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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
RG VG N 1595/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Alessandro SCIALABBA Presidente Rel./Est.
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1595/2024 V.G.,
avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis c.c.,
promosso congiuntamente da
, C.F. Parte_1 C.F._1
Parte ammessa al PSS
e
C.F. CP_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Caterina Bissoli, presso cui sono elettivamente domiciliati, come da delega in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
o s s e r v a
.1.
Con ricorso iscritto in data 10.7.2024, i sig.ri e premesso di avere Parte_1 CP_1
generato prole ( n. il 31.12.2006), chiedevano congiuntamente la regolamentazione dei rapporti dei Per_1
genitori con essa.
Con note scritte insistevano nelle loro conclusioni che qui si riportano:
1. la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che avranno il diritto- dovere di educarla, istruirla Per_1
e mantenerla;
2. avrà residenza e collocazione presso la madre in Settimo T.se (TO), via Consolata n. 6; Per_1
3. le parti stabiliscono concordemente, sin d'ora, che il padre avrà la facoltà di vedere la figlia, secondo i desideri della minore ed accordi presi con la medesima;
4. le parti definiscono gli impegni e le attività quotidiane della figlia, relative alla scuola, al percorso educativo,
alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute nel piano genitoriale allegato (all. 1);
5. il Sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno di mantenimento in favore CP_1 Parte_1
della figlia pari ad € 300,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del 24.06.2016
tra Magistrati ed Avvocati di Ivrea ed il 50% delle spese relative ai corsi di sostegno allo studio frequentati durante l'anno scolastico dalla figlia, a causa del disturbo specifico dell'apprendimento;
6. le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
.2.
Valutato l'interesse della prole, nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle conclusioni congiunte sopra riportate.
In ragione della natura congiunta del procedimento, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Il Collegio provvede in via separata circa il patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, sul ricorso congiunto di
[...]
e visto il parere del P.M., prende atto dell'accordo di cui in parte motiva e Parte_1 CP_1 provvede in conformità.
Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea addì 12.2.2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Alessandro Scialabba