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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/12/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1234/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1234 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lamarmora n. 14, elettivamente domiciliato in Ghilarza, nella Via Lucania n.8, presso lo studio dell'avv. Rosanna Carta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo, ricorrente contro
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
15.02.1982 e ivi residente in [...], distretto di Phon Thong,
convenuta contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Ghilarza, in data 31/03/2005, atto trascritto nei registri dello stato
[...] Controparte_1
civile del Comune di Ghilarza, atto n.2 Parte I- Serie. - Anno 2005 ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile, di compiere le necessarie trascrizioni;
b) disporre che lo scioglimento del matrimonio venga sancito alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. la figlia minore, , sarà affidata in via esclusiva al padre, con il quale Per_1
coabiterà anche ai fini della residenza anagrafica, il quale assumerà singolarmente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenuto conto che la madre si è trasferita definitivamente, già dal 2018, nel proprio paese di origine (Thailandia) e non ha alcuna intenzione di far rientro in Italia;
2. L'altro genitore potrà vedere e tenere con sé la minore, secondo accordi tra i coniugi;
3. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé;
4. Nulla per i coniugi economicamente autosufficienti;
5. Le spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. la casa coniugale, sita in Ghilarza, Via Lamarmora n. 14 (di esclusiva proprietà del resta Pt_1
assegnata in via esclusiva allo stesso, unitamente agli arredi ivi esistenti, il quale continuerà ad
Per abitarvi con la figlia minore;
7. i coniugi si obbligano al rispetto ed alla solidarietà reciproci, impegnandosi ad eliminare ogni occasione di attrito e conflittualità;
8. con compensazione delle spese della presente procedura”.
Nell'interesse del P.M.: “chiede che il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con Pt_1 CP_1
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473bis.12 ss. c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Ghilarza, in data
31.03.2005, con esponendo che dall'unione era nata, in data 01.11.2006, la Controparte_1
Per_ figlia e che, con decreto n. 4487/2018 del 20.09.2018, il Tribunale di Oristano aveva omologato la loro separazione consensuale, contemplante, in particolare, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con relativa assegnazione della casa coniugale, tenuto conto della volontà della madre di rientrare definitivamente nel proprio paese di origine.
Poiché non vi era stata riconciliazione e la moglie si era stabilmente trasferita in Thailandia dal
2018, senza mai occuparsi del mantenimento della figlia o contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, intrattenendo con la stessa contatti limitati a messaggi o videochiamate anche a causa degli elevati costi del viaggio e del periodo legato all'emergenza sanitaria, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, formulando, per il resto, conclusioni identiche a quelle concordate al momento della separazione.
2. non si è costituita in giudizio, rappresentando, mediante una dichiarazione Controparte_1
verosimilmente sottoscritta dalla medesima, accompagnata da copia del documento di identità e dal plico attestante il luogo di spedizione, di non opporsi al divorzio e di non avere intenzione di comparire all'udienza fissata.
3. All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, rilevato che non vi erano provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, né mezzi istruttori da assumere, ha dichiarato la contumacia di e, previa discussione orale, ha rimesso la causa al Controparte_1
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
Il ricorrente ha, infatti, provato, mediante produzione del decreto di omologa emesso all'esito della procedura di separazione consensuale, che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale in data 18.09.2018 e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il
29.12.2023, sono trascorsi oltre sei mesi.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n.898/1970, così come modificata dalla L. n.74/1987 e dalla L. n.55/2015, per pronunciare il divorzio tra le parti.
5. Nulla deve più disporsi con riguardo alla disciplina dell'affidamento e delle modalità di visita con Per_ il genitore non collocatario della figlia , la quale, già prossima alla maggiore età al momento dell'udienza di comparizione, è divenuta maggiorenne nelle more della decisione.
Al contempo, non deve statuirsi alcunché in ordine al mantenimento delle parti, stante l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un eventuale assegno divorzile in applicazione del principio generale sancito dall'art. 112 c.p.c..
6. Merita, invece, conferma il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del con cui convive tuttora la figlia maggiorenne, da presumersi non autosufficiente Pt_1
economicamente, nonché la previsione del mantenimento diretto della medesima, ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno dei genitori, in linea con quanto concordato e attuato dalle parti sin dal momento della separazione, oltre che con la rispettiva condizione patrimoniale (il è proprietario della casa di abitazione, oltre che di altro fabbricato Pt_1
e di ulteriori terreni, come evincibile dalla documentazione fiscale prodotta, e ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità civile dell'importo di € 324,00 mensili e, fino al 2023, il reddito di cittadinanza di circa € 500,00 mensili, mentre, secondo quanto riferito dallo stesso, la non avrebbe attualmente un'occupazione lavorativa). CP_1
7. Tenuto conto della mancata resistenza della convenuta, conseguente alla sua contumacia, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1234/2023
R.G.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ghilarza, in data 31.03.2005, tra nato a [...] il [...], e nata in [...] Parte_1 Controparte_1
(Thailandia) il 15.02.1982, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ghilarza, al n. 2, Parte I, Anno 2005, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) dispone che la casa coniugale sita in Ghilarza, Via Lamarmora n. 14, unitamente agli arredi ivi
Per_ esistenti, resti assegnata a il quale continuerà ad abitarvi con la figlia , Parte_1
maggiorenne economicamente non indipendente;
Per_ 3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia quando la avrà con sé;
4) dispone che le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, sportive e ricreative) – concordate o necessitate e documentate – da sostenersi nell'interesse della figlia siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 28.11.2024.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
Il Tribunale di Oristano, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1234 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Lamarmora n. 14, elettivamente domiciliato in Ghilarza, nella Via Lucania n.8, presso lo studio dell'avv. Rosanna Carta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti allegata al ricorso introduttivo, ricorrente contro
(C.F. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
15.02.1982 e ivi residente in [...], distretto di Phon Thong,
convenuta contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Ghilarza, in data 31/03/2005, atto trascritto nei registri dello stato
[...] Controparte_1
civile del Comune di Ghilarza, atto n.2 Parte I- Serie. - Anno 2005 ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile, di compiere le necessarie trascrizioni;
b) disporre che lo scioglimento del matrimonio venga sancito alle condizioni che di seguito si trascrivono:
1. la figlia minore, , sarà affidata in via esclusiva al padre, con il quale Per_1
coabiterà anche ai fini della residenza anagrafica, il quale assumerà singolarmente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tenuto conto che la madre si è trasferita definitivamente, già dal 2018, nel proprio paese di origine (Thailandia) e non ha alcuna intenzione di far rientro in Italia;
2. L'altro genitore potrà vedere e tenere con sé la minore, secondo accordi tra i coniugi;
3. Ciascun coniuge provvederà al mantenimento, alla cura e all'educazione della figlia quando la ha con sé;
4. Nulla per i coniugi economicamente autosufficienti;
5. Le spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, sportive e ricreative – concordate o necessitate e documentate – saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. la casa coniugale, sita in Ghilarza, Via Lamarmora n. 14 (di esclusiva proprietà del resta Pt_1
assegnata in via esclusiva allo stesso, unitamente agli arredi ivi esistenti, il quale continuerà ad
Per abitarvi con la figlia minore;
7. i coniugi si obbligano al rispetto ed alla solidarietà reciproci, impegnandosi ad eliminare ogni occasione di attrito e conflittualità;
8. con compensazione delle spese della presente procedura”.
Nell'interesse del P.M.: “chiede che il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da
[...]
voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con Pt_1 CP_1
.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473bis.12 ss. c.p.c., ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Ghilarza, in data
31.03.2005, con esponendo che dall'unione era nata, in data 01.11.2006, la Controparte_1
Per_ figlia e che, con decreto n. 4487/2018 del 20.09.2018, il Tribunale di Oristano aveva omologato la loro separazione consensuale, contemplante, in particolare, l'affidamento esclusivo della figlia minore al padre con relativa assegnazione della casa coniugale, tenuto conto della volontà della madre di rientrare definitivamente nel proprio paese di origine.
Poiché non vi era stata riconciliazione e la moglie si era stabilmente trasferita in Thailandia dal
2018, senza mai occuparsi del mantenimento della figlia o contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie, intrattenendo con la stessa contatti limitati a messaggi o videochiamate anche a causa degli elevati costi del viaggio e del periodo legato all'emergenza sanitaria, il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, formulando, per il resto, conclusioni identiche a quelle concordate al momento della separazione.
2. non si è costituita in giudizio, rappresentando, mediante una dichiarazione Controparte_1
verosimilmente sottoscritta dalla medesima, accompagnata da copia del documento di identità e dal plico attestante il luogo di spedizione, di non opporsi al divorzio e di non avere intenzione di comparire all'udienza fissata.
3. All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, il giudice delegato, rilevato che non vi erano provvedimenti provvisori e urgenti da adottare, né mezzi istruttori da assumere, ha dichiarato la contumacia di e, previa discussione orale, ha rimesso la causa al Controparte_1
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c..
4. La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta in quanto fondata.
Il ricorrente ha, infatti, provato, mediante produzione del decreto di omologa emesso all'esito della procedura di separazione consensuale, che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale in data 18.09.2018 e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il
29.12.2023, sono trascorsi oltre sei mesi.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta. Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n.898/1970, così come modificata dalla L. n.74/1987 e dalla L. n.55/2015, per pronunciare il divorzio tra le parti.
5. Nulla deve più disporsi con riguardo alla disciplina dell'affidamento e delle modalità di visita con Per_ il genitore non collocatario della figlia , la quale, già prossima alla maggiore età al momento dell'udienza di comparizione, è divenuta maggiorenne nelle more della decisione.
Al contempo, non deve statuirsi alcunché in ordine al mantenimento delle parti, stante l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un eventuale assegno divorzile in applicazione del principio generale sancito dall'art. 112 c.p.c..
6. Merita, invece, conferma il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del con cui convive tuttora la figlia maggiorenne, da presumersi non autosufficiente Pt_1
economicamente, nonché la previsione del mantenimento diretto della medesima, ferma la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno dei genitori, in linea con quanto concordato e attuato dalle parti sin dal momento della separazione, oltre che con la rispettiva condizione patrimoniale (il è proprietario della casa di abitazione, oltre che di altro fabbricato Pt_1
e di ulteriori terreni, come evincibile dalla documentazione fiscale prodotta, e ha dichiarato di percepire una pensione di invalidità civile dell'importo di € 324,00 mensili e, fino al 2023, il reddito di cittadinanza di circa € 500,00 mensili, mentre, secondo quanto riferito dallo stesso, la non avrebbe attualmente un'occupazione lavorativa). CP_1
7. Tenuto conto della mancata resistenza della convenuta, conseguente alla sua contumacia, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1234/2023
R.G.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Ghilarza, in data 31.03.2005, tra nato a [...] il [...], e nata in [...] Parte_1 Controparte_1
(Thailandia) il 15.02.1982, matrimonio trascritto nei registri di stato civile del Comune di Ghilarza, al n. 2, Parte I, Anno 2005, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) dispone che la casa coniugale sita in Ghilarza, Via Lamarmora n. 14, unitamente agli arredi ivi
Per_ esistenti, resti assegnata a il quale continuerà ad abitarvi con la figlia , Parte_1
maggiorenne economicamente non indipendente;
Per_ 3) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia quando la avrà con sé;
4) dispone che le spese straordinarie (spese mediche non coperte dal SSN scolastiche, sportive e ricreative) – concordate o necessitate e documentate – da sostenersi nell'interesse della figlia siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio del Tribunale, il 28.11.2024.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz