Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], CP_1 C.F._1
il 28/05/1973, residente in [...]2; ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARCHESINI
PATRIZIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti e
, C.F. , nato a Controparte_2 C.F._3
CAMOGLI (GE), il 09/02/1970, residente in [...], elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CICHERO
GIOVANNI (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CAMOGLI il 10/04/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come sentenza n. 2991/2018 emessa dal
Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed all'interesse superiore della prole
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Camogli il
10/04/1999 dai Signori e CP_1 Parte_1
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative alla prole ed agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi, essendo economicamente autonomi e indipendenti, rinunciano ad ogni assegno di mantenimento;
2 2) i figli maggiorenni e sceglieranno autonomamente con quale Per_1 Per_2
genitore vivere, la figlia lavora ed è economicamente indipendente;
Per_1
3) Il padre verserà un assegno mensile di €. 200,00 per il mantenimento del figlio fino alla sua indipendenza economica, entro il 10 di ogni mese, Per_2 corrispondendo la somma per €. 100,00 alla madre, fino a quando il figlio manterrà la residenza presso di lei, e per il restante al figlio maggiorenne, che nel caso cambiasse residenza riceverà direttamente la quota in oggi versata alla madre. L'assegno da rivalutarsi annualmente in base all'indice Istat a partire dal novembre 2024, è da ritenersi onnicomprensivo di spese straordinarie, fatta eccezione per quelle sanitarie non coperte dal SSN che dovrà essere preferito anche negli altri casi. L'assegno unico ed ogni altra forma di sostegno pubblico
(comunitaria, statuale, regionale o comunale) a favore dei figli sono da considerare, già fin d'ora, destinati alla madre in ragione della permanenza presso di lei del figlio, salvo sua espressa rinuncia.
4) il sig. e la sig.ra in considerazione della raggiunta maggiore età CP_2 CP_1
di entrambe i figli, si prestano reciproco consenso, per quanto possa occorrere, alla cessazione, cancellazione ed estinzione del fondo patrimoniale costituito dai medesimi con atto Notaio P.Verde 15/12/11 rep.8902, rac.4827 sulla proprietà superficiaria dell'immobile sito in Comune di Camogli via Castagneto Seià 44/2 censito al Foglio 8 mapp.1186 sub.7 cat.A/3 cl.6 vani 6, R.C.€.1.347,95, comprensiva di autorimessa censita al Foglio 8 mapp.1186 sub 29 cat C/6 cl.4 mq.15, R.C. €.192,12. Si specifica che la quota di 1/2 del fondo patrimoniale con sentenza del Tribunale di Genova n.3101/2017, pubblicata il 30/11/2017, è stata dichiarata inefficace tra e , la cui Controparte_3 Controparte_2
quota di proprietà superficiaria sugli immobili de quo è stata sottoposta ad esecuzione immobiliare R.G.433/2021 Tribunale Genova e conseguentemente assegnata e trasferita alla sig.ra con decreto del Tribunale di CP_1
Genova 14/04/2023, trascritto il 18/04/2023 al Reg.gen.12903, part.10265.
Pertanto la sig.ra sarà proprietaria superficiaria al 100% degli CP_1
immobili suindicati per i quali viene a cessare il vincolo del fondo.
5) Ai figli sono stati consegnati i beni mobili di loro spettanza.
6) I coniugi danno atto di avere risolto ogni questione tra loro in essere in particolare in merito ai contributi per mantenimento degli anni e mesi precedenti
3 al presente ricorso e spese varie e dichiarano di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo e ragione, rinunciando reciprocamente ad ogni diritto ed azione, riconoscendo soddisfatte le obbligazioni di cui alla separazione.
I ricorrenti, si impegnano al rispetto della altrui figura genitoriale.
I ricorrenti prestano reciprocamente il consenso al rilascio ed il rinnovo del passaporto”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1999, Numero 17, Parte , Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, nella camera di consiglio dell'11.4.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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