TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/06/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
PU 178-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 11/06/2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 178-1/2025 P.U. promosso con ricorso in proprio depositato in data 6 giugno 2025
DA
, Codice Fiscale e Partita IVA n. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Sesto San GI (20099 - MI), Via Concordia n. 5/C7, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Arrigoni (Cod. Fisc. - p.e.c.: C.F._2
e dall'avv. Mauro Arrigoni (Cod. Fisc.: Email_1 C.F._3
– p.e.c. , con studio in Via Vignareto n. 7, Besana Brianza Email_2
(20842 - MB), presso il quale ha eletto domicilio, oltre al domicilio digitale, in forza di procura in atti;
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 ha chiesto l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, sicché non è stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, né constano interventi volti ad ottenere il rigetto della domanda e come tali implicanti lo svolgimento di contraddittorio qualificato (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 n. 16117);
• la società unitamente al ricorso ha depositato: visura CCIAA E-CLIPSE S.r.l. in liquidazione, contratto di locazione immobile in Arosio, via Caio Plinio n. 3, elenco nominativo dei creditori, elenco nominativo dei creditori che vantano diritti reali, indirizzi PEC creditori e creditori che vantano diritti reali, lettere di revoca degli affidamenti da parte di Banca Intesa San Paolo, lettere di revoca degli affidamenti da parte di Banca BCC di Sesto San GI, lettere di revoca degli affidamenti da parte di , intimazione e convalida di Controparte_1 sfratto immobile in Arosio, via Caio Plinio n. 3 e decreto ingiuntivo, comunicazione di risoluzione del contratto di Leasing Intesa, comunicazione di risoluzione del contratto di locazione operativa BPN Paribas, comunicazione di risoluzione contratto Controparte_2 comunicazione di risoluzione contratto CA Auto Bank, atto di risoluzione contrattuale e diffida di pagamento verbale di messa in liquidazione 30.04.2025, relazione CP_3 Pt_1 liquidatore, bilancio d'esercizio al 31/12/2022, bilancio d'esercizio Parte_1 Parte_1 al 31/12/2023, bilancio d'esercizio al 31/12/2024, decreto ingiuntivo promosso Parte_1 da , decreto ingiuntivo promosso da , decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4 promosso da , decreto ingiuntivo promosso da , relazione Parte_5 Parte_6 illustrativa situazione patrimoniale, bilancio di verifica definitivo, scritture Contabili 2022, scritture contabili 2023, scritture contabili 2024, dichiarazione redditi 2022), dichiarazione redditi 2023, dichiarazione redditi 2024, dichiarazioni IVA 2022, dichiarazioni IVA 2023, dichiarazioni IVA 2024, dichiarazioni IVA 2025, dichiarazioni IRAP 2022, dichiarazioni IRAP
2023, dichiarazioni IRAP 2024, certificazione debiti tributari;
• la ricorrente, esercente attività di commercio all'ingrosso di materiale per ottica, non è impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett.d) e ha dichiarato l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una serie concatenata di circostanze sfavorevoli e criticità che si sono manifestate nel tempo e che si sono aggravate per effetti di eventi esterni e straordinari, che hanno inevitabilmente condotto la società all'attuale situazione di grave crisi finanziaria e patrimoniale, sfociata in uno stato di insolvenza irreversibile;
• la ricorrente ha specificato, pertanto, di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ha chiesto di accedere alla procedura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 39 -40 e 49 del CCII, previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso previsti dalla legge;
Ritenuto che:
• ai sensi dell'art. 29 CCII. “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni
IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, (una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”;
• tali produzioni, esplicazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 3 CCII al debitore, non sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso proposto dall'imprenditore che chiede l'autoliquidazione, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. 14 giugno 2019, cit) sotto il vigore della Legge fallimentare con principio estensibile anche alle norme del Codice della Crisi, non essendo mutata la ratio dell'onere di produzione, finalizzato, oltre che ad una leale disclosure, alla prova dei fatti costitutivi della domanda (insussistenza delle soglie per la qualificazione di impresa minore e stato di insolvenza);
• sussiste la legittimazione della ricorrente, stante i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al liquidatore sig. con verbale di assemblea del 30 aprile Parte_2
2025 e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 cit.);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura in atti risulta che la sede legale della società è situata in Sesto San GI (MI), Via Concordia 5/C7, comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita attività di commercio all'ingrosso di materiale per ottica;
• la società debitrice in assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cassazione
14 giugno 2019 cit.) ha provato l'insussistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• infatti, dal bilancio 2024 (ultimo depositato) emerge un attivo di € 516.338,00, ricavi per €
442.016,00 e debiti scaduti per € 516.338,00, somme tutte superiore alle soglie indicate dall'articolo citato;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza della società ricorrente desumibile: dall'incapacità della stessa di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento e dalla mancanza di beni utili a soddisfare i propri creditori;
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
P.Q.M
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 125, 356 e 358 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Cod. Fisc./P.IVA , con sede legale in Sesto San GI (20099 – MI), Via Concordia n. P.IVA_1
5/C7, in personale del rappresentante legale pro tempore e Liquidatore, signor Cod. Fisc. Parte_2
, nato in [...], il [...] e residente in [...]in Brianza (20842 – C.F._4
MB), Via Vignareto n. 11, con ogni conseguente provvedimento. dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina dott.ssa Stefania Aletto (c. f. ), con studio in v.le Sicilia 2 Monza (MB) C.F._5
curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Email_3 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 13 ottobre 2025 ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; invita il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 11 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione III Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Riunito in camera di consiglio in data 11/06/2025 nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione Giudiziale iscritto al n. 178-1/2025 P.U. promosso con ricorso in proprio depositato in data 6 giugno 2025
DA
, Codice Fiscale e Partita IVA n. con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Sesto San GI (20099 - MI), Via Concordia n. 5/C7, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, sig. (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_2 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Bruno Arrigoni (Cod. Fisc. - p.e.c.: C.F._2
e dall'avv. Mauro Arrigoni (Cod. Fisc.: Email_1 C.F._3
– p.e.c. , con studio in Via Vignareto n. 7, Besana Brianza Email_2
(20842 - MB), presso il quale ha eletto domicilio, oltre al domicilio digitale, in forza di procura in atti;
Il Tribunale, letti gli atti;
esaminati i documenti;
udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 ha chiesto l'apertura del Parte_1 procedimento di liquidazione giudiziale nei propri confronti, sicché non è stata necessaria l'instaurazione del contraddittorio, né constano interventi volti ad ottenere il rigetto della domanda e come tali implicanti lo svolgimento di contraddittorio qualificato (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 n. 16117);
• la società unitamente al ricorso ha depositato: visura CCIAA E-CLIPSE S.r.l. in liquidazione, contratto di locazione immobile in Arosio, via Caio Plinio n. 3, elenco nominativo dei creditori, elenco nominativo dei creditori che vantano diritti reali, indirizzi PEC creditori e creditori che vantano diritti reali, lettere di revoca degli affidamenti da parte di Banca Intesa San Paolo, lettere di revoca degli affidamenti da parte di Banca BCC di Sesto San GI, lettere di revoca degli affidamenti da parte di , intimazione e convalida di Controparte_1 sfratto immobile in Arosio, via Caio Plinio n. 3 e decreto ingiuntivo, comunicazione di risoluzione del contratto di Leasing Intesa, comunicazione di risoluzione del contratto di locazione operativa BPN Paribas, comunicazione di risoluzione contratto Controparte_2 comunicazione di risoluzione contratto CA Auto Bank, atto di risoluzione contrattuale e diffida di pagamento verbale di messa in liquidazione 30.04.2025, relazione CP_3 Pt_1 liquidatore, bilancio d'esercizio al 31/12/2022, bilancio d'esercizio Parte_1 Parte_1 al 31/12/2023, bilancio d'esercizio al 31/12/2024, decreto ingiuntivo promosso Parte_1 da , decreto ingiuntivo promosso da , decreto ingiuntivo Parte_3 Parte_4 promosso da , decreto ingiuntivo promosso da , relazione Parte_5 Parte_6 illustrativa situazione patrimoniale, bilancio di verifica definitivo, scritture Contabili 2022, scritture contabili 2023, scritture contabili 2024, dichiarazione redditi 2022), dichiarazione redditi 2023, dichiarazione redditi 2024, dichiarazioni IVA 2022, dichiarazioni IVA 2023, dichiarazioni IVA 2024, dichiarazioni IVA 2025, dichiarazioni IRAP 2022, dichiarazioni IRAP
2023, dichiarazioni IRAP 2024, certificazione debiti tributari;
• la ricorrente, esercente attività di commercio all'ingrosso di materiale per ottica, non è impresa minore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, lett.d) e ha dichiarato l'impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni per una serie concatenata di circostanze sfavorevoli e criticità che si sono manifestate nel tempo e che si sono aggravate per effetti di eventi esterni e straordinari, che hanno inevitabilmente condotto la società all'attuale situazione di grave crisi finanziaria e patrimoniale, sfociata in uno stato di insolvenza irreversibile;
• la ricorrente ha specificato, pertanto, di non essere in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e ha chiesto di accedere alla procedura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 39 -40 e 49 del CCII, previe le declaratorie ed i provvedimenti del caso previsti dalla legge;
Ritenuto che:
• ai sensi dell'art. 29 CCII. “Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni
IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, (una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale”;
• tali produzioni, esplicazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dall'art. 3 CCII al debitore, non sono richieste a pena di inammissibilità del ricorso proposto dall'imprenditore che chiede l'autoliquidazione, come già statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. 14 giugno 2019, cit) sotto il vigore della Legge fallimentare con principio estensibile anche alle norme del Codice della Crisi, non essendo mutata la ratio dell'onere di produzione, finalizzato, oltre che ad una leale disclosure, alla prova dei fatti costitutivi della domanda (insussistenza delle soglie per la qualificazione di impresa minore e stato di insolvenza);
• sussiste la legittimazione della ricorrente, stante i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al liquidatore sig. con verbale di assemblea del 30 aprile Parte_2
2025 e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cassazione 14 giugno 2019 cit.);
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo
Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3, paragrafi 1,
Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che dalla visura in atti risulta che la sede legale della società è situata in Sesto San GI (MI), Via Concordia 5/C7, comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII poiché esercita attività di commercio all'ingrosso di materiale per ottica;
• la società debitrice in assolvimento dell'onere probatorio su di essa incombente (cfr. Cassazione
14 giugno 2019 cit.) ha provato l'insussistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d);
• infatti, dal bilancio 2024 (ultimo depositato) emerge un attivo di € 516.338,00, ricavi per €
442.016,00 e debiti scaduti per € 516.338,00, somme tutte superiore alle soglie indicate dall'articolo citato;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può, dunque, richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass.
28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord.,
(ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978);
• in particolare, lo stato di insolvenza può desumersi sulla base di elementi quali: pesante situazione debitoria;
mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
inconsistenza economica, finanziaria e patrimoniale;
• nella specie, ricorre una situazione di insolvenza della società ricorrente desumibile: dall'incapacità della stessa di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento e dalla mancanza di beni utili a soddisfare i propri creditori;
• conseguentemente la società si trova nell'impossibilità strutturale di far fronte ai debiti correnti.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo,
P.Q.M
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121, 125, 356 e 358 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
Cod. Fisc./P.IVA , con sede legale in Sesto San GI (20099 – MI), Via Concordia n. P.IVA_1
5/C7, in personale del rappresentante legale pro tempore e Liquidatore, signor Cod. Fisc. Parte_2
, nato in [...], il [...] e residente in [...]in Brianza (20842 – C.F._4
MB), Via Vignareto n. 11, con ogni conseguente provvedimento. dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina dott.ssa Stefania Aletto (c. f. ), con studio in v.le Sicilia 2 Monza (MB) C.F._5
curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Email_3 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 13 ottobre 2025 ore 11.00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; invita il curatore ad individuare celermente i creditori disponibili a comporre il Comitato dei Creditori dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCI.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 11 giugno 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti