Sentenza 12 febbraio 1982
Massime • 1
Nella Determinazione della base retributiva assoggettata a contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria (nella specie, in favore del fondo adeguamento pensioni), vanno inclusi, anche nel vigore della normativa antecedente alla riforma introdotta con la legge 30 aprile 1969 n. 153, gli emolumenti direttamente corrisposti dal datore di lavoro a titolo di trattamento familiare, come le cosiddette quote di aggiunta di famiglia, atteso che i medesimi hanno natura di vera e propria retribuzione, e, quindi, non sono assimilabili agli assegni familiari corrisposti dall'INPS, di carattere previdenziale, i quali soltanto restano esclusi dal suddetto computo (art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797). ( Conf 182/81, mass n 410587; ( Conf 4369/80, mass n 408237; ( Conf 2109/77, mass n 385832).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/1982, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1982 |
Testo completo
Nella Determinazione della base retributiva assoggettata a contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria (nella specie, in favore del fondo adeguamento pensioni), vanno inclusi, anche nel vigore della normativa antecedente alla riforma introdotta con la legge 30 aprile 1969 n. 153, gli emolumenti direttamente corrisposti dal datore di lavoro a titolo di trattamento familiare, come le cosiddette quote di aggiunta di famiglia, atteso che i medesimi hanno natura di vera e propria retribuzione, e, quindi, non sono assimilabili agli assegni familiari corrisposti dall'INPS, di carattere previdenziale, i quali soltanto restano esclusi dal suddetto computo (art. 27 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797). ( Conf 182/81, mass n 410587; ( Conf 4369/80, mass n 408237; ( Conf 2109/77, mass n 385832).*