Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5208/2019 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 20.03.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
5208/2019 R.G., vertente tra: parte appellante: ( CP_1 C.F._1
parte appellata: ( ) CP_2 C.F._2
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott.ssa Regina Elefante Consigliere relatore
*****
E' presente, per parte appellante, l'avvocato Raimondo Salvione che si riporta agli atti e verbali di causa.
E' presente, per parte appellata, l'avvocato Alessandro Tanzillo che si riporta agli atti e verbali di causa.
L'avv. Raimondo reitera le richiesta testimoniale formulata nell'atto introduttivo di primo grado e reitera la richiesta di interrogatorio formale della controparte.
L'avv. Tanzillo reitera l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'appellante e l'inammissibilità delle richieste istruttorie, in quanto la
Cassazione ha precisato che una prova non ammessa e di cui non sia reiterata nella precisazione delle conclusioni deve intendersi rinunciata.
Pag. 1 a 12
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 5208/2019, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rapp.tato e difeso dall'avv. Raimondo CP_1 C.F._1
Salvione ( ), come da procura su figlio separato, con il C.F._3
quale elettivamente domicilia in Frasso Telesino alla via Capo Sant'Angelo n.23.
APPELLANTE
E
Pag. 2 a 12 ( ), rapp.tato e difeso dall'avv. Alessandro CP_2 C.F._2
Tanzillo ( , come da procura a margine della comparsa di C.F._4
costituzione in appello, con il quale elettivamente domicilia in Solopaca, al c.so
Stefano Cusani, 81.
APPELLATO
NONCHE'
( Controparte_3 C.F._5
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni
Per l'appellante: disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, anche previa rinnovazione dell'attività istruttoria, per i motivi esposti in premessa;
A) In via preliminare, accertare e dichiarare che il presente atto di appello è fondato in fatto e in diritto e conseguentemente disporne l'accoglimento con l'integrale riforma della Sentenza emessa dal Tribunale di Benevento n.
1783/2019, depositata in Cancelleria e pubblicata il 18.10.2019, R.G. n.
3000311/2013, e per l'effetto in accoglimento delle eccezioni e deduzioni sollevate dall'appellante, dichiarare valido ed efficace l'atto pubblico di donazione del 09.05.2012 per NO rep. 29961 Racc. 14320 Persona_1
registrato a Benevento il 15.05.12 trascritto a Benevento il 16.05.2012 Reg. Gen.
5034 Reg. Part. 4244; B) in subordine, anche rimettendo il giudizio al giudice di primo grado, o dinanzi a questa Corte, ammettere tutte le richieste istruttorie articolate nella comparsa di costituzione del giudizio di I° grado e nelle memorie ex art. 183 cpc VI° comma, per la prova ed il conseguente riconoscimento dell'acquisto a titolo originario da parte dell'appellante dei terreni siti in agro di
Frasso Telesino, meglio identificati in catasto al foglio 6 p.lla 110, 114, 109, 86,
106 e 107 , così come dichiarato nell'atto pubblico del 09.05.2012 per NO
, con sua conseguente validità ed efficacia;
C) Accogliere il Persona_1
presente atto di appello con l'integrale riforma della Sentenza emessa dal
Tribunale di Benevento n. 1783/2019 dichiarando infondata in fatto ed in diritto Pag. 3 a 12 la domanda proposta dal sig. con conseguente validità dell'atto CP_2
pubblico del 09.05.2012 per NO Registrato in Benevento il Persona_1
15.05.2012 al n. 3737.
Con condanna della parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellato:
1. In via principale, dichiarare inammissibile l'appello proposto da per carenza di interesse;
2. Nel merito, rigettare l'appello così CP_1
come proposto perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata;
3. Per l'effetto, condannare l'appellante al CP_1
pagamento delle spese e competenze di causa, oltre spese forfettarie Iva e Cpa, come per legge, di questo grado di giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio e , CP_2 CP_1 TE
chiedendo che previo accertamento e declaratoria che egli era comproprietario delle p.lle di terreno site in Frasso Telesino nr. 110, 114 e 109, nonché proprietario esclusivo delle p.lle 86, 106 e 107, fosse dichiarata la nullità o l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di donazione per notar Persona_1
del 9.5.2012, con cui aveva donato le predette particelle
[...] CP_1
alla propria coniuge e che, conseguentemente, i TE
convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni provocatigli.
1.1. A tal fine dedusse di essere comproprietario del terreno sito in Frasso Telesino alla c.da Serrone ed identificato in catasto al foglio 6 p.lla 110, in virtù di atto pubblico per notar del 13.2.1984, nonchè comproprietario del terreno Per_2
sito in Frasso Telesino alla c.da ed identificato in catasto al foglio 6 p.lle CP_5
114 e 109, in virtù di atto pubblico per notar dell'11.7.1981, nonché Per_2
proprietario esclusivo del terreno sito in Frasso Telesino alla c.da Costa per notar del 10.6.1983; Per_2
che tali terreni erano stati da lui posseduti e, prima di lui, dai propri danti causa
, ed (relativamente alle p.lle 114 e 109), CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
Pag. 4 a 12 (relativamente alla p.lla 110), e CP_10 Controparte_11 CP_12
(relativamente alle p.lle 86, 106 e 107);
[...]
che dal 1985 aveva affidato, a mezzo di delega scritta del 30.05.1985, la custodia e la coltivazione di tali terreni al geometra , il quale vi Persona_3
aveva provveduto, senza che nessuno si fosse mai opposto;
che in data 25.04.2012 e si erano arbitrariamente CP_1 Parte_1
introdotti nei terreni di cui sopra, arandoli e fresandoli e che, in relazione a tale episodio, il geom. , in virtù della delega a lui conferita, aveva presentato denuncia querela per invasione di terreni ex art. 633 c.p.; che successivamente il geometra aveva avuto modo di accertare che tutti i terreni sopra indicati, al catasto, non risultavano più intestati all'attore
[...]
bensì a , in virtù di atto di donazione, per CP_2 TE
notaio del 9.5.2012, da parte del donante , Persona_1 CP_1
marito della donataria, il quale se ne era dichiarato proprietario per averli usucapiti.
Ciò premesso, l'attore sostenne che tale dichiarazione di usucapione era falsa, in quanto i terreni erano stati posseduti da lui stesso e da suo fratello , Per_4
deceduto il 12.6.2012, e la coltivazione e la cura dei terreni era stata affidata al geom. con delega del 30.05.1985.
Costituitisi, e chiesero il rigetto della CP_1 TE
domanda, sostenendo che l'attore non aveva mai posseduto i terreni de quo e che non si era mai interessato della loro cura, né tanto meno ne aveva affidato la cura al geometra .
Affermarono che i terreni oggetto del giudizio erano stati, invece, posseduti in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto da essi convenuti.
Chiesero, quindi, che fosse ritenuto valido ed efficace l'atto pubblico di donazione del 09.05.2012, per NO rep. 29961 Racc. Persona_1
14320 e, di conseguenza, che fosse rigettata la domanda attorea;
in subordine
Pag. 5 a 12 chiesero il rigetto della domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto, nonché perché l'attore era carente di legittimazione attiva.
1.3. Il Tribunale, espletato l'interrogatorio formale dei convenuti ed acquisita la documentazione prodotta, in parziale accoglimento della domanda, accertò che era proprietario delle part.lle 86, 106 e 107 e comproprietario CP_2
delle pert.lle 110, 114 e 109 e dichiarò la nullità dell'atto di donazione tra i coniugi del 09.05.2012. Rigettò, infine, la domanda di risarcimento CP_1
danni, ritenendo che l'attore non avesse provato di avere subito un pregiudizio patrimoniale.
In sintesi il Tribunale ritenne che la domanda proposta da dovesse CP_2
essere qualificata come azione negatoria, “prevista dall'art.949 c.c., attraverso la quale il proprietario mira, oltre che a far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, a porre fine ad eventuali turbative o molestie”.
Conseguentemente ritenne che “incombeva su parte convenuta l'onere di provare che , prima di donare i terreni in questione a sua moglie CP_1
con atto pubblico del 9.05.2012, ne aveva usucapito la proprietà, CP_4
così come dapprima dichiarato al notaio rogante e poi sostenuto in corso di causa.
Tale prova è mancata. […]
Alla mancata dimostrazione da parte dello di aver acquistato per CP_1
usucapione la proprietà sui terreni oggetto di causa deve seguire, in accoglimento della richiesta di parte attrice, la dichiarazione di nullità della donazione del
9.05.2012”.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Benevento nr. 1783/2019 del 18.10.2019 è stata impugnata da . CP_1
2.1. L'appellante, dopo aver esposto la propria ricostruzione dei fatti, lamenta, con il primo motivo di gravame, l'erroneità della declaratoria di nullità della donazione. Sostiene, di contro, che in virtù dell'orientamento della Corte di
Cassazione, doveva ritenersi valido ed efficace l'atto di compravendita (o come nel caso di specie di donazione) sulla dichiarazione del venditore o del donante Pag. 6 a 12 di esserne proprietario per usucapione, ancorché l'usucapione non fosse stata giudizialmente accertata.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erronea CP_1
valutazione delle prove, in quanto la delega del 1985, rilasciata da CP_2
al geom. virtù della quale quest'ultimo risultava possessore dei terreni CP_13
ed aveva, quindi, sporto denunzia querela nei confronti dei coniugi per CP_1
invasione di terreni-, che il giudice aveva assunto a fondamento della prova del possesso dei terreni da parte di era stata giudizialmente accertata CP_2
che era falsa.
2.3. Con il terzo motivo, l'appellante si duole della mancata ammissione delle prove orali da lui articolate. Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'interrogatorio formale deferito a e le prove CP_2
testimoniali richieste erano pienamente ammissibili.
Afferma che, quanto alle circostanze su cui dovevano deporre i testi, il richiamo, contenuto nella seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c., ai punti 2 e 4 della comparsa di costituzione era effettivamente frutto di un errore di trascrizione, poiché il richiamo corretto avrebbe, invece, dovuto essere ai punti 3 e 5, motivo per cui condivideva la statuizione di irrilevanza, a fini decisori, degli indicati capi 2 e 4. Tuttavia, la memoria ex 183 cpc secondo termine riportava ulteriori rilevanti circostanze su cui dovevano deporre i testi. Testi che, sebbene non espressamente indicati nella detta memoria, come rilevato dal primo giudice, ben si sarebbero potuti individuare in quelli già elencati nella comparsa di costituzione, sicchè la prova era certamente ammissibile.
L'appellante chiede, pertanto, che sia ammessa la prova per testi e l'interrogatorio formale nei confronti di parte attrice, formulata con la seconda memoria ex art. 183 VI co c.p.c., sulla cui ammissibilità il giudice di prime cure non si era formalmente espresso.
2.4. Infine l'appellante lamenta l'erronea qualificazione giuridica dell'azione intrapresa da in quanto, l'azione non era una negatoria quanto, CP_2
Pag. 7 a 12 piuttosto, una revindica. Conseguentemente il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta da per non avere egli provato di CP_2
essere proprietario dei terreni oggetto dell'atto di donazione del 09.05.2012.
2.5. Costituitosi, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità CP_2
dell'appello, per carenza di interesse concreto dell'appellante, in quanto la decisione non era stata impugnata anche dalla donataria TE
, nei cui confronti la sentenza di primo grado era, quindi, passata in
[...]
giudicato, con la conseguenza che, a suo avviso, l'eventuale accoglimento dell'appello in favore del solo , non avrebbe potuto riverberarsi CP_1
positivamente in favore di , che non avrebbe TE
comunque potuto mantenere la proprietà dei terreni per essere passata in giudicato, nei suoi confronti la declaratoria di nullità della donazione.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, non essendo emersa alcuna prova certa dell'intervenuta usucapione, per possesso ventennale, da parte di
. Correttamente, pertanto, il Tribunale aveva ritenuto la donazione CP_1
nulla, poiché avente ad oggetto un bene altrui.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 20.03.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
3.1. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
3.1.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione formulata da di CP_2
inammissibilità d'appello per carenza di interesse dell'appellante.
Malgrado non abbia impugnato la sentenza di primo TE
grado, infatti, sussiste per l'interesse a conseguire il rigetto della CP_1
domanda proposta da di accertamento del suo diritto di proprietà CP_2
sui terreni oggetto di questo giudizio e di nullità della donazione.
Tale interesse risiede nel vedersi riconosciuto il diritto di proprietà per usucapione, in quanto dal rigetto della domanda di deriva la CP_2
conferma della legittimità dell'atto dispositivo di donazione e, conseguentemente, del suo acquisto per usucapione dei terreni in questione. Pag. 8 a 12
3.1.2. Nel merito vanno previamente e congiuntamente esaminati, in quanto strettamente connessi, l'ultimo motivo di gravame, relativo alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da ed il secondo motivo, relativo alla CP_2
prova che fosse nel possesso dei terreni oggetto di contesa, in CP_2
quanto hanno portata assorbente di tutti gli altri motivi di gravame.
3.2. L'appellante assume che il Tribunale ha erroneamente qualificato l'azione come negatoria, piuttosto che come revindica, così accollando l'onere della prova ai convenuti.
Sostiene che “con la dichiarazione di usucapione, la proprietà è passata al sig.
, e da questo momento in poi viene messa in discussione la titolarità del bene CP_1
da parte del sig. , e nel giudizio è la titolarità della proprietà a divenire CP_2
oggetto di controversia. Nel caso in esame, si verte quindi, nel campo della tipica azione revocatoria, in cui chi si pretende proprietario e non è in possesso del bene
(Sig. ), si rivolge nei confronti di chi lo possiede (sig. ), che in questo CP_2 CP_1
caso ha anche usucapito”.
La censura è fondata, in quanto l'elemento distintivo tra azione negatoria e revindica risiede proprio nel conflitto tra titoli.
A riguardo la Corte di legittimità ha chiarito che “L'Azione negatoria servitutis e
l'Azione di rivendicazione, pur avendo quale presupposto comune il diritto di proprietà, differiscono nei requisiti e nel contenuto. Nella prima l'attore, proprietario e possessore di un immobile, tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del bene contro terzi che, vantando diritti reali su di esso, ne attentino il libero ed evolutivo godimento da parte sua. Nella seconda, invece,
l'attore mira a conseguire il riconoscimento giudiziale del suo diritto di proprietà, al fine di ottenere, in dipendenza di tale riconoscimento, anche la restituzione della res che ne è oggetto: ciò che caratterizza quest'ultima Azione e ne costituisce il presupposto è un effettuale conflitto di titoli, il quale manca, invece, nella prima.” (cfr. Cass. 695/1977).
Pag. 9 a 12 Orbene nel caso in esame il titolo di proprietà, a titolo di derivativo, vantato da
è in patente conflitto con il titolo di proprietà, a titolo originario per CP_2
usucapione, vantato da , sicchè l'azione intrapresa da CP_1 CP_2
in quanto tendente a veder riconosciuto un diritto incompatibile con quello vantato dalla controparte, va qualificata come revindica. Ulteriore elemento che consente di escludere che l'azione proposta da sia una CP_2
negatoria è la circostanza che, come si vedrà appresso, egli non fosse nel possesso dei beni in questione.
Affermato che l'incompatibilità dei titoli vantati sui bene da e CP_2 [...]
comporta che l'azione proposta da al fine di vedere CP_1 CP_2
accertato il suo diritto di proprietà, per poter ottenere la declaratoria di nullità della donazione intercorsa tra i coniugi , debba necessariamente CP_1
qualificarsi come revindica, ha come conseguenza che egli era onerato di dare la prova del suo titolo di proprietà nella forma rigorosa della c.d. probatio diabolica.
La Suprema Corte è, infatti, granitica sul rigore che deve assumere la prova in tema di rivendica del diritto di proprietà. Il proprietario è tenuto a dimostrare la proprietà del bene ricostruendo la catena degli acquisti a partire dal proprio acquisto inter vivos o mortis causa sino a giungere ad un acquisto a titolo originario, oppure dimostrando che a suo favore si è compiuta l'usucapione
(cfr. ex multis Cass. 1034/1962; Cass. 2721/1964; Cass. 1650/1994).
In altri termini, ai sensi dell'art. 949 c.c., il soggetto che afferma di essere proprietario e/o comproprietario di un bene, non può limitarsi a provare che è divenuto tale in base ad un valido titolo di acquisto, dovendo dimostrare, invece, attraverso la ricostruzione della catena degli acquisti, a partire dal proprio, e sino a giungere ad un acquisto a titolo originario, di aver ricevuto il diritto da chi ne era effettivamente proprietario, fino a risalire al primo ed incontestabile proprietario da cui è sorto a titolo originario il diritto di
Pag. 10 a 12 proprietà in contestazione nel processo. (si vd. ex multis Cass. n. 28865 del 19 ottobre 2021)
Tale prova non è stata fornita da pertanto l'azione da lui proposta CP_2
non poteva essere accolta.
3.2.1. Ulteriore conferma che l'azione proposta da debba essere CP_2
qualificata come azione revindica è, come anticipato, la circostanza che egli non abbia nemmeno provato di essere possessore dei beni, di cui si è affermato proprietario.
L'attore, infatti, aveva allegato di possedere i beni per mezzo del geom , al quale aveva rilasciato delega per la gestione dei beni medesimi. Tuttavia tale delega del 1985 è stata dichiarata falsa “con ordinanza del Tribunale di
Benevento depositata in data 15.10.2013” e tale circostanza non è mai stata contestata da né l'attore ha altrimenti provato il possesso dei beni CP_2
oggetto della controversia.
Ne consegue che, trovandosi egli nella condizione di proprietario non possessore dei beni ed avendo chiesto l'accertamento del suo diritto di proprietà, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della donazione dei medesimi beni, effettuata da chi sosteneva di esserne proprietario per averli usucapiti, doveva dare la prova del suo diritto di proprietà confliggente ed incompatibile con il diritto di proprietà vantato dal donante. In mancanza di tale prova la domanda proposta da doveva essere rigettata. CP_2
Ne consegue che l'appello sul punto è fondato e va accolto ed ogni altra questione resta assorbita.
§.
4. L'appello va, dunque, accolto e le spese di lite liquidate, come in dispositivo, in base alle tabelle di cui al d.m. 55/2014, nei parametri aggiornati ex d.lvo.
147/2022; tenendo presente che con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui Pag. 11 a 12 onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n.
6259/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1783/2019, CP_1
emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di;
TE
2. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da . CP_2
3. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di CP_2 CP_1
lite, che liquida per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%; per il grado di appello, in complessivi €
5.809,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
Così deciso in Napoli, in data 20.03.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 12 a 12