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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3160/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Mauro Leporace n. 19, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Gabriella Capparelli che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Annibale De Franco - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico relativo alla carta docente con riconoscimento
dell'importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) in relazione all'a.s. 2020/2021; b) e per
l'effetto condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
, al pagamento in favore dell'odierna ricorrente dell'importo di € 500,00 CP_3
(cinquecento/00) mediante tramite accredito su carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, oltre al maggior
importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al
1 soddisfo; c) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio come docente presso il resistente per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo CP_1
determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.9.2016 avevano previsto la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che la normativa e la contrattazione collettiva, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda
in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
3 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico 2020/2021,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 21,50 per esborsi ed €. 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 26.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3160/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Mauro Leporace n. 19, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Gabriella Capparelli che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Annibale De Franco - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… a) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad
usufruire del beneficio economico relativo alla carta docente con riconoscimento
dell'importo pari ad € 500,00 (cinquecento/00) in relazione all'a.s. 2020/2021; b) e per
l'effetto condannare il , in persona del pro- Controparte_1 CP_2
, al pagamento in favore dell'odierna ricorrente dell'importo di € 500,00 CP_3
(cinquecento/00) mediante tramite accredito su carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, oltre al maggior
importo fra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al
1 soddisfo; c) con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre 15% rimborso forfettario,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica con
compensazione delle spese di lite …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio come docente presso il resistente per l'anno scolastico 2020/2021 con contratto a tempo CP_1
determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121,
della legge 107/2015 prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del 28.9.2016 avevano previsto la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che la normativa e la contrattazione collettiva, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che la CGUE, con ordinanza del
18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il Consiglio di
Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo, secondo le conclusioni sopra CP_1
trascritte, di “aderire” alla domanda di parte ricorrente.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 18.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda, con dichiarazione che pare finalizzata ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite, senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio, in senso peraltro esattamente opposto a quello che potrebbe determinare la chiesta compensazione delle spese di lite.
Ciò posto, vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto da parte del e deve CP_1
trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del
2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino
al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al
termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda
in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e
che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle
docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
3 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione
della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a
quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22,
comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è attualmente in servizio.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi le considerazioni svolte sull'adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore del ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per l'anno scolastico 2020/2021,
oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 21,50 per esborsi ed €. 350,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 26.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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