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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/01/2024, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2198 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2198/2019 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. , nato a [...] il [...] entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Gianfranco Del Monte (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Lodi, via XX Settembre, n. 46;
- attori - nei confronti di:
(p. iva ), con sede in Pantigliate (MI), via Missori n. 4, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero De Rosi (c.f. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso di lui in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 19;
- convenuta –
e contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Mariateresa Zucca (c.f. Controparte_2
), assistito e difeso dall'Avv. Mariagrazia Ravera (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Lodi, via Pace da Lodi n. 1;
- convenuto -
OGGETTO: Responsabilità venditore-costruttore per vizi e difetti di costruzione
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia il Giudice adito Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
A. In via preliminare, accertare la natura, rilevanza ed origine di tutti i fenomeni acustici presenti nell'immobile di proprietà dei signori
sito in Lodi, via F. Bocconi, n. 55, censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio n. 33, mapp. Parte_3 Parte_2
n. 419, sub. 11, individuando specificatamente il livello di insonorizzazione dei locali e la conseguente menomazione della loro abitabilità. Accertati i difetti, determinare e quantificare tutte le opere necessarie per il ripristino dello stato dell'immobile a regola d'arte, se possibile;
In via principale:
B. per l'effetto, ai sensi dell'art. 1669 c.c. dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della venditrice-costruttrice di tutti CP_1
i difetti accertati nell'immobile di proprietà dei signori e condannandola allo svolgimento a propria Parte_1 Parte_2 cura e spese di ogni opera necessaria per la loro eliminazione, così come determinata e quantificata;
C. nel caso fosse appurata l'oggettiva impossibilità di ripristinare a regola d'arte lo stato dell'immobile di proprietà dei signori
[...]
e condannare la al pagamento in favore degli stessi dell'importo equivalente alla eventuale Parte_1 Parte_2 CP_1 riscontranda diminuzione di valore del bene, oltre interessi secondo legge;
D. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, tenuto conto della mancata adesione della alla proposta stipula di CP_1 una convenzione di negoziazione assistita;
In via istruttoria, ove occorrer possa, si insiste nella richiesta di riconvocazione del CT per l'integrazione peritale volta ad accertare il deprezzamento dell'immobile degli attori”.
Conclusioni per la convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare in toto le domande degli attori e del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto CP_2 come da motivazione esposte in narrativa.
-Ed ancora, come da memoria del 28 febbraio 2022, in considerazione dell''indeterminatezza ed incertezza delle conclusioni dell'elaborato peritale in termini di dichiarata “probabilità” in merito alla causa dei vizi accertati e altresi' in merito alle soluzioni prospettate per la loro risoluzione, invasive ancorche' di ingente dispendio economico e senza alcuna certezza sul risultato finale
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporsi la rinnovazione della CT essendo la stessa insoddisfacente ed inidonea rispetto allo scopo per cui è stata disposta, con nomina di nuovo perito/i.
-Con condanna alle competenze professionali, spese generali ed oneri accessori come per legge.
-In via istruttoria
Ci si riserva di formulare le istanze nel termine di legge”.
Conclusioni per il convenuto Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: CP_ In principalità e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti come denunciati e conseguentemente condannare la
[.. ad emendare direttamente detti vizi ed a ripristinare a propria cura e spese lo status quo ante del tetto in conformità delle certificazioni relativamente alla linea vita;
In subordine e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti come denunciati e conseguentemente condannare la CP_1
[.. al pagamento della somma accertata in giudizio occorrente per emendare i vizi e difetti accertati ed a ripristinare lo status quo ante del tetto in conformità delle certificazioni relativamente alla linea vita;
Con vittoria di spese.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla narrativa dei fatti della comparsa di costituzione
e risposta 10/12/2019 da capitolarsi nei modi e termini di legge.”.
§§§
2 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ed hanno domandato Parte_1 Parte_2
l'accertamento della responsabilità della società costruttrice-venditrice per i difetti di CP_1 insonorizzazione manifestati dall'immobile di loro proprietà, sito in Lodi, via F. Bocconi n. 55, e la conseguente condanna della convenuta ad eliminare a proprie spese i vizi riscontrati o, in subordine, al risarcimento del relativo danno da quantificarsi in relazione alla diminuzione di valore dell'immobile.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha rappresentato le seguenti circostanze fattuali:
- gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al secondo piano dell'immobile ubicato in Lodi, via
F. Bocconi, n. 55 (censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio n. 33, mapp. n. 419, sub. 11 e sub.
23), in virtù di contratto di compravendita stipulato il 28.06.2017 con l'azienda costruttrice CP_1
(cfr. contratto di compravendita – doc. 3 parte attrice);
[...]
- gli attori lamentano che l'immobile presenti gravi difetti di insonorizzazione provenienti dal tetto che, per quanto tempestivamente denunciati, la società convenuta non ha provveduto a rimuovere;
- in particolare, dopo aver stipulato il contratto preliminare il 6.03.2017, quando ancora erano in corso i lavori di realizzazione del fabbricato comprendente l'appartamento scelto, in data 14.06.2017 avveniva la consegna dei locali. In tale sede, nel verbale di consegna venivano riportati i difetti riscontrati dalla struttura e la parte venditrice si impegnava a “segnalare al lattoniere il rumore di dilatazione proveniente dalla copertura del tetto, che la proprietà riconosce e si impegna a provvedere alle necessarie riparazioni entro il giorno 31 luglio 2017” (cfr. contratto preliminare, capitolato lavori e verbale di consegna – doc-
1-2 parte attrice);
- nonostante l'accordo, per circa un anno l'appaltatrice non ha provveduto ad eseguire i necessari controlli e ad intervenire per eliminare il difetto riscontrato (cfr. raccomandata Avv. Del Monte dell'8.05.2018 – doc. 4 parte attrice);
- i coniugi hanno così patito per lungo tempo i rumori provenienti dal tetto che, Parte_4 manifestandosi soprattutto nelle ore notturne, hanno loro impedito di riposare con conseguente grave disagio psicofisico;
- Iin attesa di riscontro da parte della società, gli attori si rivolgevano ad un professionista al fine di individuare la causa dei rumori e le possibili soluzioni;
esaminate le registrazioni audio effettuate dai proprietari, l'ing. ha così ipotizzato che il suono derivasse dalla dilatazione degli attacchi Per_1
d'acciaio della c.d. linea vita sul tetto dello stabile;
- nelle more vendeva a terzi gli altri appartamenti del fabbricato e si costituiva il CP_1
“ ”. Nel corso dell'assemblea ordinaria del 12.11.2018 veniva discusso il problema Controparte_2
3 acustico e l'amministratrice Avv. Zucca veniva incaricata di rivolgersi alla società venditrice per ribadire la sussistenza dei rumori di “sbalzo termico” (cfr. verbale – doc. 6 parte attrice);
- persistendo il fenomeno acustico, i coniugi commissionavano ed acquisivano la relazione Pt_2 tecnica del 29.11.2018 redatta dall'ing. inviandone copia alla società costruttrice, così da Per_1 indurla a realizzare le ulteriori opere individuate dal tecnico per risolvere il difetto di insonorizzazione emerso (cfr. raccomandata Avv. Del Monte del 27.12.2018 – doc. 8 parte attrice);
- nonostante la quasi totale rimozione della linea vita nell'aprile 2019, i rumori sono persistiti, cagionando ulteriori disagi agli attori;
- all'esito della procedura di negoziazione assistita, a cui parte convenuta non aderiva, gli attori hanno quindi instaurato il presente procedimento (cfr. doc. 10 parte attrice).
Con comparsa di risposta depositata il 18.12.2019 si è costituita che ha domandato il rigetto CP_1 delle domande attoree in quanto prive di riscontri probatori e infondate in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande la parte ha rappresentato quanto segue:
- gli attori non hanno puntualmente indicato l'entità dei lamentati rumori, genericamente definiti
“forti” anche nella relazione tecnica, né hanno dimostrato l'avvenuto superamento della soglia di tollerabilità del suono;
- in ogni caso, dopo aver constatato il rumore, la società convenuta ha effettuato gli opportuni accertamenti tramite uno studio professionale di fiducia e ha rispettato anche le direttive del tecnico degli attori, senza tuttavia individuare l'origine dei problemi acustici;
- nonostante l'intervento dei tecnici, la causa dei difetti di insonorizzazione rimane attualmente ignota e non è stata identificata neppure dal professionista incaricato dagli attori;
- in esito alla rimozione della c.d. linea vita, i coniugi hanno dato atto della parziale Parte_4 diminuzione dei rumori, senza quantificarne l'entità neppure in tale occasione;
- l'appaltatrice ha completato tutti gli interventi richiesti dal tecnico dei proprietari, anche se considerati inutili, limitandosi a consigliare prudenza prima di procedere con l'ultimo rimedio suggerito dal professionista, ritenendolo dispendioso e non risolutivo.
Con comparsa di risposta depositata il 20.12.2019 si è costituito il che – quale custode Controparte_2 del bene comune, ossia il manto di copertura del tetto – ha domandato di accertare la sussistenza dei difetti denunciati e conseguentemente condannare ad emendare direttamente detti vizi e a ripristinare CP_1
a proprie spese la linea vita del tetto, conformemente alla normativa di settore.
All'esito dell'udienza del 31.01.2020, con provvedimento del 26.02.2020 il G.I. ha nominato CT l'ing.
[...] che all'udienza del 15.07.2020 ha prestato il giuramento di rito e accettato l'incarico sul seguente Per_2 quesito “Letti gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari:
4
1. verifichi la sussistenza dei fenomeni acustici richiamati nell'atto introduttivo del giudizio, chiarendo altresì se gli stessi, valutata la natura dei luoghi e l'ubicazione della abitazione dei ricorrenti, superino la normale tollerabilità in considerazione dei limiti diurni e notturni stabiliti dalla normativa di settore, in ogni caso descrivendone frequenza ed entità;
2. verifichi altresì se gli stessi siano ricollegabili a difetti di insonorizzazione;
3. indichi in modo analitico gli interventi necessari per la realizzazione di adeguata insonorizzazione, indicandone i relativi costi”.
In esito a tre proroghe per il deposito della relazione peritale accordate dal Tribunale, il 12.01.2022 il CT ha depositato la propria relazione peritale, nel rispetto dei termini concessi.
All'udienza del 29.03.2022 – dato atto delle istanze di integrazione del quesito peritale formulata da parte attrice e di effettuazione di nuovi interventi e rilievi tecnici formulata da parte convenuta – il CP_1
G.I. ha disposto la convocazione del CT a chiarimenti.
A seguito di rinvio disposto il 3.05.2022 per consentire alle parti di definire bonariamente la controversia, alla successiva udienza del 12.07.2022 ha formulato una proposta transattiva. CP_1
All'udienza del 19.07.2022, verificata l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.05.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla domanda di accertamento della responsabilità della società costruttrice per vizi e difetti di insonorizzazione
Gli attori hanno domandato di accertare la natura, la rilevanza e l'origine dei fenomeni acustici presenti nell'immobile di loro proprietà al fine di dichiarare la responsabilità della società venditrice e la conseguente condanna a eliminare a proprie spese i vizi riscontrati ovvero al pagamento dell'equivalente dei lavori da svolgere.
In subordine, nel caso di oggettiva impossibilità a ripristinare a regola d'arte lo stato dell'immobile, la parte ha domandato il pagamento dell'importo corrispondente alla diminuzione di valore dell'immobile, oltre interessi di legge.
La società convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree, eccependo la mancata prova in ordine all'entità e all'avvenuto superamento della soglia di tollerabilità dei lamentati rumori, nonché in merito alla causa delle propagazioni acustiche. La parte ha altresì contestato le conclusioni della CT in relazione ai rimedi proposti per l'eliminazione del difetto e ha concluso domandando la rinnovazione della consulenza con nomina di un nuovo perito.
Il convenuto, infine, ha concluso domandando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_2 parte attrice.
5 Come noto, pur presupponendo un rapporto contrattuale la fattispecie delineata dall'art. 1669 c.c. ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che esige l'accertamento del contributo causale del soggetto passivo all'attività da cui è disceso il danno (Cass. Civ. n. 23470/2023).
Ciò posto, occorre verificare se i vizi e difetti lamentati dagli attori possano qualificarsi come gravi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c..
Sul punto, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, nonché degli altri soggetti (quali il progettista e il direttore dei lavori) che abbiano con la loro opera professionale contribuito alla causazione dell'evento dannoso, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. n. 2007/2011). In sostanza, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle “alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (v. ex multis Cass. n. 19868/2009).
Infatti, “I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, espressamente previste dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne” (Cass. 1982/4369).
Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (Cass. Civ. n. 22093/2019).
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato l'esistenza di fenomeni acustici ricorrenti, tali da compromettere il normale godimento dell'immobile, ed anzi idonei a diminuirne il valore in ragione della loro incidenza e come tali astrattamente qualificabili come gravi vizi nell'accezione sopra riportata.
La disposta CT, esplicatasi mediante molteplici accessi e sopralluoghi presso l'immobile di proprietà degli attori nel corso di poco meno di due anni (in ragione sia della pandemia da Covid-19 e delle relative misure emergenziali, sia della necessità di effettuare le misurazioni in momenti diversi dell'anno, caratterizzati da diverse temperature esterne) ha accertato l'esistenza di tali fenomeni acustici, rilevando che le “misure fonometriche effettuate nel 2019 che quelle del 2020 evidenziavano la presenza di picchi di molti decibel superiori al rumore residuo presente in corrispondenza delle ore notturne e del primo mattino” (cfr. pag. 16 relazione).
6 La CT era stata incaricata non solo di verificare la sussistenza di fenomeni sonori nell'appartamento degli attori, ma anche di descriverne frequenza ed entità e verificare il superamento della normale tollerabilità, e la loro riconducibilità a difetti di insonorizzazione e, in tal caso, di indicare interventi e costi per un'adeguata insonorizzazione.
Sotto tale profilo, la consulenza tecnica non ha consentito di determinare con sufficiente grado di certezza le cause determinanti i predetti fenomeni acustici e, conseguentemente, la loro riconducibilità a gravi vizi e difetti di costruzione (sotto forma di insonorizzazione) addebitabili all'impresa convenuta.
Segnatamente, la CT, all'esito dell'indagine, condotta mediante numerosi sopralluoghi, misurazioni e tentativi di risoluzione, ha concluso nei termini che seguono:
“1. È stata accertata l'effettiva sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati 2. La causa certa della presenza di tali rumori non è definita e non è possibile definirla neppure con ulteriori indagini 3. Il rumore generato potrebbe essere dovuto a una serie di concause non evidenziabili e potrebbe non generarsi direttamente al di sopra dell'abitazione dei sig.ri 4. Per contro tutte Pt_2 le verifiche e prove effettuate indirizzano le conclusioni verso un'elevata probabilità di causa dovuta a fenomeni di dilatazione termica differenziata fra gli elementi presenti nel sottotetto 5. La mancata coibentazione del tetto (normativamente corretta e non fuori norma) a fronte di un edificio la cui scatola disperdente risulta ad elevata coibentazione potrebbe generare condizioni di dilatazione differenziata dei materiali 6. Non è possibile escludere a priori con assoluta certezza che ci siano cause, ad oggi in nessun modo evidenti, che possano intervenire alla generazione o amplificazione del rumore 7. Ad oggi la causa più probabile della presenza di tale rumore è da imputarsi alle elevate temperature nel sottotetto 8. Ad oggi nessun ulteriore test potrebbe evidenziare in modo certo la causa di tale rumore” (cfr. pag. 16 relazione).
Sentita a chiarimenti all'udienza del 12.07.2022, l'ing. a riferito di “avere indagato tutte le possibili cause Per_2 del rumore, nel contraddittorio con i CTP, pertanto ritiene che vi sia un'elevata probabilità che la causa sia riconducibile ad una differente dilatazione termica delle varie componenti del tetto. L'immobile in questione presenta una parte ben isolata, come “casa clima”, ossia la scatola dell'edificio, con un elemento, il tetto, non coibentato, appoggiato sopra. I due, con le temperature elevate, hanno dei micro movimenti che generano il rumore. Precisa che la certificazione casa clima riguarda la “scatola” dell'edificio, senza interessarsi delle parti sotto o soprastanti”.
Si osserva che la CT è pervenuta a tali conclusioni dopo aver posto in essere svariate indagini sulle possibili cause dei fenomeni sonori per cui è causa.
In particolare, come risulta dalla relazione peritale, la CT ha dato atto di aver effettuato un sopralluogo iniziale, e di aver ipotizzato che la causa dei rumori risiedesse nella dilatazione di alcuni elementi metallici e di aver quindi proceduto per esclusione, iniziando dall'eliminazione nel settembre 2020 di tutti gli elementi di ancoraggio della c.d. linea vita e dell'antenna presenti sulla copertura del tetto.
In esito a tale intervento, poiché gli attori non notavano alcun miglioramento della situazione, venivano effettuati nuovi rilievi fonometrici, dai quali emergeva che nelle ore notturne si verificavano rumori più intensi (circa 50 db(A) rispetto a rumori sottostanti di 20 db(A)).
7 Nel corso della successiva riunione, i tecnici coinvolti concordavano sulla circostanza che il rumore fosse
“probabilmente legato all'elevata temperatura raggiunta nel sottotetto, probabilmente correlato a spostamenti di elementi vari di diversa composizione che compongono il tetto e probabilmente da imputarsi all'escursione termica di qualche elemento che compone il tetto e il sottotetto” (pag. 6 relazione).
Successive misurazioni, effettuate sia in estate che in inverno, hanno indicato la particolare escursione termica riscontrabile in estate tra il sottotetto e la temperatura esterna, che nella stagione calda può arrivare fino a circa 15 °C nell'arco di una notte, determinando differenti dilatazioni dei vari materiali che compongono il tetto e il sottotetto: “Le simulazioni svolte evidenziano ulteriormente che all'interno del sottotetto dell'abitato ci sono materiali dal comportamento termico molto differente e che nel sottotetto stesso si evidenziano variazioni di temperature significative durante il giorno. Di fatto la superficie esterna del tetto raggiunge temperature molto elevate di giorno e molto basse di notte con escursioni significative, mentre il sottotetto e con lui il pavimento dello stesso sono sottoposti a variazioni di minore entità sia perché non esposte all'esterno sia a seguito della coibentazione presente. Nelle zone perimetrali del tetto poi sono presenti anche ulteriori elementi quali travi, ferri di armatura ed altro. Non è stato possibile però sondare la situazione strutturale perimetrale in corrispondenza dell'angolo della camera dei signori in quanto, dopo richiesta della CT, né gli strutturisti incaricati del Pt_2 progetto, né la direzione lavori né sono stati in grado di produrre delle tavole che rappresentassero in sezione e in dettaglio Org_1 tali zone” (pag. 11 relazione).
Con successivi interventi la CT ha quindi proceduto in primo luogo a far posizionare un condizionatore nella zona del sottotetto, al fine di raffreddare l'area e diminuire l'escursione termica rilevata, ed in seguito, rilevata l'inefficacia di tale misura, ad effettuare dei carotaggi perimetrali e sulla copertura al fine di generare un ricambio d'aria forzato nel sottotetto, ripristinando al contempo la linea vita.
All'esito, gli attori segnalavano che la creazione di aperture nei muricci del sottotetto e nel tetto comportava una riduzione del rumore in corrispondenza della camera da letto, ma una comparsa di rumori nella zona del soggiorno.
L'ing. nelle proprie conclusioni e nel corso dell'udienza del 12.07.2022 ha chiarito di aver indagato Per_2 tutte le possibili cause del rumore nel contraddittorio con i CTP e ritenendo con elevata probabilità che la causa dei rumori sia riconducibile alla mancata ventilazione del sottotetto e ad una differente dilatazione termica delle varie componenti del tetto, legata al fatto che l'immobile si compone di due elementi: una scatola dell'edificio, che risulta ben isolata, come “ , sulla quale poggia il tetto, che non invece non Org_2 risulta coibentato. I due elementi, con le temperature elevate, produrrebbero dei “micro-movimenti” che generano il rumore lamentato dagli attori.
La stessa CT ha tuttavia precisato che la mancata coibentazione del tetto costituisce pratica normativamente ammessa. Pertanto, non è possibile ritenere che la stessa possa costituire un difetto di costruzione/insonorizzazione addebitabile alla convenuta.
8 Il Tribunale osserva peraltro che la convenuta, nel corso del giudizio e delle operazioni peritali ha tenuto un comportamento estremamente collaborativo, anche adoperandosi e mettendosi a disposizione nei vari tentativi di risoluzione delle problematiche sonore rilevate – i.e. mediante rimozione della linea vita, poi integralmente ripristinata;
posizionamento di un condizionatore nel sottotetto per consentirne il raffrescamento;
esecuzione di forometrie nel sottotetto in corrispondenza dei locali maggioremente interessati dai rumori, da ultimo, formulando una seria proposta conciliativa all'udienza del 12.07.2022, non accettata dalle controparti.
La stesse soluzioni prospettate dalla CT per la risoluzione della problematica acustica appaiono risentire dell'incertezza esistente in merito alle effettive cause dei fenomeni sonori rilevati, dal momento che l'Ing. nell'indicare gli interventi di ripristino risulta dubbiosa circa l'efficacia risolutiva degli stessi. Per_2
In particolare, la CT ha prospettato due soluzioni che contemplano la coibentazione dell'intero estradosso del tetto tramite l'introduzione al di sopra degli elementi attualmente presenti e sotto le tegole di uno strato significativo di isolante e, in seconda battuta, di un sistema di ventilazione tramite aperture perimetrali e un sistema di ventilazione forzata sulla botola che permetta un significativo ricambio di aria in tutto il sottotetto
(al costo di circa € 34.200,00). Nel caso tali interventi non siano risolutivi, è stato prospettato il rifacimento di tutto il piano di copertura dell'edificio a partire dal solaio di soffitto dei sig.ri a salire, tramite Pt_2 tecniche costruttive differenti predisponendo sistemi per disaccoppiare le strutture/elementi al di sotto della nuova copertura con le strutture/elementi al di sopra (circa € 155.400,00).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della completezza dell'indagine svolta dalla consulente tecnica incaricata e dei chiarimenti dalla stessa forniti, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta.
Ciò comporta, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati in materia di riparto dell'onere probatorio, che non possa ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità dei fenomeni acustici rilevati presso l'immobile di proprietà degli attori a vizi di costruzione addebitabili all'impresa convenuta, poiché non emergono dalla relazione peritale né le cause di tali fenomeni, né forme di responsabilità nell'esecuzione dell'opera ascrivibili a . Ed infatti, sul punto, la CT in più occasioni ha chiarito che l'appartamento CP_1
è stato correttamente realizzato come e che, di per sé, la mancata coibentazione del tetto non Org_2 costituisce violazione di alcuna normativa applicabile né irregolarità di esecuzione dell'opera.
Preme, infatti, osservare che la società venditrice-costruttrice non può rispondere di eventuali danni solo perché, possedendo le competenze tecniche, si sia occupata dell'esecuzione delle opere.
Se così fosse, la responsabilità del venditore-costruttore sarebbe di natura oggettiva, riconducibile dunque al mero ruolo ricoperto durante i lavori e svincolata da qualsivoglia accertamento di responsabilità colposa per negligenza e/o imperizia.
Tuttavia, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità ex art. 1669 c.c. è di natura
9 extracontrattuale e non oggettiva.
Ne consegue che, laddove la società venditrice sia anche costruttrice per essersi occupata della realizzazione dell'immobile, il giudice deve comunque indagare in merito alla sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale, incluso l'elemento soggettivo della colpa.
Diversamente opinando, si giungerebbe ad un giudizio di responsabilità del convenuto venditore-costruttore ex art. 1669 c.c. alla stregua di una regola di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera qualità di venditore- costruttore, anziché su una condotta colposa della medesima (in tal senso, mutatis mutandis, cfr. Cass. sentenza n. 538/2012, in cui la Corte di legittimità, in caso di danni a terzi provocati da errata esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, precisa che la responsabilità del committente non opera tout-court in senso oggettivo, ma richiede comunque una condotta colposa del committente).
Il venditore-costruttore, dunque, risulta obbligato ex art. 1669 c.c. esclusivamente qualora risulti responsabile e dunque solo se possa accertarsi una qualche condotta colposa addebitabile allo stesso,
Ebbene, applicando al caso di specie i principi poc'anzi affermati, può concludersi che non CP_1 possa ritenersi responsabile per i fenomeni acustici lamentati dagli attori e riscontrati dal CT.
Alla luce di tutto quanto precede, può fondatamente ritenersi che non vi siano i presupposti per ritenere sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, conseguentemente, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
A diverse conclusioni non si perverrebbe nemmeno qualificando la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1490 c.c., come domandato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale di replica, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tal caso è onere del venditore fornire la prova dell'esistenza dei vizi lamentati e la causa degli stessi alla stregua del principio di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. SU
11748/2019, la quale ha anche precisato che “Quanto all'appalto, la sentenza della Seconda Sezione n. 19146/13 ha stabilito, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in tema di garanzia per difformità e vizi,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per fatta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate”).
Ne consegue che, alla luce delle risultanze della CT, come sopra richiamate, deve escludersi la sussistenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta.
Il rigetto della domanda attorea comporta, conseguentemente, il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di anche tenuto conto che quest'ultima Controparte_2 CP_1 in corso di causa ha provveduto all'integrale ripristino della linea vita (rimossa su indicazione del CT al solo
10 scopo di risolvere i fenomeni acustici rilevati) e alla consegna della relativa certificazione (cfr. verbale udienza
29/03/2022).
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice, la quale è tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta. Allo stesso modo, il convenuto, che ha aderito CP_2 alle difese degli attori e ha proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della convenuta, è tenuto in via solidale con gli attori alla rifusione delle relative spese di giudizio da questa sostenute.
La liquidazione delle spese è fatta in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014
(con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e al DM 147/2022 (per la fase decisionale, esauritasi successivamente alla sua entrata in vigore), applicabili ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
Le spese di CT, come liquidate con decreto in data 1/09/2022, sono poste definitivamente a carico degli attori e del condominio in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di;
Controparte_2 CP_1
3) condanna parte attrice e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 da , che liquida in Euro 10.513,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA sugli importi imponibili;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice e del le spese di CT. Controparte_2
Così deciso in Lodi, 11 gennaio 2024.
La giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2198/2019 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. , nato a [...] il [...] entrambi rappresentati e difesi
[...] C.F._2 dall'Avv. Gianfranco Del Monte (c.f. ) del Foro di Lodi ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Lodi, via XX Settembre, n. 46;
- attori - nei confronti di:
(p. iva ), con sede in Pantigliate (MI), via Missori n. 4, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, assistita, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero De Rosi (c.f. ) C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso di lui in Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 19;
- convenuta –
e contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Avv. Mariateresa Zucca (c.f. Controparte_2
), assistito e difeso dall'Avv. Mariagrazia Ravera (c.f. ) ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Lodi, via Pace da Lodi n. 1;
- convenuto -
OGGETTO: Responsabilità venditore-costruttore per vizi e difetti di costruzione
Conclusioni per parte attrice
“Piaccia il Giudice adito Ill.mo, contrariis rejectis, così giudicare:
A. In via preliminare, accertare la natura, rilevanza ed origine di tutti i fenomeni acustici presenti nell'immobile di proprietà dei signori
sito in Lodi, via F. Bocconi, n. 55, censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio n. 33, mapp. Parte_3 Parte_2
n. 419, sub. 11, individuando specificatamente il livello di insonorizzazione dei locali e la conseguente menomazione della loro abitabilità. Accertati i difetti, determinare e quantificare tutte le opere necessarie per il ripristino dello stato dell'immobile a regola d'arte, se possibile;
In via principale:
B. per l'effetto, ai sensi dell'art. 1669 c.c. dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità della venditrice-costruttrice di tutti CP_1
i difetti accertati nell'immobile di proprietà dei signori e condannandola allo svolgimento a propria Parte_1 Parte_2 cura e spese di ogni opera necessaria per la loro eliminazione, così come determinata e quantificata;
C. nel caso fosse appurata l'oggettiva impossibilità di ripristinare a regola d'arte lo stato dell'immobile di proprietà dei signori
[...]
e condannare la al pagamento in favore degli stessi dell'importo equivalente alla eventuale Parte_1 Parte_2 CP_1 riscontranda diminuzione di valore del bene, oltre interessi secondo legge;
D. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, tenuto conto della mancata adesione della alla proposta stipula di CP_1 una convenzione di negoziazione assistita;
In via istruttoria, ove occorrer possa, si insiste nella richiesta di riconvocazione del CT per l'integrazione peritale volta ad accertare il deprezzamento dell'immobile degli attori”.
Conclusioni per la convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito rigettare in toto le domande degli attori e del convenuto in quanto infondate in fatto e diritto CP_2 come da motivazione esposte in narrativa.
-Ed ancora, come da memoria del 28 febbraio 2022, in considerazione dell''indeterminatezza ed incertezza delle conclusioni dell'elaborato peritale in termini di dichiarata “probabilità” in merito alla causa dei vizi accertati e altresi' in merito alle soluzioni prospettate per la loro risoluzione, invasive ancorche' di ingente dispendio economico e senza alcuna certezza sul risultato finale
- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporsi la rinnovazione della CT essendo la stessa insoddisfacente ed inidonea rispetto allo scopo per cui è stata disposta, con nomina di nuovo perito/i.
-Con condanna alle competenze professionali, spese generali ed oneri accessori come per legge.
-In via istruttoria
Ci si riserva di formulare le istanze nel termine di legge”.
Conclusioni per il convenuto Controparte_2
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così giudicare: CP_ In principalità e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti come denunciati e conseguentemente condannare la
[.. ad emendare direttamente detti vizi ed a ripristinare a propria cura e spese lo status quo ante del tetto in conformità delle certificazioni relativamente alla linea vita;
In subordine e nel merito: accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi e difetti come denunciati e conseguentemente condannare la CP_1
[.. al pagamento della somma accertata in giudizio occorrente per emendare i vizi e difetti accertati ed a ripristinare lo status quo ante del tetto in conformità delle certificazioni relativamente alla linea vita;
Con vittoria di spese.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di cui alla narrativa dei fatti della comparsa di costituzione
e risposta 10/12/2019 da capitolarsi nei modi e termini di legge.”.
§§§
2 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ed hanno domandato Parte_1 Parte_2
l'accertamento della responsabilità della società costruttrice-venditrice per i difetti di CP_1 insonorizzazione manifestati dall'immobile di loro proprietà, sito in Lodi, via F. Bocconi n. 55, e la conseguente condanna della convenuta ad eliminare a proprie spese i vizi riscontrati o, in subordine, al risarcimento del relativo danno da quantificarsi in relazione alla diminuzione di valore dell'immobile.
A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha rappresentato le seguenti circostanze fattuali:
- gli attori sono proprietari dell'appartamento sito al secondo piano dell'immobile ubicato in Lodi, via
F. Bocconi, n. 55 (censito al N.C.E.U. di tale Comune al foglio n. 33, mapp. n. 419, sub. 11 e sub.
23), in virtù di contratto di compravendita stipulato il 28.06.2017 con l'azienda costruttrice CP_1
(cfr. contratto di compravendita – doc. 3 parte attrice);
[...]
- gli attori lamentano che l'immobile presenti gravi difetti di insonorizzazione provenienti dal tetto che, per quanto tempestivamente denunciati, la società convenuta non ha provveduto a rimuovere;
- in particolare, dopo aver stipulato il contratto preliminare il 6.03.2017, quando ancora erano in corso i lavori di realizzazione del fabbricato comprendente l'appartamento scelto, in data 14.06.2017 avveniva la consegna dei locali. In tale sede, nel verbale di consegna venivano riportati i difetti riscontrati dalla struttura e la parte venditrice si impegnava a “segnalare al lattoniere il rumore di dilatazione proveniente dalla copertura del tetto, che la proprietà riconosce e si impegna a provvedere alle necessarie riparazioni entro il giorno 31 luglio 2017” (cfr. contratto preliminare, capitolato lavori e verbale di consegna – doc-
1-2 parte attrice);
- nonostante l'accordo, per circa un anno l'appaltatrice non ha provveduto ad eseguire i necessari controlli e ad intervenire per eliminare il difetto riscontrato (cfr. raccomandata Avv. Del Monte dell'8.05.2018 – doc. 4 parte attrice);
- i coniugi hanno così patito per lungo tempo i rumori provenienti dal tetto che, Parte_4 manifestandosi soprattutto nelle ore notturne, hanno loro impedito di riposare con conseguente grave disagio psicofisico;
- Iin attesa di riscontro da parte della società, gli attori si rivolgevano ad un professionista al fine di individuare la causa dei rumori e le possibili soluzioni;
esaminate le registrazioni audio effettuate dai proprietari, l'ing. ha così ipotizzato che il suono derivasse dalla dilatazione degli attacchi Per_1
d'acciaio della c.d. linea vita sul tetto dello stabile;
- nelle more vendeva a terzi gli altri appartamenti del fabbricato e si costituiva il CP_1
“ ”. Nel corso dell'assemblea ordinaria del 12.11.2018 veniva discusso il problema Controparte_2
3 acustico e l'amministratrice Avv. Zucca veniva incaricata di rivolgersi alla società venditrice per ribadire la sussistenza dei rumori di “sbalzo termico” (cfr. verbale – doc. 6 parte attrice);
- persistendo il fenomeno acustico, i coniugi commissionavano ed acquisivano la relazione Pt_2 tecnica del 29.11.2018 redatta dall'ing. inviandone copia alla società costruttrice, così da Per_1 indurla a realizzare le ulteriori opere individuate dal tecnico per risolvere il difetto di insonorizzazione emerso (cfr. raccomandata Avv. Del Monte del 27.12.2018 – doc. 8 parte attrice);
- nonostante la quasi totale rimozione della linea vita nell'aprile 2019, i rumori sono persistiti, cagionando ulteriori disagi agli attori;
- all'esito della procedura di negoziazione assistita, a cui parte convenuta non aderiva, gli attori hanno quindi instaurato il presente procedimento (cfr. doc. 10 parte attrice).
Con comparsa di risposta depositata il 18.12.2019 si è costituita che ha domandato il rigetto CP_1 delle domande attoree in quanto prive di riscontri probatori e infondate in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande la parte ha rappresentato quanto segue:
- gli attori non hanno puntualmente indicato l'entità dei lamentati rumori, genericamente definiti
“forti” anche nella relazione tecnica, né hanno dimostrato l'avvenuto superamento della soglia di tollerabilità del suono;
- in ogni caso, dopo aver constatato il rumore, la società convenuta ha effettuato gli opportuni accertamenti tramite uno studio professionale di fiducia e ha rispettato anche le direttive del tecnico degli attori, senza tuttavia individuare l'origine dei problemi acustici;
- nonostante l'intervento dei tecnici, la causa dei difetti di insonorizzazione rimane attualmente ignota e non è stata identificata neppure dal professionista incaricato dagli attori;
- in esito alla rimozione della c.d. linea vita, i coniugi hanno dato atto della parziale Parte_4 diminuzione dei rumori, senza quantificarne l'entità neppure in tale occasione;
- l'appaltatrice ha completato tutti gli interventi richiesti dal tecnico dei proprietari, anche se considerati inutili, limitandosi a consigliare prudenza prima di procedere con l'ultimo rimedio suggerito dal professionista, ritenendolo dispendioso e non risolutivo.
Con comparsa di risposta depositata il 20.12.2019 si è costituito il che – quale custode Controparte_2 del bene comune, ossia il manto di copertura del tetto – ha domandato di accertare la sussistenza dei difetti denunciati e conseguentemente condannare ad emendare direttamente detti vizi e a ripristinare CP_1
a proprie spese la linea vita del tetto, conformemente alla normativa di settore.
All'esito dell'udienza del 31.01.2020, con provvedimento del 26.02.2020 il G.I. ha nominato CT l'ing.
[...] che all'udienza del 15.07.2020 ha prestato il giuramento di rito e accettato l'incarico sul seguente Per_2 quesito “Letti gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni e necessari:
4
1. verifichi la sussistenza dei fenomeni acustici richiamati nell'atto introduttivo del giudizio, chiarendo altresì se gli stessi, valutata la natura dei luoghi e l'ubicazione della abitazione dei ricorrenti, superino la normale tollerabilità in considerazione dei limiti diurni e notturni stabiliti dalla normativa di settore, in ogni caso descrivendone frequenza ed entità;
2. verifichi altresì se gli stessi siano ricollegabili a difetti di insonorizzazione;
3. indichi in modo analitico gli interventi necessari per la realizzazione di adeguata insonorizzazione, indicandone i relativi costi”.
In esito a tre proroghe per il deposito della relazione peritale accordate dal Tribunale, il 12.01.2022 il CT ha depositato la propria relazione peritale, nel rispetto dei termini concessi.
All'udienza del 29.03.2022 – dato atto delle istanze di integrazione del quesito peritale formulata da parte attrice e di effettuazione di nuovi interventi e rilievi tecnici formulata da parte convenuta – il CP_1
G.I. ha disposto la convocazione del CT a chiarimenti.
A seguito di rinvio disposto il 3.05.2022 per consentire alle parti di definire bonariamente la controversia, alla successiva udienza del 12.07.2022 ha formulato una proposta transattiva. CP_1
All'udienza del 19.07.2022, verificata l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.05.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sulla domanda di accertamento della responsabilità della società costruttrice per vizi e difetti di insonorizzazione
Gli attori hanno domandato di accertare la natura, la rilevanza e l'origine dei fenomeni acustici presenti nell'immobile di loro proprietà al fine di dichiarare la responsabilità della società venditrice e la conseguente condanna a eliminare a proprie spese i vizi riscontrati ovvero al pagamento dell'equivalente dei lavori da svolgere.
In subordine, nel caso di oggettiva impossibilità a ripristinare a regola d'arte lo stato dell'immobile, la parte ha domandato il pagamento dell'importo corrispondente alla diminuzione di valore dell'immobile, oltre interessi di legge.
La società convenuta ha domandato il rigetto delle domande attoree, eccependo la mancata prova in ordine all'entità e all'avvenuto superamento della soglia di tollerabilità dei lamentati rumori, nonché in merito alla causa delle propagazioni acustiche. La parte ha altresì contestato le conclusioni della CT in relazione ai rimedi proposti per l'eliminazione del difetto e ha concluso domandando la rinnovazione della consulenza con nomina di un nuovo perito.
Il convenuto, infine, ha concluso domandando l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da CP_2 parte attrice.
5 Come noto, pur presupponendo un rapporto contrattuale la fattispecie delineata dall'art. 1669 c.c. ne supera i confini e si configura come ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che esige l'accertamento del contributo causale del soggetto passivo all'attività da cui è disceso il danno (Cass. Civ. n. 23470/2023).
Ciò posto, occorre verificare se i vizi e difetti lamentati dagli attori possano qualificarsi come gravi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 c.c..
Sul punto, giova rammentare che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, il difetto di costruzione che, a norma dell'art. 1669 c.c., legittima il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore, nonché degli altri soggetti (quali il progettista e il direttore dei lavori) che abbiano con la loro opera professionale contribuito alla causazione dell'evento dannoso, può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la rovina o il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l'impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell'immobile medesimo (Cass. n. 2007/2011). In sostanza, i gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle “alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (v. ex multis Cass. n. 19868/2009).
Infatti, “I gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art 1669 c.c., non si identificano con i fenomeni che influiscono sulla staticità, durata e conservazione dell'edificio, espressamente previste dalla citata norma, ma possono consistere in tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente una parte dell'opera, incidano sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell'opera medesima da parte di chi ha diritto di usarne” (Cass. 1982/4369).
Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile (Cass. Civ. n. 22093/2019).
Nel caso di specie gli attori hanno lamentato l'esistenza di fenomeni acustici ricorrenti, tali da compromettere il normale godimento dell'immobile, ed anzi idonei a diminuirne il valore in ragione della loro incidenza e come tali astrattamente qualificabili come gravi vizi nell'accezione sopra riportata.
La disposta CT, esplicatasi mediante molteplici accessi e sopralluoghi presso l'immobile di proprietà degli attori nel corso di poco meno di due anni (in ragione sia della pandemia da Covid-19 e delle relative misure emergenziali, sia della necessità di effettuare le misurazioni in momenti diversi dell'anno, caratterizzati da diverse temperature esterne) ha accertato l'esistenza di tali fenomeni acustici, rilevando che le “misure fonometriche effettuate nel 2019 che quelle del 2020 evidenziavano la presenza di picchi di molti decibel superiori al rumore residuo presente in corrispondenza delle ore notturne e del primo mattino” (cfr. pag. 16 relazione).
6 La CT era stata incaricata non solo di verificare la sussistenza di fenomeni sonori nell'appartamento degli attori, ma anche di descriverne frequenza ed entità e verificare il superamento della normale tollerabilità, e la loro riconducibilità a difetti di insonorizzazione e, in tal caso, di indicare interventi e costi per un'adeguata insonorizzazione.
Sotto tale profilo, la consulenza tecnica non ha consentito di determinare con sufficiente grado di certezza le cause determinanti i predetti fenomeni acustici e, conseguentemente, la loro riconducibilità a gravi vizi e difetti di costruzione (sotto forma di insonorizzazione) addebitabili all'impresa convenuta.
Segnatamente, la CT, all'esito dell'indagine, condotta mediante numerosi sopralluoghi, misurazioni e tentativi di risoluzione, ha concluso nei termini che seguono:
“1. È stata accertata l'effettiva sussistenza dei vizi e dei difetti lamentati 2. La causa certa della presenza di tali rumori non è definita e non è possibile definirla neppure con ulteriori indagini 3. Il rumore generato potrebbe essere dovuto a una serie di concause non evidenziabili e potrebbe non generarsi direttamente al di sopra dell'abitazione dei sig.ri 4. Per contro tutte Pt_2 le verifiche e prove effettuate indirizzano le conclusioni verso un'elevata probabilità di causa dovuta a fenomeni di dilatazione termica differenziata fra gli elementi presenti nel sottotetto 5. La mancata coibentazione del tetto (normativamente corretta e non fuori norma) a fronte di un edificio la cui scatola disperdente risulta ad elevata coibentazione potrebbe generare condizioni di dilatazione differenziata dei materiali 6. Non è possibile escludere a priori con assoluta certezza che ci siano cause, ad oggi in nessun modo evidenti, che possano intervenire alla generazione o amplificazione del rumore 7. Ad oggi la causa più probabile della presenza di tale rumore è da imputarsi alle elevate temperature nel sottotetto 8. Ad oggi nessun ulteriore test potrebbe evidenziare in modo certo la causa di tale rumore” (cfr. pag. 16 relazione).
Sentita a chiarimenti all'udienza del 12.07.2022, l'ing. a riferito di “avere indagato tutte le possibili cause Per_2 del rumore, nel contraddittorio con i CTP, pertanto ritiene che vi sia un'elevata probabilità che la causa sia riconducibile ad una differente dilatazione termica delle varie componenti del tetto. L'immobile in questione presenta una parte ben isolata, come “casa clima”, ossia la scatola dell'edificio, con un elemento, il tetto, non coibentato, appoggiato sopra. I due, con le temperature elevate, hanno dei micro movimenti che generano il rumore. Precisa che la certificazione casa clima riguarda la “scatola” dell'edificio, senza interessarsi delle parti sotto o soprastanti”.
Si osserva che la CT è pervenuta a tali conclusioni dopo aver posto in essere svariate indagini sulle possibili cause dei fenomeni sonori per cui è causa.
In particolare, come risulta dalla relazione peritale, la CT ha dato atto di aver effettuato un sopralluogo iniziale, e di aver ipotizzato che la causa dei rumori risiedesse nella dilatazione di alcuni elementi metallici e di aver quindi proceduto per esclusione, iniziando dall'eliminazione nel settembre 2020 di tutti gli elementi di ancoraggio della c.d. linea vita e dell'antenna presenti sulla copertura del tetto.
In esito a tale intervento, poiché gli attori non notavano alcun miglioramento della situazione, venivano effettuati nuovi rilievi fonometrici, dai quali emergeva che nelle ore notturne si verificavano rumori più intensi (circa 50 db(A) rispetto a rumori sottostanti di 20 db(A)).
7 Nel corso della successiva riunione, i tecnici coinvolti concordavano sulla circostanza che il rumore fosse
“probabilmente legato all'elevata temperatura raggiunta nel sottotetto, probabilmente correlato a spostamenti di elementi vari di diversa composizione che compongono il tetto e probabilmente da imputarsi all'escursione termica di qualche elemento che compone il tetto e il sottotetto” (pag. 6 relazione).
Successive misurazioni, effettuate sia in estate che in inverno, hanno indicato la particolare escursione termica riscontrabile in estate tra il sottotetto e la temperatura esterna, che nella stagione calda può arrivare fino a circa 15 °C nell'arco di una notte, determinando differenti dilatazioni dei vari materiali che compongono il tetto e il sottotetto: “Le simulazioni svolte evidenziano ulteriormente che all'interno del sottotetto dell'abitato ci sono materiali dal comportamento termico molto differente e che nel sottotetto stesso si evidenziano variazioni di temperature significative durante il giorno. Di fatto la superficie esterna del tetto raggiunge temperature molto elevate di giorno e molto basse di notte con escursioni significative, mentre il sottotetto e con lui il pavimento dello stesso sono sottoposti a variazioni di minore entità sia perché non esposte all'esterno sia a seguito della coibentazione presente. Nelle zone perimetrali del tetto poi sono presenti anche ulteriori elementi quali travi, ferri di armatura ed altro. Non è stato possibile però sondare la situazione strutturale perimetrale in corrispondenza dell'angolo della camera dei signori in quanto, dopo richiesta della CT, né gli strutturisti incaricati del Pt_2 progetto, né la direzione lavori né sono stati in grado di produrre delle tavole che rappresentassero in sezione e in dettaglio Org_1 tali zone” (pag. 11 relazione).
Con successivi interventi la CT ha quindi proceduto in primo luogo a far posizionare un condizionatore nella zona del sottotetto, al fine di raffreddare l'area e diminuire l'escursione termica rilevata, ed in seguito, rilevata l'inefficacia di tale misura, ad effettuare dei carotaggi perimetrali e sulla copertura al fine di generare un ricambio d'aria forzato nel sottotetto, ripristinando al contempo la linea vita.
All'esito, gli attori segnalavano che la creazione di aperture nei muricci del sottotetto e nel tetto comportava una riduzione del rumore in corrispondenza della camera da letto, ma una comparsa di rumori nella zona del soggiorno.
L'ing. nelle proprie conclusioni e nel corso dell'udienza del 12.07.2022 ha chiarito di aver indagato Per_2 tutte le possibili cause del rumore nel contraddittorio con i CTP e ritenendo con elevata probabilità che la causa dei rumori sia riconducibile alla mancata ventilazione del sottotetto e ad una differente dilatazione termica delle varie componenti del tetto, legata al fatto che l'immobile si compone di due elementi: una scatola dell'edificio, che risulta ben isolata, come “ , sulla quale poggia il tetto, che non invece non Org_2 risulta coibentato. I due elementi, con le temperature elevate, produrrebbero dei “micro-movimenti” che generano il rumore lamentato dagli attori.
La stessa CT ha tuttavia precisato che la mancata coibentazione del tetto costituisce pratica normativamente ammessa. Pertanto, non è possibile ritenere che la stessa possa costituire un difetto di costruzione/insonorizzazione addebitabile alla convenuta.
8 Il Tribunale osserva peraltro che la convenuta, nel corso del giudizio e delle operazioni peritali ha tenuto un comportamento estremamente collaborativo, anche adoperandosi e mettendosi a disposizione nei vari tentativi di risoluzione delle problematiche sonore rilevate – i.e. mediante rimozione della linea vita, poi integralmente ripristinata;
posizionamento di un condizionatore nel sottotetto per consentirne il raffrescamento;
esecuzione di forometrie nel sottotetto in corrispondenza dei locali maggioremente interessati dai rumori, da ultimo, formulando una seria proposta conciliativa all'udienza del 12.07.2022, non accettata dalle controparti.
La stesse soluzioni prospettate dalla CT per la risoluzione della problematica acustica appaiono risentire dell'incertezza esistente in merito alle effettive cause dei fenomeni sonori rilevati, dal momento che l'Ing. nell'indicare gli interventi di ripristino risulta dubbiosa circa l'efficacia risolutiva degli stessi. Per_2
In particolare, la CT ha prospettato due soluzioni che contemplano la coibentazione dell'intero estradosso del tetto tramite l'introduzione al di sopra degli elementi attualmente presenti e sotto le tegole di uno strato significativo di isolante e, in seconda battuta, di un sistema di ventilazione tramite aperture perimetrali e un sistema di ventilazione forzata sulla botola che permetta un significativo ricambio di aria in tutto il sottotetto
(al costo di circa € 34.200,00). Nel caso tali interventi non siano risolutivi, è stato prospettato il rifacimento di tutto il piano di copertura dell'edificio a partire dal solaio di soffitto dei sig.ri a salire, tramite Pt_2 tecniche costruttive differenti predisponendo sistemi per disaccoppiare le strutture/elementi al di sotto della nuova copertura con le strutture/elementi al di sopra (circa € 155.400,00).
Alla luce di quanto precede, tenuto conto della completezza dell'indagine svolta dalla consulente tecnica incaricata e dei chiarimenti dalla stessa forniti, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è pervenuta.
Ciò comporta, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra enunciati in materia di riparto dell'onere probatorio, che non possa ritenersi raggiunta la prova della riconducibilità dei fenomeni acustici rilevati presso l'immobile di proprietà degli attori a vizi di costruzione addebitabili all'impresa convenuta, poiché non emergono dalla relazione peritale né le cause di tali fenomeni, né forme di responsabilità nell'esecuzione dell'opera ascrivibili a . Ed infatti, sul punto, la CT in più occasioni ha chiarito che l'appartamento CP_1
è stato correttamente realizzato come e che, di per sé, la mancata coibentazione del tetto non Org_2 costituisce violazione di alcuna normativa applicabile né irregolarità di esecuzione dell'opera.
Preme, infatti, osservare che la società venditrice-costruttrice non può rispondere di eventuali danni solo perché, possedendo le competenze tecniche, si sia occupata dell'esecuzione delle opere.
Se così fosse, la responsabilità del venditore-costruttore sarebbe di natura oggettiva, riconducibile dunque al mero ruolo ricoperto durante i lavori e svincolata da qualsivoglia accertamento di responsabilità colposa per negligenza e/o imperizia.
Tuttavia, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità ex art. 1669 c.c. è di natura
9 extracontrattuale e non oggettiva.
Ne consegue che, laddove la società venditrice sia anche costruttrice per essersi occupata della realizzazione dell'immobile, il giudice deve comunque indagare in merito alla sussistenza dei presupposti della responsabilità extracontrattuale, incluso l'elemento soggettivo della colpa.
Diversamente opinando, si giungerebbe ad un giudizio di responsabilità del convenuto venditore-costruttore ex art. 1669 c.c. alla stregua di una regola di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera qualità di venditore- costruttore, anziché su una condotta colposa della medesima (in tal senso, mutatis mutandis, cfr. Cass. sentenza n. 538/2012, in cui la Corte di legittimità, in caso di danni a terzi provocati da errata esecuzione dell'opera da parte dell'appaltatore, precisa che la responsabilità del committente non opera tout-court in senso oggettivo, ma richiede comunque una condotta colposa del committente).
Il venditore-costruttore, dunque, risulta obbligato ex art. 1669 c.c. esclusivamente qualora risulti responsabile e dunque solo se possa accertarsi una qualche condotta colposa addebitabile allo stesso,
Ebbene, applicando al caso di specie i principi poc'anzi affermati, può concludersi che non CP_1 possa ritenersi responsabile per i fenomeni acustici lamentati dagli attori e riscontrati dal CT.
Alla luce di tutto quanto precede, può fondatamente ritenersi che non vi siano i presupposti per ritenere sussistente la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, conseguentemente, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
A diverse conclusioni non si perverrebbe nemmeno qualificando la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1490 c.c., come domandato da parte attrice in sede di comparsa conclusionale di replica, poiché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tal caso è onere del venditore fornire la prova dell'esistenza dei vizi lamentati e la causa degli stessi alla stregua del principio di cui all'art. 2967 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (cfr. SU
11748/2019, la quale ha anche precisato che “Quanto all'appalto, la sentenza della Seconda Sezione n. 19146/13 ha stabilito, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, che, in tema di garanzia per difformità e vizi,
l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per fatta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate”).
Ne consegue che, alla luce delle risultanze della CT, come sopra richiamate, deve escludersi la sussistenza di alcuna responsabilità in capo alla convenuta.
Il rigetto della domanda attorea comporta, conseguentemente, il rigetto della domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di anche tenuto conto che quest'ultima Controparte_2 CP_1 in corso di causa ha provveduto all'integrale ripristino della linea vita (rimossa su indicazione del CT al solo
10 scopo di risolvere i fenomeni acustici rilevati) e alla consegna della relativa certificazione (cfr. verbale udienza
29/03/2022).
4. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte attrice, la quale è tenuta alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta. Allo stesso modo, il convenuto, che ha aderito CP_2 alle difese degli attori e ha proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della convenuta, è tenuto in via solidale con gli attori alla rifusione delle relative spese di giudizio da questa sostenute.
La liquidazione delle spese è fatta in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014
(con riguardo alle fasi di studio, introduttiva e istruttoria) e al DM 147/2022 (per la fase decisionale, esauritasi successivamente alla sua entrata in vigore), applicabili ratione temporis, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità media) e dell'attività difensiva svolta dalle parti.
Le spese di CT, come liquidate con decreto in data 1/09/2022, sono poste definitivamente a carico degli attori e del condominio in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di;
Controparte_2 CP_1
3) condanna parte attrice e , in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute Controparte_2 da , che liquida in Euro 10.513,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA sugli importi imponibili;
4) pone definitivamente a carico di parte attrice e del le spese di CT. Controparte_2
Così deciso in Lodi, 11 gennaio 2024.
La giudice dott.ssa Luisa Dalla Via
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