alle lettere di affidamento prodotte in questo giudizio, si segnalano le seguenti:
• quelle del 7 settembre 2006, del 25 ottobre 2007, del 12 febbraio 2009 e dell'1 dicembre 2014, tutte prive di sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della società correntista.
• quelle del 26 maggio 2011, del 21 dicembre 2012, del 21 giugno 2013, del 12 dicembre 2013 ,del 14 maggio 2014, del 24 dicembre 2014, del 29 maggio 2015 dell'1 febbraio .2016, del 30 giugno 2016 e del 16 gennaio 2017, tutte recanti la sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della società correntista, anche se in parte contestate perché prive di data certa ovvero per la difformità del timbro sulla prima pagina. Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della BA d'IT, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la BA d'IT ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria : - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che “La BA d'IT può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della BA d'IT, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto….” Le norme emanate dal CICR e dalla BA d'IT completano ed integrano la norma di legge ed il precetto
10 legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della BA d'IT , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”) concessi nel tempo da una banca ad un cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono “a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la BA d'IT, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) . Nella fattispecie in esame solo parte degli affidamenti e condizioni sono state previste per iscritto, mentre per altri o non risulta la formale sottoscrizione o, in ogni caso, difettano per alcuni rapporti le condizioni essenziali praticate dall'istituto di credito. In tali ultime ipotesi, il difetto di forma, deve trovare disciplina nel rapporto principale di conto corrente in quanto, come precisato, determinato in forma scritta il tasso di interesse. D'altra parte il mero addebito, non giustificherebbe una differente conclusione, tenuto anche conto che ai sensi dell'art 1853 c.c. ( a
11 mente della quale, se tra la banca ed il correntista esistono più rapporti o più conti , i saldi atti e passivi si compensano reciprocamente salvo patto contrario), dettata allo scopo di garantire la banca contro ogni scoperto non specificamente pattuito che risulti a debito del cliente quale effetto di un qualsiasi rapporto o conto corrente fra le due parti) prevede che la compensazione tra saldi attivi e passivi anche a favore del correntista , sia attuata mediante annotazioni in conto, e, in particolare (alla luce del principio dell'unità dei conto, attraverso la immissione del saldo di un conto, come posto passiva, in un altro conto ancora aperto (con le modalità proprie di tale tipo di operazione), salva manifestazione di volontà di segno contrario da parte del cliente (Cass, 23.1.2020, n 1445; Cass., n 12953/2016; Cass., 4735/1998). Dall'applicazione di tali principi, deriva pertanto la conseguenza che anche per i contratti c/ anticipi non formalmente pattuiti il tasso di interessi a cui fare riferimento dovrà essere quello del conto principale, con relativa capitalizzazione anatocistica, facendo salva la completezza del suo contenuto quanto alle voci di CMS, o altre analoghe, di cui si dirà.
V. SULLE MODIFICHE UNILATERALI Quanto alle modifiche unilaterali, se è vero che l'art. 10 del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 248 del 2006, ha modificato l'art 118 T.U.B. subordinando per il futuro la facoltà dello jus variandi alla sussistenza di un giustificato motivo e al rispetto dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ , in riferimento a tutti i contratti bancari, siano essi stipulati con consumatori o non. E tuttavia, il comma tre del medesimo articolo prevede la inefficacia delle variazioni introdotte in assenza delle prescrizioni del medesimo articolo, se sfavorevoli per il cliente. Il conto corrente in esame, all'art 16 delle condizioni generali, prevede espressamente la possibilità di modifiche unilaterali da parte della banca in presenza di modifiche di leggi o altre disposizioni normative o regolamentare, amministrativi o per motivi di sicurezza o di efficienza, ovvero di altri giustificati motivi, dandone tempestiva comunicazione, rispettando in ogni caso per le variazioni in senso sfavorevole al correntista le prescrizioni di ccui agli artt 118 e 161, comma 2, del D.Lgs 1.9.1993, n 385 e relative disposizioni di attuazione. Quanto alle lettere di affidamento prodotte in questo giudizio, si segnalano le seguenti:
18) Proposta modifica unilaterale del contratto del 09.02.2011;
19) Proposta modifica unilaterale del contratto del 19.04.2011;
20) Proposta modifica unilaterale del contratto del 03.06.2011;
21) Proposta modifica unilaterale del contratto del 12.09.2011;
22) Proposta modifica unilaterale del contratto del 27.01.2012;
23) Proposta modifica unilaterale del contratto del 17.02.2012;
24) Proposta modifica unilaterale del contratto del 25.07.2012;
25) Proposta modifica unilaterale del contratto del 23.01.2013;
26) Proposta modifica unilaterale del contratto del 06.02.2013;
12 27) Proposta modifica unilaterale del contratto del 07.06.2013;
28) Proposta modifica unilaterale del contratto del 17.01.2014;
29) Proposta modifica unilaterale del contratto del 17.11.2014;
30) Proposta modifica unilaterale del contratto del 23.03.2015;
31) Proposta modifica unilaterale del contratto del 08.08.2014;
32) Proposta modifica unilaterale del contratto del 13.01.2017;
33) Proposta modifica unilaterale del contratto del 09.03.2018;
Nelle lettere di modifica prodotte, di cui non comunque è provata la ricezione, vengono richiamate condizioni di natura economica, quali modifiche dei tassi Euribor. Ebbene, se anche , in astratto, il mutamento dei tassi Euribor o delle condizioni economiche potrebbero integrare un giustificato motivo, in forza della disciplina vigente alle date indicate nelle lettere, dovrebbero in ogni caso essere ritenute prive di effetti le modifiche in senso peggiorativo per la cliente.
VI. ANATOCISMO E CONTABILIZZASIONE INTERESSI. COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO, DI AFFIDAMENTO O DISPONIBILITA' FONDI, DI ISTRUTTORIA VELOCE Con riferimento alle condizioni praticate, attraverso la consulenza la curatela opposta ha posto la questione della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati oltre che delle voci per commissioni e costi non concordati formalmente. A riguardo, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di
13 “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” . La norma
- in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che
– per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contatti stipulata in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000( Cass., n 9695 , 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR (e salvo quanto detto più sotto), può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti (sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:
1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.). Per i contratti già in essere è prevista la possibilità di adeguamento contrattuale, ma senza effetti retroattivi. Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127 . Significative modifiche sono poi state introdotte dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ed ancora con le modifiche all'art. 120, comma 2, T.U.B., introdotte con l'art. 17-bis, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, inserito in sede di conversione con modifiche nella L. 8 aprile 2016, n. 49, a cui è stata data attuazione con il decreto n. 343 del 3 agosto 2016, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, entrato in vigore l'1.10.2016. In relazione al divieto di anatocismo, il DM del 3 agosto 2016, contempla il divieto di capitalizzazione degli interessi, tranne quelli moratori, conformemente ai principi generali fissati dagli articoli 1194 c.c., 1234 c.c. e 1284 c.c. e, per quanto riguarda i rapporti di conto corrente o conto pagamento, l'obbligo di conteggio al 31 dicembre di ogni anno;
anche per i contratti iniziati in corso d'anno il calcolo si effettuerà comunque al 31 dicembre successivo, mentre l'art 4 stabilisce che gli interessi debitori saranno esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.
14 Peraltro, la specifica convenzione scritta posteriore alla scadenza degli interessi, che gli artt. 1283 e 1284 cod. civ. richiedono perché essi producano a loro volta interessi (cioè il cosiddetto anatocismo), deve essere esplicita nel senso che dalla stessa deve risultare la piena consapevolezza del debitore in ordine alla assunzione del relativo obbligo. In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che per il conto corrente principale prevede la contabilizzazione trimestrale delle competenze a credito e a debito , così che la capitalizzazione applicata nelle date appare giustificata e la pretesa di ripetizione di quanto corrisposto a tale titolo deve essere disattesa. Le medesime considerazioni possono essere svolte riguardo alla in quanto, Pt_3 almeno da quanto si evince dai dati acquisiti, vi era clausola conforme alla disciplina in vigore al momento del contratto, purché anche la base di calcolo risulti sufficientemente determinate. Ad ogni modo, la sua applicazione riguarderebbe un periodo molto limitato e antecedente all'entrata in vigore alla legge 2/2009 (conversione del Dl 185/2008). Per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge 2/2009, infatti, la commissione di massimo scoperto deve essere riconosciuta soltanto in presenza di determinate condizioni, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis: Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento). La disciplina relativa alla commissione di massimo scoperto è stata completamente modificata dal D.L. n. 201/2011, che ha introdotto l'art. 117-bis del TUB (D.Lgs. n. 385/1993) ed abrogato l'art.
2-bis, comma 1 del D.L. n. 185/2008. In seguito a tale novella legislativa, la C.M.S. è sostituita dalla c.d. “ commissione di affidamento” - calcolata sulla percentuale di affidamento (e non di utilizzo) nell'ipotesi di concessione del fido bancario – e dalla c.d. “la commissione istruttoria veloce” - nell'ipotesi in cui si ecceda il fido stesso . Dal 28 dicembre 2011 – data di entrata in vigore dell'art. 117 bis TUB – nei nuovi rapporti di apertura di credito può essere prevista una commissione onnicomprensiva purché sia stabilita in contratto, sia calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma concessa al cliente ed alla durata del contratto e
15 non sia superiore allo 0,5% per trimestre, rispetto all'importo concesso al cliente. La prevista onnicomprensività della commissione comporta che non possono essere stabiliti ulteriori oneri in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi, ivi inclusi la commissione per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi e ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio dell'affidamento. Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) dispone ai commi 2 e 3:
2. La delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93, è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 118 del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), è intervenuto con decreto n. 644 del 30 giugno 2012 disciplinando la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'articolo 117-bis del Testo Unico BArio e prevedendo una disciplina anche per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012. In particolare, tale decreto ha previsto un obbligo di adeguamento per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al predetto decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB. L'adeguamento dei contratti a quanto previsto dall'articolo 117-bis del TUB costituisce giustificato motivo ex art. 118 del TUB, ossia si attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, con conseguente obbligo di comunicazione al cliente. E' pertanto necessario che la banca comunichi secondo le formalità previste dall'art. 118 del TUB – e dunque con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente – l'avvenuto adeguamento del contratto in essere a quanto previsto ai sensi dell'art. 117-bis del TUB ed ai sensi del decreto ministeriale n. 644/2012 in materia di commissioni. In difetto il cliente potrà eccepire l'inefficacia delle variazioni contrattuali previste in relazione all'obbligo di adeguamento, se a sé sfavorevoli. La invalidità, relativamente al contratto , dovrebbe quindi essere dichiarata anche in riferimento alla clausola c.d. C.d.f. ( “disponibilità fondi”) e c.d. CIV ( istruttoria veloce) in presenza di indicazioni insufficienti sulla percentuale applicata, sulla periodicità ) e sulle modalità di calcolo (la commissione disponibilità fondi C.D.F. rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di affidamento a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione di somme;
viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo ed alla durata- giorni effettivi – dell'affidamento eventualmente concesso) e, secondo quanto si è detto, di
16 comunicazione formale delle modifiche unilaterali adottate.. Naturalmente, in assenza di prospettata invalidità, tali commissioni dovranno invece essere computate per il periodo successivo al contratto del 16 gennaio 2017, su cui la correntista, operato il richiamo alla CTU nulla ha Per_2 contestato.
VII. PROVA DEL CREDITO. LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE PRODOTTA NEL PRESENTE GIUDIZIO Posti i profili di invalidità riscontrati, nella ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C. (sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui: “..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..” . In conformità con tale approdo ermeneutico della S.C., dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile - l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla società attrice che si afferma titolare della pretesa di credito. Conseguentemente, qualora sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato (Cass., 7.12.2022, n 35979). Indefinitiva, la ricostruzione dovrà procedere quindi analiticamente prendendo in considerazione l'andamento del contratto di conto corrente ed applicando le clausole negoziali sottoscritte dalle parti. Per gli affidamenti concessi, in assenza di formali differenti pattuizioni, trovano applicazione le clausole del contratto
17 principale, sempre che dai documenti prodotto emerga un collegamento tra i contratti, anche solo in ragione della contabilizzazione delle competenze maturate sui conti accessori. In assenza di collegamento, si deve concludere che si tratta di rapporti autonomi non rientranti nel perimetro della presente controversia. Riguardo i documenti prodotti e il loro valore contrattuale, devono essere ritenuti privi di rilievo le lettere di affidamento (sub nn 4-5-6-12) trattandosi di documenti non sottoscritti dalla cliente. Quanto agli ulteriori affidamenti, nei limiti del contenuto sottoscritto, non rilevano le riscontrate difformità delle fotocopie rispetto agli originali comunque prodotti, ai sensi dell'art 2719 c.c., in quanto inerenti non al contenuto negoziale, quanto agli avvisi di ricevimento allegati. Parimenti, deve essere esclusa ogni rilevanza alle caratteristiche dei timbri presenti sulla prima pagina.
VIII.
CONCLUSIONI DETERMINAZIONE DEL CREDITO Fissati i punti salienti ed i principi a cui dovrà attenersi la ricostruzione concreta dei saldi, non sembra a questo giudice che il credito possa essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione del 3 luglio 2020, depositata nel procedimento di opposizione allo stato passivo dal CTU, dott. Il consulente, infatti, ha prospettato ipotesi di ricalcolo dei saldi, Persona_2 confrontandosi con i consulenti di parte, che solo parzialmente si presentano coerenti con i corollari derivanti dai principi esposti e che di seguito vengono riassunti. Nello specifico: Conto corrente ordinario Nr 268400 La documentazione prodotta ed esaminata in sede di opposizione allo stato passivo ed acquisita anche al presente processo, consente di ritenere la presenza completa degli estratti conto concerne il periodo dal 4 settembre 2006 al 6 agosto 2018. In esito alla presente pronuncia, la ricostruzione dovrà procedere quindi analiticamente:
➢ Prendendo in considerazione l'andamento del contratto di conto corrente ed applicando al medesimo le clausole negoziali sottoscritte dalle parti alla data di accensione, computando i costi e le voci presenti.
➢ Le modifiche unilaterali in senso peggiorativo delle condizioni originarie intervenute nel corso del rapporto dovranno essere espunte.
➢ Le somme dovranno essere contabilizzate trimestralmente tenendo conto della capitalizzazione trimestrale sino al I gennaio 2014, escludendola per il periodo successivo.
➢ La CMS- in presenza di indicazioni complete scritte anche sulla base di calcolo- sarà in ipotesi computata solo fino all'entrata in vigore della legge 2/2009, di conversione del Dl 185/2008;
18 ➢ Le Commissioni disponibilità fondi ed istruttoria veloce dovranno essere computate in base al contratto del 16 gennaio 2017.
➢ Le competenze derivanti dai conti accessori al conto corrente, andranno così ricostruite:
➢ Per gli affidamenti concessi, in assenza di formali differenti pattuizioni, troveranno applicazione le clausole del contratto principale, sempre che dai documenti prodotto emerga un collegamento tra i contratti, anche solo in ragione della contabilizzazione delle competenze maturate sui conti accessori e collegati al conto principale, nel senso sopra precisato. In definitiva, le domande di nullità avanzate dalla società opposta, attrice in senso sostanziale, andranno accolte nei limiti precisati e, al contempo, dovrà essere determinato il rapporto di credito -debito residuale sui rapporti, principale ed accessorio, sopra richiamati. Le domande proposte andranno quindi accolte limitatamente ai punti già definibili, mentre per l'accertamento definitivo dei rapporti di debito/credito scaturente su tutti i rapporti appare necessario completare la fase istruttoria, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, non definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con atto di citazione notificato in data il 18 giugno 2021, dal
[...]
, avverso il decreto ingiuntivo n 479/2021 e Parte_1 in data l'11 maggio successivo, nei confronti della
“ in persona del Curatore fallimentare, ogni altra istanza, Controparte_1
e disattesa, così provvede: a) dichiara la invalidità degli affidamenti accessori al conto corrente ordinario n. 268400, nonché alle modifiche delle condizioni adottate unilateralmente dalla banca e delle clausole relative alla C.M.S. e delle altre commissioni non validamente concordate per iscritto, secondo quanto precisato in motivazione;
b) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria, al fine di accertare l'effettivo ed in linea con i principi esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova;
c) riserva alla pronuncia definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Così deciso in data 8 giugno 2025, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
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