Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in funzione del giudice unico dott.ssa Rosa Maria Verrastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di R.G. 256/2018, vertente
TRA
titolare della omonima ditta individuale, con Sede in Pietragalla, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Nazareno Giorgiano, con studio in Potenza, giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Controparte_1
Pisanzio, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato in Potenza, presso lo studio dell'avv. Gerardo
Donnoli, giusta procura a margine del decreto ingiuntivo n. 871/2017;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Parte 1 titolare della dittaCon atto di citazione ritualmente notificato il 18.1.2018,
omonima, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 871/2017, notificato il 12.12.2017, con il quale era ingiunto il pagamento della somma di € 9.861,02 oltre interessi ex art.5 del D.Lgs. 231/2002, nonché spese del procedimento monitorio.
A fondamento della opposizione, il debitore allegava: la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto egli nulla doveva ad CP 2 indicato come creditore per errore materiale, con conseguente nullità della ingiunzione per omissione della individuazione del soggetto creditore;
che egli aveva pagato, per la fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo la somma di € 4414,90 a Parte 2
rappresentante della società creditrice il quale, con una dichiarazione dal medesimo sottoscritta, aveva dato atto che l'ammontare del credito, alla data del 26.5.2016 era pari, per le sole fatture nn.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che, contestando in ogni punto la spiegata opposizione, ne domandava il rigetto, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del procuratore costituito;
la medesima parte, che contestava la efficacia del pagamento eseguito, domandava, in subordine, e qualora fosse ritenuto opportuno, di disporre la chiamata in giudizio di affinchè fosse Parte 2
dichiarato debitore nei suoi confronti, con condanna del medesimo al pagamento, in suo favore, della somma di € 4414,90 oltre interessi ex D.Lgs. 231/2002.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale e, dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26.11.2024 era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
1. La eccepita nullità del decreto ingiuntivo.
In fatto, la società odierna opposta depositava ricorso per decreto ingiuntivo da emettere nei confronti
,Parte 1 per il mancato pagamento di 10 fatture, con importo complessivo di € 9.861,02, di domandando che, oltre alla sorte capitale, fosse ingiunto al debitore anche il pagamento degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
Il decreto ingiuntivo era perfettamente coerente con il ricorso, sia quanto all'importo ingiunto, sia quanto al soggetto debitore, ma, per un evidente errore materiale, come correttamente eccepito dall'opponente, indicava il soggetto creditore in CP 2 pur facendo richiamo al ricorso che 66
precede”, notificato dal creditore ricorrente al debitore, unitamente al decreto ingiuntivo.
L'errore materiale contenuto nel decreto- ma non nel ricorso notificato unitamente ad esso non si traduce affatto nella nullità del decreto ingiuntivo, del cui errore va semplicemente, in questa sede, dato atto.
D'altro canto, il debitore, ricevuta la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, ha tempestivamente proposto l'opposizione, evidenziando, con la notifica dell'atto di citazione, di avere perfettamente identificato il suo creditore.
In diritto, la SU Corte ( in un caso in cui nel decreto mancava l'avvertimento della facoltà di opporre il decreto) ha sostenuto che: "Come affermato da consolidata giurisprudenza... l'atto processuale può essere considerato inesistente soltanto se sia privo degli elementi necessari alla sua qualificazione come atto inquadrabile e riconoscibile in una astratta fattispecie giuridica. In tal caso l'atto deve essere considerato tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria. L'atto è invece nullo allorché sia soltanto privo di un elemento essenziale a determinarne gli effetti processuali o sia inficiato da un vizio formale parimenti rilevante e, in tal caso, devesi applicare il principio di diritto previsto dall'art. 156 c.p.c...." (cfr. Cass. n. 6194/2004) Inoltre, ed il dato è quivi dirimente, “L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actio nullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale del procedimento iniziato con il
-
ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo...”. (cfr. Cass. S.U. 927/2022)
Conclusivamente, l'errore materiale nella individuazione del creditore nel solo decreto, in presenza della notifica eseguita dal reale creditore al debitore sia del decreto che del ricorso, nel quale il creditore
è perfettamente individuato, tanto che era tempestivamente proposta l'opposizione, non determina alcuna nullità del decreto ingiuntivo.
2. La domanda del creditore.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per il mancato pagamento delle seguenti fatture di pagamento:
3373 del 14.08.2015 di €. 1006,82;
3259 del 7.8.2015 di € 1725,46;
3469 del 21.08.2015 di €. 893,00;
3564 del 28.08.2015 di €. 789,62;
3731 del 04.09.2015 di €. 786,42;
3822 del 11.09.2015 di €. 917,48;
3929 del 18.09.2015 di €. 914,44;
4037 del 25.09.2015 di €. 969,86;
4071 del 30.09.2015 di €. 917,52.
4385 del 16.10.2015 di €. 941,02.
Il creditore ha depositato a fondamento del ricorso le fatture di pagamento, in ognuna delle quali vi è il riferimento al corrispondente documento di trasporto, oltre che estratto autentico delle scritture contabili.
Va dato atto di come il debitore non contesti di avere ricevuto le carni di cui alle fatture di pagamento depositate, circostanza che nondimeno ha anche trovato conferma nella prova testimoniale esperita a mezzo del teste Testimone 1 dipendente della società opposta con mansioni di autista. ノ
La parte, infatti, eccepisce l'adempimento parziale, sostenendo di avere consegnato una somma in contanti a soggetto delegato dalla società opposta, pari ad € 4414,90 e contesta l'ammontare effettivo del debito a suo carico alla data del 26.5.2016, poiché il delegato avrebbe sottoscritto una dichiarazione nella quale dava atto che il debito, per le fatture nn. 3731,3822.3922,4037,4071 e 4385, era pari ad € 5446,74.
Alcuna quietanza, né imputazione di pagamento è stata tuttavia depositata in giudizio dal debitore. L'opponente, a sostegno di quanto eccepito, depositava in giudizio un documento dattiloscritto che in calce recava l'indicazione "Rionero in Vulture il 26/05/2016” e la sottoscrizione di Parte 2
[...] nel quale si dava atto che il debito di Parte_1 ammontava, per le fatture nn.
3731, 3822, 3922,4037,4071 e 4385 ad € 5.446,74.
Tuttavia, si osserva come:
il decreto ingiuntivo è stato ottenuto anche per altre fatture, non ricomprese nel documento del
26.5.2016;
la fattura n. 3922 menzionata nel documento è estranea rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo, né ne viene indicato l'importo; la sommatoria delle fatture indicate nel documento, che sono parte di quelle depositate in giudzio, è pari ad € 4.532,30.
,escusso quale teste, a sua volta dichiarava: che collaborava con la CP_1 Parte 2
[...] o meglio con
,a suo dire proprietario della società, senza incarico formale;
che Parte_3
Pt 1 eseguiva nelle sue mani il pagamento di alcune fatture;
che l'importo pagato era solo una parte del dovuto;
che le somme complessivamente dovute erano pari, per ciò che ricordava, ad €
12.000,00 circa;
che egli aveva ricevuto un pagamento in contanti di € 3.000,00 circa poi versate al [...]
CP 1 di non ricordare se il testo del documento fosse stato sottoscritto da lui stesso o da altri;
che la sottoscrizione gli apparteneva.
Ed allora, pur volendo valorizzare la testimonianza ( vertente sul pagamento e soggetta a tutti i limiti propri della prova testimoniale) la stessa non induce a ritenere provata l'eccezione di adempimento parziale proposta dal debitore.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta è l'attore in senso sostanziale, al quale compete di fornire prova convincente della sussistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, mentre alla parte opponente, convenuto in senso sostanziale, mette capo di provare,
a sua volta, fatti modificativi, impeditivi o estintivi della obbligazione dedotta in giudizio.
Il debitore sostiene di avere versato una somma pari ad € 4,414,00, ma manca del tutto la quietanza di tale pagamento, mentre il teste escusso conferma il versamento di una somma inferiore, e manca qualsiasi imputazione documentale di pagamento.
Come è noto, allorchè il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di danaro idonea, per importo, all'estinzione dello stesso, spetta al creditore, il quale sostenga che i pagamenti siano da imputare a debiti diversi, allegare e provare la sussistenza di questi ultimi, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione, alla stregua dei criteri tutti, principali e residuali di cui all'art. 1193 c.c. ( ex plurimis Cass. n. 26945/2008 ma anche
31837/2022) "Sul tema, si è sostenuto che: In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. ( cfr. Cass. n. 27247/2023 espressione di indirizzo consolidato)
Nel caso di specie: il pagamento della somma in contanti, pari ad € 3.000,00, non estinguerebbe il credito di cui al ricorso;
la fattura n. 3922 indicata nel documento del 2016 come fattura non pagata non è stata azionata con il medesimo ricorso;
il debito preesistente, per come riferito dal medesimo era pari, al tempo, a circa € 12.000,00; lo stesso debitore, nella nota di riscontro alla diffida teste Pt 2
del creditore, dichiarava che era dovuta la somma di € 5.446,74, rendendosi disponibile a versare il dovuto in rate mensili di € 120,00; la somma che il debitore dichiarava dovuta era pari all'importo di cui al decreto, detratta la somma di € 4414.90 che lo stesso sosteneva di avere versato al Pt 2 che, tuttavia, tale circostanza non ha confermato.
Infine, va rimarcato come la parte opposta abbia eccepito come alcuna efficacia liberatoria potesse riconoscersi al pagamento eseguito nelle mani del Pt 2 che, infatti, domandava di chiamare in giudizio, sia pure in via subordinata, mentre l'art. 1188 c.c. stabilisce che il pagamento debba essere eseguito al creditore, al suo rappresentante o alla persona indicata dal primo e che, in assenza di tali presupposti il pagamento non libera il debitore, a meno che il creditore non lo abbia ratificato o non ne abbia approfittato.
Le fatture recavano quale condizione di pagamento “la rimessa diretta vista fattura” e la specificazione della banca di appoggio del creditore.
3. Conclusioni.
Conclusivamente, e pur volendo valorizzare quanto dichiarato da Pt 2 il creditore ha offerto prova sufficiente del suo credito, mentre le eccezioni proposte dalla parte opponente sono risultate prive di fondamento, per tutte le ragioni di cui innanzi, con la conseguenza che, accertato il credito in €
9861,02 oltre interessi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo, dando atto della esistenza nel corpo di esso dell'errore materiale relativo al soggetto creditore.
Le spese di lite seguono come per legge la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente ed in favore della parte opposta.
Esse sono liquidate in € 2700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, in base: al valore della causa, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 applicati in somma prossima ai minimi di tariffa in considerazione del livello non elevato delle questioni giuridiche affrontate. Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto Parte 1 nei confronti di Controparte 1 ogniingiuntivo n. 871/2017 proposta da altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, accertata la sussistenza del credito in capo a Controparte_1 in termini di sorte capitale, in € 9861,02, ed oltre interessi di legge ex art. 231/2002 e s.m.i., dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con le specificazioni di cui alla parte motiva, inerenti l'erronea indicazione, in esso, del debitore in CP_2 ; 66
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.700,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito della parte opposta, per fattone anticipo.
Potenza, 22.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro