Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1982, n. 19
Articolo 1
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31 gennaio 1982
Art. 2.
I controlli assegnati al personale delle dogane in forza degli articoli 235 e 236 del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , sono demandati, all'atto della esportazione di prodotti preparati con impiego di zucchero e alcole allo stato estero o in regime sif, al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sempre che lo stabilimento della ditta richiedente sia sottoposto a vigilanza finanziaria permanente.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1982